RICORSO N. 59 DEL 24 AGOSTO 2017 (DELLA REGIONE VENETO)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 24 agosto 2017.

(GU n. 39 del 27.09.2017)

Ricorso proposto dalla Regione Veneto (c.f. 80007580279 - P.IVA 02392630279), in persona del presidente della giunta regionale dott.

Luca Zaia (c.f. ZAILCU68C27C957O), autorizzato con deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1286 del 16 agosto 2017 (doc.

1), rappresentato e difeso, per mandato a margine del presente atto, tanto unitamente quanto disgiuntamente, dagli avv.ti Ezio Zanon (c.f.

ZNNZEI57L07B563K) coordinatore dell'Avvocatura regionale e Luigi Manzi (c.f. MNZLGU34E15H501V) del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri, n. 5 (per eventuali comunicazioni: fax 06/3211370, posta elettronica certificata luigimanzi@ordineavvocatiroma.org);   Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;   Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 39 e 41-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 24 aprile 2017, n. 95, S.O., convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 21 giugno 2017, n. 96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144, S.O. per violazione degli articoli 3, 97, 114, 117, commi III e IV, 118 e 119, oltreche' del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost.

Motivi  

1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 41-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 per violazione degli articoli 117, commi III e IV, 118 e 119, comma V, oltreche' del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost.

a) L'art. 41-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, rubricato, «Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico», dispone che: «l . Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2017-2019, sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017, di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019.

2. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP).

3. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune e' determinato, entro il 15 novembre per l'anno 2017 e il 30 settembre per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:   a) progettazione esecutiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;   b) progettazione definitiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;   c) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita';   d) progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici;   e) progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi, di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici.

4. Ferme restando le priorita' di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 3, qualora l'entita' delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione e effettuata a favore dei comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.

5. Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati l'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'art. 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.

189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.

229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.

6. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 e' tenuto ad affidare la progettazione, anche con le modalita' di cui al comma 8, entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3. In caso contrario, il contributo e' recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

7. Il monitoraggio delle attivita' di progettazione di cui al presente articolo e dei relativi adempimenti e' effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificato come «Sviluppo capacita' progettuale dei comuni». L'affidamento della progettazione ai sensi del comma 6 del presente articolo e' verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).

8. Al fine di sostenere le attivita' di progettazione da parte dei comuni di cui al comma 1, gli stessi possono avvalersi, nell'ambito di una specifica convenzione, con oneri a carico del contributo concesso ai sensi del presente articolo, del supporto della societa' Invitalia Spa o della societa' Cassa depositi e prestiti Spa o di societa' da essa controllate.

9. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle attivita' di progettazione oggetto del contributo di cui al comma 1.

10. Gli interventi la cui progettazione risulta finanziata ai sensi del presente articolo sono prioritariamente considerati ai fini di eventuali finanziamenti statali nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di curo per l'anno 2017, a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni di curo per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle risorse del Fondo di cui all'art. 41, comma 2, per l'accelerazione delle attivita' di ricostruzione a seguito di eventi sismici.».

b) La disposizione in parola istituisce un fondo a favore dei comuni situati in zone a rischio sismico 1, a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relative ad interventi di' opere pubbliche, con prioritario riferimento a interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico.

Il riferimento a opere e immobili pubblici contenuto nella disposizione di legge impugnata, in uno con la peculiare localizzazione dei comuni interessati e con la preminente finalita' di miglioramento e adeguamento sismico, fanno ritenere che l'ambito materiale cui afferisce l'art. 41-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 sia sussumibile nella materia «governo del territorio» e, al contempo, nella distinta materia «protezione civile», per i profili concernenti la tutela dell'incolumita' pubblica.

A tale riguardo, come recentemente rilevato da codesta ecc.ma Corte, entrambe le materie sono ricomprese nell'ambito della potesta' legislativa concorrente e spetta dunque allo Stato unicamente di fissarne i principi fondamentali. (decisione n. 272/2016)   c) Circoscritto, in via prodromica, l'ambito materiale cui afferisce la disposizione sospettata di illegittimita' costituzionale ed escluso che si sia nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato, si puo' passare ad esaminare la giurisprudenza costituzionale in materia di fondi statali incidenti in materie di competenza regionale, nel cui novero e' ricompreso il Fondo istituito dall'art. 41-bis.

