RICORSO N. 32 DEL 17 MARZO 2017 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 17 Marzo 2017.

(GU n. 20 del 17.05.2017)

 Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente in carica, con sede a L'Aquila, Via Leonardo da Vinci, 6 (Palazzo I. Silone) per la declaratoria della illegittimita' costituzionale giusta deliberazione del Consiglio dei Ministri assunta nella seduta del giorno 3 marzo 2017, dell'art. 1, comma 17, lettera a) e c), della legge della Regione Abruzzo 12 gennaio 2017, n. 4 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 4 del 13 gennaio 2017  

Premessa  

Sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 28 del 28 dicembre 2016 e' stata pubblicata la legge 27 dicembre 2016, n. 42 intitolata «Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano».

Alcune disposizioni di tale legge regionale sono state impugnate dinanzi a codesta Ecc.ma Corte per violazione degli articoli 117, commi 2, lettera s) e 6, e 118, commi 1 e 2, Cost. in quanto le funzioni programmatorie e gli interventi gestori da esse previsti e disciplinati - nella misura in cui sono destinati a trovare concreta applicazione anche nei territori dei parchi nazionali, delle riserve naturali statali e delle altre aree naturali protette presenti sul territorio abruzzese - sono stati ritenuti gravemente lesivi del ruolo e delle prerogative che la legge quadro sulle aree protette - 1. 6 dicembre 1991, n. 394 - riserva agli enti parco e ai soggetti gestori delle altre aree naturali protette esistenti nel territorio regionale nonche', piu' in generale, contrastanti con le norme della legislazione statale emanate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» (ric. n. 27/2017).

L'art. 1, comma 17, della legge regionale 12 gennaio 2017, n. 4 - intitolata «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, disposizioni in materia sanitaria e ulteriori disposizioni urgenti» - alle lettere a) e c) ha, rispettivamente, integrato e sostituito gli articoli 5 e 10 della legge regionale n. 42 del 2016.

In particolare:   - l'art. 1, comma 17, lettera a) ha disposto che "all'art. 5 [della l.r. a 42 del 2016: n.d.r.], dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Con atto del Dirigente della Struttura regionale di cui al comma 1 viene stabilito, tra le attivita' elencate al comma 2, quali siano quelle da ritenersi prioritarie nell'ambito dell'attivazione e gestione della REASTA, provvedendo ad individuare altresi', tra i soggetti indicati sempre al comma 1, quali siano quelli di cui avvalersi nonche' determinare l'importo per la copertura delle eventuali spese»";   - l'art. 1, comma 17, lettera c) ha invece previsto che "il comma 4 dell'art. 10 [della l.r. n. 42 del 2016: n.d.r.] e' sostituito dal seguente: «4. In via di prima attuazione della presente legge e sino all'adozione del programma regionale di cui al comma 1, con atto del Dirigente della Struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale viene stabilito, fra le attivita' elencate al comma 2, quali siano quelle da ritenersi prioritarie, provvedendo altresi' ad individuare i soggetti cui demandare la relativa attuazione, nonche' la determinazione dell'importo dei contributi da erogare entro il 31 dicembre 2016»".

Le modifiche apportate dall'art. 1, comma 17, lettera a) e c), della l.r. n. 4 del 2017 alla precedente l.r. n. 42 del 2016 invadono ulteriormente la competenza legislativa esclusiva riservata allo Stato in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" e presentano vizi di legittimita' costituzionale analoghi a quelli denunziati con il ricorso proposto dinanzi a codesta Ecc.ma Corte costituzionale nei confronti della l.r. n. 42 del 2016.

Lo ius superveniens, infatti, non solo non rimuove le illegittimita' costituzionali in precedenza censurate, ma e' esso stesso, e per le medesime ragioni, costituzionalmente illegittimo.

Le norme di cui alle lettere a) e c) del comma 17 dell'art. 1 della l.r. n. 4 del 2017 vengono pertanto impugnate con il presente ricorso ex art. 127 Cost. affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti  

 Motivi di diritto  

 Per meglio comprendere il senso e la portata delle questioni di legittimita' costituzionale che si verranno prospettando e' d'uopo rammentare che, come s'e' detto, la l.r. 27 dicembre 2016, n. 42 ha previsto l'istituzione, l'individuazione e la definizione delle modalita' di gestione di una rete escursionistica regionale (REASTA) «quale infrastruttura viaria necessaria alla gestione, al controllo, alla fruizione ed alla valorizzazione delle aree naturali montane dell'Abruzzo» (art. 1, comma 3).

