RICORSO N. 26 DEL 03 MARZO 2017 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 03 Marzo 2017.

(GU n. 17 del 26.04.2017)

 Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore, rappresentato e difeso ex-lege dall'Avvocatura generare dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge;  Contro la Regione Lombardia, in persona del presidente in carica, con sede a Milano, piazza Citta' di Lombardia, 1 per la deciaratoria della illegittimita' costituzionale giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 23 febbraio 2017, degli articoli 10 e 19, comma 2, della legge della Regione Lombardia 29 dicembre 2016, n. 34 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 30 dicembre 2016;  

  Premessa

    In data 30 dicembre 2016, sul n. 52 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, e' stata pubblicata la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 34, intitolata «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9- ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione) - Collegato 2017».

Come risulta dal titolo e dal richiamo all'art. 9-ter della legge regionale n. 34/1978, la legge contiene disposizioni collegate alla legge di stabilita' (legge regionale 29 dicembre 2016, n. 35) e a quella di bilancio (legge regionale 29 dicembre 2016, n. 36) della Regione Lombardia (entrambe in Bollettino ufficiale regionale Lombardia - Supplemento - n. 52 del 31 dicembre 2016).

In particolare, le norme indicate in epigrafe contrastano, rispettivamente, con l'obbligo di copertura finanziaria delle spese - l'art. 10 - ovvero eccedono le competenze regionali invadendo quelle statali - l'art. 19, comma 2 -: esse sono pertanto violative di previsioni costituzionali e vengono percio' impugnate con il presente ricorso ex art. 127 Cost. affinche' ne sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti    

Motivi di diritto

   A) L'art. 10 della legge regionale Lombardia n. 34/2016.

L'art. 10 della legge regionale n. 34/2016 interviene sulla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 - intitolata «Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani» - inserendo, dopo l'art. 5, l'art. 5-bis - rubricato «Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine».

La disposizione prevede, al comma 1, l'istituzione di un «fondo regionale territoriale per lo sviluppo dei territori montani, destinato al finanziamento di progetti di intervento in aree geograficamente contigue nei territori montani per favorire la ripresa socio-economica e lo sviluppo sostenibile della montagna nella sua speccita', nonche' per agevolare la conservazione di forza lavoro nei territori montani.».

Il comma 2 stabilisce poi che «La Regione individua e finanzia, tramite le risorse del fondo di cui al comma 1, progetti sovracomunali di intervento, mediante strategie di sviluppo locale, condivise con i soggetti di cui all'art. 1, comma 3, al fine di contrastare l'isolamento e l'abbandono dei territori montani, favorendo la sinergia di risorse tra enti pubblici e soggetti privati».

I commi 6 e 7 della norma all'esame prevedono, in particolare, le modalita' di fmanziamento del fondo e quelle di copertura della spesa relativa.

Quanto alle prime, il comma 6 stabilisce che «Per il fondo di cui al comma 1 sono stanziati € 3.000.000,00 per il 2017, 3.000.000,00 per il 2018 e 3.000.000,00 per il 2019, allocati alla missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 07 «Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019»   Quanto alle seconde, il comma 7 prevede invece che «Alla copertura finanziaria della spesa derivante dal comma 6 si fa fronte per il 2017 con la riduzione rispettivamente di «2.000.000,00 della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» e di € 1.000.000,00 della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 3 (Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale», per il 2018 e 11 2019 con la corrispondente riduzione di euro 3.000.000,00 della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 3 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019» (enfasi aggiunta).

Senonche', gli oneri derivanti dalla disposizione in esame per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 - pari a complessivi 3 milioni di euro - non trovano idonea copertura finanziaria nel bilancio di previsione autorizzatorio 2017-2019.

Sotto questo profilo, la norma si pone dunque in contrasto con il precetto e l'obbligo di cui all'art. 81, comma 3, della Costituzione e per tale motivo risulta costituzionalmente illegittima.