A tale riguardo e' stato affermato che: «Non possono trovare oggi spazio interventi finanziari diretti dello Stato a favore dei comuni, vincolati nella destinazione, per normali attivita' e compiti di competenza di questi ultimi, fuori dall'ambito dell'attuazione di discipline dettate dalla legge statale nelle materie di propria competenza, o della disciplina degli speciali interventi finanziari in favore di determinati comuni, ai sensi del nuovo art. 119, quinto comma. Soprattutto non sono ammissibili siffatte forme di intervento nell'ambito di materie e funzioni la cui disciplina spetta invece alla legge regionale, pur eventualmente nel rispetto (quanto alle competenze concorrenti) dei principi fondamentali della legge dello Stato. Gli interventi speciali previsti dall'art. 119, quinto comma, a loro volta, non solo debbono essere aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale (art. 119, quarto comma) delle funzioni spettanti ai comuni o agli altri enti, e riferirsi alle finalita' di perequazione e di garanzia enunciate nella norma costituzionale, o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni, ma debbono essere indirizzati a determinati comuni o categorie di comuni (o province, citta' metropolitane, regioni). L'esigenza di rispettare il riparto costituzionale delle competenze legislative fra Stato e regioni comporta altresi' che, quando tali finanziamenti riguardino ambiti di competenza delle regioni, queste siano chiamate ad esercitare compiti di programmazione e di riparto dei fondi all'interno del proprio territorio.

Ove non fossero osservati tali limiti e criteri, il ricorso a finanziamenti ad hoc rischierebbe di divenire uno strumento indiretto ma pervasivo di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni degli enti locali, e di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle regioni negli ambiti materiali di propria competenza.» (sentenza n. 16/2004; v., anche, da ultimo, decisione n. 189/2015).

d) Nel caso di specie il Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico di cui all'art. 41-bis risulta privo dei presupposti giustificati richiesti da codesta ecc.ma Corte a suffragio della legittimita' costituzionale di disposizioni di legge di siffatta natura.

In primo luogo la finalita' dello stesso e' espressamente individuata nel fine di favorire gli investimenti, il che testimonia e comprova che i' contributi in parola sono del tutto estranei alle finalita' di perequazione e di garanzia richieste dall'art. 119, V comma, Cost., finalita' che esigono l'esistenza del «fine di correggere o attenuare squilibri e garantire un livello uniforme di servizi alla persona». (decisione n. 176/2012).

e) In seconda istanza, tali contributi sono diretti esclusivamente a finanziare un segmento della complessiva realizzazione di interventi e opere pubbliche gia' programmati nell'esercizio delle ordinarie competenze degli enti locali. Ossia si ricade nell'ambito delle normali attivita' e compiti di competenza di questi ultimi, il che esclude la legittimita' della disposizione di legge. Peraltro, anche ove si ritenesse di trovarsi in presenza di «interventi speciali», estranei all'ordinario agere comunale, in ogni caso la disposizione in parola non supera il test di costituzionalita', elidendo alla radice la competenza regionale in ordine all'esercizio dei «compiti di programmazione e di riparto dei fondi all'interno del proprio territorio» e in tal modo introducendo uno strumento indiretto ma pervasivo di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni degli enti locali, e di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle regioni negli ambiti materiali di propria competenza.

Non e' infatti prevista nella disposizione di legge statale alcuna forma di intervento, ne' istruttorio ne' decisorio ne' programmatorio, da parte delle regioni e da parte degli stessi comuni, rispetto ai quali la prevista contribuzione diviene una sorta di elargizione, che svilisce e lede l'autonomia e la dignita' politica, prima ancora che legislativa, amministrativa e finanziaria delle regioni.

Risultano, dunque, violati non solo l'art. 119, comma V, Cost., ma pur anche gli articoli 117, commi III e IV, e 118 Cost., ponendosi le concrete modalita' di funzionamento del Fondo in parola e la sua teleologia in aperto contrasto con l'autonomia amministrativa e legislativa delle regioni in materia di governo del territorio e di protezione civile.

f) La mancata previsione di ogni apporto partecipativo da parte delle regioni determina peraltro una grave e deleteria lesione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., in tal modo accrescendo il grado di illegittimita' costituzionale dell'art.

