RICORSO N. 44 DEL 17 LUGLIO 2018 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 17 luglio 2018.

(GU n. 34 del 29.8.2018)

 

Ricorso ai sensi dell'art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma dei Portoghesi, 12;   Contro la Regione Siciliana, in persona del Presidente in carica per l'impugnazione della legge regionale della Sicilia 8 maggio 2018, n. 8, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Siciliana n. 21 dell'11 maggio 2018, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilita' regionale», in relazione:   agli articoli 4 e 64 (primo motivo di ricorso);   all'art. 17 (secondo motivo di ricorso);   all'art. 20 (terzo motivo di ricorso);   all'art. 22, commi 3, 4, 14 e 15 (quarto motivo di ricorso);   all'art. 23 (quinto motivo di ricorso);   all'art. 31, commi 4 e 5 (sesto motivo di ricorso);   agli articoli 34 e 35 (settimo motivo di ricorso);   all'art. 45 (ottavo motivo di ricorso);   all'art. 66 (nono motivo di ricorso);   all'art. 69, comma 2 (decimo motivo di ricorso);   all'art. 75, commi 2, 3 e 4 (undicesimo motivo di ricorso);   all'art. 82 (dodicesimo motivo di ricorso);   all'art. 99, commi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15 e 25 nonche' commi 7, 9, 10, 13, 16 e 17 (tredicesimo motivo di ricorso).

Nella seduta del 6 luglio 2018, il Consiglio dei ministri ha deliberato di impugnare la legge regionale della Sicilia n. 8 del 2018, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilita' regionale», in relazione agli articoli indicati in epigrafe.

Il Consiglio dei ministri reputa che le disposizioni contenute in tali articoli siano illegittime per i seguenti

 

Motivi

 

1) In relazione all'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost. violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell'«ordinamento civile».

L'art. 4 della legge regionale, rubricato («Disposizioni a tutela del personale delle societa' partecipate in liquidazione. Dotazione della societa' IRFIS Finsicilia Spa»), prevede la deroga alle disposizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica) per le societa' partecipate della Regione disciplinate dall'art. 64 della legge regionale n. 21 del 2014. Il citato articolo della norma statale, al comma 1, stabilisce, come noto, che «(s)alvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle societa' a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo A del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi». Secondo l'art. 4 della legge regionale questa regola non troverebbe, quindi, applicazione nel caso delle societa' partecipate dalla Regione siciliana individuate dall'art. 64 della legge regionale n. 21 del 2014.

L'art. 64 della legge regionale qui impugnata, intitolato «Tutela per i soggetti appartenenti al bacino "Emergenza Palermo" (PIP)», dispone il transito, con contratto a tempo indeterminato anche parziale presso la societa' Resais S.p.a., di soggetti attualmente utilizzati nelle pubbliche amministrazioni e appartenenti al bacino di cui all'art. 19 della legge regionale n. 30 del 1997.

L'art. 4 della legge regionale impugnata, in ragione della descritta deroga che esso introduce, contrasta con l'art. 25, comma 4, del citato decreto legislativo, secondo cui, fino al 30 giugno 2018, le societa' sottoposte a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzione a tempo indeterminato se non attingendo agli elenchi del personale eccedente.

Dopo la predetta data, alle medesime societa' si applicano gli articoli 19 e 20 dello stesso decreto, in materia di gestione del personale e di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

Orbene, prevedendo la disposizione regionale una disciplina diversa e contrastante con quella nazionale, essa risulta incompatibile con le previsioni dell'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile (tra cui i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile e dai contratti collettivi).

Le medesime considerazioni - in punto di contrarieta' della disciplina regionale con quella contenuta nel decreto legislativo n. 175/2016 e, dunque, con le previsioni di cui all'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione - valgono per l'art. 64 della legge regionale in esame, il quale, come si e' appena visto, dispone il transito, con contratto a tempo indeterminato, alla societa' Resais S.p.A. di soggetti attualmente utilizzati nelle pubbliche amministrazioni e appartenenti al bacino «Emergenza Palermo ex PIP» di cui all'art. 19 della legge regionale n. 30 del 1997.

2) Violazione dell'art. 41 Cost. In relazione all'art. 117, comma terzo, Cost. violazione di principi fondamentali nella materia, di legislazione concorrente, della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».

