RICORSO N. 27 DEL 7 MARZO 2017 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 Marzo 2017.

(GU n. 18 del 03.05.2017) 

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato - codice fiscale 80224030587, fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, manifestando la volonta' di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it   Nei confronti della Regione Abruzzo, in persona del presidente della giunta regionale pro-tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 5, commi 1 e 2, lettere c), b), d), e), h) ed i); 6, comma 1, lettera a), n. 1, lettera b), n. 1 e n. 3, lettera d), n. 1 e n. 3; 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f); 10, commi 1 e 2; 14, comma 2, lettere a), b) ed e), della legge regionale Abruzzo n. 42 del 27 dicembre 2015, recante «Istituzione Rete escursionistica alpinistica speleologica torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il soccorso in ambiente montano», pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n.

28 del 28 dicembre 2016, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 23 febbraio 2016.

Con la legge regionale n. 42 del 27 dicembre 2016 indicata in epigrafe, che consta di diciotto articoli, la Regione Abruzzo ha emanato le disposizioni in tema di «Istituzione Rete escursionistica alpinistica speleologica torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il soccorso in ambiente montano».

Essa prevede, all'art. 1, comma 3, l'istituzione, l'individuazione e la definizione delle modalita' di gestione di una rete escursionistica in Abruzzo (REASTA), «quale infrastruttura viaria necessaria alla gestione, al controllo, alla fruizione ed alla valorizzazione delle aree naturali montane dell'Abruzzo». Tale rete interessa tutto il territorio regionale, compreso quello ricadente nei parchi nazionali e nelle aree protette regionali.

La legge regionale n. 42/2016 citata, inoltre, stabilisce che le relative funzioni concernenti la materia in esame attribuite alla stessa regione, ai comuni, al CAI Abruzzo, ai collegi regionali dei maestri di sci, delle guide alpine e delle guide speleologiche, al comitato regionale della Federazione ciclistica e a un Coordinamento tecnico regionale.

La predetta normativa, pertanto, e' gravemente lesiva delle funzioni che la legge attribuisce agli enti parco e ai soggetti gestori delle altre aree protette esistenti nel territorio regionale; e, piu' in generale, si pone in contrasto con le norme della legislazione statale che rientrano nella competenza esclusiva in tema di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» (art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione).

Va, inoltre, sottolineato come le dedotte illegittimita' della legge Regione Abruzzo n. 42/2016 citata si connotino di particolare gravita'. Nella Regione Abruzzo, infatti, sono presenti tre parchi nazionali, che ricoprono complessivamente piu' di 233 mila ettari, e che si trovano esclusivamente in aree montuose, oltre a tre riserve naturali statali, esterne agli stessi, anch'esse prevalentemente in aree di montagna. Tenendo conto che la superficie dell'intera Regione Abruzzo e' di 1.079.121,72 ettari, dunque, ben il 21,97% del territorio regionale e' interno a un'area protetta nazionale e il territorio non incluso e' costituito perlopiu' dalle aree collinari e planiziari.

In base alla giurisprudenza costituzionale ormai consolidata, la «materia delle aree protette» statali e regionali, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, contenente la «Legge quadro sulle aree protette», rappresentandone, appunto, la disciplina fondamentale, rientra pienamente nell'«esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione» (sentenze n. 20 del 2010; n. 315 del 2010, punto 3. del Considerato in diritto; n. 44 del 2011, punto 4.1.

del Considerato in diritto; e n. 212 del 2014, punto 4. del Considerato in diritto).

La richiamata normativa statale, cui la legislazione regionale deve uniformarsi, secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata, «enunciando la normativa-quadro di settore sulle aree protette, detta i principi fondamentali della materia ai quali la legislazione regionale e' chiamata ad adeguarsi, assumendo, dunque, anche i connotati di normativa interposta» (sentenza n. 212 del 2014, punto 4. del Considerato in diritto).

La regione, dunque, puo' esercitare le proprie funzioni legislative anche in tale ambito, ma «senza potervi derogare», potendo, viceversa, «determinare, sempre nell'ambito delle proprie competenze, livelli maggiori di tutela» (sentenze n. 61 del 2009; n.

193 del 2010, punto 4. del Considerato in diritto; e n. 44 del 2011 citata).

In particolare, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito come «il territorio dei parchi, siano essi nazionali o regionali, ben (possa) essere oggetto di regolamentazione da parte della Regione, in materie riconducibili ai commi terzo e quarto dell'art. 117 della Costituzione, purche' in linea con il nucleo minimo di salvaguardia del patrimonio naturale, da ritenere vincolante per le regioni» (sentenze n. 232 del 2008, punto 5. del Considerato in diritto; e n.

