RICORSO N. 87 DEL 17 NOVEMBRE 2017 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 17 novembre 2017.

(GU n. 51 del 20.12.2017)

 

Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato codice fiscale n. 80224030587, fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione Basilicata, in persona del presidente della giunta regionale pro-tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 1, 2, 5, 6 e 7, nonche' dell'allegato, che inserisce un allegato D), art. 2 alla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54, della legge regionale Basilicata n. 21 dell'11 settembre 2017, recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 19 gennaio 2010, n. 1 «Norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale - decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 - legge regionale n. 9/2007»; 26 aprile 2012, n. 8 «Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili» e 30 dicembre 2015, n. 54 «Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010», pubblicata nel B.U.R. n. 36 dell'11 settembre 2017, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 27 ottobre 2017.

Con la legge regionale n. 21 dell'11 settembre 2017 indicata in epigrafe, che consta di dodici articoli, la Regione Basilicata ha emanato le disposizioni in tema di «Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 19 gennaio 2010, n. 1 "Norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale - decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 - legge regionale n. 9/2007"; 26 aprile 2012, n. 8 "Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili" e 30 dicembre 2015, n. 54 "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010"».

Occorre, preliminarmente, ricordare che la citata legge regionale n. 54 del 30 dicembre 2015 recante «Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010», oggetto di modifica ad opera della legge regionale n. 21/2017 citata impugnata con il presente ricorso, ha ratificato quanto stabilito congiuntamente tra la Regione Basilicata, il Ministero per i beni e le attivita' culturali ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in attuazione di uno degli impegni assunti (art. 2, punto 4) nel protocollo di intesa per la copianificazione, stipulato ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e sottoscritto in data 14 settembre 2011; e al fine di dare attuazione alle «linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», emanate con decreto ministeriale 10 settembre 2010, di concerto tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per i beni e le attivita' culturali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 2010), ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.

387.

La legge regionale n. 54/2015 citata, nel sottolineare la necessita' di porre la massima attenzione alla proposta di impianti eolici e fotovoltaici nelle aree regionali considerate di pregio, in quanto di forte valenza paesaggistica e di interesse storico, artistico e archeologico della Basilicata, ha stabilito i criteri e le modalita' per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio di alcune tipologie di impianti da fonti di energia rinnovabili (FER) - limitandosi, in questa fase, a quelli di grande generazione al di sopra di 1 MW, individuando per esse, sulla base della tipologia e potenza specificate nel quadro sinottico allegato alla legge medesima, le «Aree e siti non idonei» all'installazione, riconducibili alle macro aree tematiche di cui agli allegati A) e C), nonche' negli elaborati di cui all'allegato B) della legge.

La medesima legge n. 54/2015 citata, prevedeva, inoltre, all'art.

3 «Aggiornamento modifiche ed integrazioni», al comma 3, che: «Nelle more dell'approvazione del Piano paesaggistico regionale di cui all'art. 135 del decreto legislativo n. 42/2004 e nel rispetto dell'Intesa stipulata, ai sensi dell'art. 145, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004 tra Regione, Ministero dei beni e le attivita' culturali e del turismo e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana specifiche linee guida per il corretto inserimento degli impianti, alimentati da fonti rinnovabili con potenza superiore ai limiti stabiliti nella tabella A) del decreto legislativo n. 387/2003 e non superiori a 1 MW.».

Va sottolineato che, in assenza di tali criteri, si e' determinato, nel frattempo, un incontrollato sviluppo e diffusione di tali tipologie di impianti sul territorio, la cui proliferazione, per effetto del regime autorizzatorio semplificato, ha generato importanti e diffusi impatti sul paesaggio, che hanno richiamato la forte attenzione da parte delle comunita' locali e che hanno, quindi, indotto la Regione a porsi e affrontare il problema.

La Regione ha ritenuto, in maniera, pero', assolutamente unilaterale, di intervenire, innanzitutto, con una delibera di giunta n. 175 del 2 marzo 2017, annullata dalla sentenza emessa dal TAR Basilicata n. 510 del 24 luglio 2017.

