RICORSO N. 83 DEL 13 OTTOBRE 2017 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 13 ottobre 2017.

(GU n. 49 del 6.12.2017)

 

Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge;   Contro la Regione Veneto, in persona del presidente della giunta regionale in carica, con sede a Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 Venezia;   per la declaratoria della illegittimita' costituzionale, previa sospensione della loro esecuzione, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 23 settembre 2017, degli articoli 3, comma 1, e 8, comma 1, della legge della Regione del Veneto 5 settembre 2017, n. 28 - pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 87 dell'8 settembre 2017 - nella parte in cui aggiungono, rispettivamente, il primo, l'art. 7-bis, comma 2, lettere a), d), f) e n) e, il secondo, l'art. 7-septies alla legge della Regione del Veneto 20 maggio 1975, n. 56.

Premessa.

In data 8 settembre 2017, sul n. 87 del Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, e' stata pubblicata la legge regionale 5 settembre 2017, n. 28, intitolata «Nuove disposizioni in materia di uso dei simboli ufficiali della Regione del Veneto modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 "Gonfalone e stemma della Regione"».

In particolare, ed ai fini che qui interessano, l'art. 3, comma 1, della legge n. 28/2017 aggiunge l'art. 7-bis alla legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 - intitolata «Bandiera, gonfalone e stemma della Regione» -, mentre l'art. 8, comma 1, della legge n. 28/2017 aggiunge l'art. 7-septies alla stessa legge regionale n. 56/1975.

L'art. 7-bis della legge regionale n. 56/1975 - rubricato «Uso della bandiera e dei simboli ufficiali della Regione» - stabilisce i luoghi e i casi nei quali dev'essere esposta la bandiera della Regione del Veneto.

Ai fini della presente impugnazione rileva in particolare il comma 2 dell'art. 7-bis nella parte in cui dispone che la bandiera veneta debba essere esposta:   «a) all'esterno degli edifici sedi della Prefettura e degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, della Regione, dei comuni e delle province, della Citta' metropolitana, nonche' sedi di consorzi ed unioni di enti locali, delle comunita' montane e degli altri organismi pubblici»; ...

«d) all'esterno degli enti pubblici che ricevono in via ordinaria finanziamenti o contributi a carico del bilancio regionale»; ...

«f) ogni qualvolta sia esposta la bandiera della Repubblica o dell'Unione europea»; ...

«n) sulle imbarcazioni di proprieta' della Regione, dei comuni, delle province e della Citta' metropolitana e degli altri organismi pubblici nonche' delle imbarcazioni private acquistate con il contributo, anche parziale, della Regione del Veneto».

L'art. 7-septies, comma 1, della legge regionale n. 56/1975 - rubricato «Sanzioni» - prevede invece le sanzioni applicabili a carico dei trasgressori in caso di violazione delle norme di cui al comma 2 dell'art. 7-bis che precede rimettendo alla giunta regionale la definizione delle modalita' e dei termini della loro applicazione (comma 2).

Tali norme, nella parte in cui impongono l'obbligo di esposizione della bandiera della Regione del Veneto all'esterno degli edifici sedi delle prefetture, degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, degli altri organismi pubblici - diversi dagli enti pubblici territoriali e loro consorzi ed unioni - e degli enti pubblici che ricevono in via ordinaria finanziamenti o contributi regionali, sulle imbarcazioni di proprieta' di organismi pubblici nonche' ogniqualvolta sia esposta la bandiera italiana od europea (art. 7-bis, comma 2, lettere a), d), f) e n) legge regionale n.

56/1975, aggiunto dall'art. 3, comma 1, della legge regionale n.

28/2017) e in quella in cui comminano sanzioni a carico di coloro - dirigenti e funzionari pubblici - che quell'obbligo violano (art.

7-septies legge regionale n. 56/1975, aggiunto dall'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 28/2017), eccedono le competenze regionali invadendo quelle statali: esse sono pertanto violative di previsioni costituzionali e vengono percio' impugnate con il presente ricorso ex art. 127 Cost. affinche', previa sospensione della loro esecuzione, ne sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti

 

Motivi di diritto

 

Per comprendere il senso delle censure che si muoveranno alle norme regionali impugnate occorre ricordare che i casi e i modi di esposizione della bandiera nazionale e di quella europea sono disciplinati dalla legge statale 5 febbraio 1998, n. 22.

La legge statale, emanata in attuazione dell'art. 12 della Costituzione - che, e' bene rammentarlo, colloca la norma sulla bandiera tra i principi fondamentali della Carta - e in conseguenza dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, reca disposizioni generali in materia di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea (art. 1, comma 1, legge n. 22/1998).

