RICORSO N. 59 DELL'11 SETTEMBRE 2018 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'11 settembre 2018.

(GU n. 41 del 17.10.2018)

 

Ricorso ex art. 127 della Costituzione, del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato c.f. n. 80224030587, fax 06/96514000 e pec roma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;   Nei confronti della Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge regionale Marche n. 22 del 28 giugno 2018, recante «Modifica alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati», pubblicata nel B.U.R. n. 58 del 5 luglio 2018, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 3 settembre 2018.

Con la legge regionale n. 22 del 28 giugno 2018 indicata in epigrafe, che consta di tre articoli, la Regione Marche ha emanato le disposizioni «in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati».

L'art. 1, che ne esplicita le «finalita', stabilisce che questa legge nel rispetto degli strumenti programmatici, definisce le strategie di gestione dei rifiuti escludendo la combustione del Combustibile solido secondario (CSS), dei rifiuti o dei materiali e sostanze derivanti dal trattamento dei rifiuti medesimi, quale strumento di gestione dei rifiuti o di recupero energetico».

L'art. 2 contiene alcune disposizioni inerenti alla modifica dell'art. 10 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24, recante la «Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati».

In particolare, il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 22/18 citata stabilisce che «Il PdA [piano d'ambito] e' redatto, in conformita' al Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 5, escludendo qualsiasi forma di combustione del Combustibile solido secondario (CSS), dei rifiuti o dei materiali e sostanze derivanti dal trattamento dei rifiuti medesimi, ad eccezione del metano».

E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Regione Marche abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti

 

Motivi

 

Gli articoli 1 e 2 della legge Regione Marche 28 giugno 2018, n. 22, violano l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Come illustrato supra (pag. 2), gli articoli 1 e 2 citati non consentono il trattamento termico come operazione di gestione dei rifiuti, anche mediante l'esclusione di tale opzione di trattamento dalla redazione del piano d'ambito che definisce le strategie di gestione dei rifiuti in ambito locale.

Le norme regionali, in questo modo, escludono dal relativo territorio regionale tutte le attivita' che hanno ad oggetto tale forma di recupero dei rifiuti e, dunque, eliminando l'opzione del recupero energetico, confliggono palesemente con molteplici parametri statali interposti, i quali rappresentano manifestazione della competenza esclusiva dello Stato sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

In particolare, esse si pongono in aperto contrasto:

A) nella misura in cui escludono l'opzione del recupero energetico, con i criteri di priorita' «di cio' che costituisce la migliore opzione ambientale» (comma 2), nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenente le «Norme in materia ambientale», che da' attuazione nell'ordinamento nazionale alla corrispondente previsione eurounitaria contenuta nell'art. 4 della direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, rubricato «Gerarchia dei rifiuti», art. 4 che «si applica quale ordine di priorita' della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti: (a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; ed e) smaltimento);

B) con gli articoli 195, comma 1, lettera f) e p), che disciplina le competenze dello Stato, e 196, comma 1, lettera n) e o), che disciplina le competenze delle regioni, del decreto legislativo n. 152 del 2006 citato.

Il legislatore statale ha regolato la materia della gestione dei rifiuti nella Parte Quarta, (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), Titolo I (Gestione dei rifiuti) del decreto legislativo n. 152 del 2006 citato.

La normativa statale, disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati «anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE», individua poteri e funzioni dei diversi livelli di Governo, che devono essere esercitati «in conformita' alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto» (art. 177, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 citato).

Allo Stato, oltre alle attivita' gia' indicate nel resto della Parte Quarta del Titolo I del decreto legislativo n. 152 del 2006 citato, spettano numerose competenze (art. 195), tra le quali l'individuazione degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, sentita la Conferenza unificata, procedendo secondo finalita' di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale (art. 195, comma 1, lettera f), e l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti (art. 195, comma 1, lettera p). Queste attivita' si connettono con le piu' generali funzioni di indirizzo e coordinamento (art. 195, comma 1, lettera a), la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti (art. 195, comma 1, lettera b), l'individuazione di obiettivi di qualita' dei servizi di gestione dei rifiuti (art. 195, comma 1, lettera l).

Inoltre, l'art. 196, comma 1, dispone che «sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all'art. 195» una serie di poteri, tra i quali «la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'art. 195, comma 1, lettera p) (art. 196, comma 1, lettera n); nonche' "la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento (art. 196, comma 1, lettera o).

In questi casi, la Regione deve, quindi, procedere nel rispetto di criteri e procedure stabiliti a livello statale (sentenza n.

285/2013, punto 4.2. del Considerato in diritto).

In base alle predette previsioni, infatti, e' riservata allo Stato sia l'individuazione degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale che deve essere effettuata secondo finalita' di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale; sia l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento di rifiuti.

Alle regioni spetta, invece, la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'art. 195, comma 1, lettera p), citato, nonche' la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'art. 195, comma 2, lettera a), citato, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.