44 del 2011 citata).

Ha precisato, inoltre, che «la disciplina statale delle aree protette, che inerisce alle finalita' essenziali della tutela della natura attraverso la sottoposizione di porzioni di territorio soggette a speciale protezione», risponde a tali finalita' per mezzo di due differenti tipi di strumenti: la regolamentazione sostanziale delle attivita' che possono essere svolte in quelle aree, come le «limitazioni all'esercizio della caccia» (sentenza n. 315 del 2010 e n. 44 del 2011 citate), e la «predisposizione di strumenti programmatici e gestionali per la valutazione di rispondenza delle attivita' svolte nei parchi, alle esigenze di protezione della flora e della fauna» (sentenza n. 387 del 2008; e n. 44 del 2011 citata).

La legge regionale n. 42/2016 indicata in epigrafe si pone in contrasto con strumenti dell'uno e dell'altro tipo, tra quelli predisposti dalla legislazione statale. E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Regione Abruzzo abbia, pertanto, ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti  

 Motivi  

 1. L'art. 5, commi 1 e 2, lettere b), d), e) ed i), della legge Regione Abruzzo n. 42/2016 citata viola gli articoli 117, comma, 2, lettera s), e comma 6: e 118, commi 1 e 2, della Costituzione in riferimento agli articoli 8, 11 e 12 della legge n. 394/1991 citata.

L'art. 5, comma 1, prevede che «1. La Regione Abruzzo, per il tramite della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale ed il supporto del coordinamento tecnico regionale di cui all'art. 8, provvede alla gestione e organizzazione della REASTA con la collaborazione dei comuni, dell'Amministrazione separata dei beni di uso civico (ASBUC), del CAI Abruzzo, del Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, del Collegio regionale guide alpine Abruzzo, del Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo, della Federazione ciclistica italiana - comitato Abruzzo e degli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali». Il successivo comma 2 specifica in quali attivita' si sostanzia la «gestione e organizzazione» della REASTA, attribuendo alla regione - per quel che rileva n questa sede - «b) promozione dell'attivita' di validazione in ambito regionale dei nuovi sentieri e percorsi per lo svolgimento delle attivita' escursionistiche, alpinistiche e speleologiche»; «d) approvazione del programma triennale degli interventi straordinari di cui all'art. 10»; «e) promozione della formazione e coordinamento della rete delle strutture ricettive funzionali alle attivita' escursionistiche, alpinistiche, speleologiche e torrentistiche»; h) «promozione, anche attraverso appositi finanziamenti, della ordinaria gestione e manutenzione della REASTA e attivazione dei controlli sull'esecuzione degli interventi»; «i) predisposizione, all'occorrenza, di programmi di gestione della REASTA, ivi inclusi i progetti afferenti ai percorsi escursionistici a valenza regionale nonche' quelli di coordinamento e collegamento con reti escursionistiche nazionali».

Al riguardo occorre ricordare che l'art. 11, comma 1, della legge n. 394 del 1991 citata affida al regolamento del Parco il compito di disciplinare «l'esercizio delle attivita' consentite entro il territorio del Parco», precisando, al comma 2, come il medesimo debba regolare: a) «la tipologia e le modalita' di costruzione di opere e manufatti»; e) «il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto»; d) «lo svolgimento di attivita' sportive, ricreative ed educative»; f) «i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere»; nonche', h), «l'accessibilita' nel territorio del Parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani».

Il successivo art. 12, inoltre, prevede, al comma 1, che «la tutela dei valori naturali ed ambientali» del Parco avvenga attraverso lo strumento del piano per il Parco, nel quale dovra' essere pianificata, tra l'altro, a) l'«organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela»; e, d), i «sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attivita' agroturistiche».

A tal fine il piano e' chiamato a suddividere il territorio in base al diverso grado di protezione, giungendo fino alla identificazione di a) «riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale e' conservato nella sua integrita'» (art. 12, comma 2, citato).

Nella parte in cui le disposizioni regionali sopra richiamate non prevedono che le attivita' della Regione sopra illustrate destinate ad interessare il territorio dei parchi nazionali debbano svolgersi in conformita' al regolamento ed al piano di ciascun parco, si pongono in contrasto con le norme della legge n. 394 del 1991 sopra richiamate.

Le menzionate disposizioni regionali contrastano con l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, poiche', come si e' gia' detto, incidono sul nucleo di salvaguardia predisposto dalla legge statale, nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», con riferimento a una particolare categoria di aree protette.