Successivamente, e' stata emanata la legge regionale 24 luglio 2017, n. 19 «Collegato alla legge di stabilita' regionale 2017», che, con l'art. 20, ha introdotto alcune modifiche alla legge regionale n.

54/2015 citata, finalizzate a limitare la possibilita' di realizzazione di impianti anche nelle aree tutelate e nei relativi «buffer». (1)   Va, peraltro, ricordato, per completezza, che tale norma e' stata impugnata dal Governo con ricorso ex art. 127 della Costituzione per violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela paesaggistica (art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione).

E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Regione Basilicata abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti motivi.

1. Gli articoli 1, comma 1, e 2, comma 2, della legge Regione Basilicata n. 21/2017 violano l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione.

L'art. 1, comma 1, e l'art. 2, comma 2, della legge regionale n.

21/2017 citata, abrogano, rispettivamente, la previsione di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 54/2015 citata, sottraendo alla copianificazione una delle materie oggetto della menzionata Intesa sottoscritta nel 2011 e introducono un nuovo allegato «D)» per il «Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010». Aree idonee e non idonee. Per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da FER da 0 a 1 MW.

Per queste ultime tipologie di impianti (potenza superiore ai limiti stabiliti nella tabella A) del decreto legislativo n. 387/2003 e non superiori a 1 MW) vengono ridefinite le procedure autorizzative, precedentemente in Procedura abilitativa semplificata (PAS) .

Dal combinato disposto di tali nuovi criteri, riportati nell'allegato D) citato, e delle condizioni e prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 6-bis della legge regionale n. 54/2015 citata, cosi' come modificati dagli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale n. 21/2017 impugnata con il presente ricorso, derivano le limitazioni all'utilizzo della Procedura abilitativa semplificata (PAS) in luogo della procedura Autorizzativa unica (AU).

La misura, comunque circoscritta agli aspetti meramente procedurali, che appare mirata a controllare, piu' che a limitare, la diffusione indiscriminata sull'intero paesaggio lucano degli impianti eolici afferenti alla categoria cosiddetta del «minieolico» (da 60 KW ad 1 MW attualmente tutti in regime di PAS), definisce per ciascuna tipologia di impianti, alcune condizioni limitative all'utilizzo della PAS, in assenza delle quali gli interventi verrebbero sottoposti al procedimento di Autorizzazione unica (AU).

Di fatto, le modifiche apportate dalla legge regionale n. 21/2017 citata introducono ulteriori elementi di confusione e contraddizioni in termini; la locuzione utilizzata nel titolo dell'allegato «D)» medesimo «Aree idonee e non idonee», consente interpretazioni contrastanti con relativi inevitabili riflessi sui contenziosi, circa la possibilita' di realizzazione di detti impianti anche nelle aree tutelate e nei relativi «buffer», definiti e condivisi dal Ministero per i beni e le attivita' culturali con la medesima Regione per gli impianti da fonti rinnovabili con potenza superiore ad 1 MW e recepiti nella legge regionale n. 54/2015 citata, prima che venisse modificata dalla legge regionale n. 21/2017 citata.

Inoltre, l'allegato «D)», nell'elencare le «aree idonee e non idonee», di cui, peraltro, non e' ben chiaro il significato, e' difforme dall'allegato A) della legge regionale n. 54/2015 citata; e, oltre a contenere errori ed omissioni (come «Beni paesaggistici ope legis (articoli 136, 157 decreto legislativo n. 42/2004») non ricomprende alcune macrotematiche precedentemente presenti in esso, come ad esempio:   per i beni monumentali esterni al perimetro dei centri urbani (ambito urbano da RU o da zonizzazione Prg/PdF), per i quali non e' piu' presente «il buffer fino a 10.000 m» nei casi in cui i suddetti beni monumentali isolati siano «posti in altura»;   per il buffer da riferirsi agli ambiti urbani, non viene esplicitato il parametro dei 2000 m.

