RICORSO N. 76 DEL 13 NOVEMBRE 2018 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 13 novembre 2018.

(GU n. 49 del 12.12.2018)

 

Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge, contro la Regione Molise, in persona del Presidente in carica della Giunta regionale, con sede in Campobasso, via Genova, 11, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 25 ottobre 2018, degli articoli 1, commi 3 e 4, e 2 della legge della Regione Molise n. 8 del 12 settembre 2018 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 52 - edizione straordinaria - del 12 settembre 2018.

In data 12 settembre 2018, sull'edizione straordinaria del n. 52 del Bollettino Ufficiale della Regione Molise, e' stata pubblicata la legge regionale n. 8 del 12 settembre 2018 recante «Disposizioni in merito alle vaccinazioni per i minori di eta'».

La legge regionale contiene disposizioni, relative all'adempimento degli obblighi vaccinali ai fini dell'iscrizione e dell'accesso dei minori alle scuole dell'infanzia e ai servizi educativi per l'infanzia, che, intervenendo in maniera distonica rispetto alle norme statali vigenti in materia, si pongono in contrasto con i precetti di cui agli articoli 117, comma 2, lettera n) e q), 117, comma 3, e 3 della Costituzione i quali riservano in via esclusiva allo Stato il potere di dettare norme generali sull'istruzione e in materia di profilassi internazionale nonche' di determinare i principi fondamentali in materia di tutela della salute e impongono comunque al legislatore regionale di osservare, nell'esercizio del proprio potere di formazione primaria, il canone generale di eguaglianza.

In particolare, violano gli anzidetti parametri costituzionali gli articoli 1, commi 3 e 4, e 2 della legge regionale, il primo dei quali dispone, al comma 3, che i responsabili delle strutture scolastiche non procedano all'iscrizione dei minori di eta' non in regola con gli obblighi vaccinali (lett. a) e comunichino ai servizi territoriali competenti il mancato assolvimento degli obblighi stessi (lett. b) e, al comma 4, che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge la Giunta regionale approvi, su proposta dell'Azienda sanitaria regionale del Molise (ASREM), le modalita' attuative della legge; mentre il secondo prevede, in via transitoria, che, in sede di prima applicazione della legge, per i minori di eta' non in regola con gli obblighi vaccinali che siano gia' iscritti o che si iscrivano per la prima volta alle anzidette strutture scolastiche e' sufficiente aver avviato il percorso per l'assolvimento degli obblighi vaccinali entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

In relazione a tali norme si invoca percio' il sindacato di codesta Ecc.ma Corte affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale e ne sia conseguentemente disposto l'annullamento.

 

Premessa

 

Per meglio comprendere il contesto normativo ed amministrativo nel quale si inscrive la legge regionale qui impugnata occorre rammentare che, com'e' noto, gli obblighi connessi alla prevenzione vaccinale sono stati compiutamente disciplinati dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, il quale, in sintesi e per quanto rileva ai fini della presente impugnativa, ha stabilito:   a) le vaccinazioni obbligatorie per i minori di eta' compresa tra zero e sedici anni, i casi di esonero o differimento nonche' le sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo vaccinale (art. 1);   b) gli adempimenti vaccinali richiesti per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, adempimenti i quali costituiscono requisiti di accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia (articoli 3 e 3-bis);   c) gli ulteriori adempimenti a carico delle istituzioni scolastiche e educative in caso di minori che, per particolari condizioni di salute, non possono essere sottoposti a vaccinazione (art. 4);   d) gli adempimenti vaccinali richiesti in via transitoria per l'iscrizione all'anno scolastico/calendario annuale 2017/2018 (art. 5).

In particolare, e per quanto specificamente riguarda l'accesso ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole dell'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e ai centri di formazione professionale regionale, la legge di conversione, nel dichiarato intento di agevolare le famiglie e gli uffici, ha significativamente inciso sui termini e sulle modalita' di adempimento degli obblighi vaccinali originariamente previsti dal decreto-legge, termini che sono stati opportunamente differiti, modalita' che sono state altrettanto opportunamente semplificate.

