RICORSO N. 72 DEL 24 GIUGNO 2019 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 24 giugno 2019.

(GU n. 33 del 14.8.2019)

 

Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri (codice fiscale 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio attualmente in carica, rappresentata e difesa per mandato ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato dall'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale 80224030587), presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi 12 (fax 0696514000 - PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), ricorrente;   Contro Regione Toscana, in persona del Presidente della giunta regionale attualmente in carica, resistente;   Per l'impugnazione e la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 10, comma 4, della legge regionale n. 18 del 16 aprile 2019 recante «Disposizioni per la qualita' del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla legge regionale n. 38/2007» pubblicata nel BUR n. 19 del 19 aprile 2019.

La Regione Toscana ha approvato il 16 aprile 2019 la legge n. 18 dettando norme in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.

La legge, che include un lungo preambolo teso ad illustrare le finalita' dell'intervento legislativo, e' suddivisa in quattro capi e consta di 19 articoli: il primo capo e' rivolto a disciplinare prevalentemente l'elemento lavoro nelle imprese appaltatrici, sia in fase di valutazione dell'offerta che in fase piu' propriamente esecutiva; il secondo capo detta norme in materia di scelta dell'appaltatore nell'ambito delle procedure negoziate; il terzo capo si occupa di taluni organi nella struttura organizzativa regionale chiamati ad intervenire nella materia delle commesse pubbliche regionali (Osservatorio regionale, Comitato di indirizzo, Tutor di cantiere), nonche' del prezzario regionale; il quarto capo infine contiene norme finali e transitorie.

Ad avviso della Presidenza del Consiglio dei ministri, tuttavia, la legge in una delle sue disposizioni confligge con i principi costituzionali che regolano il riparto di competenze legislative fra Stato e regioni, e deve pertanto essere impugnata per il seguente

 

Motivo

 

1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 4. della legge Regionale Toscana 16 aprile 2019, n. 18, per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.

La norma qui censurata prevede che «in considerazione dell'interesse meramente locale degli interventi, le stazioni appaltanti possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento e in tal caso la procedura informatizzata assicura la presenza delle suddette imprese fra gli operatori economici da consultare».

Questa disposizione e' contenuta nel capo II (Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori) e quindi e' limitata agli affidamenti disciplinati dalla legge statale di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 50/2016, ossia agli affidamenti di contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria.

Come noto, l'art. 36 del Codice dei contratti pubblici prevede che per affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro si possa procedere in via diretta, mentre per affidamenti di valore compreso tra i 40.000 e i 200.000 euro (per i lavori) e tra i 40.000 e i 209.000 euro (per forniture e servizi) si possa procedere con procedura negoziata previa consultazione di un determinato numero di operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi.

L'ANAC con proprie linee guida (v. linee guida n. 4 nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016) ha poi dal canto suo approfondito i contenuti e le modalita' delle indagini di mercato volte alla individuazione degli operatori economici da consultare.

In questo quadro normativo statale, dichiaratamente inteso al rispetto dei principi comunitari in materia di concorrenza, la possibilita' di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento disposta dalla legge regionale toscana e chiaramente illegittima.

Essa infatti si pone in contrasto con l'art. 30, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, che impone il rispetto dei principi di libera concorrenza e non discriminazione.

Infatti la riserva regionale comporta una indebita restrizione del mercato escludendo gli operatori economici non toscani dalla possibilita' di essere affidatati di pubbliche commesse.

Ne' vale l'obiezione per cui la norma non discriminerebbe in base alla territorialita', prevedendo anche solo l'esistenza di una sede operativa nel territorio regionale come requisito di accesso agli appalti.

L'esistenza di una sede operativa con carattere di prossimita' al luogo di esecuzione della prestazione, infatti, puo' essere richiesta solo in relazione a particolari modalita' di esecuzione della specifica prestazione - e soltanto cosi' essere giustificabile - non in modo generalizzato e valevole per tutti i contratti.

Escludere da una fetta di mercato assolutamente consistente (negli enti locali, soprattutto nei comuni, gli affidamenti di appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria costituiscono la quasi totalita' del fabbisogno contrattuale) tutti gli operatori che non hanno sede legale o sede operativa in Toscana comporta una limitazione della concorrenza che non e' giustificata da alcuna ragione se non quella - vietata - di attribuire una posizione di privilegio alle imprese del territorio per favorire l'economia regionale.

Non vi sono ne' ragioni di economicita', ne' esigenze sociali, ne' di promozione di sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico, che possano giustificare una deviazione dal principio della piu' ampia concorrenza.

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, in materia di appalti pubblici gli aspetti relativi alle procedure di selezione e ai criteri di aggiudicazione, sono riconducibili alla tutela della concorrenza (tra le molte, Corte costituzionale sentenze n. 186 del 2010; n. 320 del 2008; n. 401 del 2007), di esclusiva competenza del legislatore statale che ha titolo pertanto a porre in essere una disciplina integrale e dettagliata dei richiamati aspetti, e come tale uniforme su tutto il territorio nazionale senza che il legislatore delle Regioni, anche a statuto speciale e delle province autonome, possa prevedere in materia una disciplina difforme da quella statale.

La tutela della concorrenza e' materia che secondo l'art. 117 della Costituzione rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

E lo Stato ha esercitato la sua competenza in modo del tutto diverso da quello perseguito dalla Regione Toscana con la norma in questione.

Richiamando comunque i principi fissati dall'art. 30 del codice dei contratti, l'art. 36 del medesimo codice prevede che l'affidamento degli appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie avvenga consultando elenchi di operatori economici senza alcuna indicazione di provenienza, o svolgendo indagini di mercato senza alcuna limitazione territoriale.

La norma statale, prevede si che - con criteri di rotazione - sia assicurata l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, ma non consente alcuna discriminazione quanto alla loro localizzazione.

La norma regionale risulta dunque invasiva della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui all'art. 117, secondo comma lettera s) della Costituzione ed e' indebitamente difforme dalla disciplina dettata dallo Stato.

Per questi motivi, la Presidenza del Consiglio dei ministri, come sopra rappresentata e difesa la impugna ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e rassegna le seguenti conclusioni.

 

P. Q. M.

 

Voglia la Corte costituzionale accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'illegittimita' costituzionale della norma della legge della Regione Toscana n. 18/2019 denunciata con il presente ricorso.

 

Roma, 14 giugno 2019

L'Avvocato dello Stato: Corsini