L'art. 2 della legge stabilisce che «La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono esposte all'esterno degli edifici ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico di seguito indicati, per il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni e attivita':   a) gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, e comunque la sede del Governo allorche' il Consiglio dei ministri e' riunito;   b) i Ministeri;   c) i consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi;   d) gli uffici giudiziari;   e) le scuole e le universita' statali» (comma 1).

La norma prosegue stabilendo che «La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono altresi' esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero» (comma 2).

Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 22/1998 precisa che le disposizioni della legge costituiscono «norme generali regolatrici della materia nel rispetto delle quali il Governo, per i casi di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 e di cui al comma 2 dell'art. 2, e' autorizzato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della ... legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, un regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Il primo periodo, invece, chiarisce che «Le regioni possono, limitatamente ai casi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2, emanare norme per l'attuazione della ... legge, ai sensi dell'art.

117, secondo comma - nel testo allora vigente: n.d.r. -, della Costituzione».

Il comma 3 dell'art. 2 dispone infine che «Il regolamento e le norme regionali di cui al comma 2 dell'art. 1 possono, nei limiti delle rispettive competenze, dettare una disciplina integrativa in merito alle modalita' di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nonche' di gonfaloni, stemmi e vessilli, anche con riferimento ad organismi di diritto pubblico non li compresi nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo».

Dal complesso delle riportate disposizioni risulta dunque evidente che:   a) le norme contenute nella legge n. 22/1998 costituiscono norme generali regolatrici della materia, come tali non derogabili dalle regioni;   b) lo Stato ha piena potesta' legislativa e regolamentare in materia, in particolare per quanto attiene ai modi e ai tempi di esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea all'esterno degli edifici ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico indicati alle lettera a) (organi costituzionali e di rilievo costituzionale), b) (ministeri), d) (uffici giudiziari) ed e) (scuole ed universita' statali) del comma 1 dell'art. 2 della legge;   c) le regioni, invece, e nel rispetto, comunque, delle disposizioni generali stabilite dalla legge statale, possono emanare norme attuative della legge solo limitatamente agli edifici sede degli organi indicati dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della legge stessa (consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi);   d) il regolamento statale e le norme regionali possono, nei limiti delle rispettive competenze come sopra indicate, dettare una disciplina integrativa in merito alle modalita' di uso e di esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nonche' di gonfaloni, stemmi e vessilli, anche con riferimento ad organismi di diritto pubblico diversi da quelli compresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 2 citato.

In attuazione del disposto di cui al secondo periodo del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 22/1998 il Governo ha emanato un regolamento recante la disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici (d.P.R. 7 aprile 2000, n. 121).

In base a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge, tale regolamento impone l'esposizione delle bandiere - nazionale ed europea -, oltre che nei luoghi gia' indicati da quella disposizione, anche all'esterno degli edifici pubblici sedi di altri organismi di diritto pubblico (commissari del Governo presso le regioni e rappresentanti del Governo nelle province, altri uffici periferici dello Stato di livello dirigenziale generale o dirigenziale, aventi una circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia, sedi centrali delle autorita' indipendenti e degli enti pubblici di carattere nazionale, nonche' di loro uffici periferici aventi circoscrizione quantomeno provinciale: art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) decreto del Presidente della Repubblica n. 121/2000).

Il regolamento impone inoltre che le bandiere - nazionale ed europea - siano esposte anche all'interno degli uffici dei titolari delle cariche istituzionali sopra indicate, regolando tempi e modi dell'esposizione (v. articoli 6, 1, commi 2 e 5, 2, 3, 4, 5, 7 e 9).

L'art. 12 del regolamento dispone infine che «L'esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno delle sedi delle regioni e degli enti locali e' oggetto dell'autonomia normativa e regolamentare delle rispettive amministrazioni. In ogni caso la bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al vessillo o gonfalone proprio dell'ente ogni volta che e' prescritta l'esposizione di quest'ultimo, osservata la prioritaria dignita' della bandiera nazionale».

Quello teste' delineato e' dunque il quadro normativo nel quale si inseriscono e alla luce del quale vanno valutate le disposizioni regionali che qui si impugnano.

