RICORSO N. 29 DEL 3 APRILE 2018 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 3 aprile 2018.

(GU n. 20 del 16.5.2018)

 

Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge contro la Regione Molise, in persona del Presidente in carica della Giunta regionale, con sede in Campobasso, via Genova, 11, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 21 marzo 2018, degli articoli 1 e 6 della legge della Regione Molise n. 2 del 30 gennaio 2018 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 7 del 1° febbraio 2018.

In data 1° febbraio 2018, sul n. 7 del Bollettino Ufficiale della Regione Molise, e' stata pubblicata la legge regionale n. 2 del 30 gennaio 2018 intitolata «Legge di stabilita' regionale 2018».

La citata legge presenta profili di illegittimita' costituzionale, concernenti gli articoli 1 e 6, e viene pertanto impugnata con il presente ricorso ex art. 127 Cost. per le motivazioni che di seguito si illustrano.

A) L'art. l della legge regionale 30 gennaio 2018, n. 2 e la violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.

I) Premessa

Per meglio comprendere il contesto normativo ed amministrativo nel quale si inscrive la legge regionale qui impugnata occorre premettere che la Regione Molise, per la quale si era verificata una situazione di disavanzo nel settore sanitario suscettibile di compromettere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, il 30 marzo 2007 aveva stipulato, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziario 2005), un Accordo con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze - comprensivo di un Piano di rientro dal disavanzo sanitario - il quale individuava, come previsto dalla norma, una serie di interventi da attivare nell'arco del triennio 2007-2009 finalizzati a ristabilire l'equilibrio economico e finanziario della Regione nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui all'intesa Stato-Regioni prevista dal comma 173 della medesima disposizione.

Peraltro, non avendo realizzato gli obiettivi previsti dal Piano di rientro nei tempi e nelle dimensioni previste dall'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, nonche' dall'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e dai successivi interventi legislativi in materia, in attuazione dell'art. 120, comma 2, della Costituzione e dell'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la Regione Molise e' stata commissariata ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 conv. in legge 29 novembre 2007, n. 222.

La norma da ultimo citata prevede infatti che, «qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro ... si prefiguri il mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione alla realizzabilita' degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tale da mettere in pericolo la tutela dell'unita' economica e dei livelli essenziali delle prestazioni ..., il Presidente del Consiglio dei ministri, con la procedura di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano» (art. 4, comma 1, decreto-legge cit.); in caso di inottemperanza alla diffida o nell'ipotesi in cui gli atti e le azioni posti in essere risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro (art. 4, comma 2, primo periodo, decreto-legge cit.).

In applicazione di tale disposizione, nella seduta del 21 marzo 2013 il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina di un Commissario ad acta per la realizzazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Molise e per l'attuazione del Programma operativo 2015-2018 individuando lo stesso nella persona del Presidente pro tempore della Regione, il quale e' stato successivamente affiancato da un sub-commissario nominato con delibera del Consiglio dei ministri del 18 maggio 2015.

In particolare, la lettera b) della delibera da ultimo citata assegna al Presidente della Regione, quale Commissario ad acta, l'incarico prioritario di adottare ed attuare il Programma operativo relativo al triennio 2015-2018. Tra le azioni e gli interventi prioritari elencati dal mandato commissariale sono ricompresi:   - al punto «i», «la definizione del fabbisogno sanitario e dei conseguenti interventi sull'offerta necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualita', in coerenza con il Patto per la salute 2014-2016 e con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 5 agosto 2014 in materia di standard organizzativi e di qualita' dell'assistenza»;   - al punto «ii», «la declinazione e attuazione di quanto verra' previsto in sede di Accordo Stato-Regioni su un "Piano straordinario di risanamento del Servizio sanitario della Regione Molise" e in coerenza con il Patto per la salute 2014-2016 e con quanto previsto dal regolamento sugli standard ospedalieri, sancito con Intesa in Conferenza Stato-Regioni il 5 agosto 2014».

