RICORSO N. 40 DEL 18 GIUGNO 2018 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 18 giugno 2018.

(GU n. 30 del 25.7.2018)

 

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato, nei confronti della Regione autonoma Valle d'Aosta, in persona del suo presidente per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 20 marzo 2018, n. 3 recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge europea 2009), in conformita' alla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2018)» pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 10 aprile 2018, n. 18.

La legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 20 marzo 2018, n. 3 - che reca modificazioni alla legge regionale n. 12/2009, al fine di rendere conforme le disposizioni in materia di VIA ivi contenute alla direttiva 2014/52/UE - contiene norme che eccedono dalle competenze riconosciute alla Regione Valle d'Aosta dallo Statuto speciale di autonomia, risultando invasive delle competenze esclusive statali in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.

A) Si premette che la disciplina della VIA e' annoverata dalla giurisprudenza costituzionale, con un indirizzo ormai consolidato, tra gli oggetti rientranti nella competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Proprio in quanto prevalente e trasversale, la normativa statale nella materia in questione si,impone integralmente nei confronti delle regioni, che non possono contraddirla, come costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale: si veda, tra le altre, la sentenza n. 186 del 2010, ove il Giudice costituzionale afferma (cfr. punto 3.2. delle considerazioni in diritto) di aver «precisato piu' volte che la normativa sulla valutazione d'impatto ambientale attiene a procedure che valutano in concreto e preventivamente la "sostenibilita' ambientale" e che "rientrano indubbiamente nella materia della tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost." (sentenza n. 225 del 2009)» (piu' di recente, cfr. anche la sentenza n. 117 del 2015).

La esclusivita' della competenza statale nella materia de qua, pur in presenza di talune sovrapposizioni con «ambiti materiali di spettanza regionale», implica che «deve ritenersi prevalente, in ragione della precipua funzione cui assolve il procedimento in esame» (e cioe' il procedimento di VIA: n.d.r.) «il citato titolo di legittimazione statale (id est l'art. 117, comma 2, lett. s) Cost.: n.d.r.) (cfr. sentenza n. 234 del 2009, punto 12.3 della motivazione in diritto).

Da cio' la conseguenza secondo la quale, «le regioni sono tenute, per un verso, a rispettare i livelli uniformi di tutela apprestati in materia, per l'altro a mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal Codice dell'ambiente, nella specie quanto al procedimento di VIA» (cosi', ancora, la sentenza n. 186 del 2010; la necessita' costituzionale che le regioni si mantengano «negli ambiti di competenza fissati dal legislatore statale» tramite il c.d. «Codice dell'ambiente» e' affermata anche dalle sentenze numeri 300 del 2013, 93 del 2013, n. 227 del 2011, e n. 186 del 2010).

Si ricorda, inoltre, che, di recente, la materia e' stata interessata da una importante riforma, che ha trovato corpo nel decreto legislativo n. 104 del 2017. Tale atto normativo pone, infatti, una nuova disciplina della VIA, anche modificando numerose disposizioni della Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.

In tale contesto, di particolare importanza nella presente sede e' l'art. 7-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, aggiunto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 104 del 2017.

Tale disposizione, infatti, prevede che «le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplin(i)no con proprie leggi o regolamenti» esclusivamente «l'organizzazione e le modalita' di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonche' l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali», e che tale potesta' normativa «e' esercitata in conformita' alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto» nello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 «fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalita' della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonche' per la destinazione alle finalita' di cui all'art. 29, comma 8, dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie». Infine, si precisa che «in ogni caso non sono derogabili i termini procedimentali massimi di cui agli articoli 19 e 27-bis».

I margini di manovra riconosciuti oggi al legislatore regionale e provinciale in materia di VIA sono, dunque, limitati a quanto appena evidenziato, nel puntuale rispetto delle previsioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo attualmente in vigore.

La giurisprudenza costituzionale conferma la ricostruzione appena accennata.