In definitiva, il «sistema» risultante a seguito delle modifiche e delle novita' introdotte dalla legge di conversione e dalle precisazioni contenute nelle circolari successivamente emanate dal Ministero della salute e da quello dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - circolari congiunte 27 febbraio 2018, n. 2166, e 6 luglio 2018, n. 20546 - e' dunque, per quanto qui interessa, schematicamente il seguente.

1. Per l'anno scolastico e il calendario annuale 2017-2018, considerato che il decreto-legge e' entrato in vigore l'8 giugno 2017, quando si era gia' conclusa la procedura per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole dell'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e ai centri di formazione professionale regionale, la legge di conversione, intervenendo sull'art. 5, comma 1, del decreto (che contemplava un unico termine, il 10 settembre 2017), ha previsto termini distinti per la presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione (o l'esonero, l'omissione o il differimento) delle vaccinazioni obbligatorie o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione a seconda che tale adempimento costituisca o meno requisito di accesso alla scuola - 10 settembre 2017 o 31 ottobre 2017, rispettivamente, il primo, per i servizi educativi e le scuole per l'infanzia e, il secondo, per tutte le altre scuole (art. 5, comma 1, primo periodo): termini differiti al 10 marzo 2018 ove i genitori si siano avvalsi della facolta', parimenti prevista dal decreto-legge, di presentare, entro i termini di cui sopra, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (art. 5, comma 1, secondo periodo, nel testo modificato dalla legge di conversione).

Nella circolare ministeriale congiunta n. 1679 del 1° settembre 2017, al fine di agevolare le famiglie nell'adempimento degli obblighi vaccinali, e' stato poi chiarito, con riferimento all'anno scolastico/calendario annuale 2017-2018, che la richiesta di vaccinazione avrebbe potuto essere sostituita da una dichiarazione, da rendersi anch'essa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver richiesto alla A.S.L. competente di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate.

E' stato inoltre precisato, nell'occasione, che il minore gia' iscritto, ma non in regola con gli adempimenti vaccinali e, per tale ragione, escluso dall'accesso ai servizi, sarebbe rimasto, comunque, iscritto ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia e sarebbe stato nuovamente ammesso agli stessi successivamente alla presentazione della documentazione richiesta.

La permanenza nelle liste degli iscritti rappresentava dunque una possibilita' concessa al minore cui fosse stata precluso l'accesso ai servizi suddetti a causa del mancato adempimento agli obblighi vaccinali da parte dei genitori/tutori/affidatari: il minore avrebbe percio' conservato il diritto di frequentare la scuola dell'infanzia e i servizi educativi per l'infanzia, cui avrebbe potuto concretamente accedere o essere riammesso nel momento in cui i genitori/tutori/affidatari avessero regolarizzato la sua posizione vaccinale.

2. Per l'anno scolastico/calendario annuale 2018/2019, nelle regioni - come il Molise - nelle quali non risultano istituite anagrafi vaccinali ovvero nelle regioni che, pur avendole istituite, non si siano avvalse della facolta' - prevista dall'art. 18-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 conv., con modif., dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 - di anticipare al 2018 l'applicazione del meccanismo semplificato di scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti tra scuole ed A.S.L. contemplato, a regime, dall'art. 3-bis del decreto-legge n. 73/2017 - sul che v. infra punto 3 -, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie all'atto dell'iscrizione del minore di anni sedici hanno richiesto ai genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, ai tutori o agli affidatari la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse ovvero la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente.

