RICORSO N. 54 DEL 4 AGOSTO 2017 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 agosto 2017.

(GU n. 37 del 13.09.2017)

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri (C.F.

80188230587), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 telefax n. 06/96514000; indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, giusta delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 28 luglio 2017;   Ricorrente contro la Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Milano - piazza Citta' della Lombardia n. l;   Intimata per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli articoli 3, comma l, lettera d), della Regione Lombardia del 26 maggio 2017, n. 15, pubblicata nel B.U.R. n. 22 del 30 maggio 2017, intitolata «legge di semplicazione 2017»;   Per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s) Cost.

Con la legge n. 15 del 20 17 la Regione Lombardia ha novellato numerose leggi pregresse. In particolare, l'art. 3, comma l, lettera d), ha sostituito il comma 12 dell'art. 40 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26, recante «norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria».

Per effetto della modifica l'art. 40, comma 12, della legge regionale n. 26 del 1993 cosi' recita: «La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio disciplinano l'allenamento e l'addestramento dei cani nei trenta giorni antecedenti l'apertura della caccia e non oltre il giorno 8 dicembre, per tre giornate settimanali, con eccezione del martedi' e del venerdi' e della zona di maggior tutela della zona Alpi. Durante la stagione venatoria l'allenamento e l'addestramento dei cani sono consentiti previa annotazione della giornata sul tesserino venatorio. Tali attivita' sono sempre vietate nelle aree interessate da produzioni agricole di cui all'art. 37, comma 8, anche se prive di tabellazione».

Questa disposizione presenta profili di illegittimita' costituzionale per le ragioni che si rappresentano con il seguente motivo di  

Diritto  

Incostituzionalita' dell'art. 3, comma l, lettera d), della legge regionale n. 15 del 2017, che sostituisce il comma 12 dell'art. 40 della legge regionale n. 26 del 1993, per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s) Cost., con riferimento all'art. 10, commi 7, 8 e 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

L'art. 40, comma 12, della legge regionale n. 26 del 1993, come modificato dalla norma qui impugnata, dispone che le attivita' di allenamento e di addestramento dei cani da caccia si possano svolgere nei trenta giorni antecedenti l'apertura della caccia. Tale disposizione contrasta con la disciplina statale contenuta nell'art.

10, commi 7, 8 e 10, della legge n. 157 del 1992, che detta regole inderogabili per il legislatore regionale in quanto riguarda la materia della tutela dell'ambiente, rimessa alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s), Cost..

Secondo il consolidato orientamento di codesta Corte costituzionale, la caccia rientra nell'ambito della competenza legislativa residuale della Regione ai sensi dell'art. 117, comma 4, Cost.; tuttavia, e' necessario che la legislazione regionale in materia rispetti i principi generali in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema stabiliti con la predetta legge statale n. 157 del 1992 (cfr. la recente sentenza di codesta Corte costituzionale n. 139 del 2017, che richiama - tra le tante - le precedenti sentenze n. 2 del 2015, n. 278 del 2012, n. 151 del 2011 e n. 315 del 2010). Tra le norme statali che fissano regole minime ed uniformi di tutela ambientale per l'esercizio della caccia sono comprese quelle del citato art. 10 della legge n. 157 del 1992.

In particolare, il comma 7 di tale articolo stabilisce l'obbligo delle province di predisporre piani faunistico-venatori finalizzati a garantire la conservazione delle specie mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio; la lettera e) del successivo comma 8 stabilisce, anche al fine di compenetrare le esigenze della cinofilia venatoria, che i citati piani devono indicare «le zone ed i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale». Il comma 10 del medesimo art. 10 dispone inoltre che «le regioni (attuino) la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7, secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneita' e la congruenza a norma del comma 11».

Queste norme, pertanto, stabiliscono stardard minimi ed inderogabili per le attivita' di allenamento e di addestramento dei cani da caccia a tutela della fauna, in quanto esse possono arrecare significativo disturbo alla riproduzione degli uccelli e dei mammiferi selvatici.

I compiti affidati in materia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica costituiscono espressione delle piu' generali funzioni ad esso attribuite dal precedente art. 7 della legge n. 157 del 1992, riguardanti il censimento del patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, lo studio del suo stato, della sua evoluzione e dei suoi rapporti con le altre componenti ambientali, nonche' il controllo e la valutazione degli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, anche mediante la formulazione dei pareri tecnico-scientifici richiesti.

Ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e' stato sostituito dall'ISPRA, al quale quindi competono attualmente le predette funzioni.

Nei pareri rilasciati alle Regioni, l'ISPRA ha indicato il mese di settembre come periodo iniziale dell'addestramento dei cani da caccia, in quanto lo svolgimento di tale attivita' in periodo precedente «determina un evidente e indesiderabile fattore di disturbo, in grado di determinare in maniera diretta o indiretta una mortalita' aggiuntiva per le popolazioni faunistiche interessate.

Questa attivita' andrebbe consentita solo nel periodo che precede l'apertura della caccia in forma vagante, in ogni caso mai prima dei primi di settembre ed escludendo i mesi che vanno da febbraio a agosto» (parere ISPRA 22 agosto 2012).

Alla luce di questa analisi, appare evidente l'illegittimita' costituzionale della norma regionale impugnata per contrasto con la normativa statale di riferimento.

Sotto un primo profilo, la legge in esame contrasta con le disposizioni secondo cui l'individuazione del periodo dedicato all'addestramento deve avvenire con il piano faunistico-venatorio, e quindi con provvedimento amministrativo.

Codesta Ecc.ma Corte ha piu' volte ritenuto che non possono essere disciplinate con legge le attivita' per le quali, come nel caso del calendario venatorio, la legge statale prevede una vera e propria «riserva di amministrazione» (cfr. Corte costituzionale, sentenze n. 139 del 2017; n. 193 del 2013, nn. 116, 105, 90 e 20 del 2012).

In particolare, con la sentenza n. 105 del 2012, codesta Ecc.ma Corte ha affermato che «l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, nella parte in cui esige che il calendario venatorio sia approvato con regolamento esprime una scelta compiuta dal legislatore statale che attiene alle modalita' di protezione della fauna e si ricollega per tale ragione alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».

Gli stessi principi sono estensibili alle disposizioni che impongono di disciplinare l'attivita' di allenamento ed addestramento dei cani da caccia con provvedimento amministrativo, qual e' il piano faunistico-venatorio. Anche tale attivita', dunque, «si deve ritenere soggetta alla pianificazione con le medesime modalita' procedimentali e con le connesse garanzie sostanziali... e [deve] essere dettata con le stesse modalita' fin qui delineate» poiche' solo in tal modo «l'acquisizione dei pareri tecnici (...) diviene un passaggio naturale e formale della pianificazione che il legislatore ha voluto, come garanzia di un giusto equilibrio tra i molteplici interessi in gioco».

Per tali ragioni, codesta Ecc.ma Corte ha dichiarato la illegittimita' costituzionale di una norma che, «disciplinando l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia con legge regionale, e quindi al di fuori della pianificazione faunistico-venatoria prevista dall'art. 10 della legge n. 157 del 1992, e senza le relative garanzie procedimentali imposte dalla stessa legge (art. 18)», determinava «una violazione degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dal legislatore statale nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.» (Corte costituzionale, sentenza n. 193 del 2013. Negli stessi termini, Corte costituzionale, sentenza n. 139 del 2017).

Anche la legge regionale qui impugnata si sottrae a queste inderogabili regole di tutela ambientale, cosi' incorrendo nel dedotto vizio di incostituzionalita'.

Inoltre, la legge regionale appare in contrasto con le vincolanti disposizioni contenute nel citato parere reso dall'ISPRA in attuazione della normativa statale di riferimento, nella parte in cui prevede che le attivita' di allenamento e di addestramento dei cani possano svolgersi nel periodo di trenta giorni antecedente all'apertura della caccia. Infatti, cio' consente di svolgere tali attivita' in un periodo antecedente al mese di settembre, individuato come «dies a quo» dal predetto Organo tecnico, nel caso in cui l'inizio della caccia sia fissato prima dell'inizio del mese di ottobre.

 

P.Q.M.

 Il Presidente del Consiglio dei ministri propone il presente ricorso e confida nell'accoglimento delle seguenti conclusioni:   «Voglia l'Ecc.ma Corte costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma l, lettera d), della Regione Lombardia del 26 maggio 2017, n. 15, pubblicata nel B.U.R. n.

22 del 30 maggio 2017, per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), Cost.».

Si producono:   1. copia della legge regionale impugnata;   2. copia conforme della delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 28 luglio 2017 recante la determinazione di proposizione del presente ricorso, con allegata relazione illustrativa.

Roma, 28 luglio 2017     L'Avvocato dello Stato: Guida