A. - L'art. 3, comma 1, della legge regionale del Veneto n. 28/2017 per la parte in cui ha aggiunto l'art. 7-bis, comma 2, lettere a), d), f) e n) alla legge regionale n. 56/1975   Come s'e' detto in narrativa, l'art. 7-bis della legge regionale n. 56/1975 stabilisce innanzitutto i luoghi nei quali dev'essere esposta la bandiera della Regione del Veneto disponendo, per quanto qui rileva, che la bandiera veneta sia esposta anche all'esterno degli edifici sedi delle prefetture, degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, degli organismi pubblici - tra i quali rientrano anche organismi pubblici statali e nazionali - diversi dalla Regione, dai comuni, dalle province, dalla Citta' metropolitana, dai consorzi ed unioni di enti locali, dalle comunita' montane, degli enti pubblici - tra i quali rientrano anche enti pubblici statali e nazionali - che ricevono in via ordinaria finanziamenti o contributi regionali nonche' sulle imbarcazioni di proprieta' di organismi pubblici - e, quindi, anche sui natanti di proprieta' di organismi pubblici statali e nazionali - (art. 7-bis, comma 2, lettere a), d) e n) legge regionale n. 56/1975, aggiunto dall'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 28/2017).

La stessa norma stabilisce poi anche i casi nei quali dev'essere esposta la bandiera regionale disponendo, sempre per quanto qui rileva, che essa sia esposta ogniqualvolta sia esposta la bandiera italiana od europea (art. 7-bis, comma 2, lettera f) legge regionale n. 56/1975, anch'esso aggiunto dall'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 28/2017).

Tanto premesso, e' di tutta evidenza come le citate disposizioni regionali, imponendo obblighi di esposizione congiunta della bandiera veneta all'esterno degli edifici sedi di organi e di uffici dello Stato, di organismi ed enti pubblici statali e nazionali e, addirittura, su beni mobili di proprieta' statale e degli enti ed organismi pubblici sopra indicati (quali le imbarcazioni), violino palesemente il riparto di competenze fissato dall'art. 117, comma 2, della Carta fondamentale che riserva alla potesta' legislativa esclusiva statale la materia dell'«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (lettera g).

Le regioni non possono infatti dettare norme che, come quelle ora gravate, imponendo obblighi - per di piu' sanzionati - a carico dei titolari e dei preposti ad organi ed uffici pubblici dello Stato e di organismi ed enti di rilevanza nazionale, impingono per cio' stesso nell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (per riferimenti in questo senso v. Corte costituzionale n.

134/2004).

A tale assetto di competenze, rispettoso delle rispettive sfere di autonomia - legislativa ed amministrativa -, si ispirano del resto sia la legge statale in materia - la n. 22/1998 - sia il relativo regolamento di attuazione - il decreto del Presidente della Repubblica n. 121/2000.

Del tutto correttamente, la legge n. 22/1998 riserva infatti allo Stato la disciplina dell'uso - quanto ai casi, tempi e modi di esposizione - della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea con riferimento agli edifici e agli uffici pubblici statali; e rimette invece alle regioni la disciplina dell'uso dei rispettivi «gonfaloni, stemmi e vessilli» - e, quindi, anche delle bandiere - relativamente alle sedi degli organi consiliari regionali, provinciali e comunali (v. art. 1, comma 2, primo periodo legge n. 22/1998 in combinato disposto con l'art. 2, commi 1, lettera c) e 3 della stessa legge).

E, altrettanto correttamente, il decreto del Presidente della Repubblica n. 121/2000 chiarisce che l'esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno delle sedi delle regioni e degli enti locali e' oggetto dell'autonomia normativa e regolamentare delle rispettive amministrazioni (art. 12, primo periodo); estendendo la disciplina statale, in forza di quanto previsto dal comma 3 dell'art.

2 della legge n. 22/1998, anche alle sedi, centrali e periferiche, delle autorita' indipendenti e degli enti pubblici di carattere nazionale (v. art. 1, comma 1, lettera c) decreto del Presidente della Repubblica n. 121/2000).

Ed infatti lo Stato ha sempre rispettato la sfera di competenza regionale e non ha mai preteso di disciplinare l'uso, vale a dire i casi, i tempi e i modi di esposizione, dei simboli ufficiali - gonfaloni, stemmi, vessilli e bandiere - delle regioni relativamente alle sedi di organi ed uffici regionali.

A differenza della Regione del Veneto la quale, invadendo platealmente la sfera di competenza legislativa costituzionalmente garantita allo Stato, pretende di conformare l'organizzazione amministrativa di questo nonche' quella degli enti ed organismi pubblici nazionali dettando norme intese a stabilire dove, come e quando i titolari e i preposti ad organi ed uffici dello Stato e di organismi ed enti di rilievo nazionale sono obbligati ad esporre la bandiera veneta sugli immobili e financo sui beni mobili - imbarcazioni - di loro proprieta'.

Ma, a ben vedere, le disposizioni censurate, nel momento stesso in cui violano il parametro costituzionale sopra indicato - l'art.

