RICORSO N. 20 DEL 2 MARZO 2018 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

 

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 marzo 2018.

 

(GU n. 15 del 11.4.2018)

 

 

 

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e'

legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Provincia autonoma di Trento, in persona del suo Presidente p.t., per la declaratoria della illegittimita'  costituzionale dell'art. 17 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 18 del 29 dicembre 2017, pubblicata sul B.U. n. 52 del 29 dicembre 2017, recante «Legge di stabilita'  provinciale 2018», come da delibera del Consiglio dei ministri in data 22 febbraio 2018

 

 

 

Fatto

 

 

 

In data 29 dicembre 2017 e' stata pubblicata, sul n. 52 del Bollettino Ufficiale, la legge della Provincia autonoma di Trento n.

18 del 29 dicembre 2017, intitolata «Legge di  stabilita' provinciale 2018».

Le previsioni contenute all'art. 17 della detta legge, come meglio si andra' a precisare in prosieguo, eccedono dalle competenze regionali  e sono violative di norme costituzionali, nonche' illegittimamente invasive delle competenze dello Stato; con il presente atto, pertanto, si intende procedere alla relativa

impugnazione, affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di

 

 

 

Diritto

 

 

 

1 - L'art. 17 della legge della Provincia autonoma di Trento n.

18 del 29 dicembre 2017 - rubricato «Interventi per la riduzione dell'eta' media del personale provinciale per  l'assunzione di giovani» - e' cosi' formulato:   1. La Provincia, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2020, promuove l'adozione di misure volte ad incentivare l'esodo  del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che si dimette dal servizio anticipatamente rispetto al termine per il conseguimento del diritto alla pensione, al fine  di favorire il ricambio generazionale del proprio organico, di quello degli enti strumentali pubblici, degli enti locali e delle aziende pubbliche di servizi alla persona.

L'incentivo e' disposto in misura percentuale della retribuzione lorda annua che sarebbe spettata dalla data di cessazione alla data di maturazione del primo requisito di pensione.

2. Per la definizione delle misure previste dal comma 1 e per la valutazione dei connessi impatti organizzativi e finanziari, anche in raccordo al fabbisogno di personale, sono  promosse entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge rilevazioni volte a verificare la potenziale adesione dei dipendenti interessati.

3. Le condizioni,  le modalita' e i criteri di attuazione di quest'articolo, compresi i requisiti anagrafici o contributivi per beneficiare dell'incentivo all'esodo, sono stabiliti con specifiche

disposizioni legislative o con la legge provinciale di assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 - 2020, a  seguito delle valutazioni previste dal comma 2.

L'intervento normativo della Provincia autonoma di Trento promuove, dunque, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2020,

l'adozione di misure volte ad incentivare l'esodo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che si dimette dal servizio anticipatamente rispetto al termine per il conseguimento del diritto alla pensione, al fine di favorire il ricambio generazionale del proprio organico, di quello degli enti strumentali pubblici, degli enti locali e delle aziende pubbliche di servizi alla persona.

 

1.1 - La disposizione appare, pero', in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, e l'incentivazione  all'esodo del personale impiegato e' suscettibile di determinare maggiori oneri previdenziali per anticipo di trattamento di fine servizio che non risultano in alcuna misura  quantificati ne' aventi copertura; cio' con conseguente aggravio sulla finanza pubblica, e violazione dei principi di cui all'art. 81 della Costituzione, in tema di equilibrio

di bilancio e di mancata previsione di entrate idonee a far fronte ai maggiori oneri provocati.

Inoltre, l'art. 6 dello Statuto speciale vigente per il Trentino-Alto  Adige attribuisce alla Regione, nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la sola «facolta' di emanare norme legislative allo scopo di integrare le

disposizioni delle leggi dello Stato».