All'atto dell'iscrizione, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie avrebbe potuto essere sostituita da una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e, in tal caso, secondo l'originaria formulazione dell'art. 3 del decreto-legge n. 73/2017, la documentazione di cui sopra avrebbe dovuto essere prodotta entro il 10 luglio 2018: tale termine, tuttavia, e' stato spostato al 10 marzo 2019 dall'art. 6, comma 3-quater, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 - comma aggiunto dalla legge di conversione 21 settembre 2018, n. 108 - il quale ha altresi' prorogato all'anno scolastico/calendario annuale 2018/2019 l'applicazione della disposizione di cui all'art. 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 73/2017.

Si e' in tal modo agevolata, per l'anno scolastico/calendario annuale 2018/2019, la frequenza, da parte dei minori, degli asili nido (0-3 anni) e delle scuole dell'infanzia (3-6 anni), ivi incluse quelle private non paritarie.

Ed infatti, per effetto delle citate disposizioni, allo stato frequentano regolarmente le scuole dell'infanzia del sistema nazionale d'istruzione (scuole pubbliche), le scuole dell'infanzia private, ivi incluse quelle non paritarie, e i servizi educativi per l'infanzia tutti i minori di eta' compresa tra 0 e 6 anni i cui genitori/tutori/affidatari avevano presentato - all'atto dell'iscrizione (di norma, gennaio/febbraio 2018 ma anche in seguito) ed in luogo della prescritta documentazione - la dichiarazione sostitutiva: non e' dunque piu' prevista l'esclusione degli iscritti che non hanno presentato entro il 10 luglio 2018 la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni, fermo restando che tale documentazione dovra' comunque essere esibita entro il 10 marzo 2019.

La mancata presentazione della documentazione nei termini previsti dovra' essere segnalata, entro i successivi dieci giorni, all'Azienda sanitaria locale competente dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie.

Ricevuta la segnalazione, l'Azienda sanitaria locale, contrariamente a quanto originariamente stabilito dal decreto-legge (il quale, in caso di perdurante inosservanza dell'obbligo vaccinale, prevedeva l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e la segnalazione dell'inadempimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per gli eventuali provvedimenti di competenza), prima di procedere alla contestazione formale dell'inadempimento, dovra' avviare un percorso finalizzato ad indurre i genitori a vaccinare il minore (invito alla vaccinazione, per verificare le motivazioni dell'eventuale rifiuto vaccinale; colloquio informativo con genitori/tutori/affidatari; contatto con il pediatra del minore interessato per chiederne la collaborazione: v. l'art. 1, comma 4, del decreto-legge al quale rinvia l'art. 3, comma 2, nonche' il paragrafo 4 della circolare 16 agosto 2017 del Ministero della salute).

3. Infine, a decorrere dall'anno scolastico/calendario annuale 2019-2020 i genitori saranno esonerati, in prima battuta, da qualsiasi incombente documentale perche', come previsto dall'art. 3-bis del decreto, anch'esso inserito dalla legge di conversione, da allora gli elenchi dei minori iscritti saranno trasmessi direttamente dalle scuole alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti le quali provvederanno a restituirli alle scuole con l'indicazione dei soggetti che non risultano in regola con gli obblighi vaccinali, di quelli che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e di quelli che non hanno presentato formale richiesta di vaccinazione (commi 1 e 2 disposizione citata).

Su tale base i dirigenti e i responsabili scolastici inviteranno i genitori/tutori/affidatasi a presentare la documentazione comprovante l'effettuazione (o l'esonero, l'omissione o il differimento) delle vaccinazioni obbligatorie o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione: la documentazione presentata sara' quindi trasmessa all'Azienda sanitaria locale alla quale sara' altresi' segnalata l'omissione al fine dell'adozione dei provvedimenti di competenza sopra indicati (commi 3 e 4 della norma citata).