Tale previsione di legge, qualora attuata, determinerebbe, ad esempio, che, anche in presenza di un bene monumentale tutelato dalla parte II del codice (es.: un castello) per il quale l'allegato A) della legge regionale n. 54/2015 citata stabiliva una area «non idonea» con un buffer di 10.000 m intorno al bene per salvaguardarne l'inserimento nel contesto paesaggistico, potranno essere realizzati, e, ancor piu', mediante l'utilizzo della Procedura autorizzativa semplificata (PAS), parchi eolici con generatori di potenza compresi tra 60 kW e 200 kW, con diametro del rotore minore o uguale a 50 m e altezza della torre fino a 60 m, con impatti sul paesaggio dei «Castelli Federiciani» della Lucania facilmente immaginabili. In conclusione, le norme regionali sopra citate procedono, in maniera unilaterale, senza, quindi, alcun coinvolgimento della Amministrazione statale preposta, alla modifica ed integrazione di disposizioni legislative regionali gia' condivise con lo Stato, introducendo elementi di contrasto e contraddittorieta' con gli impegni assunti con la sottoscrizione del citato protocollo di intesa per la elaborazione del Piano paesaggistico regionale, in violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione e in riferimento alle norme interposte di cui agli articoli 143, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e del decreto ministeriale 10 settembre 2010 citati.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, gli articoli 1, comma 1, e 2, comma 2, violano sia l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, con riferimento alla potesta' legislativa esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

2. Gli articoli 5 e 6 della legge Regione Basilicata n. 21/2017 violano gli articoli 117, commi 1 e 3, e 42 della Costituzione.

2.1. Si premette che alcune disposizioni della legge regionale n. 21/2017 citata sono riconducibili alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» che, ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, e' attribuita alla potesta' legislativa concorrente.

I principi fondamentali in materia sono stati dettati con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di attuazione della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili) e con il decreto legislativo 3 marzo 2011, n.

28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (sentenza n. 275/2012, punti 4.1. e 4.3. del considerato in diritto), che, all'art. 4 esplicita, tra l'altro, la specialita' del regime abilitativo degli impianti a fonte rinnovabile (FER), anch'esso qualificato dalla giurisprudenza costituzionale come principio fondamentale della materia.

Con la legge n. 21/2017 citata la Regione Basilicata ha modificato alcune norme della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8, contenente «Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.».

Si premette che l'art. 4 della legge regionale n. 21/2017, in applicazione dell'art. 6, comma 9, del citato decreto legislativo n.

28/2011, ha esteso l'applicabilita' del regime autorizzativo della Procedura abilitativa semplificata (PAS) agli impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e a biomassa di potenza nominale fino a 200 kW.

L'art. 6, comma 9, del decreto legislativo n. 28/2011 citato ha, infatti, autorizzato le regioni ad elevare fino ad 1 MW la soglia di applicazione della PAS agli impianti FER.

2.2.1. L'art. 5 della legge regionale n. 21/2017 citato, rubricato «Limiti all'utilizzo della PAS per gli impianti solari fotovoltaici», che modifica l'art. 5 della citata legge regionale n. 8/2012, stabilisce che agli impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 200 kW, da collocare a terra, puo' essere applicata la PAS a condizione che siano rispettate congiuntamente le specifiche tecniche contenute nell'allegato 2 del decreto legislativo n. 28/2011 citato, le prescrizioni del paragrafo 2.2.2 dell'appendice A del Piano di indirizzo energetico ambientale regionale (PIEAR), nonche' le condizioni di cui alle lettere da a) ad h) ivi specificate (comma 1); il mancato rispetto di una sola delle condizioni di cui al predetto comma 1 comporta l'applicazione del regime dell'autorizzazione unica (comma 2).