Ad analoghe conclusioni deve giungersi per quanto riguarda la mancata previsione della conformita' alle «misure di salvaguardia» introdotte dall'art. 6, eventualmente dettate, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge n. 394/1991 citata, fino alla entrata in vigore della specifica disciplina dell'area protetta.

La mancata previsione della conformita' al regolamento del Parco, inoltre, determina anche la violazione dell'art. 117, comma 6, della Costituzione, in base al quale «la potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva», nella logica del parallelismo e dell'esclusivita', poiche' comporta la lesione della potesta' regolamentare in una materia di competenza legislativa esclusiva statale, nella specie destinata ad essere esercitata, in base al citato art. 11 della legge n. 394 del 1991, dagli enti parco.

Infine, la possibilita' che l'attivita' gestionale e organizzatoria regionale si esplichi in difformita' dal piano del Parco comporta a sua volta la lesione dell'art. 118, commi 1 e 2, della Costituzione, poiche' in tal modo si pregiudica una funzione amministrativa di tipo programmatorio affidata dalla legge statale in una materia di propria competenza, ad un ente pubblico nazionale quale l'Ente parco (sentenza n. 193 del 2010, punto 3.2, del Considerato in diritto).

2. L'art. 5, comma 2, lettere b), d), e), h) ed i), della legge Regione Abruzzo n. 42/2016 citata viola l'art. 117, commi 2, lettera s), e 6, e l'art. 118, commi 1 e 2, della Costituzione in riferimento all'art. 13 della legge n. 394/1991 citata.

L'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 42/2016 citata e' costituzionalmente illegittimo anche sotto un diverso profilo. Esso, infatti, nella misura in cui legittima interventi all'interno dei territori dei parchi nazionali - quali l'apertura di nuovi sentieri o la realizzazione di strutture ricettive - senza nulla osta dell'Ente parco, anche ove necessario ai sensi dell'art. 13 della legge n. 394 del 1991 citata, contrasta con l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, poiche' si pone come lesivo di un importante standard ambientale stabilito dalla legge statale, la legge n. 394/1991 citata, con riferimento al settore delle aree protette, che costituisce standard adeguato e uniforme previsto nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato.

Determina anche la violazione dell'art. 117, comma 6, della   Costituzione, in base al quale «la potesta' regolamentare spetta allo tato nelle materie di legislazione esclusiva», nella logica del parallelismo e dell'esclusivita', poiche' comporta la lesione della potesta' regolamentare in una materia di competenza legislativa esclusiva statale.

Contrasta, inoltre, con l'art. 118, commi 1 e 2, della Costituzione, poiche' pregiudica irrimediabilmente una funzione amministrativa legittimamente assegnata dallo Stato in una materia di propria competenza esclusiva. Si tratta, infatti, di funzioni affidate - da parte del legislatore competente per materia - in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza ivi contenuti.

3. L'art. 5, commi 1 e 2, lettere c), d), e), h) ed i), della legge Regione Abruzzo n. 42/2016 citata viola l'art. 117, comma 2, lettera s), e l'art. 118, commi 1 e 2, della Costituzione, con riferimento agli articoli 1, comma 4, 9 e 12 della legge n. 394/1991 citata.

Come si e' gia' detto, l'art. 5, comma 1, della legge regionale in esame prevede che le funzioni di gestione e organizzazione della REASTA» siano effettuate «con la collaborazione dei comuni, dell'Amministrazione separata dei beni di uso civico (ASBUC), del CAI Abruzzo, del Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, del Collegio regionale guide alpine Abruzzo, del Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo, della Federazione ciclistica italiana - comitato Abruzzo e degli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali».

In particolare, tale norma - per quel che rileva in questa sede - si applica alle funzioni specificamente individuate dal successivo comma 2 alle lettere c), d), e), h), ed i).

Le funzioni individuate dalle menzionate lettere dell'art. 5, comma 2, sono di tipo specificatamente gestorio. Comprendono, dunque, anche la pianificazione, la promozione e la realizzazione di interventi.

La legge n. 394 del 1991 citata, tuttavia, e' chiara nell'affidare l'attivita' di gestione dei Parchi nazionali all'Ente parco. In tal senso depone, inequivocabilmente, l'art. 1, comma 3, della citata legge n. 394/1991, che espressamente individua nella disciplina dal medesimo dettata lo «speciale regime (...) di gestione» al quale i territori delle aree protette sono sottoposti.

Tale speciale regime di gestione, in particolare per i Parchi nazionali, e' imperniato - dal punto di vista del soggetto titolato allo svolgimento dell'attivita' di gestione - sull'Ente parco, individuato e disciplinato dall'art. 9 della legge n. 394/1991 citata, e - dal punto di vista funzionale - sul piano del Parco, di cui al gia' citato art. 12, in corrispondenza biunivoca.

