RICORSO N. 19 DEL 2 MARZO 2018 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 2 marzo 2018.

(GU n. 15 del 11.4.2018)

 

Ricorso ex art. 127 della Costituzione, del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex-lege dall'avvocatura generale dello Stato codice fiscale n. 80224030587, Fax 06/96514000 e pec roma@mailcert.avvocaturastato.it - presso i cui uffici ex-lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, manifestando la volonta' di ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec ags.rm@mailcertavvocaturastato.it

Nei confronti

della Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro-tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 28, comma 5, della legge Provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 17 del 29 dicembre 2017, recante «Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018», pubblicata nel B.U.R. n. 52 del 29 dicembre 2017, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 22 febbraio 2017.

1. La legge provinciale della Provincia Autonoma di Trento n.

17/2017, indicata in epigrafe, composta da 35 articoli, come esplicita Io stesso titolo, contiene la legge collegata alla manovra di bilancio provinciale per l'anno 2018.

E' avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe, la Provincia Autonoma di Trento abbia ecceduto dalla propria competenza statutaria, Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», in particolare, l'art. 97, in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l' illustrazione dei seguenti

 

Motivi

 

1. L'art. 28, comma 5, della legge Provinciale della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2017, n. 17 viola gli articoli 5 e 117, comma 2, lettera s) e lettera m), della Costituzione e il principio di leale collaborazione e l'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in riferimento agli articoli 7-bis e 27-bis della legge n. 3 aprile 2006, n. 152.

1.1) In base all'art. 97 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», «la legge regionale o provinciale puo' essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente statuto o del principio di parita' tra i gruppi linguistici. L'impugnazione puo' essere esercitata dal Governo.

La legge regionale puo', altresi', essere impugnata da uno dei Consigli provinciali della Regione; la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall'altro Consiglio provinciale della Regione».

1.2) Il comma 5 dell'art. 28 della legge Provinciale n. 17/2017 citata introduce un nuovo comma (n. 01) all'art. 3 della legge Provinciale 17 settembre 2013, n. 19 del 2013, contenente la «Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale.

Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)», e stabilisce che: «In attesa dell'esito dell'impugnativa dell'art. 22 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114», promossa dalla Provincia con il ricorso alla Corte costituzionale 8 settembre 2017 n. 68, i rinvii agli allegati III e IV alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 contenuti in quest'articolo s'intendono riferiti al testo vigente il 20 luglio 2017».

La disposizione richiama espressamente il ricorso promosso dalla Provincia di Trento innanzi alla Corte costituzionale con il quale e' stato impugnato l'art. 22 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n.

104, recante la «Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2017, n. 156, in vigore dal 21 luglio 2017; con il quale sono stati modificati, tra gli altri, gli allegati II, III e IV ed introdotto il nuovo Allegato II bis, modificando il riparto delle competenze _tra lo Stato e le Regioni/Province autonome in materia di VIA e di verifica di assoggettabilita' alla VIA, prevedendo che in pendenza dell'esito del ricorso, «i rinvii agli allegati III e IV alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 .... s'intendono riferiti al testo vigente il 20 luglio 2017», ovvero prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.

104/2017 citato.

La norma di cui all'art. 28, comma 5, della legge Provinciale n.

17/2017 citata e' costituzionalmente illegittima, innanzitutto, per contrasto con le disposizioni dell'art. 7-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, contenente le «Norme in materia ambientale», citato che contempla le «competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilita' alla VIA» e prevede che le Regioni e le Province Autonome possano esercitare la propria potesta' legislativa esclusivamente al fine di:   disciplinare con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di VIA,   disciplinare l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali,   stabilire regole particolari ed ulteriori per le specifiche finalita' indicate nel medesimo art. 7-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006 citato ovvero per la semplificazione dei procedimenti, per le modalita' della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e. delle autorizzazioni dicompetenza regionale e locale, nonche' per la destinazione alle finalita' di cui all'art. 29, comma 8, dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

La sopra rilevata difformita' della normativa provinciale rispetto alla norma legislativa statale si traduce senz'altro in una violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, atteso che la disciplina della valutazione di impatto ambientale rientra in modo univoco nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».

Proprio in quanto «trasversale» e «prevalente», la normativa statale nella materia in questione si impone integralmente nei confronti delle Regioni, che non possono emanare disposizioni difformi da quelle statali, come costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, che l'ha ribadita anche con riguardo alle autonomie speciali (sentenze n. 104 del 2008, con rinvio alla sentenza n. 378 del 200; nn. 225 e 234 del 2009; e nn. l e 67 del 2010).

