RICORSO N. 25 DEL 28 FEBBRAIO 2017 (DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SICILIA)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 28 febbraio 2017.

(GU n. 17 del 26.04.2017) 

Ricorso della Regione siciliana, in persona del Presidente pro-tempore, on.le Rosario Crocetta rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli avvocati Beatrice Fiandaca e Antonio Lazzara, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale che si allega,   Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici e' elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 528, della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297, supplemento ordinario, per violazione dei seguenti parametri:   Art. 1, comma 528, per violazione degli artt. 81, ultimo comma e 97, primo comma (per l'aspetto della garanzia degli equilibri di bilancio delle pubbliche amministrazioni), in quanto ridondano ai fini della lesione dei parametri statutari di cui agli artt. 14, 15, 17, 20, 36 e 2, comma 1, delle norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria nel testo come sostituito dal decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251, recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria» (d.P.R. n. 1074/1965);   per violazione dell'art. 117, terzo comma della Costituzione sul coordinamento della finanza pubblica;   per violazione dell'art. 119, primo, secondo, terzo, quarto e ultimo comma, della Costituzione anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001;   per violazione dei parametri statutari di cui agli artt. 14, 15, 17, 20, 36 e 2, comma 1 delle norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria nel testo come sostituito dal decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251, recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria» (D.P.R.1074/1965) nonche' dell'art. 43 dello Statuto;   per violazione degli artt. 5 e 120 della Costituzione per la mancata attuazione del principio di leale collaborazione dagli stessi sancito.

  Fatto  

  Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 dicembre 2016, n. 297, supplemento ordinario, e' stata pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» che contiene la su indicata disposizione lesive delle prerogativa statutarie.

La norma di cui ci si duole comporta ulteriori effetti negativi sul bilancio regionale in quanto estende anche al 2020 il contributo alla finanza pubblica gia' previsto dall'art. 1, comma 680 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilita' 2016) stabilendo che «Al comma primo periodo, le parole: "2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019 e 2020" e, al secondo periodo, dopo le parole: "modalita' di acquisizione delle risorse da parte dello Stato," sono inserite le seguenti: "inclusa la possibilita' di prevedere versamenti da parte delle regioni interessate"».

Ne consegue che il testo del comma 680 dell'art. 1 della legge n.

208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 528 della legge n.

232/2016, e' ora il seguente: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ... assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome medesime, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

In assenza di tale intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro venti giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e province autonome, tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL, e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalita' di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, inclusa la possibilita' di prevedere versamenti da parte delle regioni interessate, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale ...».

L'ingente contributo che la Regione e' tenuta a versare in forza della riportata previsione va a sommarsi alle gia' insostenibili riduzioni di risorse subite dalla stessa Regione negli ultimi anni.

Ne consegue la violazione dei principi formulati da codesta ecc.ma Corte costituzionale con riferimento ai limiti entro i quali sono legittime riduzioni di risorse per la Regione, ossia che si tratti di manovre non tali da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni regionali (sent. n. 138/1999).

Codesta Corte ha precisato che «Cio' vale tanto piu' in presenza di un sistema di finanziamento che non e' mai stato interamente e organicamente coordinato con il riparto delle funzioni, cosi' da far corrispondere il piu' possibile, come sarebbe necessario, esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari da un lato, disponibilita' di risorse, in termini di potesta' impositiva (correlata alla capacita' fiscale della collettivita' regionale), o di devoluzione di gettito tributario, o di altri meccanismi di finanziamento, dall'altro».

Inoltre, appare necessario evidenziare che la giurisprudenza costituzionale ha piu' volte ammesso che la legge dello Stato puo', nell'ambito di manovre di finanza pubblica, anche determinare riduzioni nella disponibilita' finanziaria delle Regioni, purche' non sia alterato il rapporto tra i complessivi bisogni regionali e i mezzi finanziari per farvi fronte (cfr. sentenze n. 307 del 1983, n.

123 del 1992, n. 370 del 1993 e n. 138 del 1999) e che, a tal fine, essendo indiscutibile il depauperamento della finanza regionale, la stessa Corte ha affermato che non «sia necessario dimostrare alcun vulnus effettivo al bilancio regionale» (sent. n. 152/2011).