Nello stesso senso depone anche l'art. 29 della legge n. 394 del 1991 citata, che affida agli organismi gestori delle aree protette speciali poteri di controllo sulla conformita' delle attivita' realizzate all'interno delle medesime rispetto al regolamento, al piano o al nulla osta.

Essendo la REASTA destinata ad includere anche porzioni di territorio ulteriori rispetto a quelle dei parchi nazionali, ed essendo l'intervento legislativo regionale diretto a mettere in connessione e coordinare tutti i percorsi escursionistici regionali, la possibilita' per la regione di predisporre atti gestori quali quelli sopra menzionati va correlata, nella misura in cui gli atti gestori stessi sono destinati a spiegare effetti anche all'interno dei territori dei parchi nazionali, al limite, derivante dall'art.

117, comma 2, lettera s), della Costituzione e dalla legge n.

394/1991 citata, costituito dalla circostanza che essi non devono pregiudicare le funzioni affidate agli enti parco dalla legge statale, nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», per non incorrere nella violazione, appunto, dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione.

Risulta, inoltre, violato l'art. 118, commi 1 e 2, della Costituzione, poiche' si tratta di funzioni affidate - da parte del legislatore competente per materia - in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza ivi contenuti.

Non basta, evidentemente, per superare le dedotte violazioni delle norme e dei principi costituzionali, la previsione secondo la quale tali attivita' devono essere svolte dalla regione «con la collaborazione» degli enti gestori dei parchi nazionali (art. 5, comma 1, seconda parte, citato), poiche' tale forma di intervento si rivela palesemente insufficiente per tutelare appieno le prerogative di questi ultimi. Risulta, infatti, evidente che la disposizione regionale ammette anche forme di intervento sulle quali - nonostante lo svolgimento di pratiche collaborative - l'Ente parco non abbia al fine prestato il proprio consenso. Cio' costituisce, con chiarezza, lesione dello standard di tutela ambientale predisposto dalla legge n. 394 del 1991 citata, che ha posto tale Ente a presidio dei «valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali educativi e ricreativi» presenti nel Parco nazionale (art. 2, comma 1, della legge n. 394 del 1991 citata).

Le prerogative dell'Ente parco sarebbero garantite solo ed esclusivamente ove la mera «collaborazione» fosse sostituita dalla necessaria previsione di una «intesa» - la cui mancanza non puo' essere superabile in alcun modo - con i soggetti gestori dei parchi.

4. L'art. 6, comma 1, lettera a), n. 1, lettera b), n. 1 e n. 3), lettera d), n. 1 e n. 3, della legge Regione Abruzzo n. 42/2016 citata viola l'art. 117, comma 2, lettera s), e l'art. 118, commi 1 e 2, della Costituzione., con riferimento agli articoli 1, comma 4, 2, comma 1, e 12 della legge n. 394/1991 citata.

L'art. 6, comma 1, citato affida ad alcuni soggetti specificamente individuati una serie di funzioni e compiti, tra i quali, in questa sede, rilevano specificamente i seguenti: lettera a) n. 1, al CAI Abruzzo viene affidata la funzione di «controllo, indicazione e monitoraggio degli interventi di segnaletica sentieristica»; lettera b) n. 1, al Collegio guide alpine Abruzzo il compito della «attribuzione del numero identificativo sul terreno di ogni singolo sentiero, via ferrata, via alpinistica, via di arrampicata sportiva, tratturo, ippovia, pista ciclabile e di mountain biking e itinerario free ride» e, lettera b), n. 3, quello della «manutenzione dei sentieri e percorsi inseriti nella REASTA»; lettera d), n. 1, al Collegio guide speleologiche Abruzzo viene affidato la funzione consistente nella «attribuzione del numero identificativo all'ingresso di ogni cavita' e di ogni torrente», nonche', lettera d), n. 3, il compito di «manutenzione dei percorsi attraverso le grotte ed i torrenti inseriti nella REASTA».

Si tratta di funzioni specificamente e immediatamente gestorie, che in base agli articoli 1, comma 4, 9 e 12 della legge n. 394 del 1991 citata, devono ritenersi spettare agli enti parco.

Ne consegue l'incostituzionalita' della previsione legislativa regionale per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), poiche' si pone come lesivo di un importante standard ambientale stabilito dalla legge statale, la legge n. 394/1991 citata, con riferimento al settore delle aree protette, che costituisce standard adeguato e uniforme previsto nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato.

Risulta, inoltre, violato l'art. 118, commi 1 e 2, della Costituzione, poiche' si tratta di funzioni affidate - da parte del legislatore competente per materia - in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza ivi contenuti; pregiudicando irrimediabilmente una funzione amministrativa legittimamente assegnata dallo Stato in una materia di propria competenza esclusiva.