La Corte, infatti, come sopra anticipato, ha chiaramente affermato che «le Regioni sono tenute, per un verso, a rispettare i livelli uniformi di tutela apprestati in materia, per l'altro a mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal Codice dell'ambiente, nella specie quanto al procedimento di VIA». (cosi', ancora, la sentenza n. 186 del 2010; la necessita' costituzionale che le Regioni si mantengano «negli ambiti di competenza fissati dal legislatore statale» tramite il c.d. «Codice dell'ambiente» e' affermata anche dalle sentenze numeri 300 del 2013, 93 del 2013, n. 227 del 2011, n. 186 del 2010). Sul punto giova evidenziare come tali conclusioni siano state ribadite, con una giurisprudenza ormai consolidata; anche per le Regioni ad autonomia speciale e per le Province autonome. Si vedano, al riguardo, le sentenze numeri 104 del 2008, con rinvio alla sentenza n. 378 del 2007, numeri 225 e 234 del 2009 e numeri 1 e 67 del 2010.

B) Cio' premesso, la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 20 marzo 2018, n. 3 appare complessivamente non conforme alla vigente normativa nazionale in materia VIA, come modificata dal decreto legislativo n. 104/2017, in relazione a quanto previsto dall'art. 7-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, con la conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. che riserva alla competenza esclusiva dello Stato le materie della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».

Come sopra evidenziato, l'art. 7-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, aggiunto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 104 del 2017 conferisce a regioni e Province autonome una potesta' legislativa da esercitare in conformita' alla legislazione europea e nel rispetto della normativa nazionale, facendo salvo il potere delle medesime di stabilire regole particolari ed ulteriori per le specifiche finalita' indicate nel medesimo art. 7-bis, comma 8.

La legge regionale qui impugnata non si e' attenuta a tali disposizioni in quanto le modifiche apportate alla previgente disciplina regionale in materia di VIA non solo sono in tutto o in parte difformi dalla disciplina di cui al Titolo III della Parte Seconda del decreto legislativo n. 152/2006, ma lasciano in vigore alcune disposizioni regionali che risultano significativamente superate dalla citata disciplina nazionale a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 104/2017, delineando complessivamente un quadro normativo non conforme alla normativa statale vigente.

La legge regionale n. 12 del 2009, all'art. 1, comma 1, (che non e' stato oggetto di modifica da parte della legge regionale qui impugnata), prevede chiaramente che la Regione disciplina le procedure di VAS e di VIA «in conformita' alla normativa europea e ai principi della normativa statale vigenti in materia, con particolare riferimento alle direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonche' al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) (...)».

Cio' posto, si indicano qui di seguito nel dettaglio le disposizioni della legge regionale n. 3/18 non conformi alle disposizioni della Parte Seconda, Titolo III del decreto legislativo n. 152/2006:

1) articoli 12 e 13: il combinato disposto dei due articoli, che, rispettivamente, sostituiscono l'art. 24 della legge regionale n. 12/2009 e introducono il nuovo art. 25-bis della legge regionale n. 12/2009, non risultano conformi all'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 «Provvedimento autorizzatorio unico regionale». In particolare, l'art. 24, comma 1, come sostituito dalla legge regionale n. 3/2018, configura il provvedimento di VIA rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali come atto autonomo che, ai sensi dell'art. 25-bis «Rapporto tra provvedimento di VIA e autorizzazione», deve essere integrato nell'atto autorizzativo rilasciato da altre strutture regionali/enti competenti. Tale modalita' procedurale richiama le disposizioni dell'art. 26 del decreto legislativo n. 152/2006 (Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori) che attiene unicamente alle procedure di VIA di competenza statale, ove non effettuate ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 152/2006, e non e' conforme alle disposizioni dell'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 «Provvedimento autorizzativo unico regionale» che disciplinano l'iter dei procedimenti di VIA di competenza regionale.

In base all'art. 27-bis, comma 7, decreto legislativo n. 152/2006, infatti, la procedura di VIA regionale non si conclude con un provvedimento di VIA ma con la «determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi» che «...costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita...».