1.2.1) Va ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, «la competenza a tutelare l'ambiente e l'ecosistema nella sua interezza e' stata affidata in via esclusiva allo Stato dall'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, e per «ambiente ed ecosistema», come affermato dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972, deve intendersi quella parte di «biosfera» che riguarda l'intero territorio nazionale». (sentenza n. 104/2008, punto 5. del Considerato in diritto).

Inoltre, «la disciplina unitaria di tutela del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materia di competenza propria, che riguardano l'utilizzazione dell'ambiente, e, quindi, altri interessi. Cio' comporta che la disciplina statale relativa alla tutela dell'ambiente «viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, salva la facolta' di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale piu' elevata nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell'ambiente». (sentenza n. 104/2008, ibidem).

Successivamente la Corte costituzionale, con riferimento ad una legge della Provincia Autonoma di Bolzano in tema di tutela della natura, ha statuito che «non e' consentito alle Regioni ed alle Province autonome di legiferare, puramente e semplicemente, in campi riservati dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato, ma soltanto di elevare i livelli di tutela degli interessi costituzionalmente protetti, purche' nell'esercizio di proprie competenze legislative, quando queste ultime siano connesse a quelle di cui all'art. 117, secondo comma, Cost. (ex plurimis, sentenza n.

378 del 2007)». (sentenza n. 151/2011, punto_3.1. del Considerato in diritto).

Peraltro, proprio con riferimento al regime statutario speciale, la giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di sottolineare la spettanza allo Stato di importanti competenze in materia di tutela dell'ambiente.

Infatti, «la natura degli interessi da curare e salvaguardare, il loro livello, afferente all'ambito nazionale, le sostanziali finalita' che sono quelle della protezione di valori costituzionali primari (articoli 9 e 32 Cost.), come gia' questa Corte ha piu' volte affermato (sentt. nn. 151/1986; 153/1986), giustificano ampiamente lo spessore dei poteri attribuiti allo Stato che sono anche in funzione di indirizzo e coordinamento, come si rileva anche specificamente dalla previsione di intese tra lo Stato e i soggetti di autonomia, anche speciale, per l'intreccio degli interessi nazionali, regionali e provinciali». (sentenza n. 210/1987, punto 4.2. del Considerato in diritto).

1.2.2) Come gia' osservato nella memoria di costituzione in data 13 ottobre 2017 e presentata nel menzionato giudizio azionato dalla Provincia Autonoma di Trento innanzi alla Corte costituzionale, deve riaffermarsi' che la disciplina della VIA rientra in modo univoco, secondo costante insegnamento del giudice costituzionale, nella competenza esclusiva dello Stato sulla tutela dell'ambiente e non determina alcun intreccio con le materie legislative rimesse alla Provincia autonoma. La stessa giurisprudenza costituzionale ha piu' volte ribadito il limite in merito alle materie «oggetto» affidate alla competenza delle Regioni che siano di volta in volta interessate dall'intervento «trasversale» e «prevalente» dello Stato. Proprio in quanto «trasversale» e «prevalente», la normativa statale nella materia della «tutela dell'ambiente» si impone integralmente nei confronti delle Regioni, che non possono contraddirla. La Corte, infatti, ha chiaramente affermato che «le Regioni sono tenute, per un verso, a rispettare i livelli uniformi di tutela apprestati in materia, per l'altro a mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal Codice dell'ambiente, nella specie quanto al procedimento di VIA». (cosi', ancora, la sentenza n. 186 del 2010; la necessita' costituzionale che le Regioni si mantengano «negli ambiti di competenza fissati dal legislatore statale» tramite il c.d.

«Codice dell'ambiente» e' affermata anche dalle sentenze nn. 300 del 2013, 93 del 2013, n. 227 del 2011, n. 186 del 2010). Ed e', altresi', il caso di ricordare che siffatte statuizioni sono state ripetutamente rivolte dal giudice delle leggi anche nei confronti delle autonomie speciali (v. il punto 3).

Quanto poi alla disciplina del procedimento amministrativo, deve rilevarsi che il legislatore statale dispone di un ulteriore titolo di intervento esclusivo, rappresentato dalla competenza a dettare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, comma 2, lettera m), Cost.). La giurisprudenza costituzionale, infatti, ha gia' da tempo chiarito che norme procedimentali a carattere semplificatorio possono costituire, appunto, livelli essenziali, in grado di vincolare anche i legislatori regionali (cfr., tra le altre, la sentenza n. 203 del 2012).

Cosi' ricostruito il quadro generale di riferimento, ne deriva che la circostanza che la Provincia Autonoma abbia gia' disciplinato la materia nel contesto delle disposizioni legislative statali antecedenti all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 104 del 2017 non vale ovviamente a negare allo Stato la possibilita' di intervenire nuovamente dettando, nell'attuazione della direttiva europea e nell'esercizio delle sue competenze esclusive, regole procedimentali vincolanti che consentano l'uniforme svolgimento del procedimento di VIA su tutto il territorio nazionale. Si osservi inoltre che gli spazi rimessi al legislatore provinciale, certamente ridimensionati, non vengono tuttavia azzerati, atteso che l'art.