In tale contesto normativo ed amministrativo e' intervenuta la legge regionale in epigrafe il cui art. 1, come s'e' detto, risulta sotto piu' profili sospetto di illegittimita' costituzionale per i seguenti

II) Motivi di diritto

In generale si osserva che le norme regionali, per non impingere nella violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost., devono risultare conformi ai principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dall'art. 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010). Nel caso di specie, ribadito che nella seduta del 21 marzo 2013 il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina di un Commissario ad acta per la realizzazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Molise, occorre verificare se l'art. 1 della legge regionale in epigrafe si ponga o meno in contrasto con l'affidamento da parte del Governo al Commissario ad acta, di azioni ed interventi prioritari aventi lo scopo di provvedere alla «definizione del fabbisogno sanitario e dei conseguenti interventi sull'offerta necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualita', in coerenza con il Patto per la salute 2014-2016 e con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 5 agosto 2014 in materia di standard nanizzativi e di qualita' dell'assistenza» di cui al punto «i» della lettera b) della delibera 18 maggio 2015 del Consiglio dei ministri.

Sia consentito richiamare, in proposito, la giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte che, in molteplici occasioni, in relazione alla legiferazione regionale in costanza di mandato commissariale per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario, ha affermato che la disciplina dei piani di rientro dai deficit di bilancio in materia sanitaria e' riconducibile, ai sensi dell'art 117, comma 3, Cost., a un duplice ambito di potesta' legislativa concorrente: la tutela della salute ed il coordinamento della finanza pubblica (v., explurimis, sentenza n. 278 del 2014).

In particolare, codesto Ecc.mo Collegio ha affermato che «costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica quanto stabilito dall'art. 2, commi 80 e 95, della legge n.

191 del 2009, per cui sono vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli accordi previsti dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», finalizzati al contenimento della spesa sanitaria e al ripianamento dei debiti (da ultimo, sentenza n. 227 del 2015)» (da ultimo, sentenza n. 14 del 2017)» (cosi' la sentenza n.

106/2017).

Tali accordi, secondo la Corte, assicurano, da un lato, la partecipazione delle Regioni alla definizione dei percorsi di risanamento dei disavanzi nel settore sanitario e, dall'altro, escludono che le Regioni possano poi adottare unilateralmente misure - amministrative o normative - con essi incompatibili (sentenza n. 51 del 2013).

Nel caso di specie la norma regionale, statuendo in particolare il rifinanziamento di una legge regionale di spesa, la legge regionale 25 maggio 1990, n. 24, che prevede la concessione di contributi a favore di associazioni di mutilati ed invalidi, non rispetta i vincoli imposti dall'esigenza di rientro dal deficit sanitario e pregiudica il conseguimento degli obiettivi di risparmio ivi previsti confliggendo percio' con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica in campo sanitario stabiliti dalle norme sopra ricordate.

Come teste' segnalato, infatti, l'art. 1 della legge regionale impugnata prevede il rifinanziamento di una serie di leggi regionali di spesa, tra le quali la citata legge regionale n. 24/90, che prevede la concessione di contributi a favore di associazioni di mutilati ed invalidi.

Considerato che - dalla lettura della tabella allegata alla legge regionale in esame - il rifinanziamento dei contributi di cui alla legge regionale n. 24/90 sembra gravare su fondi di natura sanitaria, la previsione di cui all'art. 1 integra, se non una spesa sociale, quanto meno un livello ulteriore di assistenza, non essenziale, non previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» che la Regione Molise, in quanto sottoposta al Programma operativo straordinario 2015-2018, non puo' garantire, neppure con risorse di natura sociale (v. Corte costituzionale sentenza n. 104/2013). Sul punto si evidenzia altresi' che, per le regioni impegnate in Piani di rientro dal disavanzo sanitario, vige il divieto di effettuare spese non obbligatorie ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

La Corte costituzionale (sent. n. 104 del 2013 sopra citata) ha evidenziato in materia che «l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario puo' incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa, "specie" in un quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessita' di contenere i disavanzi del settore sanitario»: sul punto la giurisprudenza costituzionale e' costante; si vedano le sentenze n.

193/2007 e 91/2012, di codesta Ecc.ma Corte, con analoga massima: «l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario puo' incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa», peraltro in un «quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessita' di contenere i disavanzi del settore sanitario» (sent. 193/07); pertanto, il legislatore statale puo' «legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obbiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari (sentenza n. 163 del 2011 e n. 52 del 2010)» (sent. n. 91/2012).