Conseguentemente, le disposizioni introdotte dall'art. 17 della legge all'esame violano l'art. 117, comma 2, lettera o) della

Costituzione, che devolve alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia «previdenza sociale». Una simile previsione, del resto, comporta impatti significativi  sul meccanismo di accesso al trattamento di quiescenza non preventivati dal legislatore nazionale al momento della riforma del sistema pensionistico. Tale disposizione, oltre a  potere produrre eventuali futuri effetti emulativi, contrasta con l'art. 3 della Costituzione, per violazione del principio di uguaglianza; cio' in quanto il personale di tutte  le amministrazioni pubbliche e private si troverebbe di fronte ad una diversita' di trattamento.

Sotto tale profilo, peraltro, la norma, nel disciplinare in modo

difforme rispetto alla normativa nazionale la materia della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro appare violare il medesimo art. 117, comma 2, lettera l) della  Costituzione, che devolve alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile.

E' ben noto, per essere stato anche piu' volte riaffermato  da codesta Ecc.ma Corte (cfr., ad es., Corte costituzionale, n.

151/2010) che la disciplina del rapporto di lavoro del dipendente pubblico, anche regionale - ora  contrattualizzato - rientra appunto nella materia dell'ordinamento civile». Detta disciplina, ad evitare ingiustificate disparita' di trattamento tra i dipendenti di diversi

soggetti pubblici datoriali, deve essere «uniforme sul territorio nazionale e imporsi anche alle Regioni a statuto speciale» (Corte Cost., sent. cit.)   A tale esigenza di  uniformita' si ispira evidentemente la espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo la quale i principi desumibili  dalla legge di delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale (legge  23 ottobre 1992, n. 421, art. 2, comma 1 lettera d) (1) e comma 2) (2) ) «costituiscono..., per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano,  norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica».

Orbene, nel regolare lo scioglimento del rapporto lavorativo, l'art. 17 si pone in contrasto con i principi  fondamentali dell'ordinamento e le ora menzionate «norme fondamentali».

Fermo restando quanto sopra evidenziato, nei casi in cui il soggetto attenda l'accesso alla pensione  di vecchiaia, si determinerebbero comunque minori entrate per l'ente previdenziale con effetti negativi sulla finanza pubblica, creando pertanto maggiori oneri per la medesima.

Ne consegue che la disposizione in commento viola l'art. 117, comma 3 della Costituzione anche sotto il profilo del coordinamento della finanza pubblica, trattandosi di materia  di legislazione concorrente, in relazione alla quale e' sempre riservata alla legislazione dello Stato la determinazione dei principi fondamentali.

 

2 - Conclusivamente, l'art. 17 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 18 del 29 dicembre 2017, sopra riportato e che qui si impugna, dovra' essere dichiarato  incostituzionale in quanto violativo dei principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonche' degli articoli 3, 81 e 117, comma 2, lettera l) e lettera o) e  117, comma 3 della Costituzione.

 

(1) Secondo il quale il Governo e' autorizzato a «prevedere che le  pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui alla lettera  a) garantiscano ai propri dipendenti parita'  di trattamenti  contrattuali e comunque trattamenti non inferiori a quelli  prescritti dai contratti collettivi».

 

(2) «Le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi  in esso previsti costituiscono principi fondamentali ai sensi  dell'art. 117 della Costituzione. I principi  desumibili dalle  disposizioni del presente articolo costituiscono altresi' per le  regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e  di Bolzano norme  fondamentali di riforma economico-sociale della  Repubblica».

 

 

 

P. Q. M.

 

 

 

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra specificati, l'art. 17 della  legge della Provincia autonoma di Trento, n. 18 del 29 dicembre 2017, pubblicata nel BUR n. 52 del 29 dicembre 2017, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 22  febbraio 2018.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 1.

estratto della delibera del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2018; 2. copia della legge regionale  impugnata; 3. rapporto del Dipartimento degli Affari regionali.

 

Con ogni salvezza.

 

Roma, 23 febbraio 2018

 

L'Avvocato dello Stato: Di Giorgio - D'Avanzo