Tale rete - e' bene precisarlo - interessa tutto il territorio regionale, ivi compreso quindi quello ricadente all'interno dei parchi nazionali, delle riserve naturali statali e delle altre aree naturali protette della regione.

La medesima legge, inoltre, ha stabilito che le funzioni concernenti la programmazione, la gestione e l'organizzazione della rete escursionistica siano attribuite alla stessa Regione con la collaborazione dei Comuni, dell'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico (ASBUC), del CAI Abruzzo, dei Collegi regionali dei maestri di sci, delle guide alpine e delle guide speleologiche, del Comitato regionale della Federazione ciclistica italiana, degli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali e con il supporto di un Coordinamento tecnico regionale (v. art. 5).

La predetta normativa e' stata percio' impugnata avanti a codesta Corte perche', ledendo gravemente le funzioni e i poteri che la legge statale ha inteso riservare agli enti parco e ai soggetti gestori delle altre aree protette esistenti nel territorio regionale, essa si pone in contrasto con le norme della legge quadro statale e, di conseguenza, con l'art. 117, comma 2, lettera s) Cost. - che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema -, con l'art. 117, comma 6, della Carta fondamentale - che parallelamente riserva allo Stato la potesta' regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva -, con l'art. 118, commi 1 e 2, della stessa Costituzione - che garantisce le funzioni amministrative attribuite dallo Stato (nella specie agli enti parco) sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza -.

Per tali motivi sono state percio' impugnate le seguenti disposizioni della l.r. n. 42/2016:   - l'art. 5, commi 1 e 2, letta b), c), d), e), h) ed i);   - l'art. 6, comma 1, lettera a) n. 1, lettera b) nn. 1 e 3, lettera d) nn. 1 e 3;   - l'art. 7, comma 1, lettera a), b), c), d) e f);   - l'art. 10, commi 1 e 2;   - l'art. 14, comma 2, lettera a), b) ed e).

L'art. 5 stabilisce le funzioni e le competenze della Regione Abruzzo in materia, per quanto qui interessa, di:  1) "promozione dell'attivita' di validazione in ambito regionale dei nuovi sentieri e percorsi per lo svolgimento delle attivita' escursionistiche, alpinistiche e speleologiche" (comma 2, lettera b);  2) "promozione della conoscenza, divulgazione e fruizione della REASTA, anche attraverso la realizzazione, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta escursionistica regionale" (comma 2, lettera c);  3) "approvazione del programma triennale degli interventi straordinari" (comma 2, lettera d);  4) "promozione della formazione e coordinamento della rete delle strutture ricettive funzionali alle attivita' escursionistiche, alpinistiche, speleologiche e torrentistiche" (comma 2, lettera e);  5) "promozione, anche attraverso appositi finanziamenti, della ordinaria gestione e manutenzione della REASTA e attivazione dei controlli sull'esecuzione degli interventi" (comma 2, lettera h);   6) "predisposizione, all'occorrenza, di programmi di gestione della REASTA, ivi inclusi i progetti afferenti ai percorsi escursionistici a valenza regionale nonche' quelli di coordinamento e collegamento con reti escursionistiche nazionali (comma 2, lettera i).

L'art. 6 elenca invece le funzioni e le competenze:   1) del CAI Abruzzo: "controllo, indicazione e monitoraggio degli interventi di segnaletica sentieristica" (comma 1, lettera a) n. 1);   2) del Collegio guide alpine Abruzzo: "attribuzione del numero identificativo sul terreno di ogni singolo sentiero, via ferrata, via alpinistica, via di arrampicata sportiva, tratturo, ippovia, pista ciclabile e di mountain biking e itinerario free ride" (comma 1, lettera b) n. 1) e "manutenzione dei sentieri e percorsi inseriti nella REASTA" (comma 1, lettera b) n. 3);  3) del Collegio Guide Speleologiche Abruzzo: "attribuzione del numero identificativo all'ingresso di ogni cavita' e di ogni torrente" (comma 1, lettera d) n. 1) e "manutenzione dei percorsi attraverso le grotte ed i torrenti inseriti nella REASTA" (comma 1, lettera d) n. 3).

