RICORSO N. 89 DEL 5 DICEMBRE 2017 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 dicembre 2017.

(GU n. 1 del 03.01.2018)

 

Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge;   Contro la Regione Campania, in persona del Presidente in carica, con sede in Via S. Lucia 81, 80132 Napoli per la declaratoria della illegittimita' costituzionale giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 22 novembre 2017, degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 nonche' della intera legge; avente contenuto omogeneo, della Regione Campania' n. 26 del 28 settembre 2017 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 72 del 2 ottobre 2017.

In data 2 ottobre 2017, sul n. 72 del Bollettino ufficiale della Regione Campania, e' stata pubblicata la legge regionale n. 26 del 28 settembre 2017 recante «Organizzazione dei servizi a favore delle persone in eta' evolutiva con disturbi del neurosviluppo e patologie neuropsichiatriche e delle persone con disturbi dello spettro autistico».

Le norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, nonche' l'intera legge regionale anzidetta - la quale ha un carattere omogeneo essendo volta a disciplinare in maniera organica e sistematica la rete dei servizi assistenziali e ospedalieri per la cura delle patologie neuropsichiatriche -, interferiscono con le funzioni del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Campania e violano percio' l'art. 120 della Costituzione.

Inoltre, ponendosi in contrasto con le previsioni del suddetto Piano, le citate disposizioni violano anche principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e, quindi, l'art.

117, comma 3, della Carta fondamentale.

L'art. 19 della legge regionale, recante disposizioni finanziarie, viola invece sia l'art. 81, comma 3, della Costituzione sia l'art. 117, comma 3, della Carta contrastando anch'esso con principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica.

In relazione a tali norme si invoca percio' il sindacato di codesta ecc.ma Corte affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale e ne sia conseguentemente disposto l'annullamento.

Premessa.

Per meglio comprendere il contesto normativo ed amministrativo nel quale si e' esplicata la censurata legiferazione regionale occorre premettere che la Regione Campania in data 13 marzo 2007 ha stipulato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - legge finanziaria 2005 -, un Accordo sul Piano di rientro dai disavanzi sanitari 2007-2009.

Successivamente, essendo stato inadempiuto l'Accordo stipulato dalla Regione, il Governo, con delibera del 24 luglio 2009, ha esercitato i poteri sostitutivi di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222), procedendo alla nomina del Presidente della Regione quale Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro.

Tale delibera e' stata seguita, dapprima, dalla delibera del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2010, con la quale e' stato nominato Commissario ad acta il nuovo Presidente pro tempore della Regione, e, poi, dalla delibera 11 dicembre 2015, con la quale, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 570, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - legge di stabilita' 2015 -, che sanciva l'incompatibilita' della nomina a commissario ad acta per coloro che fossero titolari di incarichi istituzionali presso la regione commissariata, detto incarico e' stato conferito al doti. Joseph Polimeni.

Successivamente, a seguito dell'abrogazione del suddetto art. 1, comma 570, della legge n. 190 del 2014, (disposta dall'art. 1, comma 396, della legge 11 dicembre 2016, n. 232) e alle dimissioni del dott. Joseph Polimeni (intervenute il 3.04.2017), il Consiglio dei ministri, con deliberazione del 10.07.2017, ha nominato l'attuale Presidente della Regione Campania quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dal disavanzo del servizio sanitario regionale campano, secondo i programmi operativi che, ai sensi dell'art. 2, comma 88-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 - legge finanziaria 2010 -, costituiscono prosecuzione e necessario aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento previsti dal Piano di rientro.

La medesima delibera, in data 10 luglio 2017, della Presidenza del Consiglio dei ministri ha assegnato all'attuale Presidente della Regione Campania, quale Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro, l'incarico prioritario di attuare i Programmi operativi relativi al triennio 2016-2018 e gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualita' nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica.

In particolare sono ivi demandati al Commissario ad acta:   il «completamento ed attuazione del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in coerenza con il fabbisogno assistenziale, in attuazione del regolamento adottato con decreto del Ministero della salute del 2 aprile 2015 n. 70 ed in coerenza con le indicazioni dei Tavoli tecnici di monitoraggio» (v. lettera b) punto i. della delibera Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2017);   il «completamento ed attuazione del piano di riorganizzazione della rete territoriale, in coerenza con le indicazioni dei Tavoli tecnici di monitoraggio» (v. lettera b) punto vi. della delibera P.C.M. citata).