Con la circolare n. 2166 del 27 febbraio 2018 e' stato poi chiarito che, nelle ipotesi di mancata presentazione della idonea documentazione nei termini, il diniego di accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole per l'infanzia sara' reso noto ai genitori/tutori/affidatati del minore mediante comunicazione formale adeguatamente motivata e che il minore, non in regola con gli adempimenti vaccinali e, per tale ragione, escluso dall'accesso ai servizi, rimarra', comunque, iscritto ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia e sara' nuovamente ammesso ai servizi successivamente alla presentazione della documentazione richiesta.

Com'e' parimenti noto, tanto il decreto-legge n. 73/2017 quanto la legge di conversione n. 119/2017 sono stati impugnati avanti a codesta Ecc.ma Corte la quale, con sentenza n. 5/2018 ha dichiarato l'inammissibilita' o l'infondatezza di tutte le questioni di legittimita' costituzionale sollevate.

In particolare, codesto Collegio pur riconoscendo che la materia in questione interseca anche competenze ascrivibili alle regioni, ha comunque chiarito che l'obbligo vaccinale attiene esclusivamente o, quantomeno, prevalentemente, a titoli competenziali statali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 117, comma 2, lettera n) e q), e 3 della Costituzione, i quali, come s'e' detto, riservano in via esclusiva allo Stato il potere di dettare norme generali sull'istruzione e in materia di profilassi internazionale nonche' di determinare i principi fondamentali in materia di tutela della salute, norme e principi che si impongono in maniera cogente alle autonomie regionali.

1. Con specifico riferimento al parametro di cui all'art. 117, comma 2, lettera n) della Carta, codesta Corte ha chiarito che le disposizioni in materia di iscrizione e adempimenti scolastici disciplinati dagli articoli 3, 3-bis, 4 e 5 del decreto-legge n. 73 del 2017 attengono all'assetto ordinamentale e organizzativo del sistema scolastico e «si configurano come "norme generali sull'istruzione" (art. 117, secondo comma, lettera n) Cost.). Infatti esse mirano a garantire che la frequenza scolastica avvenga in condizioni sicure per la salute di ciascun alunno, o addirittura (per quanto riguarda i servizi educativi per l'infanzia) non avvenga affatto in assenza della prescritta documentazione. Pertanto queste norme vengono a definire caratteristiche basilari dell'assetto ordinamentale e organizzativo del sistema scolastico (sentenze n. 284 del 2016, n. 62 del 2013, n. 279 del 2012) e ricadono nella potesta' del legislatore statale».

2. Per quanto attiene invece ai parametri di cui all'art. 117, comma 2, lettera q) e comma 3, della Costituzione, la sentenza citata, ribadendo il proprio costante orientamento sul tema, ha precisato, in generale, che: «Il diritto della persona di essere curata efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell'arte medica, e di essere rispettata nella propria integrita' fisica e psichica (sentenze n. 169 del 2017, n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002) deve essere garantito in condizione di eguaglianza in tutto il paese, attraverso una legislazione generale dello Stato basata sugli indirizzi condivisi dalla comunita' scientifica nazionale e internazionale».

E se e' vero che il «confine tra le terapie ammesse e le terapie non ammesse, sulla base delle acquisizioni scientifiche e sperimentali, e' determinazione che investe direttamente e necessariamente i principi fondamentali della materia (sentenza n. 169/2017), a maggior ragione, e anche per ragioni di eguaglianza, deve essere riservato allo Stato - ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. - il compito di qualificare come obbligatorio un determinato trattamento sanitario, sulla base dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili».

Secondo codesta Corte, la profilassi per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive richiede percio' necessariamente l'adozione di misure omogenee su tutto territorio nazionale: pertanto, «in questo ambito, ragioni logiche, prima che giuridiche, rendono necessario un intervento del legislatore statale e le Regioni sono vincolate a rispettare ogni previsione contenuta nella normativa statale, incluse quelle che, sebbene a contenuto specifico e dettagliato, per la finalita' perseguita si pongono in rapporto di coessenzialita' e necessaria integrazione con i principi di settore (sentenze n. 192 del 2017, n. 3011 del 2013, n. 79 del 2012 e n. 108 del 2010). Cio' e' vero in particolare nel caso odierno, in cui il legislatore alla luce della situazione descritta, ha ritenuto di impiegare l'incisivo strumento dell'obbligo con il necessario corredo di norme strumentali e sanzionatorie, le quali a propria volta concorrono in maniera sostanziale a conformare l'obbligo stesso e a calibrare il bilanciamento tra i diversi interessi costituzionalmente rilevanti».