Sebbene l'art. 4 della legge regionale n. 21/2017 citata, con l'estensione del regime semplificato della PAS agli impianti fotovoltaici a terra fino a 200 kW, favorisca la loro maggiore diffusione, va osservato che l'art. 5, comma 1, nel dettare la disciplina di dettaglio, prescrive una notevole serie di condizioni per l'accesso a detto regime con il rischio di vanificare del tutto la semplificazione introdotta.

Si fa riferimento in particolare all'obbligo del rispetto delle specifiche tecniche contenute nell'allegato 2 del decreto legislativo n. 28/2011 citato. Tali specifiche e requisiti tecnici, ulteriormente declinati nei vari decreti di incentivazione, sono dettati, infatti, al fine del riconoscimento dei benefici di cui alle normative nazionali sulle incentivazioni degli impianti FER e non hanno alcuna attinenza con l'abilitazione degli impianti stessi, essendo dirette a verificare, ad esempio, tramite opportune certificazioni, la provenienza dei pannelli fotovoltaici, ai fini del riconoscimento dei premi tariffari previsti per gli impianti made in UE (art. 14, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale 5 maggio 2011 - cosiddetto quarto conto energia - oppure se si tratta di impianti nuovi o rigenerati (art. 7, comma 3, dello stesso decreto ministeriale 5 maggio 2011) e altre condizioni estranee al tema dell'abilitazione.

Tale imposizione, dunque, oltre ad essere del tutto illogica, visti i diversi scopi perseguiti dalle due normative statali di incentivazione e regionali di abilitazione, si traduce nell'introduzione di ingiustificati aggravi per la realizzazione e l'esercizio degli impianti in questione non previsti dalla legislazione nazionale di cui ai decreti legislativi sopra citati e alle linee guida nazionali di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010 che, nei settori tecnici, assumono valore di norme interposte.

Va, pertanto, rilevata l'illegittimita' costituzionale del richiamo al rispetto delle specifiche tecniche contenute nell'allegato 2 del decreto legislativo n. 28/2011 citato che rendono in definitiva disomogeneo il regime sul territorio nazionale e si pongono, quindi, in contrasto con il riparto delle competenze in materia ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.

2.2.2. Profili di illegittimita' costituzionale presentano, altresi', i commi 3 e 4 del medesimo art. 5, i quali contengono disposizioni che, non avendo alcun riscontro nella normativa nazionale di riferimento, contrastano con l'art. 117, comma 3, della Costituzione.

In particolare, il comma 3 stabilisce che la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti della stessa natura, anche ubicati nello stesso territorio comunale, proposti da un soggetto gia' titolare di altra o altre autorizzazioni ottenute tramite PAS o che siano riconducibili allo stesso centro decisionale (ex art. 2359 del codice civile) o per qualsiasi altra relazione, anche di fatto, sulla base di univoci elementi, la cui potenza nominale sommata tra loro e con quella dell'impianto/i gia' autorizzato/i superi la soglia di potenza di 200 kW, saranno assoggettati al rilascio dell'autorizzazione unica.

Sebbene l'intento della disposizione possa, probabilmente, rinvenirsi nell'esigenza di evitare l'elusione della soglia di potenza dei 200 kW per l'applicazione della procedura semplificata (PAS), la stessa introduce un vincolo per l'applicazione della PAS sulla base di un criterio solo soggettivo (peraltro, in parte assai generico - «relazione, anche di fatto» - e, quindi, di difficile riscontro) senza individuare alcun limite spaziale di collocazione degli impianti che, paradossalmente, potrebbero trovarsi anche a chilometri di distanza («anche ubicati nello stesso territorio comunale» secondo la dizione del comma 3 dell'art. 5 citato).

Cosi' formulata la disposizione non rispetta la finalita' cui e' ispirata e contrasta, invece, con la semplificazione introdotta dalla normativa, ponendo un ingiustificato vincolo per gli operatori, in contrasto con l'art. 117, comma 3, della Costituzione, non trovando dette limitazioni alcun riscontro nei principi fondamentali della materia di cui ai richiamati decreti legislativi.