In attuazione delle previsioni della richiamata legge finanziaria n. 191/2009 il Commissario ad acta per la Regione Campania ha quindi adottato il decreto n. 14 del 1° marzo 2017 avente ad oggetto «Programmi Operativi 2016-2018. Approvazione».

Nell'ambito di tale decreto l'intervento 16.1 (pag. 135 del decreto) ha ad oggetto la «riorganizzazione [della] rete ospedaliera» e l'intervento 19.1 (pag. 186 del decreto) riguarda «l'assistenza socio sanitaria territoriale» e, in particolare, la programmazione della rete per l'assistenza territoriale relativa al triennio 2016-2018 nel cui quadro e' regolamentata, tra l'altro (a pag. 195 del decreto), l'offerta sanitaria e socio-sanitaria nel campo della salute mentale.

Il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali ed il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza (LEA), i quali affiancano la Regione nell'attuazione del Piano di rientro, nelle riunioni del 23 novembre e del 21 dicembre 2016 (v. pagg. 17-23 del relativo verbale), nonche' in quelle del 4 aprile 2017 (pag. 28 del verbale) e del 25 luglio 2017 (pagg. 38-40 del verbale), hanno espressamente valutato i provvedimenti adottati dal Commissario ad acta in ordine alla riorganizzazione della rete socio-sanitaria di assistenza territoriale e della rete ospedaliera.

Infine, nell'ultima riunione del 28 settembre 2017 (pag. 34 e pag. 39 del relativo verbale), in merito allo stato di attuazione dei Programmi operativi 2016-2018 Tavolo e Comitato hanno concluso che:   con riferimento al completamento e all'attuazione del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui al punto b), intervento i., del mandato commissariale, manca ancora il nuovo provvedimento di riorganizzazione della rete ospedaliera il quale, al fine di garantire il pieno rispetto degli standard fissati dal decreto ministeriale 2 aprile 2015 n. 70, dev'essere integrato dai provvedimenti indicati nel verbale delle sopraindicate riunioni del 23 novembre e del 21 dicembre 2016;   con riferimento invece al completamento e all'attuazione del piano di riorganizzazione della rete territoriale di cui al punto b), intervento vi., del mandato commissariale, la struttura commissariale deve ancora definire i criteri applicativi dei piani di riorganizzazione aziendale, e il relativo cronoprogramma di attuazione, sulla base della programmazione definita con DCA n.

99/2016.

In tale contesto normativo ed amministrativo e' intervenuta la legge della Regione Campania 28 settembre 2017, n. 26 la quale, come s'e' detto, contiene disposizioni che risultano sotto piu' profili sospette di illegittimita' costituzionale per i seguenti

 

Motivi di diritto

 

A

 

Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 e, piu' in generale, l'intera legge regionale 28 settembre 2017, n. 26 e la violazione degli articoli 120, comma 2, e 117, comma 3, della Costituzione.

 

I

 

Le norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 e, piu' in generale, l'intera legge regionale - la quale, come anticipato, ha un carattere chiaramente omogeneo, essendo volta a disciplinare in modo organico e sistematico l'intera rete dei servizi assistenziali e ospedalieri per la cura delle patologie neuropsichiatriche - interferiscono direttamente con le funzioni del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Campania nella misura in cui attengono, sia pur limitatamente alle patologie neuropsichiatriche, a quell'organizzazione delle reti e dei servizi assistenziali alla quale deve attendere - e alla quale sta in effetti gia' attendendo - lo stesso Commissario.