41-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che pare possa essere ricondotto a legittimita' unicamente prevedendo l'intervento diretto delle regioni in sede di determinazione dei criteri di ripartizione del Fondo sui rispettivi territori e di distribuzione delle relative risorse.

2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 39 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 per violazione degli articoli 3, 97, 114, 117, commi III e IV, 118 e 119 Cost., oltreche' del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost.

a) L'art. 39 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, rubricato «Trasferimenti regionali a province e citta' metropolitane per funzioni conferite» dispone che: «l. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per il quadriennio 2017-2020, una quota del 20 per cento del fondo di cui all'art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' riconosciuta a condizione che la regione entro il 30 giugno di ciascun anno abbia certificato, in conformita' alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e citta' metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. La predetta certificazione e formalizzata tramite Intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno.

2. In caso di mancata Intesa, il riconoscimento in favore della regione interessata del 20 per cento del fondo per il trasporto pubblico locale di cui al comma 1 e' deliberato dal Consiglio dei ministri su proposta del Dipartimento per gli Affari regionali.».

b) Tale disposizione prevede una sorta di astreinte, la quale presenta molteplici profili di irragionevolezza.

In primo luogo essa fa conseguire a un fatto di inadempimento relativo al finanziamento delle funzioni provinciali, (rispetto a cui peraltro non viene dato alcun rilievo ai profili di colpevolezza) una sanzione pecuniaria sotto forma di decurtazione di quota parte del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale. Ossia la disposizione di legge in parola mette in correlazione due «poste» funzionali del tutto incommensurabili, senza compiere la necessaria opera di contemperamento tra gli interessi sottesi alle diverse situazioni coinvolte. Il trasporto, pubblico locale rappresenta, infatti, un servizio pubblico fondamentale, in quanto afferente al godimento di diritti tutelati dalla Costituzione, il quale dunque non puo' essere compresso o menomato in ragione di un fatto di inadempimento del tutto estraneo allo stesso, quale e' nel caso di specie il finanziamento delle funzioni non fondamentali delle province.

Non si nega che anche tali funzioni abbiano un rilievo non secondario nel quadro di soddisfacimento degli interessi pubblici affidati alle cure degli enti locali, ma a garanzia del loro finanziamento devono essere posti dei meccanismi idonei ad assicurarne il sovvenzionamento senza pregiudizio diretto di altri interessi pubblici di primaria importanza.

La distrazione o, rectius, sottrazione di risorse statali ad altre funzioni fondamentali rappresenta percio' un sistema coercitivo insoddisfacente e incongruo che, peraltro, opera in danno degli interessi della collettivita', i quali possono risultare doppiamente compromessi da una disposizione sanzionatoria come quella impugnata.

c) A tali considerazioni si ricollega il secondo profilo di irragionevolezza della disposizione in parola, consistente nella assenza di proporzionalita', atta a ingenerare deleterie ripercussioni in ordine allo svolgimento di un servizio pubblico fondamentale. Ove, infatti, operasse la prevista decurtazione del 20%, preso come valore di riferimento l'ammontare complessivo assegnato alla Regione del Veneto nel 2017 a valere sul Fondo TPL, pari a 395.993.123,16 euro, si avrebbe una riduzione di 79.198.624,63 euro, idonea a comportare, in termini di servizi ai cittadini, l'impossibilita' di svolgere un intero trimestre di servizi ferroviari e due mesi tra servizi automobilistici e di navigazione lagunare.

Attesa, peraltro, la necessita' di garantire comunque i contratti con i gestori dei servizi ferroviari, l'intera riduzione andrebbe a gravare di necessita' sulle sole risorse spettanti ai servizi automobilistici e di navigazione lagunare, il che si tradurrebbe nell'impossibilita' di finanziarie quattro mesi di servizi a favore dei cittadini.

Appare, ictu oculi, la mancanza di proporzionalita' della «sanzione», che produce rilevantissimi effetti in danno dei cittadini, negando ad essi la possibilita' di usufruire del regolare svolgimento di un servizio pubblico essenziale.