L'art. 17, intitolato «Sospensione autorizzazioni impianti eolici e fotovoltaici» introduce la sospensione del termine per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti eolici e fotovoltaici, stabilendo che «(a)l fine di verificare, attraverso un adeguato strumento di pianificazione del territorio regionale, gli effetti sul paesaggio e sull'ambiente correlati alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica o fotovoltaica, a prescindere dalle aree gia' individuate con decreti del Presidente della Regione, anche con riferimento alle norme comunitarie, fatta salva la compiuta istruttoria delle istanze pervenute, e' sospeso il rilascio delle relative autorizzazioni, fino a centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

La disposizione contrasta con l'art. 41 della Cost., limitando irragionevolmente la liberta' di iniziativa economica ambientale, oltre che con la disciplina di principio nazionale (art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003) e, dunque, con l'art. 117, comma 3 Cost., che riserva alla legge statale la determinazione dei principi fondamentali della materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (materia nella quale la Regione Siciliana e' titolare di competenza legislativa concorrente in forza dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

In base ad una prima opzione ermeneutica, la sospensione potrebbe ritenersi riferita unicamente a nuove istanze autorizzative, ossia in procinto di essere presentate, e non a quelle per le quali e' gia' in corso l'istruttoria, che sarebbero fatte salve (anche se tale lettura potrebbe essere smentita dall'aggettivo «compiuta» riferito all'istruttoria, che sarebbe quindi salvaguardata solo se compiuta).

Se questa e' la corretta lettura della disposizione regionale, essa viola l'art. 41 Cost., incidendo sulla liberta' di iniziativa economica privata e, segnatamente, sulla libera attivita' di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Quest'ultima si inquadra infatti nella disciplina generale della produzione di energia elettrica che, secondo principi anche di derivazione eurounitaria, e' appunto attivita' libera, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico (art. 1 decreto legislativo n. 79 del 1999 di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica). A tale attivita' si deve, dunque, accedere in condizioni di uguaglianza, senza discriminazioni nelle modalita', condizioni e termini per il suo esercizio.

La sospensione fino a centoventi giorni nel rilascio delle autorizzazioni eccede i limiti entro i quali e' possibile restringere tale liberta', non trovando ragionevole giustificazione nell'utilita' sociale, mentre determina la violazione del termine stabilito dalla legge statale, se non altro per i procedimenti in cui e' stata gia' acquisita la VIA ovvero per le istanze gia' corredate di tale valutazione ambientale.

In tal senso la legge contrasta con la norma di principio di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerita', da applicare in modo uniforme sull'intero territorio nazionale per garantire la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo. Piu' precisamente, la legge regionale impedisce la conclusione del procedimento unico e il rilascio dell'autorizzazione entro il termine perentorio di novanta giorni previsto dal citato comma 4 dell'art. 12, riconosciuto pacificamente dalla Corte come principio fondamentale della materia (v. sentenza n. 364 del 2006, n. 282 del 2009, n. 124 del 2010) e riservato pertanto alla competenza legislativa statale. E' stato, al riguardo, chiarito dalla Corte che «(p)ur non trascurando la rilevanza che, in relazione a questi impianti, riveste la tutela dell'ambiente e del paesaggio (v. la sentenza n. 166 del 2009), si rivela centrale nella disciplina impugnata il profilo afferente alla gestione delle fonti energetiche in vista di un efficiente approvvigionamento presso i diversi ambiti territoriali» (sent. n. 282 del 2009, cit.).

Il contenuto non derogabile delle previsioni contenute nelle direttive n. 2001/77/CE e n. 2009/28/CE, attuate, rispettivamente, con il decreto legislativo n. 387 del 2003 e con il decreto legislativo n. 28/2011 emerge a tutto evidenza, ove si consideri che il legislatore dell'Unione, nel porre a carico degli Stati membri l'obiettivo di promuovere il maggior utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, ha a tale scopo indicato i termini entro i quali essi devono raggiungere determinati risultati.

Peraltro, la salvezza della «compiuta istruttoria delle istanze pervenute», contenuta nell'art. 17 della legge regionale, si rivela del tutto incongruente se l'istruttoria, pur non compiuta, ha riguardato gli aspetti paesaggistici ed ambientali delle iniziative in questione, atteso che il non meglio identificato «adeguato strumento di pianificazione del territorio regionale» ha proprio lo scopo di verificare gli effetti sul paesaggio e sull'ambiente correlati alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica o fotovoltaica ed e' quindi idoneo, attraverso la prevista sospensione, a condizionare il rilascio delle relative autorizzazioni ed il contenuto delle stesse.