In particolare:   l'art. 2 della legge istituisce la Consulta regionale per i disturbi del neurosviluppo e le patologie neuropsichiatriche delle persone in eta' evolutiva, nonche' i disturbi dello spettro autistico, la quale svolge attivita' propositiva, consultiva e di osservazione: la Giunta regionale ne disciplina, con proprio atto, criteri e modalita' di funzionamento;   l'art. 3 istituisce la Commissione tecnico-scientifica regionale con il compito di supportare, anche mediante la redazione e l'aggiornamento di Linee guida, le attivita' finalizzate alla predisposizione di percorsi per la prevenzione, per la diagnosi, per il trattamento e la presa in carico delle persone affette dai disturbi e dalle patologie oggetto della legge;   l'art. 4 prevede che la Giunta regionale organizzi, attraverso una rete integrata, i servizi diretti alla diagnosi precoce, alla valutazione multidisciplinare e alla definizione dei piani terapeutici personalizzati per la cura delle persone affette dai disturbi e dalle patologie oggetto della legge: la norma indica inoltre i soggetti che costituiscono la rete regionale integrata;   l'art. 5 prevede l'istituzione di un Centro unico per la neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e dello spettro autistico con funzioni strategiche di organizzazione omogenea dei servizi territoriali distrettuali;   l'art. 6 prevede l'istituzione, a livello distrettuale o interdistrettuale, di Nuclei di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza i quali assicurano la presa in carico globale per la gestione integrata dei bisogni di cura e assistenza sia delle persone affette dai disturbi e dalle patologie oggetto della legge sia dei loro familiari: e' altresi' previsto che la Giunta regionale approvi le linee di indirizzo programmatiche per l'attuazione omogenea delle disposizioni e per la definizione dei percorsi assistenziali, abilitativi e riabilitativi;   l'art. 7 prevede poi che presso le Unita' operative di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza ospedaliere e universitarie, istituite in coerenza con il Piano ospedaliero regionale, siano organizzati i servizi ospedalieri: tali Unita' - le cui modalita' organizzative sono disciplinate, con proprio atto, dalla Giunta regionale - costituiscono strutture finalizzate alla diagnosi e agli interventi terapeutici delle patologie oggetto della legge, acute e di elevata complessita', o di patologie rare;   l'art. 8 prevede la realizzazione di strutture residenziali e semiresidenziali che svolgono funzioni terapeutico-riabilitative rivolte a minori con disturbi di natura psicopatologica e psichiatrica che necessitano, in eccezionali casi specifici, di interventi intensivi, complessi e coordinati con ospitalita' diurna;   l'art. 10 prevede che la Regione istituisca sistemi informativi attivi finalizzati a fornire elementi utili per la programmazione delle attivita', per individuare un sistema di indicatori per la valutazione delle principali attivita' e dell'appropriatezza degli interventi, per monitorare le attivita' delle Unita' operative ospedaliere di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e dei ricoveri di minori con diagnosi psichiatrica: anche in tal caso la Giunta regionale determina, con proprio atto, le modalita' organizzative;   l'art. 12 prevede che la Regione, avvalendosi della Consulta regionale di cui all'art. 2 e della Commissione tecnico-scientifica regionale di cui all'art. 3, predisponga specifiche azioni, interventi e altre idonee iniziative rivolte alle persone affette, sia in eta' evolutiva che adulta, da disturbi dello spettro autistico, ai loro familiari ed ai caregiver;   l'art. 13 prevede la realizzazione di percorsi diagnostico-terapeutici e riabilitativi personalizzati a favore delle persone affette da disturbi dello spettro autistico;   l'art. 14 prevede che l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria a favore delle persone affette da disturbi dello spettro autistico sia svolta attraverso la rete regionale integrata di cui all'art. 4 della legge in esame;   l'art. 15 prevede la realizzazione di centri per attivita' diurne specificatamente dedicati alle persone affette da disturbi dello spettro autistico sia dall'eta' preadolescenziale che dall'eta' adulta: la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalita' per la realizzazione di tali centri;   l'art. 16 prevede che la Giunta regionale individui, tra gli enti del Servizio sanitario regionale, uno o piu' Centri regionali di riferimento per i disturbi dello spettro autistico;   l'art. 17 prevede infine la formazione continua degli operatori dei settori sanitario e sociale, dei genitori e familiari delle persone con disturbi dello spettro autistico, nonche' dei careviger e prevede altresi' la formazione specialistica dei pediatri di libera scelta, dei medici di medicina generale e dei referenti unici di ciascun istituto scolastico materno infantile e di primo grado.

Il complesso delle riportate disposizioni e, segnatamente, l'istituzione di una Consulta regionale dedicata (art. 2), la creazione di un'apposita Commissione tecnico-scientifica (art. 3), l'organizzazione di una rete integrata dei servizi (art. 4) e, in genere, l'istituzione di organismi e servizi funzionali all'attuazione degli scopi della legge de qua, interferiscono pesantemente e, come s'e' detto, illegittimamente con il mandato commissariale di talche' la legiferazione regionale sul punto incorre innanzitutto nella violazione dell'art. 120, comma 2, Cost.

Invero, anche laddove dette misure dovessero trovare riscontro nelle previsioni del Programma operativo, la competenza funzionale alla loro attuazione spetterebbe comunque al Commissario ad acta, e non certo all'organo legislativo regionale.