Conferma di cio' si rinviene nell'art. 27 del medesimo decreto-legge, il quale nel ristrutturare il Fondo in parola, espressamente prevede che: «in ogni caso, al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse finanziarie disponibili, il riparto derivante dall'attuazione delle lettere da a) a d) non puo' determinare per ciascuna regione una riduzione annua maggiore del cinque per cento rispetto alla quota attribuita nell'anno precedente; ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello dell'anno precedente, tale limite e' rideterminato in misura proporzionale alla riduzione del Fondo medesimo, Nel primo quinquennio di applicazione il riparto non puo' determinare per ciascuna regione, una riduzione annua maggiore del 10 per cento rispetto alle risorse trasferite nel 2015; ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello del 2015, tale limite e' rideterminato in misura proporzionale alla riduzione del Fondo medesimo.».

d) La previsione, dunque, di una possibile decurtazione del 20% della quota parte di fondo, pari al doppio della riduzione massima consentita dalla legge statale, impedisce di garantire la ragionevole certezza delle risorse finanziarie disponibili e in tal modo si pone in contraddizione con la Costituzione della Repubblica italiana. A tale riguardo, in una recente decisione, afferente a un altro servizio pubblico fondamentale quale quello sanitario, codesta ecc.ma Corte ha avuto modo di affermare la incostituzionalita', ove provato in concreto il pregiudizio, di norme «sproporzionatamente riduttive di risorse destinate all'erogazione di prestazioni sociali di carattere primario». (decisione n. 169/2017)   Nonche' ha rilevato che in tale ambito «la fisiologica dialettica tra questi soggetti (Stato e regioni) deve essere improntata alla leale collaborazione che si colora della doverosa cooperazione per assicurare il miglior servizio alla collettivita'». (ut supra).

La previsione di un regime sanzionatorio come quello delineato dalla disposizione impugnata, invece, tradisce apertamente tale doverosa cooperazione nell'interesse superiore del cittadino, prevedendo peraltro un meccanismo in cui le regioni sembrano considerate alla stregua di soggetti sottoposti a capitis deminutio minor. Il che contraddice, sotto l'apparente vessillo del coordinamento della finanza pubblica, il disegno ordinamentale della Costituzione che attribuisce pari dignita' a tutte le strutturazioni territoriali della Repubblica, in un quadro di autonomia e gestione condivisa, al fine di garantire il soddisfacimento degli interessi della collettivita'.

e) Occorre, inoltre, rilevare che la disposizione appare irragionevole pur anche nel concreto meccanismo di accertamento/verificazione dell'inadempimento «sanzionato».

E' infatti previsto che la certificazione dell'avvenuto trasferimento di risorse finanziarie a favore delle province e citta' metropolitane sia formalizzata tramite Intesa in sede di Conferenza unificata. In tale contesto lo strumento dell'intesa appare inutile e defatigante, in quanto il fatto di adempimento riguarda esclusivamente ogni singola regione e non si capisce quale ruolo possano avere le altre regioni in sede di conferenza intergovernativa. Si tratta, dunque, in tutta evidenza, di un meccanismo che aggrava senza ragione l'iter procedimentale, e in modo del tutto irragionevole.

f) L'irragionevolezza della disposizione impugnata appare percio' lesiva dell'art. 3 Cost. oltreche' dell'art. 97 Cost., in quanto idonea a pregiudicare in concreto il buon andamento dell'agire amministrativo e il soddisfacimento degli interessi pubblici sottesi ad esso. Lesioni queste che ridondano in una lesione (la cui gravita' e' stata gia' dettagliata) delle competenze regionali in materia di trasporto pubblico locale, ascrivibile alla potesta' legislativa regionale residuale ai sensi dell'art. 117, comma IV, Cost. (v., ex multis, sentenze nn. 273/2013, 42/2008, 452/2007).

g) Peraltro la disposizione impugnata determina ex se una lesione dell'autonomia legislativa e amministrativa in materia di trasporto pubblico locale (art. 118 Cost.) e dell'autonomia finanziaria (art.

119 Cost.), compresse da un regime sanzionatorio vessatorio e irragionevole, in grado di alterare la liberta' di scelta politica che afferiscono naturalmente alle varie forme di autonomia riconosciute agli enti territoriali dalla Costituzione. Ne' pare possibile sanare l'irragionevolezza dell'art. 39 del decreto-legge n.