117, comma 2, lettera g) -, ledono altresi' i principi e le norme di cui agli articoli 3 e 5 della Carta costituzionale.

L'art. 3 Cost. risulta violato perche' le norme regionali gravate dettano un regime palesemente irrazionale nella misura in cui omologano nel trattamento situazioni ictu oculi diverse - gli edifici sede di uffici pubblici rispettivamente statali o, comunque, non regionali e quelli sede di uffici regionali - quanto al titolo dominicale - o di godimento - e al profilo funzionale; l'art. 5, perche', imponendo a questi edifici il simbolo ufficiale della Regione - v. l'art. 1, lettera a) della legge regionale n. 56/1975 come novellato dall'art. 1 della legge n. 28/2017 -, attentano al principio stesso dell'unita' e della indivisibilita' della Nazione.

L'art. 2, comma 3, della legge n. 22/1998 e' del resto chiarissimo nello stabilire i limiti delle competenze statali e regionali in materia.

Lo Stato, mediante il regolamento di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge, puo' «dettare una disciplina integrativa in merito alle modalita' di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea»; le regioni, invece, con le norme regionali parimenti previste dal comma 2 dell'art. 1 della legge, possono «dettare una disciplina integrativa in merito alle modalita' di uso ed esposizione ... [dei rispettivi: n.d.r.] gonfaloni, stemmi e vessilli», e non certo - come ha invece fatto la Regione del Veneto - della bandiera nazionale ed europea.

Ma non solo, perche' neppure l'obbligo di esposizione congiunta stabilito dalla lettera f) del comma 2 dell'art. 7-bis legge regionale n. 56/1975 - «ogni qualvolta sia esposta la bandiera della Repubblica o dell'Unione europea» - puo' considerarsi legittimato dalla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 121/2000 a mente del quale: «In ogni caso la bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al vessillo o gonfalone proprio dell'ente ogni volta che e' prescritta l'esposizione di quest'ultimo, osservata la prioritaria dignita' della bandiera nazionale».

La disposizione, correttamente interpretata, va infatti intesa nel senso che e' lo Stato a stabilire quando debbono essere esposte le bandiere nazionale ed europea congiuntamente al vessillo, al gonfalone o alla bandiera regionale o locale e non l'inverso: la regione, se puo' certamente stabilire in quali occasioni dev'essere esposto il proprio gonfalone o la propria bandiera, non puo' infatti pretendere di decidere tempi e modi di esposizione delle bandiere nazionale ed europea.

E, parimenti, deve ritenersi che solo lo Stato abbia il potere di regolare e disciplinare le modalita' dell'uso congiunto della bandiera nazionale stabilendo, in particolare, se i casi e le modalita' di esposizione del vessillo regionale individuati dalle regioni sono compatibili o meno con «la prioritaria dignita' della bandiera nazionale».

B. - L'art. 8, comma 1, della legge regionale del Veneto n. 28/2017 per la parte in cui ha aggiunto l'art. 7-septies, comma 1, alla legge regionale n. 56/1975.

L'art. 7 -septies, comma 1, della legge regionale n. 56/1975 prevede invece la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a carico dei trasgressori in caso di violazione delle norme di cui al comma 2 dell'art. 7-bis che precede.

Anche questa disposizione - accessoria, in quanto diretta a garantire e rendere effettivo l'obbligo di esposizione recato dal precedente art. 7-bis -, e' palesemente incostituzionale per le medesime ragioni esposte con riferimento alla norma alla quale accede e, in piu', per un motivo ad essa proprio e che specificamente si fonda sull'accessorieta' che la caratterizza.

Costituisce infatti giurisprudenza consolidata di codesta ecc.ma Corte quella secondo la quale, per le sanzioni amministrative, «la relativa competenza non si radica in una autonoma materia, ma accede alle materie sostanziali» (sentenze n. 361 del 2003, nn. 187, 85 e 28 del 1996, n. 115 del 1995 e n. 60 del 1993): «la disciplina delle sanzioni spetta, dunque, al soggetto competente a regolare la materia, la cui inosservanza costituisce l'atto sanzionabile» (sentenze n. 384 del 2005 e n. 12 del 2004) (in tal senso, da ultimo, Corte costituzionale n. 271/2012).

Il potere sanzionatorio accede cioe' al potere sostanziale del quale garantisce, sanzionandone l'inosservanza, l'effettivita': il che significa che solo il soggetto competente, secondo l'ordinamento, a disciplinare una determinata materia - e, in particolare, a stabilire doveri ed obblighi - ha il potere di prevedere ed irrogare le sanzioni applicabili in caso di violazione di quei doveri e di quegli obblighi.