B) L'art. 19, comma 2, della legge regionale Lombardia n. 34/2016.

L'art. 19 della legge regionale n. 34/2016 prevede «Interventi relativi al ticket sanitario aggiuntivo».

Il comma 1 stabilisce che «La Regione promuove, con particolare riguardo alle-prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, politiche di razionalizzazione e di efficientamento della spesa sanitaria che, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 796, lettera p-bis), punto 1), della legge 27 dicembre 2006, n.

296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2007»), consentano una rimodulazione del ticket sanitario aggiuntivo reintrodotto dall'art.

17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

Il successivo comma 2 dispone invece che «Al fine di assicurare, entro il prossimo triennio, la riduzione di almeno il 50 per cento del ticket sanitario aggiuntivo, la Giunta regionale adotta, nel rispetto della normativa statale in materia di compartecipazione alla spesa per prestazioni specialistiche ambulatoriali, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente in materia di sanita', le opportune misure dirette all'ampliamento delle esenzioni ovvero alla rimodulazione in riduzione della stesso. Il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e' assicurato dall'adozione di azioni di efficientamento della spesa sanitaria e di promozione del appropriatezza per le attivita' di specialistica ambulatoriale.»   La norma, al comma 1, prevede dunque la rimodulazione della quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (c.d. ticket sanitario aggiuntivo) - pari a 10 euro a ricetta - stabilita dall'art. 1, comma 796, lett. p) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007) nel rispetto, peraltro, delle disposizioni previste dalla successiva lett. p-bis), punto 1), della stessa legge statale n.

296/2006.

La disposizione richiamata prevede, per quanto qui interessa, che per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al primo periodo della lett. p) del comma 796 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 le regioni, «anziche' applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro, possono alternativamente:   1) adottare altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, la cui' entrata in vigore nella regione interessata e' subordinata alla certzficazione del loro effetto di equivalenza per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell'appropriatezza, da parte del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;   2) stipulare con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la definizione di altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e del controllo dell'appropriatezza».

La disposizione fissa, com'e' evidente, un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica che, come tale, costituisce limite alla potesta' legislativa regionale ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost..

Il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale all'esame dispone invece che la Giunta regionale adotti, «nel rispetto della normativa statale in materia di compartecipazione alla spesa per prestazioni specialistiche ambulatoriali ed entro due mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, misure dirette all'ampliamento delle esenzioni ovvero alla rimodulazione in riduzione del suddetto ticket sanitario aggiuntivo al fine di assicurare, entro il prossimo triennio, la riduzione di almeno il 50 per cento dello stesso ticket; precisando che «Il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e' assicurato dall'adozione di azioni di efficientamento delle spesa sanitaria e di promozione dell'appropriatezza per le attivita' di specialistica ambulatoriale».

La disposizione e' percio' intimamente contraddittoria nella misura in cui, da un lato, predica il «rispetto della normativa statale in materia di con: partecipazione alla spesa per prestazioni specialistiche ambulatoriali» - rispetto subito prima prescritto, con norma dall'evidente carattere programmatorio, anche dal comma 1 dello stesso art. 19 attraverso il puntuale richiamo dell'art. 1, comma 796, lett. p-bis), punto 1) della legge n. 296/2006 - e, dall'altro, quella normativa viola prevedendo che le misure di partecipazione al costo delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale alternative all'integrale applicazione del ticket sanitario aggiuntivo siano subordinate alla sola e semplice adozione di «azioni di efficientamento della spesa sanitaria e di promozione dell'appropriatezza per le attivita' di specialistica ambulatoriale» anziche' «alla certificazione del loro effetto di equivalenza per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005» prescritta dalla normativa nazionale.