50/2017, adducendo la competenza statale in ordine al coordinamento della finanza pubblica, materia che peraltro nel caso di specie assume una veste «sanzionatoria» che sembra trasmodare dai limiti costituzionalmente riconosciuti a tale potesta' legislativa statale (decisioni n. 64/2016; 22, 44 e 79/2014; 205 e 236/2013)   h) Illuminanti in ordine alla concreta e attuale lesivita' della disposizione impugnata sono le seguenti considerazioni in fatto. Si considera, a tale riguardo, che, nel complesso e strutturato processo di riordino istituzionale del sistema delle province, assume un ruolo cruciale, come rilevato da codesta ecc.ma Corte (sentenza n. 10 del 2016) il meccanismo di finanziamento delle funzioni allocate.

In particolare, il previsto versamento delle risorse da parte delle province e citta' metropolitane ad apposito capitolo del bilancio statale (cosi' come l'eventuale recupero delle somme a valere sui tributi provinciali) deve (rectius, avrebbe dovuto) essere specificamente destinato al finanziamento delle funzioni provinciali (fondamentali e non), in modo tale da garantire l'effettivita' e praticabilita' del processo di riordino di tali funzioni e del passaggio delle relative risorse agli enti subentranti.

Sennonche', come si puo' riscontrare dalla della Conferenza delle regioni e delle province autonome n. 17/89/CU04/C2 (doc. 2) cio' non e' avvenuto e le regioni sono state quindi «costrette» a garantire, con strumenti emergenziali e contingenti, l'insufficiente finanziamento delle funzioni fondamentali. E questo oltre al finanziamento in proprio delle funzioni non fondamentali, che sono state riallocate senza il finanziamento delle risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni da assegnare ai soggetti subentranti cosi' come indicato da codesta ecc.ma Corte.

L'onere finanziario derivante da tale claudicante riforma delle province, come emergente dalla citata nota della Conferenza delle regioni, per quanto riguarda la Regione del Veneto e' pari a 257.008.749,00 di euro.

In un tale contesto economico finanziario, prevedere un sistema sanzionatorio gravoso e sproporzionato in relazione a un fatto di inadempimento, il cui verificarsi dipende in radice dall'omesso trasferimento di risorse da parte dello Stato alle regioni, appare, prima ancora che irragionevole, ingiusto, in quanto sarebbe sanzionato un comportamento incolpevole, nonche' gravemente deleterio per gli interessi della collettivita'.

i) Sotto diverso profilo appare, poi, costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., il secondo comma dell'art. 39 del decreto-legge n. 50/2017, laddove non prevede che, in caso di mancata «ratifica» della certificazione da parte della Conferenza unificata, il Consiglio dei ministri provveda in contraddittorio con il presidente della regione interessata e sulla base di criteri predeterminati in sede di conferenza intergovernativa.

Sembra, infatti, necessario che, al fine di assumere tale decisione, il Consiglio dei ministri debba basarsi su criteri omogenei, predeterminati in contraddittorio con gli enti territoriali e locali. In mancanza dei quali si potrebbero determinare ingiustificate disparita' di trattamento trasmodanti in arbitrio, con ulteriore lesione degli articoli 3 e 97 Cost. in uno con gli articoli 117, commi III e IV, 118 e 119 Cost., venendo l'autonomia regionale ingiustificatamente compressa e menomata.

1) La disposizione in parola appare inoltre ledere, in via diretta, l'autonomia finanziaria regionale (art. 119 Cost.) e, di conseguenza, l'autonomia amministrativa (art. 118 Cost.) e in generale la autonomia politica delle regioni (art. 114 Cost.), le quali, per effetto del regime sanzionatorio in parola, si vedono deprivate della possibilita' di perseguire i fini di interesse pubblico affidati alle loro cure e di orientare liberamente le proprie scelte politiche.

