Legge Regione Sardegna n. 5 pubblicata sul B.U.R n. 18 del 14/04/2017 recante "Legge di stabilità 2017" presenta profili di illegittimità costituzionale e deve pertanto essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

La legge in argomento presenta i seguenti profili di illegittimità:  L'art. 2, comma 2 dispone che le risorse di cui al fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 9, del d.l. n. 66/2014, possano essere utilizzate quale forma di incentivazione a favore del personale operante presso la Centrale regionale di committenza.

Al riguardo, la possibilità di utilizzare risorse finanziarie per remunerare gli istituti del salario accessorio deve essere prevista da specifiche disposizioni di legge; poiché tale finalizzazione non è espressamente previsa dall'articolo 9, comma 9, del d.l. n. 66/2014, osserva che la norma regionale in esame travalica la propria competenza.

Sul punto, appare utile richiamare il parere n. 137/2013 della Corte dei Conti - Sez. Lombardia che, in fattispecie analoga riferita alle modalità di determinazione delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa, afferma: «le disposizioni legislative regionali, aventi ad oggetto lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata, devono essere interpretate nel senso che la relativa applicabilità presuppone un esplicito rinvio alla normativa regionale da parte della legge statale (quale fonte abilitata a disciplinare la materia rientrante nell'ordinamento civile). In altri termini, la facoltà di avvalersi dileggi regionali per stanziare risorse per la contrattazione decentrata non può essere esercitata dall'Amministrazione regionale sic et simpliciter: tale facoltà potrebbe essere esercitata, in via mediata, solo in presenza di una clausola di rinvio statale, ossia a fronte di puntuale previsione di una legge dello Stato che abiliti espressamente il legislatore regionale ad intervenire».

Ciò posto, in assenza di clausola di rinvio statale o di puntuale previsione da parte della legge statale sull'argomento, si ravvisano i presupposti per l'impugnativa innanzi alla Corte Costituzionale della norma in esame per contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lett. i), della Costituzione, la quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile (contratti collettivi).

L'art. 11 (copertura finanziaria) prevede che le spese derivanti dall'applicazione della legge in esame trovino copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2017-2018 e 2019 e in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi. Al riguardo, si rileva che il rinvio dell'individuazione dei mezzi di copertura ai bilanci successivi al 2019 può operare esclusivamente con riferimento alle spese continuative e ricorrenti, caratterizzate cioè "da una costante incidenza su una pluralità indefinita di esercizi finanziari", e non anche con riferimento alle autorizzazioni di spese a carattere pluriennale per le quali - oltre alla specifica indicazione dell'onere per ciascuno degli esercizi interessati- è richiesta anche la esplicita indicazione dei mezzi di copertura. Pertanto, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge in esame, prevedendo autorizzazioni di spesa rispettivamente fino al 2021 e al 2023, risultano prive di copertura finanziaria per gli anni successivi al 2019, ponendosi in contrasto con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.