RICORSO N. 17 DEL 2 MARZO 2018 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 2 marzo 2018.

(GU n. 14 del 4.4.2018)

 

Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato codice fiscale n. 80224030587, fax 06/96514000 e Pec roma@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione Liguria in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 15, 24 e 35 della legge regionale Liguria 28 dicembre 2017 n. 29, recante le «Disposizioni collegate alla legge di stabilita' per l'anno 2018», pubblicata nel BUR n. 18 del 29 dicembre 2017, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 22 febbraio 2018.

Con la legge Regione Liguria n. 29 del 28 dicembre 2017, pubblicata sul BUR n. 18 del 29 dicembre 2017, che consta di 46 articoli, la Regione Liguria ha emanato le «Disposizioni collegate alla legge di stabilita' per l'anno 2018», in particolare, prevedendo norme in materia di tutela delle opere idrauliche all'art. 15, la cui rubrica e' intitolata «semplificazione in materia di autorizzazione idraulica»; a tutela della fauna all'art. 24, rubricato «modifiche alla legge regionale 11 marzo 2014 n. 4 (Norme per il rilancio dell'agricoltura e della selvicoltura per la salvaguardia del territorio rurale ed istituzione della banca regionale della terra); e all'art. 35, rubricato «modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)».

E' avviso del Governo che con le norme denunciate in epigrafe la Regione Liguria abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione del seguenti

 

Motivi

 

1. L'art. 15 della legge della Regione Liguria n. 29 del 28 dicembre 2017, viola l'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, in riferimento agli articoli 93 e 94 del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 «Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie».

L'art. 15 della legge regionale n. 29/2017 citata dispone che «1.

Sono soggetti a comunicazione alla Regione, entro trenta giorni prima della data di inizio attivita', gli interventi di pulizia dell'alveo e delle sponde eseguiti a mano o con mezzi meccanici dai proprietari frontisti o aventi titolo, gli interventi di manutenzione ordinaria di manufatti in concessione, gli interventi di manutenzione ordinaria degli alvei e delle sponde eseguiti dagli enti pubblici ivi compresa la movimentazione di materiale litoide nei casi di ripristino della sezione di deflusso dell'alveo, lo svuotamento di vasche di sedimentazione, vasche antincendio e briglie di trattenuta purche' non comportino asportazione dello stesso.

2. La Regione, entro il termine dei trenta giorni di cui al comma 1, puo' disporre il diniego dell'intervento.

3. Non sono soggetti a nulla osta idraulico e a comunicazione di inizio attivita' gli interventi in somma urgenza eseguiti in caso di eventi calamitosi per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza, di eventi potenzialmente in grado di contaminare un sito di cui all'art. 242 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e interventi imprevisti e non programmati su utenze di interesse pubblico oggetto di concessione.... ».

Tali previsioni devono intendersi costituzionalmente illegittime per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione in riferimento alla normativa interposta di cui agli articoli 93 e 94 del. R.D. n. 523 del 25 luglio 1904, contenuti nel capo VII, «Polizia delle acque pubbliche», che pongono norme a tutela dell'assetto idrogeologico e, dunque, rientrano nella competenza esclusiva dello Stato.

In particolare, il predetto art. 93 prevede che «nessuno puo' fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprieta' demaniale, cioe' nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorita' amministrativa»; e il successivo art. 94 citato dispone che «nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea, o le linee, fino alle quali dovra' intendersi estesa la proibizione di che nell'articolo precedente, saranno determinate anche in caso di contestazione dal prefetto, sentiti gli interessati».

La difformita' della norma regionale in esame rispetto alle richiamate norme statali interposte comporta che la disciplina regionale invade la sfera di competenza esclusiva dello Stato in base all'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione e che sia, percio' stesso, costituzionalmente illegittima.

La disciplina statale richiamata, infatti, fissa una regola di tutela ambientale che risulta violata dalla disposizione regionale de qua.

La giurisprudenza costituzionale e' costante nell'affermare che la materia «tutela dell'ambiente» rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, appunto, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione e inerisce a un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto. Come ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, si tratta di una «materia trasversale», titolo che legittima lo Stato ad adottare disposizioni a tutela di un valore costituzionalmente protetto, anche in «campi di esperienza» - le cosiddette «materie» in senso proprio - attribuiti alla competenza legislativa regionale.

Ne deriva che le disposizioni legislative statali adottate in tale ambito fungono da limite alla disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, e le Province autonome, dettano nei settori di loro competenza, essendo a esse consentito soltanto, eventualmente, incrementare i livelli della tutela ambientale, senza, pero', compromettere il punto di equilibrio fra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma statale (ex multis sentenza n.

197 del 2014, punto 3.2. del Considerato in diritto).

2. L'art. 24 della legge della Regione Liguria n. 29 del 28 dicembre 2017 viola l'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, in riferimento all'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

L'art. 24 della legge regionale n. 29/2017 citata modifica l'art.

2 della legge regionale 11 marzo 2014, n. 4, inserendo nel medesimo, dopo il comma 3, il comma 3-bis, il quale dispone che «In vista di una piu' efficace tutela delle coltivazioni, nonche' per rispondere con maggiore tempestivita' ed incisivita' alle richieste di interventi provenienti dai comuni, la Regione, per le attivita' di controllo faunistico, puo' avvalersi, sull'intero territorio regionale, oltreche' dei soggetti individuati all'art. 36, comma 2 , lettera b) della legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni e integrazioni, anche del concorso di coadiutori, appositamente formati, in coerenza con i criteri di cui all'art. 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991 n.