Le norme richiamate, infatti, contenendo disposizioni puntuali ed immediatamente esecutive sulla definizione e sull'organizzazione di una parte della rete ospedaliera regionale - quella relativa alle patologie neuropsichiatriche --, condizionano l'operato del Commissario ad acta - che per provvedere al riguardo avrebbe dovuto adottare un decreto commissariale ad hoc - ed interferiscono altresi' con il monitoraggio dei Tavoli tecnici preposti alla verifica della corretta esecuzione del mandato commissariale.

Ne' la denunziata interferenza con le funzioni commissariali puo' ritenersi evitata dalla «clausola di salvaguardia» di cui all'art. 20 legge n. 26/2017 - secondo la quale le norme della legge "non possono applicarsi o interpretarsi in contrasto con le previsioni del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e con quelle dei programmi operativi", nonche' "con le funzioni attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario» - essendo detta interferenza suscettibile di determinarsi a prescindere dalle modalita' con cui dovessero trovare concreta attuazione le disposizioni legislative in esame.

Ed infatti, delle due l'una: o l'art. 20 citato e' norma «di stile» - e, allora, si tratta di una disposizione inutile che, come tale, non vale ad escludere l'illegittimita' dell'intera legge regionale e di ogni sua norma per interferenza con le funzioni commissariali - ovvero e' norma avente una valenza sostanziale ed effettiva - e, allora, si tratta di disposizione che impedisce in radice l'applicazione dell'intera legge regionale che la contiene rendendo, questa, a sua volta del tutto inutile.

Le citate disposizioni normative (articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17) nonche' l'intera legge regionale n.

26/2017, in quanto avente contenuto normativo omogeneo (secondo quanto precisato, in termini di ammissibilita' dell'impugnativa di un'intera legge, dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte: cfr., da ultimo, la sentenza n. 14/2017 nonche' le sentenze nn. 238/2006 e 359/2003), hanno dunque invaso spazi che sono stati temporaneamente interdetti alla competenza legislativa - ma anche amministrativa - regionale per effetto dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo di cui all'art. 120, comma 2, Cost.

Sia consentito in proposito richiamare la ben nota e consolidata giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte giusta la quale «l'operato del commissario ad acta, incaricato dell'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia degli organi regionali, essendosi questi ultimi sottratti ad un'attivita' che pure e' imposta dalle esigenze della finanza pubblica. E', dunque, proprio tale dato - in uno con la constatazione che l'esercizio del potere sostitutivo e', nella specie, imposto dalla necessita' di assicurare la tutela dell'unita' economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.), qual e' quello alla salute - a legittimare la conclusione secondo cui le funzioni amministrative del Commissario, ovviamente fino all'esaurimento dei suoi compiti di attuazione del Piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali» (sul punto, v.

anche le sentenze n. 79/2013, n. 28/2013, n. 18/2013, n. 131/2012 e n. 78/2011).

Ed ancora si e' affermato che le funzioni del Commissario ad acta «come definite nel mandato conferitogli e come specificate dai programmi operativi (ex art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009), pur avendo carattere amministrativo e non legislativo (sentenza n. 361 del 2010), devono restare, fino all'esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza degli organi regionali - anche qualora questi agissero per via legislativa - pena la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. (ex plurimis, sentenze n. 14 del 2017; n. 266 del 2016; n. 278 e n. 110 del 2014; n. 228, n. 219, n. 180 e n. 28 del 2013 e la n. 78 del 2011).

L'illegittimita' costituzionale della legge regionale sussiste anche quando l'interferenza e' meramente potenziale e, dunque, a prescindere dal verificarsi di un contrasto diretto con i poteri del commissario incaricato di attuare il piano di rientro (sentenza n.

110 del 2014)" (sentenza n. 14 del 2017; nello stesso senso, n. 266 del 2016 e n. 227 del 2015). Il divieto di interferenza con le funzioni commissariali si traduce, dunque, in un "effetto interdittivo di qualsiasi disposizione incompatibile con gli impegni assunti ai fini del risanamento economico-finanziario del disavanzo sanitario regionale" (sentenza n. 51 del 2013), potendo essa intervenire in maniera disarmonica rispetto alle scelte commissariali e, dunque, indirettamente ostacolare l'unitarieta' dell'intervento (sentenza n. 266 del 2016).» (cfr. sentenza n. 106/2017).

Secondo tale autorevole insegnamento, assumendo rilievo anche la mera potenzialita' dell'interferenza della legiferazione regionale con le attribuzioni commissariali, a tutela dell'armonicita' e dell'unitarieta' dell'intervento del Commissario ad acta ed indipendentemente dalla specificita' di singole disposizioni conflittuali, la previsione di una "clausola di salvaguardia» - quale e' quella recata dal citato art. 20 della legge regionale in contestazione - si riduce ad una mera clausola - rectius norma - di stile che, pur prestando (formale) ossequio alle funzioni e alle prerogative commissariali, e' in realta' priva di alcun concreto effetto «sanante».

