RICORSO N. 65 DEL 5 GIUGNO 2019 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 giugno 2019.

(GU n. 29 del 17.7.2019)

 

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma - via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge;   Contro la Regione Puglia, in persona del Presidente in carica, con sede a Bari, lungomare Nazario Sauro n. 33, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 6 pubblicata nel B.U.R. n. 36 del 1° aprile 2019, giusta deliberazione del Consiglio dei Ministri assunta nella seduta del giorno 20 maggio 2019.

In data 1° aprile 2019, nel n. 36 del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, e' stata pubblicata la legge regionale 28 marzo 2019, n. 6, recante «Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) - LEA sociosanitari - Quote di compartecipazione».

La legge consta di un unico articolo, composto da tre commi.

In particolare, il comma 1 interviene in materia di livelli essenziali di assistenza - LEA, disponendo come segue.

1. Al fine di recepire le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), viene approvato il prospetto, di seguito riportato, contenente il quadro dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) sociosanitari in riferimento alle persone non autosufficienti, alle persone con disabilita' e alle persone con disturbi mentali con le relative compartecipazioni:

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

il comma 2 stabilisce poi che:   «2 - Le quote di compartecipazione di cui innanzi, laddove difformi da quelle attuali, si applicano a decorrere dalla data di sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture accreditate:   a) ai sensi del regolamento regionale 16 aprile 2015, n. 12 (Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilita' fisiche, psichiche, sensoriali o miste: fabbisogno, autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all'esercizio, accreditamento, requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici;   b) ai sensi del regolamento regionale di cui all'art. 29, comma 6, della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private);   c) ai sensi del regolamento regionale di modifica del regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) - sezione D.05.».

I riportati commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 6/2019 violano la competenza legislativa esclusiva riservata allo Stato dall'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Con il presente ricorso l'art. 1 della legge regionale indicata in epigrafe viene dunque impugnato affinche', limitatamente ai commi 1 e 2, ne sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per il seguente

 

Motivo

 

Violazione dell'art. 117, comma 2. lettera m) della Costituzione   Al fine d'illustrare la prospettata censura, occorre richiamare brevemente il quadro normativa di riferimento ed anzitutto rammentare che l'art. 1, ai commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ha disposto che:   «Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3, e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignita' della persona umana, del bisogno di salute, dell'equita' nell'accesso all'assistenza, della qualita' delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonche' dell'economicita' nell'impiego delle risorse.

L'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale, per il periodo di validita' del Piano sanitario nazionale, e' effettuata contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle compatibilita' finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza sono garantite dal Servizio nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalita' previste dalla legislazione vigente.»   Il comma 7 del medesimo art. 1, per quanto qui interessa, ha stabilito, tra l'altro, che «Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate».

Successivamente, con l'art. 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' stato disposto che la definizione e l'aggiornamento dei LEA di cui al citato art. 1, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992, «sono effettuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

Ai sensi del menzionato art. 1, comma 554, della legge n. 208/2015 e' stato adottato, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502».

In particolare, all'art. 30 del predetto decreto presidenziale, rubricato «Assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti», vengono previsti - quali livelli essenziali di assistenza - «trattamenti estensivi di cure e recupero funzionale» di norma non superiori a sessanta giorni (comma 1, lettera a)) e «trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale» (comma 1, lettera b)).

Cio' posto, l'art. 1, comma 1, della legge regionale pugliese n. 6/2019 in questione, al dichiarato fine di recepire le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 recante la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, approva il prospetto contenente il quadro dei trattamenti sanitari che costituiscono livelli essenziali di assistenza (LEA) sociosanitari per la cura delle persone non autosufficienti o con disabilita' o con disturbi mentali.

Lo stesso prospetto indica anche la quota di compartecipazione della regione alle spese per tali trattamenti sanitari.