Il comma 4 stabilisce che piu' impianti fotovoltaici a terra autorizzati con la PAS non possono essere ceduti a terzi costituenti un unico centro decisionale qualora la somma delle potenze degli impianti superi la soglia di 200 kW. Questa disposizione, che pure potrebbe, probabilmente, essere ispirata a finalita' antielusive, appare, tuttavia, del tutto illogica in quanto impedisce la cessione di impianti (o progetti di impianti) gia' autorizzati e potenzialmente localizzati a chilometri di distanza.

Se la Regione avesse voluto perseguire l'intento di evitare il frazionamento degli impianti messo in atto al fine di beneficiare del regime semplificato avrebbe dovuto, piu' specificamente, emanare norme dirette a impedire l'autorizzazione di impianti frutto di frazionamenti individuando criteri oggettivi legati anche alla vicinanza delle aree oggetto di intervento.

Nel caso in esame, invece, la Regione finisce per intervenire successivamente, quando, cioe', gli impianti sono stati gia' autorizzati e, quindi, appaiono legittimi, ponendo un limite, che si profila del tutto ingiustificato, all'esercizio del diritto di proprieta'.

Il comma 4, quindi, ponendo limiti al diritto di proprieta' al di fuori dei canoni costituzionalmente previsti, viola anche l'art. 42 della Costituzione e l'art. 117, comma 1, in relazione al principio di libera circolazione delle merci di cui all'art. 63 del TFUE.

2.3. Le stesse considerazioni svolte per i commi 3 e 4 dell'art. 5 valgono anche per i commi 3 e 4 dell'art. 6, rubricato «limiti all'utilizzo della PAS per gli impianti eolici», di identico contenuto, anche se, ovviamente, riferiti a impianti eolici.

Profili di illegittimita' costituzionale presentano, quindi, i commi 3 e 4 del medesimo art. 6, i quali contengono disposizioni che, non avendo alcun riscontro nella normativa nazionale di riferimento, contrastano con l'art. 117, comma 3, della Costituzione.

In particolare, il comma 3 stabilisce che la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti della stessa natura, anche ubicati nello stesso territorio comunale, proposti da un soggetto gia' titolare di altra o altre autorizzazioni ottenute tramite PAS o che siano riconducibili allo stesso centro decisionale (ex art. 2359 del codice civile) o per qualsiasi altra relazione, anche di fatto, sulla base di univoci elementi, la cui potenza nominale sommata tra loro e con quella dell'impianto/i gia' autorizzato/i superi la soglia di potenza di 200 kW, saranno assoggettati al rilascio dell'autorizzazione unica.

Sebbene l'intento della disposizione possa, probabilmente, rinvenirsi nell'esigenza di evitare l'elusione della soglia di potenza dei 200 kW per l'applicazione della procedura semplificata (PAS), la stessa introduce un vincolo per l'applicazione della PAS sulla base di un criterio solo soggettivo (peraltro, in parte assai generico - «relazione, anche di fatto» - e, quindi, di difficile riscontro) senza individuare alcun limite spaziale di collocazione degli impianti che, paradossalmente, potrebbero trovarsi anche a chilometri di distanza («anche ubicati nello stesso territorio comunale» secondo la dizione del comma 3 dell'art. 5 citato).

Cosi' formulata la disposizione non rispetta la finalita' cui e' ispirata e contrasta, invece, con la semplificazione introdotta dalla normativa, ponendo un ingiustificato vincolo per gli operatori, in contrasto con l'art. 117, comma 3, della Costituzione, non trovando dette limitazioni alcun riscontro nei principi fondamentali della materia di cui ai richiamati decreti legislativi.

Il comma 4 stabilisce che piu' impianti fotovoltaici a terra autorizzati con la PAS non possono essere ceduti a terzi costituenti un unico centro decisionale qualora la somma delle potenze degli impianti superi la soglia di 200 kW. Questa disposizione, che pure potrebbe, probabilmente, essere ispirata a finalita' antielusive, appare, tuttavia, del tutto illogica in quanto impedisce la cessione di impianti (o progetti di impianti) gia' autorizzati e potenzialmente localizzati a chilometri di distanza.