L'art. 7 fissa invece come segue le competenze dei Comuni e, ove presenti, delle Amministrazioni separate dei beni di uso civico:  1) "gestiscono la porzione di REASTA afferente al proprio territorio e presiedono all'ordinaria manutenzione dei percorsi e sentieri ..., in collaborazione e raccordo con gli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali ricadenti nel territorio di loro competenza e stipulando convenzioni e collaborazioni con il CAI Abruzzo, il Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, il Collegio regionale guide alpine Abruzzo ed il Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo" (lett. a);  2) "predispongono ed approvano entro il 30 novembre di ogni anno un programma per l'anno successivo di manutenzione ordinaria dei percorsi escursionistici, alpinistici, speleologici e torrentistici ricadenti nel territorio di loro competenza, ivi inclusi quelli interni ad aree naturali protette, individuandone i costi; il programma di manutenzione ordinaria comprende anche i necessari interventi di omogeneizzazione della segnaletica ...; per la manutenzione ordinaria i Comuni interessati si avvalgono prioritariamente, tramite convenzioni, del CAI Abruzzo, del Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, del Collegio regionale delle guide alpine Abruzzo, del Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo e della Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo" (lett. b);   3) "verificano che la manutenzione dei percorsi sia effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento attuativo" (lett. c);  4) "predispongono i nuovi inserimenti e raccolgono informazioni sui percorsi utili all'aggiornamento dell'archivio della REASTA ed inviano alla Regione, al fine dell'inserimento nello stesso, le proposte di variazione ed implementazione dei percorsi e sentieri escursionistici, alpinistici, speleologici e torrentistici, pervenute per il territorio di propria competenza, corredate dalla descrizione del percorso e dalla documentazione inerente la proprieta' della viabilita'" (lett. d);  5) "possono stipulare convenzioni con le forze dell'ordine e con le associazioni preposte, per l'affidamento dell'attivita' di controllo e vigilanza del rispetto dei divieti" (lett. f).

L'art 10 disciplina il programma triennale degli interventi straordinari sulla rete escursionistica regolandone il procedimento di formazione e di approvazione da parte degli organi e degli uffici regionali, "previa acquisizione delle proposte dei Comuni e degli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali" (comma 1), e definendone dettagliatamente il contenuto (comma 2, lettera da a) a q).

L'art. 14, infine, prevede un regolamento attuativo della legge il quale, tra l'altro, dovra' stabilire, sempre per quanto qui interessa:   1) "le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la segnaletica della REASTA, prevedendo anche un termine per l'adeguamento della segnaletica esistente (comma 2, lettera a);   2) "i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione degli itinerari escursionistici, speleologici e torrentistici rientranti nella REASTA" (comma 2, lettera b);   3) "i criteri generali di manutenzione dei percorsi della REASTA" (comma 2, lettera e).

Si tratta, com'e' evidente, di norme che incidono pesantemente sui poteri di programmazione e di intervento che il legislatore statale ha inteso riservare agli enti parco e agli altri enti gestori delle aree naturali protette relativamente ai territori ricadenti negli ambiti di rispettiva competenza.

E per tale ragione il Governo ha denunciato la violazione dei parametri costituzionali sopra indicati con riferimento, quali norme interposte, alle disposizioni della legge n. 394/1991 che prevedono, da un lato, i poteri di pianificazione, programmazione ed intervento degli organismi cui e' affidata la tutela e la gestione delle aree naturali protette e, dall'altro, gli strumenti, pianificatori, programmatori e regolatori attraverso i quali quei poteri si esercitano (v., in particolare, l'art. 12, che individua nel piano per il parco lo strumento per la tutela dei valori naturali ed ambientali nonche' storici, culturali, antropologici tradizionali affidata all'Ente parco e ne articola quindi il contenuto; l'art. 11, che rimette al regolamento del parco la disciplina dell'esercizio delle attivita' consentite e stabilisce quelle invece vietate entro il territorio del parco; l'art. 13, che sottopone al preventivo nulla osta dell'ente parco il rilascio di concessioni o di autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco; l'art. 17, che prevede per le riserve naturali statali strumenti di pianificazione e di regolamentazione analoghi a quelli previsti per i parchi - piano di gestione della riserva e relativo regolamento attuativo -; l'art. 29, infine, il quale fissa, in generale, i poteri degli organismi di gestione delle aree naturali protette).