Le regioni, competenti a disciplinare l'uso dei propri simboli ufficiali all'esterno ed all'interno degli edifici adibiti a sedi di organi ed uffici regionali, hanno percio' senz'altro il potere di sanzionarne la mancata o scorretta esposizione.

Ma poiche', come s'e' detto, le stesse regioni non hanno il potere di imporre (anche) allo Stato e agli organismi ed enti di diritto pubblico aventi rilevanza nazionale - e, per esso, a coloro che sono preposti agli organi e agli uffici nei quali si articola la loro organizzazione amministrativa - obblighi attinenti all'uso della bandiera regionale, e' giocoforza ritenere che, per la medesima ragione, le regioni non abbiano neppure il potere di stabilire sanzioni destinate ad essere irrogate a coloro che quegli obblighi non osservano.

Naturalmente, la caducazione, per le sovraesposte ragioni, del comma 1 dell'art. 7-septies, comportera', di conseguenza, l'inapplicabilita', per quanto di interesse, del comma 2 della stessa disposizione che al primo e' strettamente connesso e collegato.

Alla stregua delle considerazioni che precedono puo' dunque concludersi che gli articoli 3, comma 1, e 8, comma 1, della legge della Regione del Veneto 5 settembre 2017, n. 28 - i quali hanno aggiunto alla legge regionale n. 56/1975, rispettivamente, gli articoli 7-bis e 7-septies - sono, nelle parti e nei limiti qui censurati, costituzionalmente illegittimi per contrasto con gli articoli 3, 5 e 117, comma 2, lettera g) della Costituzione che allo Stato riserva, in via esclusiva, la materia dell'ordinamento e della organizzazione amministrativa propria e degli enti pubblici a rilevanza nazionale.

C. - Istanza di sospensione.

Le disposizioni impugnate sono immediatamente esecutive e, come tali, espongono coloro che sono titolari o che sono preposti ad organi od uffici pubblici, diversi da quelli sui quali legittimamente si esercita la potesta' legislativa regionale in materia, al rischio di subire sanzioni qualora non adempiano all'obbligo di esposizione della bandiera veneta sugli edifici adibiti a sedi dei rispettivi uffici.

Ma al di la' del pregiudizio economico conseguente all'irrogazione della sanzione pecuniaria - di ammontare non particolarmente elevato -, e' invece gravissimo ed irreparabile il pregiudizio all'interesse pubblico conseguente al danno d'immagine riveniente, prima ancora che dall'eventuale accertamento della violazione e dalla conseguente inflizione della sanzione a carico di titolari di cariche istituzionali di primaria importanza a livello locale - quali, tra gli altri, i prefetti, organi periferici del Ministero dell'interno investiti anche di compiti di rappresentanza generale del Governo sul territorio, o i capi degli uffici giudiziari -, dalla stessa configurazione come illecito amministrativo della mancata esposizione della bandiera regionale veneta all'esterno degli edifici adibiti a sedi dei loro uffici.

Ed e' proprio tale circostanza, e le conseguenti ripercussioni, anche di carattere mediatico, che ne possono derivare sul piano del prestigio, dell'autorevolezza e della credibilita' delle istituzioni, statali e non, che i potenziali trasgressori impersonano e rappresentano, che giustifica la richiesta di sospensione immediata, in parte qua, ai sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come sostituito dall'art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131, dell'esecuzione delle norme gravate.

 

P.Q.M.

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale, previa sospensione dell'esecuzione delle norme impugnate, voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e conseguentemente annullare, per i motivi sopra indicati ed illustrati, gli articoli 3, comma 1, e 8, comma 1, della legge della Regione del Veneto 5 settembre 2017, n. 28 - pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 87 dell'8 settembre 2017 - nella parte in cui aggiungono, rispettivamente, la prima, l'art. 7-bis, comma 2, lettere a), d), f) e n) e, la seconda, l'art.

7-septies, comma 1, alla legge della Regione del Veneto 20 maggio 1975, n. 56.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno i seguenti atti e documenti:   1. attestazione relativa alla approvazione, da parte del Consiglio dei ministri nella riunione del giorno 23 settembre 2017, della determinazione di impugnare la legge della Regione del Veneto 5 settembre 2017, n. 28 secondo i termini e per le motivazioni di cui alla allegata relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;   2. copia della legge regionale impugnata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 87 dell'8 settembre 2017.

Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di ricorso anche alla luce delle difese avversarie.

Roma, 7 ottobre 2017

Vice Avvocato Generale dello Stato: Mariani