Del resto e' palese che la norma oggi impugnata incida, sia direttamente che indirettamente, su una finanza regionale gia' gravemente compromessa dalla circostanza che al bilancio regionale affluisce solo una ridotta parte del gettito tributario riscosso o meglio maturato (cfr. art. 2, comma 1, delle norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria nel testo come sostituito dal decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251) in Sicilia e cio' si evince anche dai contenuti delle precedenti leggi di bilancio che si sono negli anni susseguite.

In particolare il comma 528 modifica la previsione del comma 680 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che a sua volta modifica il comma 400 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a sua volta modificativo della previsione del comma 2 dell'art. 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

Il comma 400 della legge di stabilita' 2015 fa riferimento ai seguenti contributi a carico delle regioni:   contributo di cui all'art. 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (sent. 19 del 2015);   contributo previsto dall'art. 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (sent. n.

82 del 2015) e successive modificazioni contenute nei decreti-legge n. 1/2012 (sent. n. 65 del 2015 illegittimita' costituzionale dell'art. 35, commi 4 e 5) e n. 16/2012 (sent. n. 97 del 2013 illegittimita' costituzionale del comma 2, dell'art. 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16) (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana;   contributo previsto dall'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (sent. n. 77 del 2015);   contributo previsto dal comma 499, art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (sent. n. 238 del 2015);   contributo previsto dall'art. 46, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 89 del 24 giugno 2014, con modificazioni (sent. n. 40/2016).

Le norme di riferimento dei contributi sopra elencati sono state oggetto di impugnativa da parte della Regione siciliana innanzi alla Corte costituzionale.

L'odierno comma 528 prevede un ulteriore contributo alla finanza pubblica da parte delle Autonomie speciali che segue quello previsto dalle disposizioni citate che, a partire dal decreto-legge n. 201 del 2011, si sono susseguite in materia e grava ulteriormente sul bilancio della Regione siciliana impedendole lo svolgimento delle proprie funzioni indispensabili.

Quanto sopra premesso in fatto si formulano le seguenti doglianze.

  Diritto  

I. Art. 1, comma 528, per violazione degli artt. 81, ultimo comma e 97, primo comma della Costituzione (per l'aspetto della garanzia degli equilibri di bilancio delle pubbliche amministrazioni), in quanto ridondano ai fini della lesione dei parametri statutari di cui agli artt. 14, 15, 17, 20, 36 e 2, comma 1, delle norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria nel testo come sostituito dal decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251, recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria» (d.P.R. n. 1074/1965) per la limitazione che ne deriva alla potesta' amministrativa regionale sancita dall'art. 20 dello Statuto, segnatamente negli ambiti attribuiti nelle materie di cui agli artt. 14, 15, 17, nonche' all'autonomia di spesa come sancita dall'art. 36 dello Statuto e 2, comma 1 delle norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria nel testo come sostituito dal decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251.

Con il motivo in rubrica si censura il comma su indicato sotto molteplici ragioni.

In primo luogo e' evidente la lesione dell'art. 81, ultimo comma e 97 primo comma della Costituzione (per l'aspetto della garanzia degli equilibri di bilancio delle pubbliche amministrazioni) in quanto non viene prevista alcuna specifica destinazione in ordine al contributo che la Regione e' tenuta a versare anche per l'anno 2020.

Ed invero la previsione di un ulteriore contributo in favore dello Stato disposto a carico di questa Regione mediante generico riferimento ai risparmi di spesa da questa effettuati da concordarsi annualmente entro il 31 gennaio non e' idonea ad assicurare la copertura finanziaria richiesta dalla disposizione dell'art. 81, ultimo comma della Costituzione considerato anche che non vengono individuati specificatamente i capitoli di spesa della Regione sui quali effettuare i risparmi ne' quelli di entrata del bilancio dello Stato sui quali i detti risparmi di spesa della Regione devono confluire.