Le dedotte illegittimita' della l.r. n. 42 del 2016 si connotano poi di una particolare gravita' ove si abbia mente alla peculiare morfologia del territorio abruzzese nel quale sono presenti ben tre parchi nazionali, i quali si estendono esclusivamente in aree montuose per una superficie complessiva di oltre 233 mila ettari, e tre riserve naturali statali, esterne agli stessi, anch'esse ubicate prevalentemente in aree di montagna.

Ora, posto che la superficie dell'intera Regione Abruzzo e' di 1.079.121,72 ettari, ne consegue che ben il 21,97% del territorio regionale e' compreso all'interno di un'area protetta statale.

La rilevanza e la fondatezza delle proposte censure trova del resto conferma nella ben nota e consolidata giurisprudenza costituzionale secondo la quale la "materia delle aree protette" statali e regionali di cui alla legge n. 394/1991 rientra a pieno titolo nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, comma 2, lettera s) Cost. (sentenze nn. 20 del 2010, 315 del 2010, 44 del 2011, 212 del 2014 e, da ultimo, 36 del 2017).

La richiamata normativa statale, cui la legislazione regionale deve necessariamente uniformarsi, "enunciando la normativa-quadro di settore sulle aree proteste, detta i principi fondamentali della materia ai quali la legislazione regionale e' chiamata ad adeguarsi, assumendo, dunque, anche i connotati di normativa interposta" (cosi' la sentenza n. 212 del 2014, punto 4. del Considerato in diritto).

La Regione, dunque, puo' esercitare le proprie funzioni legislative anche in tale ambito, ma "senza potervi derogare", potendo, viceversa, "determinare, sempre nell'ambito delle proprie competenze, livelli maggiori di tutela" (sentenze nn. 61 del 2009, 193 del 2010 e 44 del 2011).

In particolare, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito come "il territorio dei parchi, siano essi nazionali o regionali; ben (possa) essere oggetto di regolamentazione da parte della Regione, in materie riconducibili ai commi terzo e quarto dell'art. 117 Cost., purche' in linea con il nucleo minimo di salvaguardia del patrimonio naturale, da ritenere vincolante per le Regioni" (sentenze nn. 232 del 2008, punto 5. del Considerato in diritto e 44 del 2011 gia' citata).

Codesto Collegio ha inoltre precisato che "la disciplina statale delle aree protette, che inerisce alle finalita' essenziali della tutela della natura attraverso la sottoposizione di porzioni di territorio a speciale protezione", assolve a tali finalita' in due modi: da un lato, mediante la regolamentazione sostanziale delle attivita' che possono essere svolte in quelle aree, come le «limitazioni all'esercizio della caccia» (sentenza n. 315 del 2010 e n. 44 del 2011 citate); dall'altro, mediante la «predisposizione di strumenti programmatici e gestionali per la valutazione di rispondenza delle attivita' svolte nei parchi alle esigenze di protezione della flora e della fauna» (sentenze n. 387 del 2008 e n.

44 del 2011).

Tanto premesso, la l.r. n. 4 del 2017 - come gia' la l.r. n. 42 del 2016 - si pone - anch'essa - in contrasto con gli strumenti programmatori e gestionali predisposti dalla legislazione statale per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Con le norme indicate in epigrafe la Regione Abruzzo ha infatti nuovamente ecceduto dalla propria competenza legislativa invadendo quella statale e violando cosi' i parametri di cui all'art. 117, comma 2, lettera s) e all'art. 118, commi 1 e 2, della Costituzione.

I  

Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 17, lettera a) della l.r. n. 4 del 2017 - che, mediante l'inserimento del comma 2-bis, modifica l'art. 5 della l.r. n. 42 del 2016 - per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s) Cost. e dell'art. 118, commi 1 e 2, Cost., con riferimento agli articoli 1, commi 3 e 4, 2, comma 1, 9 e 12 della legge n. 394 del 1991 ("Legge quadro sulle aree protette").