394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive integrazioni e modificazioni».

La norma regionale consente, dunque, di effettuare il controllo con modalita' e personale differente da quello previsto dalla normativa statale interposta, segnatamente dall'art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, contenente le «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio», ai sensi del quale i piani «devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali», le quali «potranno (...) avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purche' muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonche' delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio».

In base all'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, la legislazione regionale deve rispettare la normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e, in particolare, quella in materia di preservazione della fauna, ove esprima, come nel caso in esame, delle regole minime comuni (ex multis sentenza n. 2 del 2015; n. 278 del 2012; n. 151 del 2011 e n. 315 del 2010).

Tali regole minime comuni sono essenzialmente contenute nella legge 11 febbraio 1992, n. 157 citata che in larga parte le racchiude quale normativa interposta, cosi che la normativa regionale in contrasto con le corrispondenti disposizioni statali invade la sfera di competenza legislativa dello Stato ed e' percio' costituzionalmente illegittima.

Si aggiunge che, proprio con riferimento all'art. 19, comma 2, della legge n. 157/1992 citato, la giurisprudenza costituzionale ha affermato che l'elenco dei soggetti abilitati al controllo faunistico e' tassativo e una sua integrazione da parte della legge regionale riduce il livello minimo e uniforme di tutela (sentenza n. 139 del 2017; n. 107 del 2014; e n. 392 del 2005; ordinanza n. 44 del 2012).

La modifica introdotta dalla legge regionale n. 29/2017 citata, nel prevedere la formazione di nuovi «coadiutori» risulta evidentemente finalizzata a modificare il contenuto precettivo della richiamata disposizione statale ed e', per l'effetto e per cio' stesso, costituzionalmente illegittima.

Si sottolinea, inoltre, come la responsabilita' dell'attuazione del controllo e' espressamente attribuita all'Amministrazione provinciale e non all'Amministrazione Regionale   L'art. 24 della legge regionale n. 29/2017 citato che modifica l'art. 2, comma 3-bis, della legge regionale n. 4/2014 citato deve, pertanto, ritenersi costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione in riferimento alla normativa interposta di cui di cui all'art. 19 della legge n.

157 del 1992 citato.

3. L'art. 35, comma 3, della legge della Regione Liguria n. 29 del 2017, viola l'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, in riferimento all'art. 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

L'art. 35, comma 3, della legge regionale n. 29/2017 citato ha novellato l'art. 47 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 del 1994 introducendo, dopo il comma 7-bis, il comma 7 -ter, che dispone che «E' vietato commerciare fauna selvatica morta, fatta eccezione per quella proveniente da allevamenti o da abbattimenti venatori o di controllo autorizzati nel rispetto delle modalita' previste dalla normativa sanitaria vigente, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico».

La norma viola l'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione con riferimento alla normativa interposta di cui all'art. 21 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 citata contenente le «norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio».

La norma statale prevede, infatti, il divieto di esercizio venatorio della fauna selvatica in questione e rappresenta uno standard di tutela della fauna selvatica, in quanto tale ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art.

117, comma 2, lett. s), della Costituzione.

La sopra richiamata difformita' della norma legislativa regionale rispetto alla norma statale determina, dunque, la incostituzionalita' della prima per contrasto con il parametro costituzionale appena evocato con riferimento alla norma interposta statale predetta.

Come gia' rilevato nel precedente motivo di impugnazione, le norme statali sopra citate sono poste a tutela della fauna selvatica e, dunque, a tutela dell'ambiente e il contrasto con le medesime si traduce senz'altro in una violazione dell'art. 117 comma 2, lett. s), della Costituzione nelle materie di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

La giurisprudenza costituzionale e' costante nell'affermare che la materia «tutela dell'ambiente» rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione e inerisce a un interesse pubblico di valore costituzionale e primario assoluto.

Come ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, si tratta di una «materia trasversale» titolo che legittima lo Stato ad adottare disposizioni a tutela di un valore costituzionalmente protetto anche in «campi di esperienza» - le cosiddette «materie» in senso proprio - attribuiti alla competenza legislativa regionale.

Ne deriva che le disposizioni legislative statali adottate in tale ambito fungono da limite alla disciplina delle Regioni anche a statuto speciale e delle Province autonome, dettano nei settori di loro competenza, essendo a esse consentito soltanto, eventualmente, incrementare i livelli della tutela ambientale, senza pero' compromettere il punto di equilibrio fra esigenze contrapposte espressamente individuato nella normativa statale (ex multis sentenza n. 197 del 2014, punto 3.2. del Considerato in diritto).

 

P. Q. M.

 

Per i suesposti motivi si conclude affinche' gli articoli 15, 24 e 35 della legge regionale Liguria 28 dicembre 2017, n. 29 recante «Disposizioni collegate alla legge di stabilita' per l'anno 2018» siano dichiarati costituzionalmente illegittimi.

Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018.

Roma, 26 febbraio 2018

Il Vice Avvocato Generale dello Stato: Palmieri

L'Avvocato dello Stato: Morici