RICORSO N. 84 DEL 26 OTTOBRE 2017 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 26 ottobre 2017.

(GU n. 49 del 06.12.2017)

 

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;   Contro la Regione Lazio, in persona del suo presidente pro tempore, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art. 17 comma 50, lettera i) n. 5 e dell'art. 17, comma 97 della legge della Regione Lazio n. 9 del 14 agosto 2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 65 del 16 agosto 2017, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 13 ottobre 2017, per contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione - Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - con riferimento all'art. 10 della legge n. 157/1992, nonche' con l'art.

117, comma 3, Cost. - coordinamento della finanza pubblica - con riferimento all'art. 9, commi 1 e 17, del decreto-legge n. 78/2010, e con l'art. 117, comma 2, lettera l), Cost. - Ordinamento civile.

 

Fatto

 

In data 16 agosto 2017 e' stata pubblicata, sul n. 65 del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, la legge regionale n. 9 del 14 agosto 2017, recante «Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie».

Due delle disposizioni contenute nella detta legge, come meglio si andra' a precisare in prosieguo, eccedono dalle competenze regionali e sono violative di previsioni costituzionali, nonche' illegittimamente invasive delle competenze dello Stato; si deve pertanto procedere con il presente atto alla loro impugnazione, affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di

 

Diritto

 

1.1. La legge della Regione Lazio n. 9 del 14 agosto 2017, «Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie», ha posto, all'art.

17, con una ampia norma conclusiva composta di ben 99 commi, numerose eterogenee norme regolanti materie diverse.

Per quanto qui interessa, tra l'altro, il legislatore regionale, con il comma 50 dell'art. 17 citato, ha devoluto alla regione le funzioni esercitate dalla Citta' Metropolitana di Roma Capitale e dalle province in materia di fauna selvatica, intervenendo con ampie modifiche sul testo della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 - Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmatica dell'esercizio venatorio.

Quella legge, nell'ottica della detta ordinata gestione, istituiva all'art. 17 le Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile al fine di «promuovere l'addestramento e l'allenamento dei cani, l'educazione cinofila e venatoria dei cacciatori, il recupero dei territori marginali e la riduzione dei prelievi della selvaggina riprodotta allo stato brado», e, al comma 9, prevedeva la possibilita' di istituire zone destinate al solo allenamento dei cani.

Con la legge che oggi si impugna, alla lettera i), n. 5 (erroneamente indicata, per evidente lapsus calami, come lettera h) dall'allegato alla delibera con la quale il Consiglio dei ministri ha deliberato la impugnazione della disposizione in esame), e' stato modificato l'art. 17, comma 9, della legge regionale n. 17/1995, introducendo la previsione che le zone destinate al solo allenamento dei cani devono avere natura temporanea, e che la loro operativita' sia prevista «nel periodo 1° giugno-31 agosto» (1) .

Le modifiche cosi' introdotte incidono nella competenza statale in materia, con violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione - Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - con riferimento all'art. 10 della legge n. 157/1992.

1.2. E' incontestabile, in primo luogo, che la materia de qua rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, in quanto relativa alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (lettera s) di cui all'art. 117, comma 2, della Carta fondamentale (cfr., tra le tante, Corte costituzionale, sentenza, 1° giugno 2016, n. 124, secondo la quale «la costituzione degli ambiti territoriali di caccia, prevista dall'art. 14 legge n. 157 del 1992, manifesta uno standard inderogabile di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema»).

Cio' vale, in particolar modo, per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, che alla medesima pertiene.

1.3. E, invero, legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio - prevede, ai commi 1 e 2 dell'art. 10 - intitolato Piani faunistico-venatori, che «1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale e' soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacita' riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densita' ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. 2. Le regioni e le province, con le modalita' previste ai commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio».

Il comma 7 dispone quindi che, «7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le province predispongono altresi' piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonche' piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilita' genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica [confluito oggi in ISPRA-Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale: NdR] e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali».

Il successivo comma 8, lettera e) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, chiarisce poi che i piani faunistico-venatori, di competenza provinciale, comprendono l'individuazione delle «zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione puo' essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati».

Infine, i commi 10 e 11 statuiscono che «10. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneita' e la congruenza a norma del comma 11, nonche' con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della ...

legge» e che «11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneita' e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria».

1.4. La disposizione regionale oggi impugnata e' pertanto violativa della norma costituzionale invocata (l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.):   tanto con riferimento all'art. 10, comma 1, della legge n.

157 del 1992, che, come visto, prevede l'obbligo delle regioni e delle province, secondo le rispettive competenze, di regolamentare il prelievo venatorio mediante i piani faunistico-venatori escludendo la possibilita' del ricorso ad un atto legislativo;   quanto in relazione al parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che nel «Documento orientativo sui criteri di omogeneita' e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria» indica il periodo utile all'addestramento dei cani da caccia nelle apposite aree istituite senza possibilita' di sparo, ritenendo necessaria la sospensione di tale attivita' (anche) nel periodo aprile-luglio.

1.5. Tali conclusioni appaiono pienamente condivise da codesta ecc.ma Corte, che ha anche di recente ribadito (Corte cost., sentenza 20 giugno 2017, n. 174) che «nello scrutinare norme di leggi regionali che prevedevano l'arco temporale durante il quale svolgere l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, ha costantemente affermato che gli articoli 10 e 18 della legge n. 157 del 1992 rimettono la definizione di tale arco temporale al piano faunistico-venatorio. Tali norme statali assicurano, cosi', le "garanzie procedimentali per un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco, da soddisfare anche attraverso l'acquisizione di pareri tecnici", con conseguente divieto per la regione di ricorrere ad una legge-provvedimento (sentenza n. 139 del 2017; nello stesso senso, sentenza n. 193 del 2013)».