Affrontando poi, anche in un'ottica di profilassi internazionale, lo specifico tema della legittimita' della previsione di obblighi vaccinali anche nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, la sentenza rileva che «non solo la previsione vaccinale attiene al nucleo irriducibile del diritto alla salute, che spetta a ciascun essere umano (sentenze n. 299 e n. 269 del 2010, n. 232 del 2001); ma gli obiettivi di tutela della salute (anche) pubblica perseguiti attraverso la profilassi preventiva contro le malattie infettive sarebbero frustrati se determinate categorie di persone presenti nel territorio fossero escluse dalla copertura vaccinale».

In tale quadro, e tenuto conto vuoi della preoccupante flessione registrata nelle coperture vaccinali vuoi di una mutata percezione collettiva circa la necessita' dei vaccini, il legislatore, nello svolgimento della propria competenza legislativa esclusiva, e' intervenuto esercitando ragionevolmente - attraverso un attento bilanciamento dei molteplici valori costituzionali coinvolti (liberta' di autodeterminazione individuale, tutela della salute individuale e collettiva, tutela dell'interesse del minore) - la propria discrezionalita' nella scelta della modalita' - l'obbligatorieta' vaccinale - piu' opportuna per assicurare un'efficace prevenzione della diffusione delle malattie infettive.

In tale contesto vanno dunque esaminate e valutate le disposizioni regionali piu' sopra indicate le quali risultano sotto piu' profili sospette di illegittimita' costituzionale per i seguenti

 

Motivi di diritto

 

A     1. L'art. 1 della legge regionale molisana 12 settembre 2018, n. 8, riguarda specificamente la prevenzione vaccinale e, dopo aver premesso, al comma 1, che l'avvenuto assolvimento degli obblighi vaccinali prescritti dalle leggi vigenti costituisce requisito per l'iscrizione annuale ai nidi d'infanzia, ai servizi integrativi per la prima infanzia e alla scuola dell'infanzia, precisa, al comma 3, che, qualora i minori di eta' non siano in regola con gli obblighi vaccinali, i responsabili delle menzionate strutture scolastiche non procedono all'iscrizione, aggiungendo poi, al comma 4, che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale approvera', su proposta dell'azienda sanitaria regionale del Molise, le modalita' attuative della legge.

Il comma 3 dell'art. 1, nella parte in cui dispone che i responsabili delle scuole dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia non procedono all'iscrizione dei minori di eta' non in regola con gli obblighi vaccinali, e' costituzionalmente illegittimo, per violazione dei parametri costituzionali indicati in rubrica, perche' contrasta con gli articoli 3, comma 3, e 3-bis, comma 5, del decreto-legge n. 73 del 2017 dal cui combinato disposto emerge chiaramente che i minori che non sono in regola con gli obblighi di vaccinazione possono senz'altro essere iscritti a tali strutture scolastiche, pur non potendo essere ammessi alla frequenza.

Ed infatti, come chiarito dalle circolari congiunte in precedenza citate - e, in particolare, dalla circolare n. 2166 del 27 febbraio 2018 -, i minori non in regola con gli obblighi di vaccinazione sono e restano iscritti ai servizi educativi per l'infanzia e alla scuola dell'infanzia e potranno frequentare e accedere a tali strutture non appena i genitori avranno prodotto i documenti idonei a dimostrare l'avvenuta regolarizzazione della loro posizione vaccinale.