Ne deriva che, laddove l'art. 1 della legge regionale in esame dispone l'assunzione a carico del bilancio regionale di oneri aggiuntivi per garantire un livello di assistenza supplementare, esso viola il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica e, pertanto, l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

B) L'art. 6 della legge regionale del 30 gennaio 2018, n. 2 e la violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.

III) Premessa

L'art. 6 della l.r. n. 2/2018 apporta invece modifiche della l.r.

5 maggio 2006, n. 5, recante «Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale» integrando, per quanto qui interessa, l'art. 4, primo comma, della suddetta l.r. n. 5/2006 con la previsione, tra le funzioni della Regione, all'espressione di un parere obbligatorio «preventivo» (sic) «da richiedersi ecc. ecc.» (lett. o-bis) aggiunta dall'art. 6, primo comma, lettera a), n. 2, della l.r. n. 2/2018).

In via preliminare e' dunque necessario ricostruire il quadro costituzionale delle competenze legislative e amministrative in materia di demanio marittimo.

Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione da parte della l.

cost. 18 ottobre 2001, n. 3, e, segnatamente, dell'art. 117, sul piano costituzionale la disciplina dell'uso dei beni del demanio marittimo afferisce ora alla materia, oggetto di potesta' legislativa concorrente, del «governo del territorio» e a quella, oggetto di potesta' legislativa residuale regionale, del turismo (art. 117, terzo e quarto comma, Cost.).

La disciplina degli aspetti dominicali del demanio statale rientra, invece, nella materia dell'ordinamento civile che, com'e' noto, e' di competenza legislativa esclusiva dello Stato costituendo ambito sul quale la legislazione regionale non puo' incidere (Corte cost., 14 novembre 2008, n. 370; Corte costituzionale, 28 luglio 2004, n. 286).

Per quanto attiene alle funzioni amministrative, va rammentato che la prima delega di funzioni su aree del demanio marittimo realizzata, dapprima, con l'art. 1 della legge delega 22 luglio 1975, n. 382 («Norme sull'ordinamento regionale e sulla organi azione della pubblica amministrazione») e, poi, con gli articoli 1 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 («Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382») era limitata alle sole funzioni amministrative finalizzate al rilascio di concessioni con finalita' turistico-ricreative e, solo successivamente, con l'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 («Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1197, n. 59»), la delega e' stata estesa anche alle funzioni amministrative «in materia di rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalita' diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia».

Dal complesso di queste disposizioni emerge che, «la nozione demanio marittimo, un tempo espressiva di funzioni facenti capo esclusivamente allo Stato, con lo sviluppo delle autonomie, e' divenuta espressiva di una pluralita' di funzioni, alcune delle quali rimaste allo Stato, altre "delegate" ai comuni ed alle Regioni, altre ancora "conferite" alle Regioni («in questo senso, Corte costituzionale, n. 150/2003»).

Specificamente, le disposizioni richiamate confermano la sussistenza di una separazione tra le funzioni amministrative delegate alle Regioni e quelle che permangono in capo allo Stato in quanto relative all'aspetto dominicale dei beni (cd. funzioni dominicali).

In particolare, per quel che qui interessa, la disciplina relativa alla funzione di consegna dei beni demaniali marittimi alle amministrazioni, che ne facciano richiesta per «usi pubblici diversi», ricade nella sfera di competenza statale ed e' disciplinata dal codice della navigazione all'art. 34.

Cio' si spiega agevolmente considerando che l'art. 34 del codice della navigazione disciplina una delle possibili modalita' di uso diretto del bene demaniale marittimo da parte dello Stato, quale proprietario e, quindi, attiene ad aspetti che coinvolgono il profilo dominicale del bene.

L'art. 34 del codice della navigazione prevede, infatti, che con provvedimento ministeriale «su richiesta dell'amministrazione statale, regionale o dell'ente locale competente, determinate parti del demanio marittimo possano essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione normale».

L'art. 36 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, che disciplina concretamente tale facolta', prevede che la destinazione temporanea delle aree demaniali in favore di altre amministrazioni debba essere autorizzata dal Ministro competente e consti da un processo verbale di consegna redatto dal capo del compartimento marittimo. E' precisato che tale consegna, salvo per i porti di cui all'art. 19 del codice, non comporta il versamento di alcun canone. Nel processo verbale sono incluse le clausole necessarie a tutela degli interessi del demanio marittimo.