Tra l'altro, l'assoluta genericita' di tale clausola di salvaguardia la rende del tutto inidonea a garantire la compatibilita' dell'intervento legislativo regionale con le determinazioni e le misure, organizzative e finanziarie, del Piano di rientro e del Commissario ad acta, risultando essa stessa invasiva delle competenze commissariali - e, quindi, governative - laddove maldestramente tenta di ridurre al solo momento attuativo e/o interpretativo della legge un effetto interdittivo delle competenze regionali, effetto invece direttamente implicato dall'esercizio del potere sostitutivo del Governo.

Sotto tale profilo le disposizioni regionali sopra richiamate sono dunque costituzionalmente illegittime per violazione dell'art.

120, comma 2, Cost.

 

II

 

Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della legge regionale n. 26/2017 e, piu' in generale, l'intera legge, intervenendo in materia di organizzazione sanitaria senza rispettare i vincoli imposti dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario, impingono altresi' nella violazione dell'art. 117, comma 3, Cost.

perche' si pongono in contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dall'art.

2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

Come appare evidente gia' dalla rubrica delle norme sopra richiamate, infatti, le disposizioni ivi contenute contrastano con le previsioni del Programma operativo 2016/2018 di prosecuzione del Piano di rientro della Regione Campania adottato, come accennato in premessa, con decreto del Commissario ad acta n. 14 del 1° marzo 2017 nel cui ambito «l'intervento 16.1» (pag. 135 del decreto) ha ad oggetto la «riorganizzione [della] rete ospedaliera» e «l'intervento 19.1» (pag. 186 del decreto) riguarda «l'assistenza socio sanitaria territoriale» e, in particolare, la programmazione della rete per l'assistenza territoriale relativa al triennio 2016-2018 nel cui quadro e' regolamentata, tra l'altro (a pag. 196 del decreto), l'offerta sanitaria e socio-sanitaria nel campo della salute mentale.

Sia consentito richiamare in proposito la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte che, in molteplici occasioni, in relazione alla legiferazione regionale in costanza di mandato commissariale per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario, ha affermato che la disciplina dei piani di rientro dai deficit di bilancio in materia sanitaria e' riconducibile, ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost., a un duplice ambito di potesta' legislativa concorrente: la tutela della salute ed il coordinamento della finanza pubblica (v., ex plurimis, sentenza n. 278 del 2014).

In particolare, codesto ecc.mo Collegio ha affermato che «costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica quanto stabilito dall'art. 2, commi 80 e 95, della legge n.

191 del 2009, per cui sono vincolanti, per le regioni che li abbiano sottoscritti, gli accordi previsti dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" finalizzati al contenimento della spesa sanitaria e al ripianamento dei debiti (da ultimo, sentenza n. 227 del 2015) (da ultimo, sentenza n. 14 del 2017)» (cfr. sentenza n. 106/2017).

Tali accordi, secondo la Corte, assicurano, da un lato, la partecipazione delle Regioni alla definizione dei percorsi di risanamento dei disavanzi nel settore sanitario e, dall'altro, escludono che la Regione possa poi adottare unilateralmente misure - amministrative o normative - con essi incompatibili (sentenza n. 51 del 2013).

Al contrario, le indicate norme regionali, prevedendo interventi in materia di organizzazione sanitaria non contemplati dal Piano di rientro della Regione e contrastanti con le previsioni del Programma operativo 2016-2018 di prosecuzione dell'anzidetto Piano di rientro - adottato dal Commissario ad acta con decreto n. 14 del 1° marzo 2017 -, non rispettano i vincoli imposti dall'anzidetto Piano di rientro dal deficit sanitario e dal relativo Programma operativo.

In tal modo, esse pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di risparmio ivi previsti confliggendo percio' con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica in campo sanitario stabiliti dall'art. 2, commi 80 e 95, legge n.

191/2009 e in base ai quali, come s'e' detto, in costanza di piano di rientro e' preclusa alla regione l'adozione di nuovi provvedimenti - legislativi od amministrativi - che siano o possano essere di ostacolo alla piena attuazione del piano, essendo le previsioni dell'accordo e del relativo piano vincolanti per la regione stessa.