Se la Regione avesse voluto perseguire l'intento di evitare il frazionamento degli impianti messo in atto al fine di beneficiare del regime semplificato avrebbe dovuto, piu' specificamente, emanare norme dirette a impedire l'autorizzazione di impianti frutto di frazionamenti individuando criteri oggettivi legati anche alla vicinanza delle aree oggetto di intervento.

Nel caso in esame, invece, la Regione finisce per intervenire successivamente, quando, cioe', gli impianti sono stati gia' autorizzati e, quindi, appaiono legittimi, ponendo un limite del tutto ingiustificato all'esercizio del diritto di proprieta'.

Il comma 4, quindi, ponendo limiti al diritto di proprieta' al di fuori dei canoni costituzionalmente previsti, viola anche l'art. 42 della Costituzione e l'art. 117, comma 1, in relazione al principio di libera circolazione delle merci di cui all'art. 63 del TFUE.

3. L'art. 7 della legge Regione Basilicata n. 21/2017 viola di articoli 117, commi 1 e 3, e 42 della Costituzione.

3.1. L'art. 7 prevede, al comma 1, ulteriori condizioni per l'applicazione della PAS agli impianti eolici e fotovoltaici con potenza nominale inferiore alla tabella A) dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 387/2003 citato.

Per questi impianti, cioe', per quelli con potenza entro le soglie di cui alla predetta tabella A), va ricordato che la normativa nazionale prevede la PAS senza ulteriori condizioni.

L'art. 7 citato, mediante il rinvio alle soglie di potenza di cui alla citata tabella A) enuclea nell'ambito della categoria degli impianti soggetti a PAS di cui agli articoli 5 e 6, un'ulteriore classe di impianti eolici e fotovoltaici, a. terra e su edificio, con una potenza inferiore ai 200 kW e pari, rispettivamente, a 0-60 kW e a 0-20 kW. Per tale classe di impianti la norma in esame detta un'altra serie di condizioni, in mancanza delle quali gli stessi impianti non possono essere abilitati nemmeno con l'autorizzazione unica.

Tale regime autorizzativo regionale non corrisponde al regime speciale delineato dai citati articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 28/2011 citato e dalle linee guida (paragrafo 11 e 12) richiamate e si pone, dunque, in contrasto con l'art. 117, comma 3, della Costituzione, in relazione alla gia' illustrata natura di principio fondamentale della materia dei regimi di abilitazione alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di' energia elettrica da fonti rinnovabili.

La regolamentazione del regime abilitativo per la costruzione degli impianti a fonte rinnovabile. ivi compresa quella relativa alle procedure semplificate (PAS o Comunicazione), costituisce esercizio della legislazione di principio nella predetta materia, in quanto il regime non puo' che essere lo stesso su tutto il territorio nazionale, pena l'ingiustificata discriminazione tra le iniziative economiche nelle diverse Regioni del Paese, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 119 e n. 124 del 2010; n.

192 e n. 275 del 2011).

Ne' vale obiettare in senso contrario che la disposizione e' dettata «al fine di conciliare e garantire le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione dalle energie rinnovabili», come espressamente recita il comma 1 dell'art. 7 citato, atteso che la ponderazione di tali interessi e' implicita nelle norme nazionali sui vari regimi abilitativi e sono ferme, naturalmente, le valutazioni per la tutela di detti interessi da condurre caso per caso nella sede del procedimento amministrativo di abilitazione.

Il legislatore regionale, quindi, ha esorbitato dalle sue competenze stabilendo particolari prescrizioni per impianti in questione, oltre a quelle previsti dalla normativa statale di principio concernenti unicamente le soglie di potenze.