5. L'art. 7, commi 1, lettera a), n. 19, lettera a), lettera b), lettera c), lettera d) e lettera f), della legge Regione Abruzzo n.

4/2016 viola l'art. 117, comma 2, lettera s), e l'art. 118, commi 1 e 2, della Costituzione con riferimento agli articoli 1, comma 4, 2, comma 1, e 12 della legge n. 394/1991 citata.

Anche l'art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), deve ritenersi costituzionalmente illegittimo per quanto gia' osservato supra nei precedenti quattro motivi di impugnazione.

L'art. 7 citato affida ai comuni e alle ASBUC il compito di gestire lettera a), «la porzione di REASTA afferente al proprio territorio» e presiedere «all'ordinaria manutenzione dei percorsi e sentieri di cui al comma 1 dell'art. 3, in collaborazione e raccordo con gli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali ricadenti nel territorio di loro competenza e stipulando convenzioni e collaborazioni con il CAI Abruzzo, il Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, il Collegio regionale guide alpine Abruzzo ed il Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo»; lettera b), di predispone ed approvare «entro il 30 novembre di ogni anno un programma per l'anno successivo di manutenzione ordinaria dei percorsi escursionistici, alpinistici, speleologici e torrentistici ricadenti nel territorio di loro competenza, ivi inclusi quelli interni ad aree naturali protette, individuandone i costi»; lettera c), di verificare «che la manutenzione dei percorsi sia effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento attuativo di cui all'art. 14»; lettera f), di «stipulare convenzioni con le forze dell'ordine e con le associazioni preposte, per l'affidamento dell'attivita' di controllo e vigilanza del rispetto dei divieti di cui all'art. 12».

Anche in questo caso si tratta di funzioni di gestione diretta che, in base alle norme della legge n. 394 del 1991 citate, deve inequivocabilmente ritenersi di spettanza dei soggetti gestori dei parchi nazionali. Ne deriva che la previsione in esame deve ritenersi costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede che le funzioni e i compiti sopra elencati possano essere svolti dai comuni e dalle ASBUC anche con riferimento a porzioni del territorio regionale ricadenti all'interno del perimetro di parchi nazionali.

Ne consegue l'incostituzionalita' dell'art. 7 citato per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), poiche' si pone come lesivo di un importante standard ambientale stabilito dalla legge statale, la legge n. 394/1991 citata, con riferimento al settore delle aree protette, che costituisce standard adeguato e uniforme previsto nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato.

Risulta, inoltre, violato l'art. 118, commi 1 e 2, della Costituzione, poiche' si tratta di funzioni affidate - da parte del legislatore competente per materia - in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza ivi contenuti; pregiudicando irrimediabilmente una funzione amministrativa legittimamente assegnata dallo Stato in una materia di propria competenza esclusiva.

6. L'art. 10, comma 1, della legge Regione Abruzzo n. 42/2016 citata viola l'art. 117, comma 2, lettera s), e l'art. 118, commi 1 e 2, della Costituzione, con riferimento agli articoli 1, comma 4, 2, comma 1, e 12 della legge n. 394/1991 citata.

In base all'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 42/2016 citata «la Regione Abruzzo approva ogni tre anni il programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA». Tale programma, «predisposto dal Dipartimento regionale competente in materia di pianificazione territoriale, in collaborazione con il Dipartimento competente in materia di turismo e con il supporto del CTR, e' approvato dalla giunta regionale, previa acquisizione delle proposte dei comuni e degli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali». Il «programma triennale», in particolare, comprende tra l'altro iniziative volte a favorire la «creazione» e il «mantenimento» della rete delle strutture ricettive funzionali all'attivita' escursionistica (lettera e); a «favorire l'integrazione con la rete del trasporto pubblico locale (...) anche attraverso la creazione di nuove connessioni con la rete esistente» (lettera k); «favorire l'intermodalita' del trasporto ecologico incentivando la nascita di percorsi turistici integranti la mobilita' pedonale, ciclistica e ippica e dei necessari punti di incontro» (lettera l); «garantire la fruibilita' e la sicurezza dei percorsi escursionistici (...) attraverso programmi di manutenzione straordinaria» (lettera n); regolamentare «l'utilizzo della REASTA in funzione delle differenti tipologie di attivita' sportive e del tempo libero» (lettera p); «garantire la fruibilita' e la sicurezza dei percorsi» inseriti nella rete dei REASTA (lettera q).