Il terzo comma del medesimo articolo prevede poi che l'eventuale utilizzazione da parte di terzi di beni demaniali compresi nelle zone consegnate gratuitamente ad altre amministrazioni resta soggetto alla disciplina dell'art. 36 del codice della navigazione, ai sensi del quale l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali avviene mediante il rilascio di una concessione a titolo oneroso.

L'autorita' marittima mercantile in ogni caso esercita sui beni stessi i poteri di polizia ai sensi dell'art. 30 del codice.

Risulta, quindi, evidente che l'istituto della consegna di cui all'art. 34 cod. nav. costituisce un procedimento di esclusiva competenza statale nell'ambito del quale e' rimessa soltanto ad organi dello Stato ogni piu' opportuna e necessaria valutazione in merito alla destinazione del bene demaniale ad altri fini pubblici (quali difesa, sicurezza, soccorso, etc.), risultando quindi ad esso estraneo l'intervento di organi non statali e, in particolare regionali, i quali non sono titolari ad operare o ad esprimere, neppure in via consultiva, alcuna valutazione.

All'opposto, la disposizione regionale in questione - introducendo un parere comunque obbligatorio - incide concretamente su una procedura di esclusiva competenza statale e, pertanto, essa e' costituzionalmente illegittima per i seguenti

IV) Motivi di diritto

Come s'e' anticipato, l'art. 6 della l.r. n. 2/2018 apporta alcune modifiche alla legge regionale n. 5/2006 recante «Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale»; in particolare, aggiunge, all'art. 4 (rubricato «Funzioni della Regione») della legge regionale n. 5/2006, una lettera - la lettera o-bis) - che, come s'e' detto, prevede la necessita' di un parere regionale da richiedersi non soltanto nei procedimenti di rilascio di concessioni demaniali marittime ex art.

36 cod. nav. e in quelli di variazione del contenuto delle stesse ex art. 24 del reg. cod. nav. ma anche nei procedimenti di cui all'art.

34 cod. nav. intesi alla destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici: siffatta previsione risulta in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile».

Giova premettere che la legge regionale del Molise 5 maggio 2006, n. 5, disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale, individuando, all'art. 4, le funzioni delegate alle Regioni dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, art.

59, e conferite ad esse dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

112, art. 105, comma 2, lettera l) e successive integrazioni e modificazioni, e all'art. 5, le funzioni spettanti ai Comuni.

L'art. 6, comma 1, lettera a) n. 2 della legge regionale del Molise n. 2/2018 nella parte in cui aggiunge la anzidetta lettera o-bis) al comma 1 dell'art. 4 della l.r. n. 5/2006 - vincolando la procedura di consegna ex art. 34 cod. nav. ad un parere obbligatorio della Regione - risulta in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione in materia di «ordinamento civile».

La disposizione regionale censurata interviene infatti su funzioni proprie esclusive dello Stato arrecando un vulnus alle prerogative dominicali di questo sui beni che fanno parte del demanio marittimo.

Infatti, essendo lo Stato il soggetto proprietario dei beni demaniali marittimi, non vi e' dubbio che solo a questo spetti la competenza a disciplinare il procedimento in questione, preordinato all'adozione di provvedimenti intesi alla destinazione gratuita di porzioni del demanio marittimo ad altri usi pubblici.

In altre parole, l'istituto della consegna costituisce manifestazione del potere di disposizione e godimento naturalmente spettante allo Stato proprietario dei propri beni e, come tale, non puo' incontrare i limiti altrimenti derivanti dalle competenze riconosciute alle Regioni in materia di utilizzazione dei beni demaniali marittimi.

Se ne ricava che la competenza della Regione nella materia de qua non puo' incidere sulle facolta' che spettano allo Stato in quanto proprietario.

A tal riguardo, codesta Ecc.ma Corte ha piu' volte affermato che «la titolarita' di funzioni legislative e amministrative della Regione in ordine all'utilizzazione di determinati beni non puo' incidere sulle facolta' che spettano allo Stato in quanto proprietario e che la disciplina degli aspetti dominicali del demanio statale rientra nella materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato (sentenze n. 102 e n. 94 del 2008, n. 286 del 2004, n. 343 del 1995)».