Quanto sopra e' del resto confermato dalla norma di cui al comma 5 dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 73/2017 la quale prevede che solo a decorrere dall'anno scolastico/calendario annuale 2019-2020 la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti comportera' la decadenza dall'iscrizione - che si presuppone quindi avvenuta - ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia.

L'iscrizione e la permanenza nelle liste degli iscritti si risolve del resto in un indubbio vantaggio per i minori cui sia stato precluso l'accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia a causa del mancato adempimento agli obblighi vaccinali da parte dei genitori/tutori/affidatari: tali minori, infatti, conservano il diritto a frequentare la scuola dell'infanzia e i servizi educativi per l'infanzia ai quali potranno accedere o essere riammessi non appena i genitori/tutori/affidatari avranno provveduto a regolarizzare la loro posizione vaccinale.

2. L'illegittimita' costituzionale del comma 3 dell'art. 1 comporta, per le stesse ragioni, l'incostituzionalita' del successivo comma 4 il quale demanda alla Giunta regionale la definizione delle modalita' attuative della disposizione costituzionalmente illegittima.

 

B

 

Parimenti illegittimo, per violazione dei medesimi parametri costituzionali, e' pure il successivo art. 2 il quale prevede che, «in sede di prima applicazione, per i minori di eta' non in regola con gli obblighi della presente legge che siano gia' iscritti o che si iscrivano per la prima volta alle strutture di cui all'art. 1, comma 1, nel rispetto del calendario vaccinale, e' sufficiente aver avviato il percorso per l'assolvimento degli obblighi vaccinali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

Tale norma transitoria prevede dunque, con formulazione generica e poco perspicua, che per l'accesso alla scuola dell'infanzia e ai servizi educativi per l'infanzia dei minori non in regola con gli obblighi previsti dalla legge sia sufficiente «aver avviato il percorso per l'assolvimento degli obblighi vaccinali»: ma, cosi' disponendo, la norma, proprio a causa dell'indeterminatezza della sua formulazione, la quale introduce in sede applicativa elementi di forte incertezza e discrezionalita', contrasta con la normativa statale vigente in materia la quale e' invece chiara ed inequivoca nel subordinare l'accesso alle strutture scolastiche alla dimostrazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi vaccinali ovvero, in alternativa, all'assunzione formale dell'impegno a farlo.

Essa, infatti, si discosta innanzitutto da quanto disposto dall'art. 3, comma 3, del pluricitato decreto-legge n. 73/2017 il quale stabilisce che per poter accedere ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia e' necessario presentare la specifica documentazione indicata dal comma 1 della stessa disposizione - vale a dire la documentazione comprovante: a) l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie prescritte dalla legge ovvero b) l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione all'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale o ad accertato pericolo per la salute del minore oppure la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente - o, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Non e' pertanto sufficiente, come invece genericamente prevede la norma regionale che si censura, «aver avviato il percorso per l'assolvimento degli obblighi vaccinali», ma e' necessario, come stabilito dal comma 1 dell'art. 3 della norma statale, presentare la documentazione comprovante l'effettuazione, l'esonero, l'omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'eta' oppure, per le vaccinazioni non ancora eseguite, la richiesta di vaccinazione - e, quindi, la prenotazione - all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente; o, in sostituzione, la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Ma non solo, perche' l'art. 2 della l.r. n. 8/2018 si pone pure in contrasto con le previsioni di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 73/2017 e all'art. 6, comma 3-quater, del decreto-legge n. 91/2018.

L'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 73/2017 stabilisce, in particolare, che «Per l'anno scolastico 2017/2018 e per il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2017/2018, la documentazione di cui all'art. 3, comma 1, deve essere presentata entro il 10 settembre 2017 presso i servizi educativi e le scuole per l'infanzia ivi incluse quelle private non paritarie, ed entro il 31 ottobre 2017 presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionale. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie puo' essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018».

