RICORSO N. 30 DEL 08 MARZO 2017 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 08 Marzo 2017.

(GU n. 19 del 10.05.2017)

Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12;   Contro la Provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della Provincia pro tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 2, lettera d) della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 recante «Legge di stabilita' provinciale 2017», come da delibera del Consiglio dei ministri in data 23 febbraio 2017.

Sul B.U.R. Trentino-Alto Adige del 30 dicembre 2016, numero straordinario n. 3, e' stata pubblicata la legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 recante «Legge di stabilita' provinciale 2017».

L'art. 10 di tale legge provinciale (recante «Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di contenimento delle spese») al comma 2 introduce una serie di modificazioni dell'art. 8 della legge provinciale n. 27/2010 (recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria provinciale 2011»).

In particolare la lettera d) del citato art. 10, comma 2, prevede che «alla fine del comma 1 sono inserite le parole: ", nonche' le relative sanzioni a carico degli enti locali. Con riferimento alle sanzioni previste per gli amministratori si applica quanto disposto dalla disciplina statale per le medesime fattispecie"».

Il Presidente del Consiglio ritiene che tale disposizione sia illegittima per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione ed ecceda le competenze statutarie di cui all'art. 79, commi 3 e 4, dello Statuto decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; pertanto propone questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma 1 della Costituzione per i seguenti  

Motivi  

Per effetto della modifica intervenuta, l'art. 8, comma 1, della legge provinciale n. 27/2010 e' ad oggi cosi' formulato (in grassetto la parte aggiunta con la legge provinciale n. 20/2016):   «A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di equilibrio dei bilanci.

Con successivo provvedimento, adottato d'intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, sono definite le modalita' di monitoraggio e certificazione delle sue risultanze, nel rispetto degli obiettivi fissati per il sistema territoriale provinciale integrato, nonche' le relative sanzioni a carico degli enti locali. Con riferimento alle sanzioni previste per gli amministratori si applica quanto disposto dalla disciplina statale per le medesime fattispecie».

Come si vede, la nuova normativa prevede che con provvedimento adottato d'intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, sono definite le modalita' di monitoraggio e certificazione delle risultanze del bilancio, «nonche' le relative sanzioni a carico degli enti locali».

La disposizione si pone in contrasto con la normativa nazionale contenuta nell'art. 1, commi 475 e 476, della legge n. 232/2016 (recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019») i quali cosi' dispongono:   «475. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 del presente articolo:   a) l'ente locale e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarieta' comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato.

Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le riduzioni di cui ai precedenti periodi assicurano il recupero di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e sono applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti. In caso di incapienza, per uno o piu' anni del triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale, entro l'anno di competenza delle medesime quote, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo, il recupero e' operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;   b) nel triennio successivo la regione o la provincia autonoma e' tenuta ad effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di importo corrispondente a un terzo dello scostamento registrato, che assicura il recupero di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il versamento e' effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello di inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale;   c) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non puo' impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell'1 per cento. La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi. A tal fine, l'importo degli impegni correnti dell'anno precedente e quello dell'anno in cui si applica la sanzione sono determinati al netto di quelli connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, nonche' al netto degli impegni relativi ai versamenti al bilancio dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica;   d) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restano esclusi i mutui gia' autorizzati e non ancora contratti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il rispetto del saldo di cui al comma 466. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;   e) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Le regioni, le citta' metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;   f) nell'anno successivo a quello di inadempienza, il presidente, il sindaco e i componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione sono tenuti a versare al bilancio dell'ente il 30 per cento delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione.

476. Nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 risulti inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza la sanzione di cui al comma 475, lettera c), e' applicata imponendo agli impegni di parte corrente, per le regioni al netto della sanita', un limite pari all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente; la sanzione di cui al comma 475, lettera e), e' applicata solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato; la sanzione di cui al comma 475, lettera f) e' applicata dal presidente, dal sindaco e dai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione versando al bilancio dell'ente il 10 per cento delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione. Resta ferma l'applicazione delle restanti sanzioni di cui al comma 475».

Tali commi sono applicabili anche agli enti locali della Provincia autonoma di Trento.

Cio' si evince dal comma 483 del medesimo art. 1 della legge n.

232/2016, in forza del quale:   «Per le regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonche' per le province autonome di Trento e di Bolzano, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 475 e 479 del presente articolo e resta ferma la disciplina del patto di stabilita' interno recata dall'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato.

Ai fini del saldo di competenza mista previsto per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.».

Il legislatore nazionale ha quindi escluso l'applicabilita' dei commi 475 e 479 limitatamente alle «regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonche' per le province autonome di Trento e di Bolzano».

Ne consegue che i citati commi 475 e 476 risultano applicabili a tutti gli enti locali, ivi compresi quelli della Provincia autonoma di Trento.

Non poteva pertanto la legge provinciale impugnata demandare la definizione delle sanzioni agli enti locali ad un provvedimento «adottato d'intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali».

Ne consegue che la legge provinciale impugnata, e' da ritenersi sul punto incostituzionale:   a) per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica;   b) per violazione dell'art. 29, commi 3 e 4, dello statuto della Regione Trentino Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, i quali prevedono espressamente:   - al comma 3, che «le province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle universita', incluse quelle non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria», stabilendo tuttavia «Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione»;   - al comma 4 (secondo periodo) che «La regione e le province provvedono, per se' e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea».

E' opportuno ricordare che in base all'art. 1, comma 465 della citata legge n. 232/2016:   «Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione».

P.Q.M.  

Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo e conseguentemente annullare l'art. 10, comma 2, lettera d) della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, per i motivi illustrati nel presente ricorso.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:  1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2017.

Roma, 28 febbraio 2017    Avvocato dello Stato: De Bellis