3) In relazione all'art. 117, comma secondo, lettera e), Cost. violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nella materia della «tutela della concorrenza».

L'art. 20, rubricato «Valorizzazione dei beni del demanio marittimo regionale», sostituisce il comma 1 dell'art. 41 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, con una disposizione del seguente tenore:   «I beni immobili che insistono sulle aree demaniali marittime della Regione di cui all'art. 40 che versano prioritariamente in condizioni di precarieta' accertata, individuati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere concessi a titolo oneroso con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo non superiore a cinquanta anni, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attivita' economiche compatibili con gli utilizzi del demanio marittimo. Lo svolgimento delle attivita' economiche e' comunque soggetto al rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

La disposizione eccede dalle competenze statutarie della Regione Siciliana, per la parte in cui indica (in cinquanta anni) il periodo di durata massima delle concessioni che si stanno disciplinando.

Risulta da consolidata giurisprudenza della Corte (si vedano, per tutte, le sentenze n. 213 del 2011 e n. 40 del 2017) che «la disciplina relativa al rilascio delle concessioni sii beni demaniali marittimi investe diversi ambiti materiali, attribuiti alla competenza sia statale che regionale» e che «(i)n tale disciplina, particolare rilevanza, quanto ai criteri e alle modalita' di affidamento delle concessioni assumono i principi della libera concorrenza e della liberta' di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale».

I criteri di affidamento delle concessioni - tra cui elemento centrale e', evidentemente, quello della durata - investono, dunque, un ambito materiale che trascende le competenze statutarie della Regione siciliana, attingendo ad aspetti di tutela della concorrenza che devono essere regolati in maniera uniforme sul territorio nazionale, in forza dell'invocato titolo di competenze esclusive dello Stato.

Non spetta, in altre parole, alla legge regionale determinare l'elemento della durata nei suoi limiti minimi o massimi, in quanto la durata minima o massima delle concessioni e' aspetto in grado di incidere sulla concorrenza e sulle condizioni del mercato che solo il legislatore statale puo' definire nell'esercizio della propria competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma lettera e) della Costituzione, che risulta percio' violata dalla disposizione regionale in esame.

4) In relazione all'art. 117, comma secondo, lettere o) ed l), Cost. violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nelle materie della «previdenza sociale» e dell'«ordinamento civile».

Violazione degli articoli 3 e 81 Cost.

Il comma 3 dell'art. 22 della legge regionale impugnata («Norme per il personale regionale e degli enti») introduce un'ipotesi di collocamento anticipato in quiescenza in deroga alla disciplina statale vigente, disciplinando una materia che e', invece, rimessa alla competenza legislativa esclusiva statale dall'art. 117, comma secondo, lettera o) Cost., con conseguente violazione anche del principio di uguaglianza.

L'estensione della platea di soggetti potenzialmente in grado di usufruire di un'anticipazione sul collocamento a riposo e' inoltre suscettibile di determinare maggiori oneri previdenziali per anticipo di trattamento di fine servizio che non risultano in alcuna misura quantificati ne' aventi copertura; cio' con conseguente aggravio sulla finanza pubblica e violazione dei principi di cui all'art. 81 della Costituzione.

Il comma 4 dell'art. 22 - in base al quale il comma 8 dell'art. 52 della legge regionale n. 9 del 2015 e' sostituito da una disposizione del seguente tenore: «Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza ai sensi del presente articolo e' corrisposto con le modalita' e i tempi previsti dai commi 484 e 485 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147» - comporta maggiori oneri previdenziali e maggiori oneri per la finanza pubblica non quantificati ne' coperti, in quanto consente l'anticipo della liquidazione della buonuscita anche con riferimento a soggetti gia' andati in pensione (e in attesa della liquidazione), in contrasto con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione.