La disposizione regionale in esame, pur essendo coerente, dal punto di vista dei trattamenti, con quelli previsti dal Capo IV del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, limita pero', al primo riquadro del prospetto, i trattamenti residenziali e semiresidenziali in questione a particolari categorie di persone non autosufficienti: «anziani e soggetti affetti da demenza».

Tale limitazione non trova riscontro nell'art. 30 del ripetuto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, riguardante in particolare l'«assistenza sociosanitaria, residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti», disposizione la quale fa genericamente riferimento alla condizione di non autosufficienza dei soggetti assistiti, senza, in particolare, prevedere alcun vincolo di eta' o alcuna specifica patologia per l'erogazione dei menzionati trattamenti.

E' pertanto evidente come la normativa di cui alla legge regionale impugnata, limitando e circoscrivendo l'ambito dell'intervento assistenziale regionale a favore - unicamente - di particolari categorie di persone non autosufficienti («anziani e soggetti affetti da demenza»), si ponga in manifesto contrasto con quanto inderogabilmente disposto dallo Stato nell'esercizio della propria competenza legislativa esclusiva di cui all'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione e, quindi, con il parametro costituzionale ivi enunciato: competenza di cui e' espressione e declinazione il pluricitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

Il comma 2 del medesimo art. 1 della legge regionale dispone poi che le «nuove» quote di compartecipazione regionale ai menzionati trattamenti, stabilite dal comma 1, laddove difformi da quelle attuali, si applichino a decorrere dalla data di sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture accreditate.

Per questo verso, la norma, oltre ad essere eccessivamente generica - non individuando un termine certo a partire dal quale le quote di compartecipazione, stabilite a livello regionale, dovranno essere attuate, - comporta, di fatto, la mancata (temporanea) applicazione - o, se si preferisce, il differimento dell'inizio dell'efficacia - dell'art. 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 che, nello stabilire le quote di compartecipazione del Servizio sanitario per i trattamenti in questione, ne prevede - invece - l'entrata in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto stesso.

La disposizione comporta inoltre disparita' e disomogeneita' nell'applicazione delle quote di compartecipazione a livello regionale, atteso che, nella realta', la decorrenza degli accordi contrattuali differisce da struttura a struttura, essendo l'efficacia di quelli condizionata dalla data della relativa stipula con la regione.

Per le ragioni esposte, i commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge regionale de qua contrastano dunque con la competenza riservata allo Stato dall'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione in materia di determinazione dei livelli essenziali di assistenza - LEA.

Si precisa, per completezza, che non e' qui contestato il potere delle regioni di emanare norme di dettaglio una volta che lo Stato abbia esercitato la propria competenza nella definizione dei LEA (nella specie attuata mediante il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017); sono invece contestati la violazione ed il depauperamento del contenuto degli specifici livelli minimi delle prestazioni sopraindicati operati dalle norme regionali impugnate, livelli che la normativa statale ha inteso garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale e, altresi', all'interno di ogni singola regione (in conformita' a quanto espresso dalla giurisprudenza costituzionale in tema di violazione dell'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione: v. le sentenze numeri 222 del 2013 e 10 del 2010).

Cosicche' la violazione dell'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione si risolve altresi', e di riflesso, nella lesione del diritto alla salute e nell'introduzione di non ammissibili disparita' di trattamento a livello nazionale e regionale.

 

PTM

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra indicati ed illustrati, i commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 6, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 36 del 1° aprile 2019, come da delibera del Consiglio dei Ministri assunta nella seduta del giorno 20 maggio 2019.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno i seguenti atti e documenti:   1. attestazione relativa alla approvazione, da parte del Consiglio dei ministri nella riunione del giorno 20 maggio 2019, della determinazione di impugnare la legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 6, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 36 del 1° aprile 2019, secondo i termini e per le motivazioni di cui alla allegata relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;   2. copia della legge regionale impugnata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 36 del 1° aprile 2019.

Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di ricorso anche alla luce delle difese avversarie.

Roma, 29 maggio 2019

L'Avvocato dello Stato: Pampanelli

Il Vice Avvocato Generale dello Stato: Mariani