Con specifico riguardo alla Regione del Veneto, infatti, come sopra evidenziato, l'effetto economico finanziario di una sanzione, quasi inevitabile quanto all'an, sarebbe dell'ammontare di circa 80 milioni di euro. Al fine di recuperare tale somma, necessaria per garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale, l'amministrazione regionale per effetto del disposto dell'art. 119, comma VI Costituzione, non potrebbe ricorrere all'accensione di mutui, trattandosi di una spesa corrente e non di una spesa d'investimento. Parimenti, per effetto del divieto legislativo (legge n. 232/2016 art. 1, comma 42), non potrebbe incrementare l'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef con riguardo all'anno d'imposta corrente. E peraltro occorre rilevare che una politica di aggravio della pressione fiscale per fatti eteroimposti si porrebbe in aperta contraddizione rispetto alla potesta' di politica tributaria riconosciuta in capo alla Regione del Veneto.

Non residuerebbe altra via percorribile che utilizzare voci di spesa gia' autorizzate per un ammontare corrispondente. A tale riguardo pero' occorre rilevare che dedotte le spese rigide (organi istituzionali, personale, spese di funzionamento, oneri per mutui, fondi obbligatori di riserva, trasferimenti per il funzionamento enti strumentali, altri servizi essenziali et cetera), il margine quantitativo di manovra politico-allocativa che residua in sede di formazione del bilancio di previsione e' pari a 80 milioni.

Tale margine e' stato destinato dalla legge regionale di bilancio 2017 ad importanti interventi di spesa. In particolare, di questi fondi, stanziati e previsti in bilancio, sono stati gia' impegnati ad oggi 34 milioni, con sussistenza di obbligazioni perfezionate ai sensi dei principi contabili del decreto legislativo n. 118/2011 e conseguentemente indisponibilita' ad un loro utilizzo compensativo in corso d'anno. Il margine residuale di risorse, quindi e' addirittura inferiore rispetto all'ammontare della sanzione prevista dalla disposizione di legge impugnata e comunque compone l'ormai risicatissima autonomia di spesa regionale conseguente ai rilevanti tagli di risorse che le manovre statali di finanza pubblica hanno prodotto sulla Regione con particolare riferimento al periodo che va dal 2010 ad oggi.

In ogni caso le voci di spesa autorizzate dalla legge di bilancio e ad oggi non ancora impegnate, ma in corso di impegno, fanno riferimento ad azioni di grande valenza socio-economica. Per citarne solo alcune: interventi regionali di prevenzione, soccorso e pronto intervento per calamita' naturali (13 milioni); misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico (2,3 milioni); attivita' connesse alla pianificazione degli interventi in materia ambientale (2,3 milioni); azioni regionali a favore delle forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e alle fusioni di comuni (3,5 milioni); interventi per garantire la parita' scolastica a favore delle famiglie degli alunni frequentanti il sistema scolastico di istruzione (2,5 milioni).

Si prospettano, dunque, due forme di danno, gravi e irreparabili: la prima consistente nella impossibilita' di finanziare in toto il servizio pubblico fondamentale del trasporto pubblico locale, che vedrebbe una contrazione nella sua erogazione a detrimento dei cittadini.

Il secondo consistente nella necessaria distrazione di denaro dal perseguimento di altre finalita' di interesse pubblico perseguite dalla Regione nell'esercizio della sua autonomia politica, le quali si vedrebbero deprivate di ogni forma di finanziamento, in tal modo ponendo nel nulla o, rectius, sterilizzando completamente la capacita' dell'amministrazione regionale di perseguire una politica di cura dei molteplici e variegati interessi affidati alla propria cura. Anzi incidendo sull'erogazione di altri servizi pubblici a cui dovrebbero essere sottratte risorse per sostenere gli esiti finanziari della sanzione.

 

P. Q. M.  

La Regione del Veneto chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale dichiari l'illegittimita' costituzionale degli articoli 39 e 41-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 24 aprile 2017, n. 95, S.O., convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 21 giugno 2017, n. 96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144, S.O. per violazione degli articoli 3, 97, 114, 117, commi III e IV, 118 e 119 Cost. oltreche' del principio di leale collaborazione di cui all'art.

120 Cost.

Si depositano:   1) deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1286 del 16 agosto 2017, di autorizzazione a proporre ricorso e affidamento dell'incarico di patrocinio per la difesa regionale;   2) nota della Conferenza delle regioni e delle province autonome n. 17/89/CU04/C2;   Venezia-Roma, 21 agosto 2017     Avv. Zanon - avv. Manzi