La disposizione censurata, pertanto, omettendo tali individuazioni viola gli artt. 81, ultimo comma e 97, primo comma della Costituzione (per l'aspetto della garanzia degli equilibri di bilancio delle pubbliche amministrazioni) e cio' ridonda sulla lesione dei parametri statutari rubricati in quanto, sottraendo ulteriormente e genericamente somme al bilancio regionale mediante la tecnica delle riduzioni di spesa da operarsi sui vari settori amministrativi istituzionali della Regione e da riversare allo Stato senza specifica destinazione, si incide pesantemente sul coacervo delle funzioni della Regione stessa come individuate dalle relative competenze legislative. Infatti i detti risparmi, malgrado effettuati dalla Regione negli ambiti di funzioni di propria competenza, non restano nella disponibilita' della detta Regione ma vanno obbligatoriamente versati nelle casse dello Stato con conseguente lesione dei parametri su evocati. L'evidente lesione economica provocata dalla manovra di bilancio attuata dal comma in commento refluisce anche sulle entrate tributarie della Regione - come individuate dall'art. 2, comma 1 delle norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria nel testo come sostituito dal decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251, recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria» (d.P.R. n. 1074/1965).

Su detto gettito, gia' ridotto in forza delle modifiche disposte con il decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251, va, infatti, a gravare il risparmio imposto alla Regione e genericamente destinato al bilancio dello Stato.

La genericita' della destinazione del contributo, in particolare, si profila lesiva del citato art. 2, comma 1 delle norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria nel testo come sostituito dal decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251 recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria» (d.P.R. n. 1074/1965) laddove ribadisce (lettera b) l'eccezione alla spettanza alla Regione dei dieci decimi di tutte le entrate tributarie riscosse nell'ambito del suo territorio soltanto per le nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato specificate dalle leggi medesime.

Nel caso in esame non sussistono i requisiti in discorso poiche' la previsione del contributo non incide su nuove entrate tributarie e, in particolare, e' palese l'assenza del requisito della specifica finalita' della destinazione dello stesso conformemente a quanto ritenuto da codesta Corte (cfr. da ultimo sentenza n. 246/2015) la quale ha precisato che «non si riscontra la specifica destinazione per finalita' contingenti o continuative dello Stato» in quanto tale destinazione «non puo' considerarsi specifica».

In ordine alla lesione dell'art. 97, primo comma, della Costituzione (per l'aspetto della garanzia degli equilibri di bilancio delle pubbliche amministrazioni) valgono le medesime considerazioni in quanto le ulteriori, forzate riduzioni di spesa incidono pesantemente sull'organizzazione amministrativa della Regione con le conseguenti refluenze sull'art. 20 dello Statuto.

Ne deriva una pesantissima riduzione delle possibilita' di questa Regione di erogare servizi anche in settori di primaria importanza per i quali esercita competenza legislativa sia esclusiva che concorrente con le connesse funzioni amministrative.

Tra l'altro le dette riduzioni incidono anche su ambiti relativi a diritti fondamentali dei cittadini la cui affermazione e tutela e' garantita dalle disponibilita' economiche della Regione che effettua i relativi interventi in base alle proprie disponibilita' nei vari settori di competenza quali istruzione, assistenza sociale ecc.

(sent. n. 275/2016). In proposito la giurisprudenza della Corte con la ricordata sentenza in materia di disabilita' ha affermato che «nella materia finanziaria non esiste "un limite assoluto alla cognizione del giudice di costituzionalita' delle leggi". Al contrario, ritenere che il sindacato sulla materia sia riconosciuto in Costituzione "non puo' avere altro significato che affermare che esso rientra nella tavola complessiva dei valori costituzionali", cosicche' "non si puo' ipotizzare che la legge di approvazione del bilancio o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa costituiscano una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalita', dal momento che non vi puo' essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa essere ritenuta esente dalla inviolabile garanzia rappresentata dal giudizio di legittimita' costituzionale" (sent. n. 260 del 1990)».

E, pertanto, il canone ermeneutico da impiegare anche in siffatti ambiti «relativi a diritti fondamentali tutelati dall'esercizio di attivita' legislativa e amministrativa cui e' preposta questa Regione e' essenzialmente dato dall'interrelazione e integrazione tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela (sent. n.

215 del 1987).

La lesione delle citate disposizioni costituzionali ridonda sulla violazione dei parametri statutari su evocati incidendo pesantemente sulle prerogative legislative ex artt. 14, 15 e 17 e amministrative (art. 20) di questa Regione e violando anche l'autonomia finanziaria della stessa con la sottrazione di somme che, malgrado risparmiate dalla Regione per essere destinate all'esercizio di proprie funzioni istituzionali, vanno ad impinguare le casse dello Stato.