Per meglio comprendere tali profili di contrasto, si espone di seguito il raffronto tra le disposizioni regionali di cui all'art. 7, comma 1, n. 1 e n. 2, e le evocate disposizioni nazionali:   t) prescrizioni per gli impianti eolici con potenza compresa tra 0-60 kW: in base alla normativa a nazionale (combinato disposto dell'art. 6, comma 1. decreto legislativo n. 28/2011 citato e dei paragrafi 12.6, lettera a), del citato decreto ministeriale 10 settembre 2010 (linee guida) per tali impianti e' previsto il regime della PAS (gia' DIA) e non sono previste ulteriori prescrizioni entro la soglia di potenza dei 60 kW. La disposizione regionale, invece, introduce ulteriori condizioni tecniche (dimensionali, localizzative, di distanza), in violazione dunque dell'art. 117, comma 3, Costituzione;   2) prescrizioni per gli impianti fotovoltaici (a terra) con potenza compresa tra 0-20 kW: in base alla normativa nazionale (combinato disposto dell'art. 6, comma 1, decreto legislativo n.

28/2011 citato e del paragrafo 12.2, lettera b), del citato decreto ministeriale 10 settembre 2010 (linee guida) citato; per tali impianti e' previsto il regime della PAS (gia' DIA) senza ulteriori prescrizioni entro la soglia di potenza dei 20 kW.

La disposizione regionale, invece, introduce ulteriori condizioni tecniche (rapporto superficie radiante dei pannelli/superficie disponibile, dimensionali, caratteristiche delle schermature e recinzioni, di distanza).

In conclusione, l'art. 7, comma 1, punti 1 e 2 e' in contrasto con l'art. 117, comma 3, della Costituzione per violazione della ripartizione delle competenze in tema di regimi abilitativi, costituenti principio fondamentale della materia, di cui ai richiamati decreti legislativi n. 387/2003 e n. 28 del 2011 citati e al decreto ministeriale 10 settembre 2010 (linee guida) citato.

Analogamente, e per gli stessi aspetti, l'art. 7 si pone in contrasto con l'art. 117, comma 3, della Costituzione nella parte in cui non prevede che il mancato rispetto di una sola delle prescrizioni previste al comma 1 comporta l'applicazione dell'Autorizzazione Unica (come, invece, previsto dai precedenti articoli 5 e 6). Tale mancata previsione, che comporta un divieto tout court di autorizzazione degli impianti di cui al comma 1 dello stesso art. 7 si pone, altresi', in contrasto con l'art. 117, comma 1, della Costituzione per violazione del principio di favore per le fonti rinnovabili di cui alla normativa internazionale e comunitaria (Protocollo di Kyoto, Accordo di Parigi e direttive 2001/77/CE, e 2009/28/CE).

3.2. L'art. 7, comma 2, e' affetto dagli stessi vizi gia' articolati con riferimento ai commi 4 degli articoli 5 e 6.

Il comma 2, analogamente, stabilisce che piu' impianti fotovoltaici a terra autorizzati con la PAS non possono essere ceduti a terzi costituenti un unico centro decisionale qualora la somma delle potenze degli impianti superi la soglia di 200 kW. Questa disposizione, che pure potrebbe, probabilmente, essere ispirata a finalita' antielusive, appare, tuttavia, del tutto illogica in quanto impedisce la cessione di impianti (o progetti di impianti) gia' autorizzati e potenzialmente localizzati a chilometri di distanza.

Se la Regione avesse voluto perseguire l'intento di evitare il frazionamento degli impianti messo in atto al fine di beneficiare del regime semplificato avrebbe dovuto, piu' specificamente, emanare norme dirette a impedire l'autorizzazione di impianti frutto di frazionamenti individuando criteri oggettivi legati anche alla vicinanza delle aree oggetto di intervento.

Nel caso in esame, invece, la Regione finisce per intervenire successivamente, quando, cioe', gli impianti sono stati gia' autorizzati e, quindi, appaiono legittimi, ponendo un limite del tutto ingiustificato all'esercizio del diritto di proprieta'.

