RICORSO N. 73 DEL 24 GIUGNO 2019 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 24 giugno 2019.

(GU n. 33 del 14.8.2019)

 

Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri (C.F. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio attualmente in carica, rappresentata e difesa per mandato ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030587), presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12 (fax 0696514000 - Pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), ricorrente;   Contro Regione Toscana, in persona del Presidente della giunta regionale attualmente in carica, resistente;  per l'impugnazione e la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 10, comma 4, della legge regionale n. 17 del 16 aprile 2019, recante: «Documento unico di regolarita' contributiva.

Modifiche alla l.r. n. 40/2009» pubblicata sul BUR n. 19 del 19 aprile 2019.

La Regione Toscana ha approvato il 16 aprile 2019 la legge n. 17 dettando norme in materia di acquisizione del documento unico di regolarita' contributiva (DURC) nei procedimenti di concessione di contributi regionali.

La legge consta di soli due articoli preceduti da preambolo, con il quale si esplicita il fine di semplificazione e di accelerazione perseguito dalla normativa in esame nell'ambito dei procedimenti volti alla concessione di contributi regionali.

Se si esclude l'art. 2 che e' diretto a disciplinare l'entrata in vigore della legge, praticamente l'unica norma realmente incidente sulla materia e' l'art. 1, il quale tuttavia ad avviso della Presidenza del Consiglio dei ministri confligge con i principi costituzionali sul riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni.

Pertanto, la Presidenza del Consiglio dei ministri la impugna per il seguente

 

Motivo

 

1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regionale Toscana 16 aprile 2019, n. 17, per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.

La norma, che sostituisce il comma 1 dell'art. 49-bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attivita' amministrativa), prevede che la Regione acquisisca il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) prima del provvedimento di concessione e nelle fasi della liquidazione di ogni tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni, di importo pari o superiore ad euro 5.000,00, effettuati con risorse regionali, a qualsiasi titolo e a favore di qualsiasi soggetto tenuto ad obblighi contributivi.

L'esenzione dalla presentazione del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), ancorche' limitata alla concessione di benefici economici di lieve entita', confligge con normative statali che invece, a determinati fini, ne richiedono il possesso senza alcuna limitazione.

Si veda ad esempio l'art. 10, comma 7, del decreto-legge n. 203/2005 (convertito dalla legge n. 248/2005) in base al quale «per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitari le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarita' contributiva di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266»;   Si veda inoltre l'art, 1, comma 553, della legge n. 266/2005, che prevede che «per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarita' contributiva di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266»;   Si veda ancora l'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 per cui «a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarita' contributiva (...)».

Si veda infine l'art. 31, comma 8-bis, decreto-legge n. 69/2013 (convertito dalla legge n. 98/2013) in forza del quale «alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali e' prevista l'acquisizione del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), si applica il comma 3 del presente articolo».

In sostanza, in base alla normativa statale, tutte le ipotesi di fruizione di risorse pubbliche richiedono inderogabilmente, e senza esenzioni legate a limiti di importo, il possesso in capo al beneficiario del DURC.

Questo perche' l'assolvimento degli obblighi contributivi spettanti ai lavoratori costituisce requisito essenziale di corretto esercizio dell'impresa. E poiche' come noto la regolarita' contributiva assicurata ai lavoratori rappresenta comunque un onere per l'imprenditore, l'ordinamento non tollera che possano competere operatori che quell'onere osservano e operatori che quell'onere violano, in quanto il confronto tra chi sostiene quel costo e chi invece indebitamente risparmia sarebbe impari ai fini di una sana concorrenza.

Ne deriva che la possibilita' prevista dalla legge regionale in questione di limitare la richiesta del DURC in caso di concessione o liquidazione «di ogni tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni» superiori ai 5.000 euro non puo' incidere sugli obblighi gia' previsti dalla legge statale sopra sinteticamente indicati e, in particolare, sugli obblighi di presentazione del DURC nel caso di fruizione di benefici e sovvenzioni comunitarie.

E a questi fini non rileva la provenienza della provvista, sia essa regionale, statale o comunitaria (laddove, peraltro molte provvidenze comunitarie sono erogate dalle regioni); il principio - che deve essere valido su tutto il territorio nazionale - e' che chiunque acceda a benefici pubblici, di qualsiasi entita' deve essere in regola con gli obblighi contributivi.

Ponendo sullo stesso piano imprese regolari e imprese irregolari, la disposizione in argomento incide dunque sulla «tutela della concorrenza», materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.

Per quanto sopra esposto, la Presidenza del Consiglio dei ministri come sopra rappresentata e difesa rassegna le seguenti conclusioni.

 

P. Q. M.

 

Voglia la Corte costituzionale accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'illegittimita' costituzionale della norma della legge della Regione Toscana n. 17/2019 denunciata con il presente ricorso.

Roma, 14 giugno 2019

L'Avvocato dello Stato: Corsini