I commi 14 e 15 del medesimo art. 22 prevedono quanto segue:   «14. Al fine di equiparare i soggetti in servizio assunti con concorso per dirigente tecnico nei ruoli dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identita' siciliana di cui al decreto assessoriale del 29 marzo 2000, che oggi hanno un trattamento economico inferiore, e' corrisposto il trattamento economico corrispondente all'ex VIII livello retributivo di cui alla tabella A del D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, corrispondente al livello apicale dell'attuale categoria D del comparto non dirigenziale della Regione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale in servizio appartenente alla categoria D, posizione economica D5.

15. Il dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale provvede a riclassificare il personale destinatario delle disposizioni di cui al comma 14 con decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 14, quantificati in 770 migliaia di euro annui, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, comprensivi degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione, si provvede a valere della Missione 1, Programma 10, capitolo 190001».

Tali previsioni contrastano, in modo manifesto, sia con l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 (secondo cui «il trattamento economico fondamentale ed accessorio e' definito dai contratti collettivi») sia, piu' in generale, con il titolo III del citato decreto n. 165, che obbliga al rispetto della normativa contrattuale e delle procedure da seguire in sede di contrattazione.

Pertanto i commi 14 e 15 dello stesso art. 22 contrastano con l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile, e quindi i rapporti di diritto privato regolati dal codice civile.

5) Violazione del principio di leale collaborazione. In relazione all'art. 117, comma secondo, lettera m), Cost. violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nella materia della «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale».

L'art. 23 della legge regionale, intitolato «Rimborso oneri certificazione di idoneita' antincendio», prevede il rimborso alle Aziende sanitarie provinciali degli oneri inerenti le prestazioni sanitarie erogate ai fini del conseguimento della certificazione di idoneita' alla mansione antincendio di volontario di protezione civile, secondo quanto previsto dall'Accordo della Conferenza Unificata del 25 luglio 2002.

Al riguardo, mette conto evidenziare che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (c.d. «Nuovi Lea»), nell'indicare tassativamente gli accertamenti medico-legali inclusi nei livelli essenziali di assistenza - in attuazione del titolo di competenza esclusiva statale indicato in rubrica - non menziona la fattispecie cui si riferisce la disposizione regionale.

La disposizione regionale viola, dunque, l'intesa raggiunta nella materia dei livelli essenziali di assistenza dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome nella seduta del 7 settembre 2016, propedeutica all'adozione del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri Lea, e di conseguenza lede il principio di leale collaborazione di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, peraltro in una materia di competenza esclusiva statale, quale quella della determinazione dei livelli essenziali di assistenza.

6) In relazione all'art. 117, comma secondo, lettera m), Cost. violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nella materia della «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». In relazione all'art. 117, comma terzo, Cost. violazione di principi fondamentali nella materia, di legislazione concorrente, della «tutela della salute». In relazione all'art. 117, comma secondo, lettera e), Cost. violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nella materia della «armonizzazione dei bilanci pubblici».

L'art. 31 della legge regionale, rubricato «Rifinanziamento leggi di spesa. Disposizioni finanziarie» stabilisce, al comma 4, che, «a seguito delle norme di attuazione di cui all'art. 1, comma 831, della legge n. 296 del 2006», il Ragioniere generale della Regione e' autorizzato ad iscrivere in bilancio la somma «destinata alla maggiore spesa prevista dall'art. 1, comma 830, della medesima legge, di cui al corrispondente accantonamento, o, in subordine, al ripianamento del debito pubblico regionale».

Al successivo comma 5, tale articolo dispone che per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 - a fronte dell'accertamento dell'entrata derivante dall'attuazione dell'art. 1, comma 832, della citata legge n. 296 del 2006 - e' disposto uno specifico accantonamento in apposito fondo, nelle more della conclusione degli accordi finanziari con lo Stato e della conseguente emanazione delle norme di attuazione.

Al riguardo, nel premettere la formulazione della norma in esame che non appare del tutto chiara, si deve evidenziare che la retrocessione delle accise a favore della Regione in assenza del contestuale incremento della compartecipazione regionale alla spesa sanitaria rispetto alla quota del 49,11 per cento prevista a legislazione vigente, comporta oneri a carico del bilancio dello Stato privi di copertura finanziaria, in violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione.

Sul punto, il comma 830 della legge n. 296 del 2006, nel disporre l'incremento della quota di partecipazione della Regione Siciliana alla spesa sanitaria, prevede di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio regionale. Il successivo comma 831 richiama la procedura delle norme di attuazione e il comma 832, al fine di dare attuazione al comma 830 (completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio regionale), prevede l'attribuzione alla Regione del gettito dell'accisa sui prodotti petroliferi in misura corrispondente ai maggiori oneri sanitari a carico della regione rispetto a quelli gia' stabiliti dal medesimo comma 830.