Come gia' evidenziato supra, l'art. 1, comma 17, lettera a) ha integrato l'art. 5 della l.r. n. 42 del 2016 aggiungendovi il comma 2-bis.

Nella sua originaria formulazione la disposizione in parola constava di soli due commi, il primo dei quali prevedeva - e prevede tuttora - che alla "gestione e organizzazione della REASTA" provvede la "Regione Abruzzo, per il tramite della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale ed il supporto del Coordinamento tecnico regionale di cui all'art. 8, [...] con la collaborazione dei Comuni, dell'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico (ASBUC), del CAI Abruzzo, del Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, del Collegio regionale guide alpine Abruzzo, del Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo, della Federazione Ciclistica Italiana-comitato Abruzzo e degli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali" (enfasi aggiunta).

In particolare, tale norma - per quel che rileva in questa sede - riguarda le funzioni specificamente individuate dal successivo comma 2 dell'art. 5 alle lettera b), c), d), e), h) ed i).

Come s'e' detto in precedenza, le funzioni individuate dalle menzionate lettere dell'art. 5, comma 2, della l.r. n. 42/2016 sono tutte di tipo specificatamente programmatorio e gestorio e comprendono anche la pianificazione, la promozione e la realizzazione di interventi nei parchi nazionali e nelle aree naturali protette, comprese, tra queste, anche le riserve naturali statali.

Il comma 2-bis - introdotto dall'art. 1, comma 17, lettera a) della l.r. n. 4/2017 - ha specificato che "con atto del Dirigente della Struttura regionale di cui al comma 1 viene stabilito, fra le attivita' elencate al comma 2, quali siano quelle da ritenersi prioritarie nell'ambito dell'attivazione e gestione della REASTA, provvedendo ad individuare altresi', tra i soggetti indicati sempre al comma 1, quali siano quelli di cui avvalersi nonche' determinare l'importo per la copertura delle eventuali spese".

La disposizione in esame radica in capo all'amministrazione regionale la competenza al compimento di specifici atti di programmazione gestoria - la determinazione delle attivita' da ritenersi prioritarie nell'ambito dell'attivazione e gestione della rete escursionistica, l'individuazione dei soggetti dei quali avvalersi per la loro realizzazione nonche' la quantificazione delle risorse da destinare alla copertura delle relative spese - destinati a trovare attuazione anche all'interno del territorio dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali abruzzesi senza alcuna "previa intesa" con gli enti preposti alla gestione delle aree naturali protette: ma, cosi' disponendo, essa contrasta con gli articoli 1, commi 3 e 4, 2, comma 1, 9 e 12 della legge quadro sulle aree protette.

La legge statale e' infatti assolutamente chiara ed inequivoca nell'affidare agli enti parco e, piu' in generale, agli organismi di gestione delle aree naturali protette, l'attivita' di gestione dei territori compresi all'interno del perimetro di quelle aree e, quindi, anche l'autorizzazione all'esecuzione degli interventi destinati ad essere realizzati nei relativi ambiti territoriali.

In tal senso depone inequivocabilmente l'art. 1, comma 3, della citata l. n. 394/1991 il quale individua espressamente nella disciplina dal medesimo dettata lo "speciale regime di tutela e di gestione" al quale i territori delle aree protette sono sottoposti.

Per quanto specificamente riguarda i parchi nazionali, tale speciale "regime di tutela e di gestione" e' imperniato - dal punto di vista del soggetto titolato allo svolgimento dell'attivita' di gestione - sull'ente parco, quale individuato e disciplinato dall'art. 9 della l. n. 394/1991, e - dal punto di vista funzionale - sul piano per il parco di cui all'art. 12 della stessa legge, in corrispondenza tra loro biunivoca.

Nello stesso senso depone anche l'art. 29 della l. n. 394/1991 il quale affida agli organismi gestori delle aree naturali protette speciali poteri di controllo sulla conformita' delle attivita' esercitate all'interno delle medesime rispetto al piano, al regolamento o al nulla osta.