Anche in questo caso la norma della legge della Regione Abruzzo n. 42/2016 citata affida all'amministrazione regionale una rilevantissima funzione programmatoria e gestoria che, nella parte in cui interessa porzioni del territorio regionale ricadenti all'interno del perimetro di parchi nazionali, e' senz'altro di spettanza degli enti parco.

Non essendo sufficiente, evidentemente, a tutelarne, in chiave di osservanza ai precetti costituzionali la mera acquisizione delle loro «proposte», risulta chiaro che la disposizione regionale in esame ammette anche forme di intervento su cui l'Ente parco non abbia al fine prestato il proprio consenso.

Cio' risulta lesivo dello standard di tutela ambientale predisposto dalla legge n. 394 del 1991 citata, che ha posto tale Ente a presidio dei «valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali educativi e ricreativi» presenti nel Parco nazionale (art.

2, comma 1, della legge n. 394 del 1991 citata).

Anche in questo caso, peraltro, la disposizione in esame potrebbe essere compatibile con i precetti costituzionali richiamati, articoli 117, comma 2, lettera s), e 118, commi 1 e 2, della Costituzione, solo ove fosse previsto che il Programma triennale degli interventi debba essere approvato - nelle parti in cui interessa il territorio dei Parchi nazionali - «previa intesa» con gli enti parco specificamente interessati, fermo restando che, ove non si addivenisse ad una determinazione condivisa tra questi ultimi e l'Amministrazione regionale, la mancanza dell'intesa non potrebbe essere superabile in alcun modo.

In assenza di tale previsione la norma non puo' che essere considerata contrastante con gli articoli 117, comma 2, lettera s), e 118, commi 1 e 2, della Costituzione.

7. L'art. 10, comma 1, della legge Regione Abruzzo n. 42/2016 citata viola l'art. 117, commi 2, lettera s), e 6; e l'art. 118, commi 1 e 2, della Costituzione, con riferimento agli articoli 11 e 12 della legge n. 394/1991 citata.

L'art. 10 citato, concernente il programma triennale degli interventi, e' costituzionalmente illegittima anche sotto un altro profilo.

Essa, infatti, non prevede che tale programma, per la parte in cui si rivolge alle porzioni di territorio regionale ricomprese nel perimetro dei Parchi nazionali, debba necessariamente rispettare il regolamento ed il piano del Parco.

Come si e' gia' sottolineato supra, tuttavia, l'art. 11, comma 1, della legge n. 394 del 1991 citata affida al regolamento del Parco il compito di disciplinare «l'esercizio delle attivita' consentite entro il territorio del Parco», mentre il successivo art. 12 prevede che «la tutela dei valori naturali ed ambientali» del Parco avvenga attraverso lo strumento del piano per il Parco.

Nella parte in cui le disposizioni regionali sopra richiamate non prevedono che le attivita' della regione sopra illustrate destinate ad interessare il territorio dei parchi nazionali debbano svolgersi in conformita' al regolamento ed al piano di ciascun Parco, si pongono in contrasto con le citate norme della legge n. 394 del 1991, violando, pertanto, l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, poiche' esse incidono sul nucleo di salvaguardia predisposto dalla legge statale, in esercizio della propria competenza esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», con riferimento ai parchi nazionali.

La mancata previsione della conformita' al regolamento del Parco, d'altra parte, implica anche la violazione dell'art. 117, comma 6, della Costituzione, in base al quale «la potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva», nella logica del parallelismo e dell'esclusivita', poiche' comporta la lesione della potesta' regolamentare in una materia di competenza legislativa esclusiva statale, nella specie destinata ad essere esercitata dagli enti parco in base al citato art. 11 della legge n.

394 del 1991 citato.

Infine, la possibilita' che l'attivita' gestionale e organizzatoria regionale si esplichi in difformita' dal piano del Parco comporta a sua volta la lesione dell'art. 118, commi 1 e 2, della Costituzione, poiche' in tal modo si pregiudica una funzione amministrativa di tipo programmatorio affidata dalla legge statale in una materia di propria competenza, ad un ente pubblico nazionale quale l'Ente parco, in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza ivi contenuti.

8. L'art. 10, commi 1 e 2, della legge Regione Abruzzo n. 42/2016 citata viola l'art. 117, commi 2, lettera s), e 6; e l'art. 118, commi 1 e 2, della Costituzione, con riferimento all'art. 13 della legge n. 394/1991 citata.

L'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge regionale Abruzzo n. 42 del 2016 citata, si prospetta anche sotto un ulteriore profilo.