Si evidenzia che la non conformita' della legge regionale n. 12/2009, come modificata dalla legge regionale qui impugnata, alla procedura di VIA regionale disciplinata dall'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e' evidente con riferimento alle disposizioni degli articoli da 20 a 25-bis della citata legge regionale n. 12/2009, in quanto tali articoli contengono disposizioni non piu' in vigore ai sensi della normativa statale vigente; si cita, a titolo di esempio; quanto previsto in ordine alla pubblicazione dell'avviso al pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione e sui quotidiani (mantenuti ai commi 6 e 7 dell'art. 20 della legge regionale n. 12/2009) che non sono previsti dall'art. 24 del decreto legislativo n. 152/2006, richiamato nell'art. 27-bis. A ulteriore conferma di quanto sopra, la conferenza dei servizi, istituto obbligatorio e vincolante per i procedimenti di VIA di competenza regionale ai sensi dell'art. 14, comma 4 e 14-ter della legge n. 241/1990, viene unicamente prevista come una possibile modalita' di acquisizione di pareri, autorizzazioni, assensi da parte della struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali (cfr. articoli 4, comma 1, e art. 22 della legge regionale n. 12/2009, quest'ultimo come sostituito dall'art. 10 legge regionale n. 3/18).

2) Art. 16: al comma 1 e' disposta la sostituzione degli allegati A, B, F, G, H al Titolo I della legge regionale n. 12/2009 con quelli riportati all'allegato A alla legge regionale qui impugnata. In merito ai singoli allegati si osserva che:   2.1 Allegato A «Progetti da assoggettare a procedura di VIA regionale»: le difformita' piu' rilevanti rispetto all'Allegato III alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152/2006 riguardano l'attribuzione della competenza regionale per progetti di competenza statale elencati negli Allegati II e Il-bis alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152/2006; si segnalano, in particolare:   i.A.2) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, con potenza termica complessiva installata superiore a 15 MW: tale tipologia di progetti, con diversa soglia (50 MW) e' inclusa nell'allegato II-bis, punta 1.a); al di sotto di tale soglia non e' prevista alcuna procedura nell'ambito della normativa nazionale vigente per gli impianti termici destinati alla produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda;   ii.A.9) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi), con capacita' complessiva superiore a 10.000 metri cubi: tale tipologia di progetto, con parziale diversa definizione (comprende anche i prodotti chimici) e diversa soglia di capacita' (40.000 m³) e' inclusa nell'allegato II, punto 8, prima alinea;   iii.A.17) Attivita' di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi delle risorse. geotermiche; l'attivita' di coltivazione di idrocarburi, sia sulla terraferma che in mare e con soglie per gli idrocarburi liquidi (500 t/g) e gassosi (500.000 m³/giorno) e' inclusa nell'allegato II, punto 7.1; per le risorse geotermiche si segnala l'assenza esplicita dell'esclusione degli «impianti geotermici pilota di cui all'art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni» indicata alla lettera v) dell'allegato III;   iv.A.18) Elettrodotti per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione statale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 kilometri; tale tipologia di progetti, con parziale diversa definizione e con medesime soglie di tensione e lunghezza, e' inclusa nell'allegato II, punto 4-bis;   v.A.19) Strade, piste poderali e interpoderali, di nuova realizzazione, con lunghezza superiore a 2 kilometri; la generica dizione «strade», in assenza di specificazioni o esclusioni non consente di individuare con esattezza la classificazione (strade extraurbane, urbane) e la relativa competenza (statale per le extraurbane incluse nell'Allegato II e II-bis, regionale per le urbane di scorrimento incluse nell'Allegato III);   vi.4.20) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacita' complessiva superiore a 40.000 metri cubi; tale tipologia di progetto con diversa soglia di capacita' (80.000 m³), e' inclusa nell'allegato II, punto 4-bis, terza alinea);

2.2. Si segnala, inoltre, che l'Allegato A della legge regionale n. 3/18 include alcune tipologie di progetti che ricadono nell'Allegato IV alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e che pertanto, in base alla normativa regionale, sono soggetti a procedura di VIA anziche' a procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA; si segnalano, in particolare:   vii. A.3) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con potenza complessiva installata superiore a 100 kW; per tale tipologia di progetti, inclusa nell'allegato IV, punto 2.d), la normativa regionale prevede una soglia inferiore rispetto a quella prevista dalla normativa nazionale, pari a 1 MW;   viii. A.4. Impianti fotovoltaici, con potenza complessiva installata superiore a 1 MW;   ix. A.5. Impianti industriali destinati: a) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; b) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacita' di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno;   x. A.7. Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici;   xi. A.8. Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi:   xii. A.10. Stoccaggio di altri prodotti chimici con capacita' complessiva superiore a 1.000 metri cubi;   xiii. A.11 Impianti per la concia del cuoio e del pellame;