Il comma 2, quindi, ponendo limiti al diritto di proprieta' al di fuori dei canoni costituzionalmente previsti, viola anche l'art. 42 della Costituzione e l'art. 117, comma 1, in relazione al principio di libera circolazione delle merci di cui all'art. 63 del TFUE; con l'ulteriore aggravante che qui il divieto di cessione investe anche impianti che potrebbero essere di diversa tipologia, oltre che distanti, e per i quali non sussisterebbe nemmeno un profilo attinente all'artificioso frazionamento.

3.3. Il comma 3 dell'art. 7 stabilisce che se piu' impianti di cui al comma I sono riconducibili ad un unico centro decisionale essi vanno considerati un unico impianto per cui devono rispettare le condizioni contenute negli articoli 5 e 6.

Anche tale disposizione, oltre ad essere di difficile lettura a causa di un rinvio operato in modo generico, appare del tutto illogica in quanto considera unicamente un criterio soggettivo (l'unico centro decisionale), peraltro arbitrario o, comunque, di difficile interpretazione, senza considerare in alcun modo la localizzazione di tali impianti che potrebbero essere, invece, assai distanti tra loro.

Tale previsione comporta in concreto, ad esempio, che se una societa' intraprende l'iniziativa per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 15 kW nel Comune di Altamura a e di altro analogo con la stessa potenza nel Comune di Melfi dovra' rispettare per entrambi le aggiuntive condizioni di cui agli articoli 5 e 6 per essere assoggettato a PAS.

L'art. 7, comma 3, rinviando agli articoli 5 e 6 citati, per i quali sono stati articolati motivi di impugnazione al precedente punto 2, e' affetta in via derivata dai medesimi vizi di legittimita' evidenziati e che si intendono integralmente riportati.

Va rilevato, infine, che, con riguardo alle norme contenute negli articoli 5, 6 e 7 citati, oltre a quanto detto sinora, va osservato che la loro formulazione lascia spazio ad ambiguita', poiche' nell'assoggettare a PAS impianti di potenza a partire da «0» kW non si fa salvo il regime della comunicazione previsto dai paragrafi 11 e 12 delle linee guida nazionali di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010 e richiamato dall'art. 6, comma 11, del decreto legislativo n. 28 del 2011 citato.

(1) Art. 20 - Modifica all'art. 2 della legge regionale 30 dicembre  2015, n. 54 «Recepimento dei criteri per il corretto inserimento  nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia  rinnovabili ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010».

In vigore dal 26 luglio 2017. 1. L'art. 2 della legge regionale  30 dicembre 2015, n. 54, e' sostituito dal seguente: «Art. 2. -  1. I criteri e le modalita' per il corretto inserimento nel  paesaggio e sul territorio delle tipologie di impianti da Fonti  di energia rinnovabili (FER), sono contenuti nelle linee guida di  cui agli allegati A e C, nonche' negli elaborati di cui  all'allegato B della presente legge e nelle linee guida regionali  per gli impianti con potenza non superiore a 1 MW. 2. Nel caso in  cui l'impianto ricada in una zona interessata da piu' livelli di  distanze (buffer) si considera sempre la distanza (buffer) piu'  restrittiva. 3. Nei buffer relativi alle aree e sia non idonei e'  possibile autorizzare l'installazione di impianti alimentati da  fonti rinnovabili nel rispetto delle modalita' e prescrizioni  indicate nel comma 1 del presente articolo.».

 

P.Q.M.

 

Si conclude perche' gli articoli 1, 2, 5, 6 e 7, nonche' l'allegato che inserisce un allegato D) alla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54, della legge regionale Basilicata n. 21 dell'11 settembre 2017, recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 19 gennaio 2010, n. 1» - «Norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale - decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 - legge regionale n. 9/2007»; 26 aprile 2012, n. 8 «Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili» e 30 dicembre 2015, n. 54 «Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010», indicata in epigrafe, siano dichiarati costituzionalmente illegittimi.

Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017.

Roma, 9 novembre 2017

L'Avvocato dello Stato: Palmieri