Infatti, se gli interventi compresi nel «piano triennale» ivi disciplinati possono essere realizzati in assenza del nulla osta dell'Ente parco, anche ove tale nulla osta sia necessario ai sensi dell'art. 13 della legge n. 394 del 1991 citato, la norma regionale deve ritenersi emanata in violazione degli articoli 117, comma 2, lettera s), e 6, nonche' dell'art. 118, commi 1 e 2, della Costituzione in riferimento al menzionato art. 13 della legge n.

394/1991 citato.

L'art. 10, commi 1 e 2, citato lede, infatti, un importante standard ambientale stabilito dalla legge statale, la legge n.

394/1991 citata, con riferimento al settore delle aree protette e pregiudica irrimediabilmente una funzione amministrativa legittimamente assegnata dallo Stato in una materia di propria competenza esclusiva.

Ne consegue l'incostituzionalita' della previsione legislativa regionale per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), poiche' si pone come lesivo di un importante standard ambientale stabilito dalla legge statale, la legge n. 394/1991 citata, con riferimento al settore delle aree protette, che costituisce standard adeguato e uniforme previsto nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato.

La mancata previsione della necessarieta' del nulla osta dell'Ente parco, d'altra parte, implica anche la violazione dell'art.

117, comma 6, della Costituzione, nella logica del parallelismo e dell'esclusivita', poiche' comporta la lesione della potesta' regolamentare in una materia di competenza legislativa esclusiva statale, nella specie destinata ad essere esercitata dagli enti parco in base al citato art. 13 della legge n. 394 del 1991 citato.

Risulta, inoltre, violato l'art. 118, commi 1 e 2, della Costituzione, poiche' si tratta di funzioni affidate - da parte del legislatore competente per materia - in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza ivi contenuti; pregiudicando irrimediabilmente una funzione amministrativa legittimamente assegnata dallo Stato in una materia di propria competenza esclusiva.

9. L'art. 14, comma 2, lettere a), b) ed e), della legge Regione Abruzzo n. 42/2016 citata viola l'art. 117, commi 2, lettera s), e 6 della Costituzione.

L'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 42/16 citata attribuisce al regolamento attuativo ivi disciplinato il compito di stabilire «le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la segnaletica della REASTA, prevedendo anche un termine per l'adeguamento della segnaletica esistente» (lettera a); «i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione degli itinerari escursionistici, alpinistici, speleologici e torrentistici rientranti nella REASTA» (lettera b); «i criteri generali di manutenzione dei percorsi della REASTA» (lettera e).

L'art. 11, comma 1, della legge n. 394 del 1991 citata, invece, attribuisce al regolamento del Parco il compito di disciplinare «l'esercizio delle attivita' consentite entro il territorio del Parco», precisando, inoltre, come il medesimo debba regolare, fra l'altro, lettera a), «la tipologia e le modalita' di costruzione di opere e manufatti»; lettera c), «il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto»; lettera d), «lo svolgimento di attivita' sportive, ricreative ed educative»; lettera g), «i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere»; nonche', lettera h), «l'accessibilita' nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani».

Il successivo art. 12, inoltre, prevede, al comma 1, che «la tutela dei valori naturali ed ambientali» del Parco avvenga attraverso lo strumento del piano per il Parco, nel quale dovra' essere pianificata - tra l'altro - lettera a), l'«organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela»; lettera c), i «sistemi di accessibilita' veicolare e pedonale»; nonche', lettera d), i «sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attivita' agroturistiche».

Com'e' evidente, le menzionate disposizioni dell'art. 14 della legge regionale n. 42/2016 citata affidano al regolamento attuativo settori che, invece, la legge n. 394 del 1991 citata attribuisce all'attivita' regolatoria degli enti parco.

Va sottolineato, peraltro, che - come statuito nella sentenza n.

108 del 2005 (punto 3.1. del Considerato in diritto), la legge statale rimette la disciplina delle attivita' compatibili entro i confini del territorio protetto, al regolamento del Parco, che e' adottato dall'Ente parco, e approvato dal Ministro dell'ambiente, previa parere degli enti locali, e comunque d'intesa con le regioni.

Lo standard ambientale di cui si tratta (sentenza n. 70 del 2011) tiene conto anche della incidenza che la funzione regolatoria in esame ha sulle funzioni regionali, predisponendo adeguati strumenti di collaborazione con la medesima.

Per le ragioni qui esposte, dunque, nella parte in cui l'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 42/2016 consente al regolamento di disciplinare i sopra richiamati oggetti anche con riferimento al territorio degli enti parco, deve ritenersi incostituzionale per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), e comma 6, della Costituzione, in riferimento agli articoli 11 e 12 della legge n.

394/1991 citata.

L'art. 14 citato, infatti, si pone come lesivo di un importante standard ambientale stabilito dalla legge statale, la legge n.