Cio' posto, poiche' la rete escursionistica, alpinistica, speleologica e torrentistica abruzzese interessa sia porzioni di territorio comprese all'interno dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali sia parti di territorio esterne a quelle aree naturali protette, e poiche' l'intervento legislativo regionale mira a raccordare e a coordinare tutti i percorsi escursionistici abruzzesi, e' evidente che la possibilita' per la Regione Abruzzo di programmare e realizzare interventi all'interno del territorio dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali e, piu' in generale, all'interno delle aree naturali protette deve essere necessariamente subordinata e condizionata al fatto che quegli atti non pregiudichino gli interessi pubblici affidati alle cure degli organismi di gestione delle aree stesse e non ledano quindi il ruolo, i poteri e le prerogative che la legge statale ha inteso loro conferire per la miglior tutela e salvaguardia di quegli interessi...

pena, altrimenti, la violazione della normativa statale interposta e, di conseguenza, dell'art. 117, comma 2, lettera s) Cost..

In realta', come s'e' detto nel precedente ricorso, la partecipazione degli enti e degli organismi statali alla gestione e alla organizzazione della REASTA per le porzioni di territorio rientranti nella loro competenza avrebbe dovuto realizzarsi mediante il meccanismo della previa intesa non essendo evidentemente sufficiente la semplice previsione di una mera collaborazione (v.

art. 5, comma 1, l. n. 42/2016) o di un potere di proposta, per di piu' non vincolante (v. art. 10, comma 1, l.r. citata), degli enti e degli organismi gestori dei parchi nazionali, delle riserve naturali statali e delle aree naturali protette regionali perche' tali modalita' partecipative sono palesemente inidonee a garantire appieno le prerogative di quelli e la tutela degli interessi pubblici affidati alle loro cure.

Sotto questo profilo, anche la novella che qui si impugna incorre nel medesimo vizio obliterando e trascurando il ruolo e i poteri degli enti gestori delle aree naturali protette.

E' infatti evidente che la disposizione regionale, per come e' congegnata, consente alla Regione di realizzare comunque interventi in ordine ai quali - nonostante lo svolgimento di pratiche collaborative - gli enti parco o gli organismi di gestione possono anche non avere prestato il proprio consenso o, addirittura, avere manifestato il loro dissenso, di talche' la Regione puo' in definitiva prescindere dalla loro volonta' posto che questa non e' ne' vincolante ne' determinante ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale sui territori di rispettiva competenza.

La qual cosa si traduce di per se' nella lesione di quello standard di tutela ambientale che la l. n. 394/1991 ha inteso garantire allorquando ha posto gli enti parco e gli altri organismi di gestione a presidio dei "valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi" dei rispettivi territori (v. art. 2, comma 1, l. n. 394/1991); standard che, come pure s'e' detto, potrebbe essere salvaguardato solo se alla mera "collaborazione" fosse sostituita la previsione di' una necessaria, previa "intesa" con i soggetti gestori delle aree naturali protette.

- Naturalmente, le considerazioni e i rilievi che precedono valgono non soltanto per i parchi nazionali, ma anche per le riserve naturali statali e, piu' in generale, per le aree naturali protette regionali.

Quanto alle prime - le riserve naturali statali -, esse sono infatti sottoposte ad uno «speciale regime» - riguardante sia la loro «tutela» che la loro «gestione» (v. art. 1, comma 3, l. n. 394/1991) - che, per quanto meno dettagliato di quello dettato per i parchi nazionali, si articola in una serie di vincoli organizzativi e funzionali analoghi a quelli che caratterizzano i parchi e che si estrinseca nell'affidamento della loro gestione ad uno specifico organismo, individuato ad hoc dal decreto istitutivo, nello svolgimento di un'attivita' di pianificazione della gestione e nell'esistenza di un momento regolatorio delle attivita' consentite all'interno dell'area protetta (v. art. 17 l. n. 394/1991).

Quanto alle seconde - le aree naturali protette regionali -, la giurisprudenza costituzionale e' costante nel ritenere che la normativa quadro di settore sulle aree naturali protette, dettata dal legislatore statale nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente» di cui all'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, si impone al legislatore regionale il quale puo' derogarvi soltanto nel senso di prevedere livelli maggiori di tutela (sentenze n. 212 del 2014, punto 4. del Considerato in diritto); 171 del 2012, punto 3. del Considerato in diritto; 315 del 2010 e n. 44 del 2011 citate).