2.3. Allegato B «Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilita' regionale»: le difformita' piu' rilevanti rispetto all'Allegato IV alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152/2006 riguardano l'attribuzione della competenza regionale per progetti di competenza statale elencati negli Allegati II e II-bis alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152/2006; si segnalano, in particolare:

2.3.1 B.2.a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva installata compresa fra 3 e 15 MW, o aventi un diametro della condotta principale della rete di teleriscaldamento superiore a 350 millimetri, o aventi una lunghezza della condotta principale della rete di teleriscaldamento superiore a 10 kilometri; tale tipologia di progetti, con diversa soglia (50 MW) e' inclusa nell'allegato II-bis, punto 1.a); al di sotto di tale soglia non e' prevista alcuna procedura nell'ambito della normativa nazionale vigente per gli impianti termici destinati alla produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda;

2.3.2 B.2.g) installazione di oleodotti e gasdotti, con lunghezza complessiva superiore ai 10 kilometri; tale tipologia di progetti, con diversa soglia (20 km) e' inclusa nell'allegato II-bis, punto 1.b);

2.3.3 B.2.h) attivita' di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma; tale tipologia di progetti, e' inclusa nell'allegato II, punto 7);

2.3.4 B.7.e) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali; tale tipologia di progetti, e' inclusa nell'allegato II-bis, punto 2.a);

2.3.5 B.7.g) strade extraurbane secondarie e strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 mt non comprese nell'Allegato A); altre strade, piste poderali ed interpoderali, soggette a un allargamento della carreggiata carrabile, con lunghezza superiore ad 1 kilometro, strade, piste poderali ed interpoderali di nuova realizzazione, con lunghezza compresa fra 500 metri e 2 kilometri, nonche' piste di cantiere, di natura temporanea, di lunghezza superiore a 500 metri; la definizione e' parzialmente difforme da quella dell'Allegato IV, punto 7.h) e comporta possibili diverse interpretazioni sulla competenza statale o regionale per le «strade extraurbane secondarie»;

2.3.6 B.7.j) acquedotti di nuovo tracciato con una lunghezza superiore ai 20 kilometri; tale tipologia di progetti e' inclusa nell'allegato II-bis, punto 2.d);

2.3.7 B.7.m) nuovi aeroporti ed interventi sugli aeroporti esistenti che comportano l'edificazione di volumi superiori a 10.000 metri cubi o la pavimentazione di superfici superiori a 20.000 metri quadri, altiporti, eliporti, aviosuperfici ed elisuperfici non occasionali; tutti gli aeroporti non compresi nell'Allegato II, sono inclusi nell'allegato II-bis, punto 2.e);

2.3.8 B.7.r) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione statale, con tensione nominale superiore a 100 kV e tracciato di lunghezza compreso fra 3 e 10 kilometri; tale tipologia di progetti, con parziale diversa definizione e con soglie di lunghezza superiori a 3 km, e' inclusa nell'allegato II-bis, punto 1.d).

Si segnala, inoltre, che per diverse tipologie di progetti incluse nell'Allegato B alla legge regionale n. 3/18 sono individuate soglie dimensionali diverse (inferiori) rispetto a quelle indicate nell'Allegato IV alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152/2006 (es. B.2.e) impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con potenza complessiva installata compresa fra 20 e 100 kW, oppure aventi altezza massima della macchina eolica (sino al mozzo, in caso di rotore ad asse orizzontale) superiore a 15 metri, o aventi diametro del rotore superiore a 5 metri).

 

P.Q.M.

 

Si conclude perche' gli articoli 10, 12, 13 e 16, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 20 marzo 2018, n. 3, nonche', per quanto occorra, gli allegati A e B contenuti nell'Allegato A alla medesima legge (nei sensi e nei limiti sopra illustrati) siano dichiarati costituzionalmente illegittimi.

Si producono:   estratto della delibera del Consiglio dei ministri del 7 giugno 2018;   relazione, allegata alla medesima delibera, della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

Roma, 8 giugno 2018

Il Vice Avvocato generale dello Stato: Palmieri

L'Avvocato dello Stato: Palatiello