394/1991 citata, con riferimento al settore delle aree protette, che costituisce standard adeguato e uniforme previsto nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato.

L'art. 14 citato deve ritenersi costituzionalmente illegittimo anche per la violazione dell'art. 117, comma 6, della Costituzione, in base al quale «la potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva», nella logica del parallelismo e dell'esclusivita', poiche' comporta la lesione della potesta' regolamentare in una materia di competenza legislativa esclusiva statale, nella specie destinata ad essere esercitata dagli enti parco in base al citato art. 11 della legge n. 394 del 1991 citato.

Va, infine, rilevato che tutte le richiamate disposizioni della legge regionale n. 42/2016 devono ritenersi costituzionalmente illegittime anche con riferimento alla parte in cui la loro applicazione e' destinata a coinvolgere porzioni del territorio incluse nel perimetro di riserve naturali statali e aree protette regionali.

Quanto alle prime, risulta innanzitutto, con chiarezza dall'art.

1 della legge n. 394 del 1991 citato, come anch'esse debbano risultare sottoposte ad uno «speciale regime» che coinvolge sia la loro «tutela» che la loro «gestione».

Il successivo art. 17, inoltre, precisa che e' compito del loro decreto istitutivo determinare «i confini della riserva ed il relativo organismo di gestione» nonche' «indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo, emanato secondo i principi contenuti nell'art. 11 della presente legge».

Anche se disciplinate in modo certamente meno dettagliato, anche per le riserve naturali statali la legge n. 394 del 1991 citata pone, a tutela della loro missione ambientale, vincoli organizzativi e funzionali analoghi a quelli che caratterizzano i parchi nazionali, prevedendo in particolare: a) l'affidamento della loro gestione ad uno specifico organismo, individuato ad hoc dal decreto istitutivo; b) lo svolgimento di un'attivita' di pianificazione dell'attivita' di gestione; c) l'esistenza di un momento regolatorio delle attivita' consentite nell'area protetta. Quanto alle aree protette regionali, occorre, innanzitutto, ricordare come sia consolidato l'orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo il quale la disciplina delle aree protette, rientrando nella competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente» prevista dall'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, detta norme fondamentali del settore cui la legislazione regionale deve uniformarsi anche con riferimento alle aree protette regionali (sentenze n. 212 del 2014, punto 4. del Considerato in diritto; n. 171 del 2012, punto 3. del Considerato in diritto; n. 315 del 2010 e n. 44 del 2011 citate).

In particolare, la richiamata normativa statale, cui la legislazione regionale deve uniformarsi, secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata, «enunciando la normativa-quadro di settore sulle aree protette, detta i principi fondamentali della materia ai quali la legislazione regionale e' chiamata ad adeguarsi, assumendo, dunque, anche i connotati di normativa interposta» (sentenza n. 212 del 2014, punto 4. del Considerato in diritto citata; n. 14 del 2012; n. 108 del 2005 citata).

Essa prevede l'esistenza di un soggetto gestore dell'area protetta regionale, che non puo' essere spogliato delle competenze sugli interventi nella medesima, secondo quanto prevedono gli articoli 1, comma 4, e 23 della legge n. 394/1991 citata.

Le norme statali prevedono, inoltre, l'esistenza di un regolamento dell'area protetta, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera d) (sentenze n. 14 e n. 171 del 2012; n. 44 del 2011; e n.

315 del 2010 citate) - e di un piano del Parco regionale, di cui all'art. 23, cui sono affidati compiti analoghi agli omologhi strumenti di regolamentazione e pianificazione degli enti parco dello Stato.

Sia alle riserve naturali statali che alle aree protette regionali, infine, si applica l'art. 29 della legge n. 394/1991 citata, che - ad ulteriore conferma di quanto sinora argomentato - affida all'«organismo di gestione dell'area naturale protetta» importanti poteri di controllo circa la conformita' delle attivita' realizzate nell'area rispetto al regolamento, al Piano e al nulla osta.

 

  P. Q. M.  

  Si conclude perche' gli articoli 5, commi 1 e 2, lettere c), b), d), e), h) ed i); 6, comma 1, lettera a), n. 1, lettera b), n. 1 e n.

3, lettera d), n. 1 e n. 3; 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f); 10, commi 1 e 2; 14, comma 2, lettere a), b) ed e) della legge regionale Abruzzo n. 42 del 27 dicembre 2015, recante «Istituzione rete escursionistica alpinistica speleologica torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano» indicata in epigrafe, siano dichiarati costituzionalmente illegittimi.

Si produce l'attestazione della deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2017.

Roma, 25 febbraio 2017    Il vice avvocato generale dello Stato: Palmieri