Al riguardo occorre ricordare che, proprio sulla base dei richiamati parametri statali interposti, con la citata sentenza n. 285 del 2013, e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale di una norma legislativa regionale che disponeva un divieto generale di realizzazione e utilizzazione sull'intero territorio della regione interessata di impianti di trattamento a caldo per lo smaltimento dei rifiuti; affermando che «La norma eccede la competenza regionale.

Infatti, la disciplina della gestione dei rifiuti, come gia' osservato, rientra nella materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» riservata, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato (ex multis, sentenze n. 54 del 2012, n. 244 e n. 33 del 2011, n. 331 e n. 278 del 2010, n. 61 e n. 10 del 2009). Esercitando tale competenza, lo Stato ha regolato, con l'art. 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006, il potere di localizzare gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti di preminente interesse nazionale. Questa Corte ha rilevato che «la comprensibile spinta, spesso presente a livello locale, ad ostacolare insediamenti che gravino il rispettivo territorio degli oneri connessi (secondo il noto detto «not in my back-yard»), non puo' tradursi in un impedimento insormontabile alla realizzazione di impianti necessari per una corretta gestione del territorio e degli insediamenti al servizio di interessi di rilievo ultraregionale» (sentenza n. 62 del 2005). La disposizione impugnata contrasta con la lettera p), comma 1, art. 195 e con le lettere n) e o), comma 1, dell'art. 196, del decreto legislativo n. 152 del 2006. La disposizione impugnata, imponendo un divieto generale di realizzazione e utilizzo di determinati impianti su tutto il territorio regionale, non contiene un «criterio» ne' di localizzazione, ne' di idoneita' degli impianti.

Si tratta di un limite assoluto, che si traduce in una aprioristica determinazione dell'inidoneita' di tutte le aree della Regione a ospitare i predetti impianti. Questa Corte, in altre materie come quella della localizzazione di impianti energetici, ha affermato il principio generale per cui la Regione «non puo' introdurre «limitazioni alla localizzazione», ben puo' somministrare «criteri di localizzazione», quand'anche formulati «in negativo», ovvero per mezzo della delimitazione di aree ben identificate, ove emergano interessi particolarmente pregnanti affidati alle cure del legislatore regionale, e purche' cio' non determini l'impossibilita' di una localizzazione alternativa» (sentenza n. 278 del 2010); del resto, «la generale esclusione di tutto il territorio [...] esime dalla individuazione della ratio che presiede alla dichiarazione di inidoneita' di specifiche tipologie di aree» (sentenza n. 224 del 2012); pertanto, alla Regione non puo' essere consentito, anche nelle more della definizione dei criteri statali, di porre limiti assoluti di edificabilita' degli impianti» (punto 5. del Considerato in diritto);

C) con le previsioni dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, contenente le «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive», convertito con modificazioni con la legge 11 novembre 2014, n. 164, che qualifica gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati come «infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale», che «attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica»; e con le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016, «Individuazione della capacita' complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonche' individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati», che ha dato attuazione al predetto art. 35, definendo il quadro del fabbisogno di incenerimento su scala nazionale e per ciascuna regione. In tale ambito, infatti, uno degli impianti previsti trova la sua collocazione proprio nella Regione Marche (Tabella C allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato); ed e', comunque, delineato un procedimento ad hoc per eventuali aggiornamenti del fabbisogno (art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato).

Va, infine, sottolineato che il contenuto dell'art. 35 del decreto-legge n. 133 del 2014 citato e' stato espressamente e specificamente riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale come riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia ambientale, statuendo che «L'art. 35 del decreto-legge n. 133 del 2014, infatti, qualifica gli impianti di incenerimento come «infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale» (comma 1). Con riguardo alla medesima attribuzione di «carattere di interesse strategico», ancorche' riferita alle infrastrutture energetiche di cui all'art. 37, comma 1, del medesimo decreto-legge (i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale), questa Corte ha affermato che essa e' «da ritenere espressione normativa di un indirizzo volto a fornire impulso e rilievo allo sviluppo energetico nazionale» (sentenza n. 110 del 2016)», (sentenza n. 154/2016, punto 6. del Considerato in diritto).

Alla luce delle precedenti considerazioni deve ritenersi, pertanto, che le disposizioni regionali indicate in epigrafe, risultano adottate in contrasto con la richiamata normativa interposta e in violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione che riserva allo Stato la materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

 

P.Q.M.

 

Si conclude perche' articoli 1 e 2 della legge regionale Marche n. 22 del 28 giugno 2018, recante «Modifica alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 «Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati», indicati in epigrafe, siano dichiarati costituzionalmente illegittimi.

Si produce l'attestazione della deliberazione del Consiglio dei ministri del 3 settembre 2018.

Roma, 3 settembre 2018

Il Vice Avvocato generale dello Stato: Palmieri

e per L'Avvocato dello Stato: Morici