E dunque, al pari degli enti parco, anche i soggetti ai quali e' affidata la gestione delle riserve naturali statali e delle aree naturali protette regionali non possono essere spogliati delle competenze delle quali dispongono in merito agli interventi da attuarsi all'interno delle medesime: tant'e' che le norme di principio statali prevedono anche per le aree naturali protette regionali strumenti di pianificazione e di regolamentazione analoghi a quelli previsti per gli enti parco statali (v., rispettivamente, gli articoli 23 e 22, comma 1, lettera d) 1. n. 394/1991), nonche' penetranti poteri di controllo circa la conformita' a detti strumenti delle attivita' che vengono esercitate all'interno di quelle aree (v.

l'art. 29 l. n. 394/1991).

- E, per questo riguardo, l'art. 1, comma 17, lettera a), della l.r. n. 4/2017 contrasta pure con l'art. 118, commi 1 e 2, Cost.

nella misura in cui dispone (anche) di funzioni (gia') affidate - dal legislatore statale esclusivamente competente per materia - ad altro soggetto pubblico (i.e.: l'ente parco o l'organismo gestore) in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza ivi contenuti.

  II  

Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 17, lettera c) della l.r. n. 4 del 2017 - che novella, sostituendolo, l'art. 10, comma 4, della l.r. n. 42 del 2016 - per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s) Cost. e dell'art. 118, commi 1 e 2, Cost., con riferimento agli articoli 1, commi 3 e 4, 2, comma 1, 9 e 12 della legge n. 394 del 1991 ("Legge quadro sulle aree protette").

Vizi analoghi affliggono pure l'art. 1, comma 17, lett c) della l.r. n. 4 del 2017 il quale, come sopra rilevato, ha sostituito il comma 4 dell'art. 10 della l.r. n. 42 del 2016.

Nella sua formulazione originaria la disposizione demandava ad una deliberazione della Giunta regionale la definizione di criteri e modalita' per l'erogazione dei contributi - di cui al comma 3 del medesimo art. 10 - destinati alla realizzazione delle attivita' di cui al comma 2.

I detti contributi sono infatti annualmente assegnati "ai Comuni e agli enti pubblici interessati, nonche' alle scuole di montagna e di escursionismo naturalistico previste dalla legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo), alle scuole di speleologia e di torrentismo riconosciute, alle associazioni e soggetti privati qualificati che contribuiscono alla realizzazione delle attivita' di cui al comma 2" (art. 10, comma 3, l. n. 42/2016).

L'art. 1, comma 17, lettera c) della l.r. n. 4 del 2017 ha sostituito il quarto comma dell'art. 10 della l.r. n. 42/2016 prevedendo che "in via di prima attuazione della presente legge e sino all'adozione del programma regionale di cui al comma 1, con atto del Dirigente della Struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale viene stabilito, fra le attivita' elencate al comma 2, quali siano quelle da ritenersi prioritarie, provvedendo altresi' ad individuare i soggetti cui demandare la relativa attuazione, nonche' la determinazione dell'importo dei contributi da erogare entro il 31 dicembre 2016".

In maniera del tutto speculare a quanto gia' osservato a proposito della lettera a) del comma 17 dell'art. 1 della l.r. n. 4 del 2017, dunque, in via di prima applicazione della legge e nelle more dell'adozione del programma triennale degli interventi straordinari, viene attribuito al Dirigente della Struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale non solo il potere di individuare quali, tra le attivita' di cui al comma 2, siano da ritenersi prioritarie, ma anche quello di selezionare i soggetti cui demandarne l'attuazione e di determinare l'importo dei contributi da erogare a tal fine.

La disposizione in parola risulta anch'essa gravemente illegittima - e tale, si confida, sara' dichiarata da codesta Ecc.ma Corte - per violazione, ancora una volta, dell'art. 117, comma 2, lettera s) Cost. e dell'art. 118, commi 1 e 2, Cost., con riferimento agli articoli 1, commi 3 e 4, 2, comma 1, 9 e 12 della legge n. 394 del 1991.

