RICORSO N. 75 DEL 31 OTTOBRE 2018 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 31 ottobre 2018.

(GU n. 48 del 12.12.2018)

 

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Abruzzo, in persona del suo Presidente p.t., per la declaratoria della illegittimita' costituzionale della legge della Regione Abruzzo n. 28 del 24 agosto 2018 - Abruzzo 2019 - Una legge per L'Aquila capoluogo: attraverso una ricostruzione, la costruzione di un modello di sviluppo sul concetto di Benessere equo e sostenibile (BES), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del 24 agosto 2018, n. 81-speciale, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 20 ottobre 2018, per contrasto con l'art. 81 della Costituzione.

 

Fatto

 

In data 24 agosto 2018 e' stata pubblicata, sul n. 81-speciale del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, la legge regionale n. 28 del 24 agosto 2018, intitolata «Abruzzo 2019 - Una legge per L'Aquila capoluogo: attraverso una ricostruzione, la costruzione di un modello di sviluppo sul concetto di Benessere equo e sostenibile (BES)».

Detta legge, come meglio si andra' a precisare in prosieguo, eccede dalle competenze regionali, e' violativa di previsioni costituzionali, ed invade illegittimamente le competenze dello Stato; si deve pertanto procedere con il presente atto alla sua impugnazione, affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di

 

Diritto

 

1. La legge della Regione Abruzzo n. 28 del 24 agosto 2018, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del 24 agosto 2018, n. 81-speciale, intitolata «Abruzzo 2019 - Una legge per L'Aquila capoluogo: attraverso una ricostruzione, la costruzione di un modello di sviluppo sul concetto di Benessere equo e sostenibile (BES)», ha previsto una serie di disposizioni volte a precisare «l'inquadramento della funzione dell'Aquila Citta' capoluogo di Regione e del suo territorio nel complessivo assetto della Regione Abruzzo, in attuazione dei principi di solidarieta' e di coesione sociale che consentono di perseguire l'armonico ed adeguato sviluppo di tutte le aree della Regione» (art. 1).

A tal fine la legge prevede la redazione di «un programma di investimenti strategici, da realizzarsi nell'arco del periodo finanziario di riferimento» (art. 4), che interesseranno la Funzione di coordinamento e sicurezza del territorio (art. 8), la Cooperazione turistica (art. 9), l'Ambiente (art. 10), il Patrimonio artistico (art. 11), le Attivita' culturali e sportive (art. 12), la Perdonanza Celestiniana (art. 13).

Con la legge in discorso sono altresi' poste, per la realizzazione concreta del programma per come sara' definito da un'apposita Conferenza permanente, disposizioni che disciplinano l'assetto del personale (art. 14); e si prevede infine una «attivita' di controllo e monitoraggio sulla corretta utilizzazione delle risorse assegnate, oltreche' sulla qualita' e la tempestivita' degli interventi» (art. 15).

Con l'art. 16, da ultimo, il legislatore regionale ha introdotto una norma finanziaria, precisando con quali modalita' si intende far fronte agli oneri posti a carico del bilancio regionale dalla nuova normativa.

Le disposizioni cosi' introdotte, e in particolare l'art. 16 da ultimo menzionato, sono viziate da patente illegittimita' costituzionale, incidendo nella competenza statale in materia e comportando violazione dell'art. 81 della Costituzione, che prevede che «ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte», e devono pertanto essere dichiarate incostituzionali sulla base delle considerazioni che seguono.

2. L'art. 16, come mostra la sua rubrica («Norma finanziaria»), persegue il (doveroso) obiettivo di individuare i fondi necessari per la realizzazione del programma volto alla valorizzazione della citta' de l'Aquila.