Con specifico riferimento al demanio marittimo, e' stato precisato che «la competenza della Regione nella materia non puo' incidere sulle facolta' che spettano allo Stato in quanto proprietario. Queste infatti precedono logicamente la ripartizione delle competenze ed ineriscono alla capacita' giuridica dell'ente secondo i principi «dell'ordinamento civile (sentenza n. 427 del 2004)» (cosi' sent. 14 novembre 2008, n. 370).

Orbene, dal ricostruito quadro normativo e giurisprudenziale si ricava che la disciplina denunciata si pone, come s'e' detto, in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione nella misura in cui pretende di intervenire nella disciplina di un procedimento che, riguardando una particolare modalita' di uso diretto da parte dello Stato dei beni del demanio marittimo, involge profili dominicali estranei alle competenze regionali legislative e amministrative relative all'utilizzazione dei beni demaniali marittimi.

Al riguardo, preme ribadire che la disposizione regionale denunciata configge e prevarica le esigenze funzionali e logistiche essenzialmente proprie degli organi dello Stato preposti alla tutela di interessi pubblici primari statali quali la difesa, la sicurezza, il soccorso rispetto ai quali le regioni non hanno, in difetto di esplicite previsioni di legge statale, titolo per interloquire.

L'istituto della consegna costituisce infatti espressione ed esercizio del diritto dominicale statale e, come tale, e' estraneo alle attribuzioni regionali; con la conseguenza che spetta esclusivamente allo Stato - in quanto titolare del demanio marittimo - dettarne la disciplina anche sotto il profilo specificamente procedimentale.

Non sussiste comunque alcuna necessita' di un coinvolgimento diretto della Regione, neppure a livello meramente consultivo, in vicende relative all'utilizzo diretto da parte dello Stato dei beni demaniali, vicende che afferendo all'esercizio delle facolta', di disposizioni e godimento, inerenti al diritto di proprieta', afferiscono all'ambito di competenza legislativa dello Stato in materia di ordinamento civile.

E, del resto, gli interessi regionali inerenti al Governo del territorio - ove si ritenga che questi abbiano motivato l'intervento legislativo che qui si censura - risultano comunque adeguatamente garantiti perche', qualora la consegna preveda la realizzazione di opere, queste debbono essere conformi agli strumenti di pianificazione (salvo che si tratti di opere di preminente interesse statale per le quali e', come noto, prevista una possibilita' di deroga).

Pertanto, l'assoggettamento agli strumenti di pianificazione assicura adeguatamente la tutela degli interessi sottesi al Governo del territorio e, conseguentemente, non giustifica ne' legittima l'introduzione forzosa di pareri obbligatori in procedimenti di competenza statale.

In definitiva, l'art. 6 della legge n. 2/2018 della Regione Molise confligge con l'attuale assetto del riparto delle attribuzioni tra Stato e Regioni e, in particolare, viola l'art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione poiche' vincola indebitamente ad un parere regionale la consegna, ex art. 34 del codice della navigazione, di beni facenti parte del demanio marittimo statale la cui utilizzazione e destinazione, come chiaramente risulta anche dalle altre disposizioni richiamate in precedenza (art. 36 reg. es.

cod. nav. e 30 cod. nav.), si determina in esito ad un procedimento amministrativo gestito esclusivamente da organi dello Stato ai quali e' rimessa ogni piu' opportuna valutazione in merito ai diversi usi pubblici (difesa, sicurezza, soccorso, etc.) cui adibire i beni.

In questa prospettiva, l'intervento della Regione risulta quindi non soltanto assolutamente eccentrico, ma, soprattutto, violativo dell'ordine costituzionale delle competenze quale delineato dall'art.

117, secondo comma, lettera l) Cost.

 

P.Q.M.

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che, in accoglimento del presente ricorso, codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra rispettivamente indicati ed illustrati, gli articoli 1 e 6 della legge della Regione Molise n. 2 del 30 gennaio 2018 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 7 del 1° febbraio 2018.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno i seguenti atti e documenti:   1. attestazione relativa alla approvazione, da parte del Consiglio dei ministri della determinazione di impugnare la legge della Regione Molise in epigrafe secondo i termini e per le motivazioni di cui alla allegata relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;   2. copia della legge regionale impugnata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di ricorso anche alla luce delle difese avversarie.

Roma, 29 marzo 2018

L'Avvocato dello Stato: De Giovanni

Il vice Avvocato generale dello Stato: Mariani