7-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006 citato, introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo n. 104 del 2017, riconosce alle Regioni e alle Province autonome il potere di disciplinare con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalita' di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonche' l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali.

D'altra parte, la medesima disposizione statuisce si' la necessaria conformita' delle predette discipline regionali e provinciali alla legislazione europea e a quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (come novellato dal decreto legislativo n. 104 del 2017), ma facendo salvo il potere di stabilire regole particolari e ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalita' della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonche' per la destinazione alle finalita' di cui all'art.

29, comma 8, dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. (pagg. 23- 25, punto 6.2., della citata memoria di costituzione). 1.3. La disposizione dell'art. 28, comma 5, citato, inoltre, viola anche l' art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione.

L'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 citato, come modificato per effetto della entrata in vigore del decreto legislativo n. 104 del 2017 citato, introduce l'istituto del provvedimento autorizzatorio unico regionale nel quale deve confluire anche la valutazione di impatto ambientale.

Si tratta di una previsione volta ad ottenere significativi effetti di semplificazione amministrativa. Come la giurisprudenza costituzionale ha piu' volte evidenziato con riferimento all'istituto della SCIA, lo Stato puo' intervenire con norma a carattere semplificatorio nell'ambito dei procedimenti amministrativi regionali e locali in virtu' del titolo di cui all'art. 117, comma 2, lettera in), della Costituzione («livelli essenziali delle prestazioni»).

La norma di cui all'art. 28, comma 5, citato, essendo volta anche ad impedire l'applicazione, nel territorio provinciale, del menzionato art. 27-bis, determina, quindi, la lesione del parametro costituzionale richiamato.

Infine, appare evidente anche la violazione degli articoli 5 della Costituzione e dell'art. 97 dello Statuto speciale di autonomia.

Come ha evidenziato con chiarezza la giurisprudenza costituzionale, infatti, «il Titolo V della parte II della Costituzione, cosi' come le corrispondenti disposizioni degli statuti speciali, presuppongono che l'esercizio delle competenze legislative da parte dello Stato e delle Regioni, secondo le regole costituzionali di riparto delle competenze, contribuisca a produrre un unitario ordinamento giuridico, nel quale certo non si esclude l'esistenza di una possibile dialettica fra i diversi livelli legislativi, anche con la eventualita' di parziali sovrapposizioni fra le leggi statali e regionali, che possono trovare soluzione mediante il promovimento della questione di legittimita' costituzionale dinanzi a questa Corte, secondo le scelte affidate alla discrezionalita' degli organi politici statali e regionali».

Tuttavia, cio' che in tale ottica e' senza dubbio «escluso dal sistema costituzionale e' che il legislatore regionale (cosi' come il legislatore statale rispetto alle leggi regionali) utilizzi la potesta' legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato che ritenga costituzionalmente illegittima, se non addirittura solo dannosa o inopportuna (...).

Dunque ne' lo Stato ne' le Regioni possono pretendere, al di fuori delle procedure previste da disposizioni costituzionali, di risolvere direttamente gli eventuali conflitti tra i rispettivi atti legislativi tramite proprie disposizioni di legge» (sentenza n. 198 del 2004, punto 4.2. del Considerato in diritto; analogamente la sentenza n. 199 del 2004 punto 4. del Considerato in diritto).

La norma impugnata, «meramente demolitoria» e «di reazione», alle norme statali determina, da un lato, la violazione delle norme che presiedono al giudizio di legittimita' costituzionale in via principale, traducendosi, infatti, in un intento elusivo del giudizio di costituzionalita' azionato dalla stessa Provincia e pendente innanzi alla Corte costituzionale, la cui udienza di trattazione e' fissata al 19 giugno 2018; dall'altro la norma impugnata determina palesemente una violazione del principio di unita' giuridica della Repubblica di cui all'art. 5 della Costituzione, nonche' del principio di leale collaborazione, nella misura in cui e' diretta, appunto, a sottrarre alle procedure costituzionalmente previste la risoluzione dei «conflitti legislativi».

 

P. Q. M.

 

Per i suesposti motivi si conclude perche' l'art. 28, comma 5, della legge Provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 17 del 29 dicembre 2017, recante «Legge collegata alla manovra di bilancio», indicato in epigrafe, sia dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Si produce l'attestazione della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018.

Roma, 26 febbraio 2018

Il Vice Avv. generale dello Stato

Palmieri