Da una lettura sistematica dei commi da 830 a 832 della citata legge n. 296 del 2006, rispetto ai quali la sentenza della Corte n. 145 del 2008 non ha rilevata profili di illegittimita' costituzionale, si ricava il principio del progressivo trasferimento a carico del bilancio regionale della spesa sanitaria, cui e' legata l'attribuzione di una percentuale compresa tra il 20% ed il 50% del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale, solo a compensazione di un ulteriore incremento, rispetto al 49,11%, della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria.

Cio' posto, la previsione di cui al comma 4, che autorizza ad iscrivere in bilancio una somma per la maggiore spesa sanitaria da accantonare o da destinare al ripianamento del debito pubblico regionale, non tiene conto del fatto che le maggiori risorse - riferite a una quota ulteriore rispetto al 49,11% della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria prevista a legislazione vigente - devono garantire la copertura degli ulteriori oneri sanitari e non possono essere destinati ad altre finalita', anche in considerazione del fatto che la materia in esame afferisce ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

La disposizione si pone, dunque, in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di tutela della salute - in quanto prevede di destinare somme riconosciute per spesa sanitaria ad altre finalita' - e con l'art. 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, laddove tale distrazione di somme non consenta di garantire i livelli essenziali delle prestazioni.

Riguardo al comma 5, si rileva che l'accertamento in entrata di somme riferite all'attuazione del predetto comma 832 della legge n. 296 del 2006 e l'accantonamento ad esso correlato nelle more degli accordi con lo Stato viene, dalla legge regionale, previsto in assenza del suo presupposto giuridico.

Infatti, la retrocessione del gettito dell'accise di cui al comma 832 e' simmetrica all'incremento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria prevista a legislazione vigente. Si configura, pertanto, il contrasto con l'art. 53 del decreto legislativo n. 118 del 2011, che testualmente prevede per l'accertamento «la sussistenza di un idoneo titolo giuridico che da' luogo all'obbligazione attiva giuridicamente perfezionata» e, inoltre, dispone che «(n)on possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario».

La disposizione contrasta, altresi', con il principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria, e, conseguentemente, con l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni.

7) Violazione dell'art. 81, comma terzo, Cost.

Gli articoli 34 e 35 della legge regionale impugnata prevedono l'autorizzazione all'accertamento in bilancio di contributi pubblici pari a 6.600 migliaia di euro in relazione ai finanziamenti di cui alla legge regionale n. 79 del 1975 e pari a 1.450 migliaia di euro in relazione ai finanziamenti di cui alla legge regionale n. 15 del 1986.

Considerato che le norme regionali richiamate disciplinano l'attivita' edilizia, non si comprende quali nuove o maggiori entrate deriverebbero dalle disposizioni in questione.

In assenza del presupposto giuridico, non puo', dunque, ritenersi consentito l'accertamento ipotizzato dalla Regione: di qui l'illegittimita' costituzionale di entrambe le disposizioni suddette per contrasto con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione.

8) In relazione all'art. 117, comma terzo, Cost. violazione di principi fondamentali nella materia di legislazione concorrente, del «coordinamento della finanza pubblica». Violazione dell'art. 81, comma terzo, Cost.

L'art. 45 della legge regionale, rubricato «Trattamento integrativo personale in quiescenza EAS», introduce nuovi benefici pensionistici con oneri quantificati dalla disposizione medesima, tuttavia in assenza di elementi - non rinvenibili nella (mancante) relazione tecnica - che consentano di riscontrare la correttezza di tale valutazione.

La sostenibilita' finanziaria dei citati inquadramenti, avuto riguardo anche al rispetto delle misure di contenimento della spesa di personale e dei vincoli assunzionali, non appare pertanto assicurata dalla legge.

L'inosservanza di tali misure costituisce violazione al principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, cui la Regione Sicilia, pur nel rispetto della sua autonomia, non puo' derogare.

Peraltro, in assenza di elementi informativi sufficienti a definire gli effetti finanziari della disposizione in esame, la previsione normativa non appare idonea ad assicurare la copertura finanziaria degli interventi previsti, in violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione.