Ma, cosi' disponendo, il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale lombarda viola il principio fondamentale stabilito dal legislatore statale con l'art. 1, comma 796, lett. p-bis), punto 1) della legge n. 296/2006 posto che da' mandato alla Giunta regionale di procedere alla riduzione del ticket sanitario aggiuntivo nazionale senza adottare misure alternative di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie - ma prescrivendo solo generiche azioni di efficientamento della spesa sanitaria e di promozione dell'appropriatezza per le attivita' di specialistica ambulatoriale - e senza acquisire la certificazione di equivalenza ai fini del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell'appropriatezza da parte del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

E tale violazione appare ancor piu' grave - e, per certi versi, pure inspiegabile - ove si consideri che in passato la Regione Lombardia aveva gia' disposto una rimodulazione del ticket sanitario aggiuntivo nazionale rispettando puntualmente tutte le prescrizioni imposte dal pluricitato art. 1, comma 796, lettera p-bis), punto 1), della legge n. 296 del 2006 (vedasi verbale del tavolo di verifica degli adempimenti del 28 luglio 2011).

Alla stregua delle considerazioni che precedono puo' dunque concludersi che l'art. 19, comma 2, della legge regionaleLombardia n.

34/2016, violando principio fondamentale stabilito da legge dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica, e' costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 117, comma 3, della Costituzione che allo Stato riserva la determinazione dei principi fondamentali in materia.

 

    P.Q.M.

    Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e conseguentemente annullare, per i motivi sopra indicati ed illustrati, gli articoli 10 e 19, comma 2, della legge della Regione Lombardia 29 dicembre 2016, n. 34 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 30 dicembre 2016.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno i seguenti atti e documenti:   1. attestazione relativa alla approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri nella riunione del giorno 23 febbraio 2017, della determinazione di impugnare la legge della Regione Lombardia 29 dicembre 2016, n. 34 secondo i termini e per le motivazioni di cui alla allegata relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;   2. copia della legge regionale impugnata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 30 dicembre 2016.

Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di ricorso anche alla luce delle difese avversarie.

Roma, 27 febbraio 2017     Il Vice Avvocato Generale dello Stato: Mariani

RICORSO N. 26 DEL 03 MARZO 2017 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 03 Marzo 2017.

(GU n. 17 del 26.04.2017)

 Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore, rappresentato e difeso ex-lege dall'Avvocatura generare dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge;  Contro la Regione Lombardia, in persona del presidente in carica, con sede a Milano, piazza Citta' di Lombardia, 1 per la deciaratoria della illegittimita' costituzionale giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 23 febbraio 2017, degli articoli 10 e 19, comma 2, della legge della Regione Lombardia 29 dicembre 2016, n. 34 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 30 dicembre 2016;  

  Premessa

    In data 30 dicembre 2016, sul n. 52 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, e' stata pubblicata la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 34, intitolata «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9- ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione) - Collegato 2017».

Come risulta dal titolo e dal richiamo all'art. 9-ter della legge regionale n. 34/1978, la legge contiene disposizioni collegate alla legge di stabilita' (legge regionale 29 dicembre 2016, n. 35) e a quella di bilancio (legge regionale 29 dicembre 2016, n. 36) della Regione Lombardia (entrambe in Bollettino ufficiale regionale Lombardia - Supplemento - n. 52 del 31 dicembre 2016).

In particolare, le norme indicate in epigrafe contrastano, rispettivamente, con l'obbligo di copertura finanziaria delle spese - l'art. 10 - ovvero eccedono le competenze regionali invadendo quelle statali - l'art. 19, comma 2 -: esse sono pertanto violative di previsioni costituzionali e vengono percio' impugnate con il presente ricorso ex art. 127 Cost. affinche' ne sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti    

Motivi di diritto

   A) L'art. 10 della legge regionale Lombardia n. 34/2016.

L'art. 10 della legge regionale n. 34/2016 interviene sulla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 - intitolata «Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani» - inserendo, dopo l'art. 5, l'art. 5-bis - rubricato «Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine».