Come s'e' detto in precedenza, l'art. 6, comma 3-quater, del decreto-legge n. 91/2018 ha prorogato all'anno scolastico 2018/2019 e al calendario del servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019 l'applicazione della disposizione in precedenza citata stabilendo che, «in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019».

Invece, l'art. 2 della legge regionale all'esame, ponendosi ancora una volta in contrasto con la normativa statale di riferimento, introduce una vera e propria deroga a tali disposizioni stabilendo che il percorso per l'assolvimento degli obblighi vaccinali possa essere avviato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa e, quindi, entro il 13 dicembre 2018.

 

C

 

Alla luce del quadro normativo sopraesposto, si evince che il legislatore statale ha puntualmente disciplinato, sia quanto ai modi sia quanto ai tempi, tutti gli adempimenti vaccinali da osservare, a livello nazionale, ai fini dell'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di' formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie si' da garantire, a livello nazionale appunto, parita' di tutela in materia di «diritto alla salute» e di condizioni di accesso all'istruzione.

Le norme regionali che si impugnano intervengono invece in materia di accesso all'istruzione e di obblighi vaccinali dettando una disciplina divergente rispetto a quella statale, piu' rigorosa in un caso, piu' permissiva nell'altro: quanto al primo, prevedendo il divieto di iscrizione alle strutture educative - anziche' il semplice divieto di frequenza - per i minori che non risultano in regola con gli obblighi vaccinali; quanto ai secondi, stabilendo, sia pur solo in via transitoria, che ai fini dell'iscrizione sia sufficiente un non meglio definito avvio del «percorso per l'assolvimento degli obblighi vaccinali» entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge - in luogo dei precisi adempimenti documentali o dichiarativi prescritti dalla legge statale.

In tal modo, tali disposizioni si pongono in contrasto con la normativa statale di riferimento e, incidendo sui principi fondamentali da questa stabiliti a «tutela della salute», violano l'art. 117, comma 3, Cost.; nel contempo, interferendo nella materia riguardante la «profilassi internazionale», volta a garantire uniformita' nell'attuazione, a livello nazionale, di programmi elaborati in sede internazionale e sovranazionale, violano la competenza riservata allo Stato dall'art. 117, comma 2, lettera q), della Carta; ed inoltre, dettando norme generali in materia di istruzione, ledono pure il titolo competenziale, anch'esso riservato allo Stato, di cui all'art. 117, comma 2, lettera n) della Costituzione il quale postula che l'accesso alle istituzioni scolastiche sia garantito a livello nazionale in condizioni di uniformita' e sicurezza per la salute di ciascun alunno; sicurezza che, in difetto della prescritta documentazione, non puo' invece essere garantita, al punto da costituire, per i servizi educativi per l'infanzia, legittima causa di esclusione dalla frequenza.

Infine, nella misura in cui introducono una disciplina derogatoria a livello regionale priva di qualsiasi razionale fondamento - la quale realizza, a livello nazionale, una speculare, ingiustificata disparita' di trattamento -, esse contrastano pure con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

 

P.Q.M.

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra rispettivamente indicati ed illustrati, gli articoli 1, commi 3 e 4, e 2 della legge della Regione Molise n. 8 del 12 settembre 2018 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 52 - edizione straordinaria - del 12 settembre 2018, come da delibera del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 25 ottobre 2018.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno i seguenti atti e documenti:   1. attestazione relativa alla approvazione, da parte del Consiglio dei ministri nella riunione del giorno 25 ottobre 2018, della determinazione di impugnare la legge della Regione Molise n. 8 del 12 settembre 2018 secondo i termini e per le motivazioni di cui alla allegata relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;   2. copia della legge regionale impugnata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 52 - edizione straordinaria - del 12 settembre 2018.

Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di ricorso anche alla luce delle difese avversarie.

Roma, 10 novembre 2018

L'Avvocato dello Stato: De Giovanni

Il Vice Avvocato generale dello Stato: Mariani