9) In relazione all'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost. violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell'«ordinamento civile». In relazione all'art. 117, comma terzo, Cost. violazione di principi fondamentali nella materia, di legislazione concorrente, del «coordinamento della finanza pubblica».

L'art. 66 della legge regionale, intitolato «Personale addetto alla catalogazione dei beni culturali» stabilisce che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale medesima, «si provvede alla definizione della dotazione organica del personale dell'amministrazione regionale ricomprendente il personale dei catalogatori ed esperti, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 6, 6-ter e 35 del decreto legislativo n. 165/2001».

Si tratta di una disposizione che riguarda il personale di cui all'articolo l della legge regionale n. 24 del 2007, destinatario di una procedura di stabilizzazione in una societa' pubblica (Servizi ausiliari Sicilia SAS s.p.a.), al fine di coprire i posti dell'amministrazione regionale che sarebbero risultati vacanti a seguito della definizione della dotazione organica.

L'art. 66, dunque, nel ricomprendere immediatamente il suddetto personale nella dotazione organica, a prescindere dalla necessita' di coprire posti vacanti, risulta non in linea con la precedente previsione e, malgrado il formale richiamo al rispetto degli articoli 6, 6-ter e 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si pone in contrasto proprio con queste ultime disposizioni.

Infatti, la dotazione organica deve essere definita in base al piano dei fabbisogni (cfr. art. 6 decreto legislativo n. 165 del 2001) e non puo' mirare all'assorbimento di personale aprioristicamente determinato.

La disposizione de qua, pertanto, contrasta sia con l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, sia con il comma 3 della medesima disposizione, recando le previsioni di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 principi fondamentali che costituiscono per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

10) In relazione all'art. 117, comma secondo, lettera e), Cost. violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nella materia della «tutela della concorrenza».

L'art. 69 della legge regionale, intitolato «Disposizioni in materia di produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi», al comma 2, stabilisce -attraverso un intervento di novellazione dell'art. 67 della legge regionale n. 2 del 2002 - che «(n)ella Regione non si applica l'art. 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159».

Tale disposizione invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.

Ai sensi dell'art. 46-bis del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni in legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricato «Disposizioni in materia di concorrenza e qualita' dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas», il legislatore nazionale ha demandato ai ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, la determinazione di ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas.

Con lo stesso articolo, inoltre, «al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualita' dei servizi essenziali», si e' altresi' demandato ai ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, l'individuazione dei criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas.

Entrambi i citati decreti interministeriali sono stati adottati e gia' sono vigenti sul territorio italiano (si tratta, in particolare, del decreto ministeriale 19 gennaio 2011 e del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226).

La norma regionale stabilisce che, nel territorio della Regione Siciliana, il citato art. 46-bis non debba trovare applicazione, con la conseguenza che, nella Regione Siciliana, la gara per l'affidamento del servizio dovra' essere svolta singolarmente per ciascun comune e secondo criteri disomogenei rispetto alla normativa applicata nel resto del territorio italiano.

Con sentenza n. 93 del 2017, la Corte, pronunciandosi appunto su una legge della Regione Siciliana in materia di servizi pubblici locali (nella circostanza, il servizio idrico integrato), ha chiarito che «la disciplina concernente le modalita' dell'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e' riferibile alla competenza legislativa statale in tema di "tutela della concorrenza". [ ... ] La deroga introdotta dal legislatore regionale che comporta un effetto restrittivo sull'assetto competitivo del mercato di riferimento si pone dunque in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e) Cost.».

I servizi pubblici, tra cui anche la distribuzione del gas naturale, figurano tra le materie di potesta' legislativa regionale concorrente ai sensi dell'art. 17 dello Statuto di autonomia della Regione Sicilia (lettera h).

Tuttavia, come la Corte ha ribadito proprio nella sentenza teste' richiamata, «le materie di competenza esclusiva e nel contempo "trasversali" dello Stato, come la tutela della concorrenza e la tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost., in virtu' del loro carattere "finalistico", "possono influire su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni fino ad incidere sulla totalita' degli ambiti materiali entro i quali si applicano" (sentenza n. 2 del 2014; nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 291, n. 150 del 2011, n. 288 del 2010, n. 249 del 2009 e n. 80 del 2006), come appunto accade nel caso della disciplina del servizio idrico integrato».