La disposizione prevede, al comma 1, l'istituzione di un «fondo regionale territoriale per lo sviluppo dei territori montani, destinato al finanziamento di progetti di intervento in aree geograficamente contigue nei territori montani per favorire la ripresa socio-economica e lo sviluppo sostenibile della montagna nella sua speccita', nonche' per agevolare la conservazione di forza lavoro nei territori montani.».

Il comma 2 stabilisce poi che «La Regione individua e finanzia, tramite le risorse del fondo di cui al comma 1, progetti sovracomunali di intervento, mediante strategie di sviluppo locale, condivise con i soggetti di cui all'art. 1, comma 3, al fine di contrastare l'isolamento e l'abbandono dei territori montani, favorendo la sinergia di risorse tra enti pubblici e soggetti privati».

I commi 6 e 7 della norma all'esame prevedono, in particolare, le modalita' di fmanziamento del fondo e quelle di copertura della spesa relativa.

Quanto alle prime, il comma 6 stabilisce che «Per il fondo di cui al comma 1 sono stanziati € 3.000.000,00 per il 2017, 3.000.000,00 per il 2018 e 3.000.000,00 per il 2019, allocati alla missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 07 «Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019»   Quanto alle seconde, il comma 7 prevede invece che «Alla copertura finanziaria della spesa derivante dal comma 6 si fa fronte per il 2017 con la riduzione rispettivamente di «2.000.000,00 della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» e di € 1.000.000,00 della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 3 (Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale», per il 2018 e 11 2019 con la corrispondente riduzione di euro 3.000.000,00 della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 3 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019» (enfasi aggiunta).

Senonche', gli oneri derivanti dalla disposizione in esame per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 - pari a complessivi 3 milioni di euro - non trovano idonea copertura finanziaria nel bilancio di previsione autorizzatorio 2017-2019.

Sotto questo profilo, la norma si pone dunque in contrasto con il precetto e l'obbligo di cui all'art. 81, comma 3, della Costituzione e per tale motivo risulta costituzionalmente illegittima.

B) L'art. 19, comma 2, della legge regionale Lombardia n. 34/2016.

L'art. 19 della legge regionale n. 34/2016 prevede «Interventi relativi al ticket sanitario aggiuntivo».

Il comma 1 stabilisce che «La Regione promuove, con particolare riguardo alle-prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, politiche di razionalizzazione e di efficientamento della spesa sanitaria che, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 796, lettera p-bis), punto 1), della legge 27 dicembre 2006, n.

296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2007»), consentano una rimodulazione del ticket sanitario aggiuntivo reintrodotto dall'art.

17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

Il successivo comma 2 dispone invece che «Al fine di assicurare, entro il prossimo triennio, la riduzione di almeno il 50 per cento del ticket sanitario aggiuntivo, la Giunta regionale adotta, nel rispetto della normativa statale in materia di compartecipazione alla spesa per prestazioni specialistiche ambulatoriali, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente in materia di sanita', le opportune misure dirette all'ampliamento delle esenzioni ovvero alla rimodulazione in riduzione della stesso. Il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e' assicurato dall'adozione di azioni di efficientamento della spesa sanitaria e di promozione del appropriatezza per le attivita' di specialistica ambulatoriale.»   La norma, al comma 1, prevede dunque la rimodulazione della quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (c.d. ticket sanitario aggiuntivo) - pari a 10 euro a ricetta - stabilita dall'art. 1, comma 796, lett. p) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007) nel rispetto, peraltro, delle disposizioni previste dalla successiva lett. p-bis), punto 1), della stessa legge statale n.

296/2006.

La disposizione richiamata prevede, per quanto qui interessa, che per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al primo periodo della lett. p) del comma 796 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 le regioni, «anziche' applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro, possono alternativamente:   1) adottare altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, la cui' entrata in vigore nella regione interessata e' subordinata alla certzficazione del loro effetto di equivalenza per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell'appropriatezza, da parte del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;   2) stipulare con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la definizione di altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e del controllo dell'appropriatezza».