Le disposizioni regionali impugnate, contrastando con principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, violano pertanto l'art. 117, comma 3, Cost.

il quale stabilisce che la potesta' legislativa concorrente delle regioni deve svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalle leggi dello Stato.

 

B

 

L'art. 19 della legge regionale 28 settembre 2017, n. 26 e la violazione degli articoli 81, comma 3, e 117, comma 3, della Costituzione

 

I

 

Autonomo esame ed ulteriori specifiche censure meritano invece le disposizioni finanziarie recate dall'art. 19 della legge reg. n.

26/2017.

Il primo comma dell'articolo in esame prevede che «All'attuazione della presente legge concorrono risorse del fondo sanitario regionale e ulteriori risorse regionali proprie».

Tale norma, nella sua laconicita' e genericita', non indica ne' specifica in alcun modo in cosa consisterebbero tali non meglio definite «ulteriori risorse regionali proprie»: sicche' essa contrasta all'evidenza con quei principi di attualita' e certezza della copertura della spesa, piu' volte affermati dalla giurisprudenza costituzionale, ai quali si deve necessariamente conformare ogni disposizione finanziaria; con conseguente violazione del precetto di cui all'art. 81, comma 3, della Costituzione.

 

II

 

Il secondo comma del citato art. 19 dispone invece che «La presente legge e' attuata, nell'immediato, con le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente e nell'osservanza, per l'intera durata della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, delle disposizioni impartite dal Commissario ad acta.».

Tale disposizione contrasta anch'essa, al pari delle altre norme impugnate, con principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e viola quindi l'art. 117, comma 3, Cost.

La denunziata violazione si concreta sotto due distinti profili: da un lato, nella misura in cui, prevedendo interventi in materia di organizzazione sanitaria che non sono contemplati nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario, confligge (anch'essa) con i principi di cui all'art. 2, commi 80 e 95, legge n. 191/2009; dall'altro, perche' non rispetta i vincoli di spesa imposti alla Regione Campania dal Piano di rientro.

Anche sul punto, la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte e' ferma nel ritenere che «l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario puo' incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa», peraltro in un «quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessita' di contenere i disavanzi del settore sanitario» (sentenza n. 193 del 2007). Pertanto, il legislatore statale puo' «legittimamente imporre alle regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari (sentenza n. 163 del 2011 e n. 52 del 2010)» (cosi' la sentenza n. 91/2012).

Per tale disposizione possono del resto formularsi gli stessi rilievi svolti con riferimento alla c.d. «Clausola di salvaguardia» prevista dall'art. 20 della legge e, cioe', che, o l'articolo in esame e' norma «di stile» - e, allora, si tratta di una disposizione inutile che, come tale, non vale ad escludere l'illegittimita' dell'intera legge regionale e di ogni sua norma per interferenza con le funzioni commissariali - ovvero e' norma avente una valenza sostanziale ed effettiva - e, allora, si tratta di disposizione che impedisce in radice l'applicazione dell'intera legge regionale che la contiene rendendo, questa, a sua volta del tutto inutile.

 

P.Q.M.

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra rispettivamente indicati ed illustrati, gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 nonche', avendo carattere omogeneo, l'intera legge della Regione Campania 28 settembre 2017, n.

26 pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 72 del 2 ottobre 2017, come da delibera del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 22 novembre 2017.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno i seguenti atti e documenti:   1. attestazione relativa alla approvazione, da parte del Consiglio dei ministri nella riunione del giorno 22 novembre 2017, della determinazione di impugnare la legge della Regione Campania n.

26 del 28 settembre 2017 secondo i termini e per le motivazioni di cui alla allegata relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;   2. copia della legge regionale impugnata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 72 del 2 ottobre 2017;   3. decreto 1° marzo 2017 n. 14 del Commissario ad acta recante approvazione dei Programmi operativi 2016-2018;   4. deliberazione del Consiglio dei ministri 10 luglio 2017 recante nomina del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale della Campania;   5. verbale delle riunioni congiunte dei giorni 23 novembre 2016 e 21 dicembre 2016 del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza;   6. verbale della riunione congiunta del giorno 4 aprile 2017 del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza;   7. verbale della riunione congiunta del giorno 25 luglio 2017 del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza;   8. verbale della riunione congiunta del giorno 28 settembre 2017 del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza.

Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di ricorso anche alla luce delle difese avversarie.

Roma, 30 novembre 2017

L'Avvocato dello Stato: Damiani - Il vice Avvocato generale dello  Stato: Mariani