Queste considerazioni si attagliano, a tutta evidenza, anche al servizio pubblico locale della distribuzione del gas, con conseguente illegittimita' della disposizione regionale censurata, poiche' in contrasto con le esigenze di tutela della concorrenza, come declinate dal legislatore nazionale con l'art. 46-bis del decreto-legge n. 159 del 2007 (convertito in legge n. 222/2007), nel quale sono definite - con disciplina destinata, appunto, ad applicarsi su tutto il territorio nazionale - le modalita' di svolgimento e i criteri di partecipazione alla gara per l'affidamento della gestione del servizio della distribuzione del gas naturale.

11) In relazione all'art. 117, comma terzo, Cost. violazione di principi fondamentali nella materia, di legislazione concorrente, del «coordinamento della finanza pubblica». Violazione dell'art. 81 Cost.

L'art. 75, recante «Norme in materia di sanita' penitenziaria», incorre nei vizi in rubrica nei suoi commi 2, 3 e 4.

Il comma 2 dispone la proroga al 30 giugno 2018 del termine contenuto nell'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 26 del 2016, originariamente stabilito al 31 dicembre 2017, il quale prevede che «(i)n attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222 e nelle more delle procedure di selezione tese alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, le Aziende sanitarie provinciali sono autorizzate a prorogare sino al 31 dicembre 2017 i contratti del personale sanitario di cui alla legge 9 ottobre 1970, n. 740».

La previsione di proroga al 30 giugno 2018, ampliando il limite temporale di durata dei predetti contratti, cosi' come delineato dall'art. 3, comma 7, del citato decreto legislativo n. 222 del 2015, adottato secondo le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 recante «Modalita' e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanita' penitenziaria», configura una violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Infatti, secondo il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i rapporti di lavoro del personale sanitario instaurati ai sensi della legge n. 740 del 1970 (ossia il personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria) - trasferiti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia alle Aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale - continuano ad essere disciplinati dalla predetta legge fino alla relativa scadenza e, ove a tempo determinato, sono prorogati per la durata di dodici mesi. Decorso tale termine gli stessi rapporti, facenti capo ai citati Dipartimenti, devono ritenersi esauriti.

Pertanto, il comma 2 dell'art. 75 della legge regionale si pone in contrasto con le previsioni del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 - adottato ai sensi dell'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) - che costituiscono principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, nell'ambito del trasferimento del personale sanitario penitenziario al Servizio sanitario regionale.

Il comma 3 dell'art. 75 dispone che, nelle more delle procedure di selezione finalizzate alla stabilizzazione, le Aziende sanitarie provinciali sono autorizzate a prorogare, sino al 31 dicembre 2018, i rapporti di cui all'art. 3 del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222.

Al riguardo, merita premettere che la disposizione si presta ad essere riferita sia al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che al personale con rapporto a tempo determinato.

Il comma 4 prevede, poi, che «(a)l fine di non disperdere le professionalita' gia' riconosciute dalla legge 9 ottobre 1970, n. 740 ed assicurare il qualificato servizio di assistenza ai detenuti, le ASP sono autorizzate ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ad indire procedure selettive rivolte al personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 222/2015».

Al riguardo, non appare chiaro se le previste procedure selettive siano a valere su risorse riconducibili al limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010.

Sul punto, occorre considerare che il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria dall'art. 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, cui rinvia la disposizione regionale, consente di utilizzare, in deroga all'ordinario regime delle assunzioni e per finalita' volte esclusivamente al superamento del precariato, le risorse dell'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017. Tali risorse possono, quindi, elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, purche' siano destinate per intero alle assunzioni a tempo indeterminato del personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 e nel rispetto delle relative procedure.

Cio' premesso, le disposizioni della legge regionale non consentono, per l'appunto, di garantire che il personale che si intende stabilizzare sia attualmente impiegato con rapporto di lavoro a tempo determinato a valere su risorse che soggiacciono al limite di cui al richiamato art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Inoltre, le previsioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono suscettibili di avere risvolti onerosi, non compatibili con la cornice economico-finanziaria programmata nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario cui la Regione Siciliana e' sottoposta, che peraltro prevede specifici interventi finalizzati a tale finalita'.