La disposizione fissa, com'e' evidente, un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica che, come tale, costituisce limite alla potesta' legislativa regionale ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost..

Il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale all'esame dispone invece che la Giunta regionale adotti, «nel rispetto della normativa statale in materia di compartecipazione alla spesa per prestazioni specialistiche ambulatoriali ed entro due mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, misure dirette all'ampliamento delle esenzioni ovvero alla rimodulazione in riduzione del suddetto ticket sanitario aggiuntivo al fine di assicurare, entro il prossimo triennio, la riduzione di almeno il 50 per cento dello stesso ticket; precisando che «Il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e' assicurato dall'adozione di azioni di efficientamento delle spesa sanitaria e di promozione dell'appropriatezza per le attivita' di specialistica ambulatoriale».

La disposizione e' percio' intimamente contraddittoria nella misura in cui, da un lato, predica il «rispetto della normativa statale in materia di con: partecipazione alla spesa per prestazioni specialistiche ambulatoriali» - rispetto subito prima prescritto, con norma dall'evidente carattere programmatorio, anche dal comma 1 dello stesso art. 19 attraverso il puntuale richiamo dell'art. 1, comma 796, lett. p-bis), punto 1) della legge n. 296/2006 - e, dall'altro, quella normativa viola prevedendo che le misure di partecipazione al costo delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale alternative all'integrale applicazione del ticket sanitario aggiuntivo siano subordinate alla sola e semplice adozione di «azioni di efficientamento della spesa sanitaria e di promozione dell'appropriatezza per le attivita' di specialistica ambulatoriale» anziche' «alla certificazione del loro effetto di equivalenza per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005» prescritta dalla normativa nazionale.

Ma, cosi' disponendo, il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale lombarda viola il principio fondamentale stabilito dal legislatore statale con l'art. 1, comma 796, lett. p-bis), punto 1) della legge n. 296/2006 posto che da' mandato alla Giunta regionale di procedere alla riduzione del ticket sanitario aggiuntivo nazionale senza adottare misure alternative di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie - ma prescrivendo solo generiche azioni di efficientamento della spesa sanitaria e di promozione dell'appropriatezza per le attivita' di specialistica ambulatoriale - e senza acquisire la certificazione di equivalenza ai fini del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell'appropriatezza da parte del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

E tale violazione appare ancor piu' grave - e, per certi versi, pure inspiegabile - ove si consideri che in passato la Regione Lombardia aveva gia' disposto una rimodulazione del ticket sanitario aggiuntivo nazionale rispettando puntualmente tutte le prescrizioni imposte dal pluricitato art. 1, comma 796, lettera p-bis), punto 1), della legge n. 296 del 2006 (vedasi verbale del tavolo di verifica degli adempimenti del 28 luglio 2011).

Alla stregua delle considerazioni che precedono puo' dunque concludersi che l'art. 19, comma 2, della legge regionaleLombardia n.

34/2016, violando principio fondamentale stabilito da legge dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica, e' costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 117, comma 3, della Costituzione che allo Stato riserva la determinazione dei principi fondamentali in materia.

 

    P.Q.M.

    Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e conseguentemente annullare, per i motivi sopra indicati ed illustrati, gli articoli 10 e 19, comma 2, della legge della Regione Lombardia 29 dicembre 2016, n. 34 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 30 dicembre 2016.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno i seguenti atti e documenti:   1. attestazione relativa alla approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri nella riunione del giorno 23 febbraio 2017, della determinazione di impugnare la legge della Regione Lombardia 29 dicembre 2016, n. 34 secondo i termini e per le motivazioni di cui alla allegata relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;   2. copia della legge regionale impugnata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 30 dicembre 2016.

Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di ricorso anche alla luce delle difese avversarie.

Roma, 27 febbraio 2017     Il Vice Avvocato Generale dello Stato: Mariani