Anche in questo caso, infatti, la norma, del tutto illegittimamente, attribuisce all'Amministrazione regionale il potere di porre in essere, senza alcuna previa intesa con gli enti e gli organismi gestori di aree naturali protette di pertinenza statale e regionale, atti di natura squisitamente programmatoria e gestoria destinati a trovare attuazione e a riverberare i loro effetti anche all'interno dei territori dei parchi nazionali, delle riserve naturali statali e delle altre aree naturali protette, in insanabile contrasto, di bel nuovo, con le norme teste' citate della legge quadro n. 394/1991.

Difatti, pure le azioni indicate dall'art. 10, comma 2, della l.r. n. 42/2016, richiamato dalla disposizione regionale qui gravata, attengono a funzioni di tipo specificatamente programmatorio e gestorio comprendendo anche la pianificazione, la promozione e la realizzazione di interventi sul territorio.

Ma, ancora una volta, la disciplina regionale introdotta dall'art. 1, comma 17, lettera c) l. n. 4/2017, obliterando il ruolo e i poteri degli enti parco e degli altri organismi gestori di aree naturali protette, contrasta irrimediabilmente con la normativa statale di principio dettata dalla l. n. 394 del 1991.

Come gia' segnalato supra, infatti, la legge quadro sulle aree protette - per quanto nitidamente emerge dal combinato disposto degli articoli 1, commi 3 e 4, 2, comma 1, 9, 12 e 29 - affida agli enti parco e agli altri organismi gestori delle aree naturali protette l'attivita' di programmazione e di gestione di tutti gli interventi in qualunque modo e in qualunque forma destinati ad interessare i rispettivi territori.

Da cio' discende che - come gia' segnalato -, nella misura in cui gli atti gestori programmati ed attuati dalla Regione vengano ad interessare anche i territori dei parchi nazionali, delle riserve naturali statali e delle altre aree naturali protette dell'Abruzzo, essi necessariamente impingono nella lesione delle funzioni, pianificatorie e regolamentari, che, nell'esercizio della competenza esclusiva statale in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", la l. n. 394/1991 ha inteso attribuire e riservare ai soggetti gestori delle aree naturali protette.

Si determina, per tale via, la violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s) Cost. e, dunque, l'illegittimita' costituzionale dell'art.

1, comma 17, lettera c) della l.r. n. 4 del 2017 nella parte in cui interviene sulla l.r. n. 42 del 2016.

- Ma altresi' violato risulta, per le stesse ragioni gia' esposte con riferimento alla disposizione gemella di cui all'ars 1, comma 17, lettera a), l'art. 118, commi 1 e 2, Cost., poiche' si tratta di funzioni pianificatorie, regolamentari e gestorie (gia') affidate - da parte del legislatore statale esclusivamente competente ratione materiae - ad un ente pubblico quale l'ente parco o ad un diverso organismo gestore in forza dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza.

La norma impugnata risulta dunque illegittima anche in quanto riconosce alla Regione le prerogative di cui sopra, in spregio della diversa attribuzione e, dunque, della diversa valutazione al riguardo operata dal legislatore statale alla luce dei principi menzionati dall'art. 118 Cost..

 

P.Q.M.

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale, previa riunione, per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, del presente ricorso al ricorso n. 27/2017, voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra rispettivamente indicati ed illustrati, l'art. 1, comma 17, lettera a) e c) della legge della Regione Abruzzo 12 gennaio 2017, n. 4 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 4 del 13 gennaio 2017, come da delibera del Consiglio dei Ministri assunta nella seduta del giorno 3 marzo 2017.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno i seguenti atti e documenti:  1. attestazione relativa alla approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri nella riunione del giorno 3 marzo 2017 della determinazione di impugnare la legge della Regione Abruzzo 12 gennaio 2017, n. 4 secondo i termini e per le motivazioni di cui alla allegata relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;  2. copia della legge regionale impugnata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 4 del 13 gennaio 2017.

Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di ricorso anche alla luce delle difese avversarie.

Roma, li' 13 marzo 2017     Vice Avvocato Generale dello Stato: Mariani