La disciplina statale fissa pertanto una regola di tutela ambientale, violata dalla disposizione regionale oggi impugnata che e', quindi, costituzionalmente illegittima.

2.1. Parimenti viziato da incostituzionalita' e' il successivo comma 97 dell'art. 17 della legge regionale n. 9/2017.

Con tale norma la Regione Lazio dispone che, «nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) al personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti che, a seguito di specifico concorso, presta servizio presso gli uffici stampa istituzionali della giunta e del consiglio regionale, si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico».

Orbene, appare evidente come tale previsione si pone in contrasto con i principi fondamentali posti dalla legislazione statale ai fini del coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, comma 3, Cost., cui la legislazione regionale concorrente deve uniformarsi, con riferimento all'art. 9, commi 1 e 17, del decreto-legge n.

78/2010, nonche' con l'art. 117, comma 2, lettera l), Cost., che prevede la competenza legislativa statale esclusiva in materia di Ordinamento civile, nella quale, per pacifica giurisprudenza di codesta Corte ecc.ma (cfr., tra le tante, Corte costituzionale, 14 luglio 2016, n. 175), pacificamente rientra la regolamentazione del rapporto di lavoro/impiego.

2.2. Va premesso che il recente atto di indirizzo per la riapertura dei tavoli di contrattazione a firma del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione trasmesso all'ARAN e ai Comitati di settore in data 6 luglio 2017 prevede espressamente che il tema del personale addetto alle attivita' di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni - interessato dalla norma che oggi si impugna - potra' essere affrontato in sede di rivisitazione dei sistemi di classificazione professionale.

Orbene, la disposizione regionale in esame - nel prevedere per i dipendenti regionali in questione l'applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico (CNLG) che, diversamente da quanto accaduto per la contrattazione per il pubblico impiego nel periodo 2010-2015, e' stato oggetto di rinnovo - si pone in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 17 dell'art. 9 del decreto-legge n.

78/2010 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica, e successive proroghe, che costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica.

Tali norme, nel noto quadro di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, prevedono infatti che «1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non puo' superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternita', malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'art. 8, comma 14», e che «17. Non si da' luogo, senza possibilita' di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'art. 2, comma 2 e art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Si da' luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013, 2014 e 2015 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilita' di recupero per la parte economica. E' fatta salva l'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n.

203».

Tali essendo i principi fondamentali posti dalla legislazione statale a salvaguardia della finanza pubblica, la norma regionale in esame e' dunque invasiva della potesta' legislativa dello Stato.

2.3. Essa contrasta inoltre e comunque con i principi piu' volte affermati da codesta ecc.ma Corte, a mente dei quali sono state dichiarate costituzionalmente illegittime le norme regionali che prevedono l'applicazione del CNLG ai dipendenti regionali che svolgano attivita' «giornalistica».

Cio' si pone infatti in palese urto con il generale principio secondo il quale il trattamento economico dei dipendenti pubblici il cui rapporto di lavoro e' stato «privatizzato» deve essere disciplinato dalla contrattazione collettiva (cosi', ad esempio, Corte costituzionale sentenza 5 giugno 2007 n. 189, ove si ribadisce che «il rapporto di impiego alle dipendenze di Regioni ed enti locali, essendo stato "privatizzato" in virtu' dell'art. 2 della legge n. 421 del 1992, dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e dei decreti legislativi emanati in attuazione di quelle leggi delega, e' retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro tra privati ed e', percio', soggetto alle regole che garantiscono l'uniformita' di tale tipo di rapporti (sentenza n. 95 del 2007). Conseguentemente i principi fissati dalla legge statale in materia costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformita' nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale (sentenze n. 234 e n. 106 del 2005; n. 282 del 2004)».

Sotto tale profilo, la norma in esame contrasta con le disposizioni contenute nel titolo III (Contrattazione collettiva e rappresentativita' sindacale) del decreto legislativo n. 165/2001 e, conseguentemente, con il gia' menzionato art. 117, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi).

Anche questa norma, dunque, e' viziata, e dovra' essere dichiarata incostituzionale.

(1) Il testo della disposizione e' oggi il seguente: «9. I comitati  di gestione degli ambiti territoriali di caccia autorizzano, su  richiesta delle locali associazioni venatorie nazionalmente  riconosciute, l'istituzione di zone temporanee destinate al solo  allenamento dei cani, previo assenso dei proprietari o conduttori  dei fondi. Tali zone, la cui operativita' e' prevista nel periodo  dal 1° giugno - 31 agosto, non possono avere superficie superiore  ai 20 ettari.».

 

P.Q.M.

 

Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra specificati, l'art. 17 comma 50, lettera i) n. 5 e l'art. 17, comma 97 della legge della Regione Lazio n. 9 del 14 agosto 2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 65 del 16 agosto 2017, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 13 ottobre 2017, per contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione - Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - con riferimento all'art. 10 della legge n. 157/1992, nonche' con l'art. 117, comma 3, Cost. - coordinamento della finanza pubblica - con riferimento all'art. 9, commi 1 e 17, del decreto-legge n. 78/2010, e con l'art.

117, comma 2, lettera l), Cost. - Ordinamento civile.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:   1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2017;   2. copia della legge regionale impugnata;   3. rapporto del Dipartimento degli affari regionali.

Con ogni salvezza.

Roma, 13 ottobre 2017

L'Avvocato dello Stato: Salvatorelli