Dopo aver chiarito che «1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dall'anno 2019 e pertanto per l'anno 2018 non comportano oneri a carico del bilancio regionale», l'articolo prevede che, «2. Per il biennio 2018-2020, agli oneri di cui all'art. 7,» (si tratta della norma che prevede le modalita' di concreta assegnazione delle risorse per l'attuazione degli interventi programmati) «stimati per entrambe le annualita' in euro 785.000,00, e corrispondenti allo 0,5% dello stanziamento in bilancio relativo al gettito derivante dal bollo auto, si fa fronte con le risorse stanziate nella Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 09 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente", Titolo 2 del bilancio pluriennale 2018-2020, stanziamento di nuova istituzione, iscritte con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancia delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). 3. Agli oneri per gli esercizi successivi, corrispondenti allo 0,5% dello stanziamento in bilancio relativo al gettito derivante dal bollo auto, si fa fronte con legge di bilancio. 4. Le risorse di cui alla presente legge sono assegnate dalla Regione secondo il principio dell'addizionalita'».

Orbene, al di la' della sua generica testuale previsione, appare evidente che l'art. 16 non soddisfa il fondamentale requisito di cui all'art. 81 della Carta fondamentale, non provvedendo in verita' ad indicare i mezzi con i quali si puo' far fronte ai nuovi oneri previsti dalla legge n. 28/2018.

3. Se e' infatti pur vero, come sopra evidenziato, che il comma 2 dell'art. 16 menziona formalmente i mezzi ai quali si ricorre per affrontare le nuove spese, a tale indicazione non corrisponde in realta' alcuna risorsa.

La Missione 9, Programma 09, Titolo 2, del bilancio pluriennale di previsione 2018-2020 della Regione Abruzzo, per quanto emerge dall'esame dello stesso, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo quale allegato alla legge di bilancio (L.R. 5 febbraio 2018, n. 7, pubblicata nel B.U. della Regione Abruzzo 16 febbraio 2018, n. 22-speciale) presenta infatti uno stanziamento nullo.

Pertanto la disposizione si pone in insanabile contrasto con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione: e con essa, in via derivata, incostituzionale appare tutta la legge che si impugna, non esistendo risorse per fronteggiare le spese ivi previste.

4. Codesta Ecc.ma Corte ha invero piu' volte precisato che il fondamentale principio posto dalla disposizione costituzionale in discorso vincola anche il legislatore regionale, che «non puo' sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidita' del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira» (cosi', tra le tante, Corte cost., sent., 21 ottobre 2011, n. 272, in una fattispecie riguardante proprio la Regione Abruzzo).

Nella or menzionata decisione codesto Collegio ha altresi' chiarito che «la copertura di nuove spese "deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri"», e che l'indicazione della copertura «e' richiesta anche quando alle nuove o maggiori spese possa farsi fronte con somme gia' iscritte nel bilancio, o perche' rientrino in un capitolo che abbia capienza per l'aumento di spesa, o perche' possano essere fronteggiate con lo "storno" di fondi risultanti dalle eccedenze degli stanziamenti previsti per altri capitoli» (Corte cost., sentenza n. 272/11 cit.).

Orbene, nel caso in esame, come visto, nessuno stanziamento risulta disponibile nel bilancio di previsione richiamato dall'art. 16 della legge che si impugna.

Allo stato, dunque, non esiste alcuna copertura per far fronte agli oneri finanziari derivanti dalla legge n. 28/2018: l'art. 16 e, in via derivata, l'intera legge impugnata violano pertanto l'art. 81 della Carta fondamentale e dovranno essere dichiarati incostituzionali.

 

P.Q.M.

 

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittima, e conseguentemente annullare, la legge della Regione Abruzzo n. 28 del 24 agosto 2018 - Abruzzo 2019 - Una legge per L'Aquila capoluogo: attraverso una ricostruzione, la costruzione di un modello di sviluppo sul concetto di Benessere equo e sostenibile (BES) -, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del 24 agosto 2018, n. 81-speciale, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 20 ottobre 2018, per contrasto con l'art. 81 della Costituzione.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:   1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 2 agosto 2018;   2. copia della legge regionale impugnata;   3. rapporto del Dipartimento degli affari regionali;   4. estratto del bilancio della Regione Abruzzo.

Con ogni salvezza

Roma, 22 ottobre 2018

L'Avvocato dello Stato: Salvatorelli