Le disposizioni si pongono, quindi, anche in contrasto con l'art. 81 della Costituzione, oltre che con l'art. 117, terzo comma, atteso che le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale degli enti del SSN si configurano quali principi di coordinamento della finanza pubblica.

12) In relazione all'art. 117, comma terzo, Cost. violazione di principi fondamentali nelle materie, di legislazione concorrente, del «coordinamento della finanza pubblica» e della «tutela della salute».

L'art. 82 della legge regionale, rubricato «Erogazione di attivita' da parte di strutture private accreditate», dispone l'integrazione del budget da assegnare ad alcune strutture private accreditate che, in base a sentenze passate in giudicato, risultino essere state vittime di richieste estorsive.

La norma finisce, dunque, per utilizzare un criterio di assegnazione del budget stesso - l'essere stati vittima di richieste estorsive - non in linea con quelli previsti dal decreto legislativo n. 502 del 1992.

Il criterio di assegnazione del budget non puo' essere slegato dal fabbisogno assistenziale programmato, pena la violazione dei principi fondamentali posti dal legislatore statale nella materia, di competenza concorrente, della tutela della salute, oltre che dei principi fondamentali che regolano il coordinamento della finanza pubblica.

13) Violazione dell'art. 81, comma terzo, Cost.

L'art. 99 disciplina interventi vari nell'ambito della programmazione regionale unitaria, «salvi e impregiudicati gli interventi approvati con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017» (cosi' il comma 1 dell'articolo).

Ora, gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15 e 25 non hanno idonea copertura finanziaria in quanto le risorse del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) Regione Siciliana 2014/2020 sono programmate ai fini della realizzazione degli interventi approvati dalla delibera CIPE n. 52/2017, che il comma 1 fa espressamente «salvi e impregiudicati».

D'altronde, le previsioni secondo cui «l'Assessorato regionale delle attivita' produttive e' autorizzato a concedere con bando contributi ... a valere sulle risorse PO FESR Sicilia 2014/2020» (comma 18) e «l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mesca mediterranea e' autorizzato a concedere con bando contributi...a valere sulle risorse PO FEAMP 2014/2020» (comma 19), non costituiscono coperture finanziarie inidonee, poiche' le risorse del PO FESR Sicilia e del PO FEAMP 2014/2020, vincolate alla realizzazione delle priorita' dei citati programmi, vengono attivate solo sulla base delle procedure specifiche di gestione degli stessi, in coerenza con la normativa UE sui fondi SIE 2014-2020.

I commi sopra citati dell'art. 99 risultano, pertanto, in contrasto con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione.

In relazione alle previsioni di cui ai commi 7, 9, 10, 13, 16 e 17, che finalizzano risorse a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, nel presupposto che le risorse che la Regione intende riprogrammare siano quelle assegnate alla Regione Siciliana con la delibera n. 26 del 10 agosto 2016 per il finanziamento degli interventi ricompresi nel Patto di sviluppo sottoscritto con il Governo il 10 settembre 2016, mette conto rilevare che la copertura finanziaria non puo' considerarsi certa fino all'espletamento della procedura di riprogrammazione.

Pertanto la norma dovrebbe esplicitare che l'utilizzo del FSC per le finalita' ivi indicate e' subordinata all'espletamento della procedura di riprogrammazione delle risorse assegnate alla Regione Siciliana a valere sul FSC 2014-2020, ai sensi del comma 1.

In assenza di tale previsione, anche le disposizioni ora esaminate risultano, pertanto, in contrasto con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione.

 

P.Q.M.

 

Alla stregua di quanto precede si confida che codesta ecc.ma Corte vorra' dichiarare l'illegittimita' degli articoli 4 e 64, dell'art. 17, dell'art. 20, 22, commi 3, 4, 14 e 15, dell'art. 23, dell'art. 31, commi 4 e 5, degli 34 e 35, dell'art. 45, dell'art. 66, dell'art. 69, comma 2, dell'art. 75, commi 2, 3 e 4, dell'art. 82, dell'art. 99 commi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15 e 25 nonche' commi 7, 9, 10, 13, 16 e 17 della legge regionale della Sicilia 11 maggio 2018, n. 28.

Si produrra' copia autentica della deliberazione del Consiglio dei ministri del 6 luglio 2018, con l'allegata relazione.

Roma, 10 luglio 2018

L'Avvocato dello Stato: Fiorentino