Ed ancora in proposito va osservato che, seppure le pubbliche amministrazioni debbano concorrere all'equilibrio finanziario del bilancio dello Stato ed alla sostenibilita' del debito pubblico tale obiettivo, perseguito con la tecnica annualmente adottata dal legislatore statale, mette in crisi il raggiungimento dell'equilibrio finanziario del bilancio regionale viola pertanto gli artt. 81, ultimo comma e 97, primo comma della Costituzione nonche', prevedendosene l'applicabilita' a prescindere dalle necessarie norme di attuazione, anche l'art. 43 dello Statuto.

II. Violazione dell'articolo 117, comma terzo della Costituzione, sul coordinamento della finanza pubblica   Il censurato comma 528 dispone, con una tecnica legislativa elusiva del principio di transitorieta', l'«estensione del termine triennale di durata del concorso da parte del legislatore».

In proposito si osserva che questa difesa ben conosce la giurisprudenza con la quale Codesta corte ne ha ritenuto la legittimita' ed ha precisato che le norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla condizione, tra l'altro, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente (ex multis, tra le piu' recenti, sentenze n. 65 del 2016, n. 218 e n.

189 del 2015; nello stesso senso, sentenze n. 44 del 2014, n. 236 e n. 229 del 2013, n. 217, n. 193 e n. 148 del 2012, n. 182 del 2011).

Tuttavia, malgrado le suindicate pronunce favorevoli a tale estensione, e' il caso di evidenziare come codesta Corte abbia segnalato che «il costante ricorso alla tecnica normativa dell'estensione dell'ambito temporale di precedenti manovre, mediante aggiunta di un'ulteriore annualita' a quelle originariamente previste, finisce per porsi in contrasto con il canone della transitorieta', se indefinitamente ripetuto».

E' proprio il caso dell'ulteriore estensione effettuata con il comma in esame ed in seguito alle precedenti estensioni dei termini triennali di contributo come precisati dalle disposizioni che si riportano.

Infatti la disposizione del comma 528 modifica, vanificandola la previsione di concorso triennale sancita dal comma 680 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che a sua volta modifica il comma 400 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a sua volta modificativo della previsione del comma 2, dell'art. 46 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.

Il comma 400 della legge di stabilita' 2015 fa riferimento ai seguenti contributi a carico delle regioni:   contributo di cui all'art. 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (sent. n. 19 del 2015);   contributo previsto dall'art. 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (sent. n.

82 del 2015) e successive modificazioni, contenute nei decreti-legge n. 1/2012 (sent. n. 65 del 2015 illegittimita' costituzionale dell'art. 35, commi 4 e 5) e n. 16/2012 (sent. n. 97 del 2013 illegittimita' costituzionale del comma 2 dell'art. 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16) (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana;   contributo previsto dall'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (sent. n. 77 del 2015);   contributo previsto dal comma 499, art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (sent. n. 238 del 2015);   contributo previsto dall'art. 46, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 89 del 24 giugno 2014, con modificazioni (sent. n. 40/2016).

E' evidente che il continuo ricorso a tale tecnica normativa presta al canone della transitorieta' un ossequio solo formale, in assenza di plausibili e riconoscibili ragioni che impediscano in concreto al legislatore di ridefinire e rinnovare complessivamente, secondo le ordinarie scansioni temporali dei cicli di bilancio, il quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, alla luce di mutamenti sopravvenuti nella situazione economica del Paese. Nella fattispecie in esame la lesione e' vieppiu' macroscopica laddove si consideri che il periodo triennale di contribuzione in questione, gia' previsto dal comma 680 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' portato ad un quadriennio e dunque non coincide con la durata pluriennale del bilancio per il triennio 2017-2019 come individuata dalla stessa legge n. 232/2016 e dalle precedenti leggi di bilancio.

E' dunque evidente la violazione dell'art. 117, terzo comma della Costituzione, per l'aspetta relativo al coordinamento della finanza pubblica considerato che, in ordine alle manovre di contenimento della spesa pubblica a carico delle Regioni, delle Province e dei Comuni, e' stata sancita l'obbligatorieta' del limite temporale massimo di durata in un triennio. In tali fattispecie codesta Corte non ha mancato di precisare che la tecnica normativa di prevedere un termine triennale alle riduzioni di spesa, per poi estenderlo, con successivi interventi normativi, ad annualita' ulteriori, violerebbe non solo l'art. 117, terzo comma, Cost., sul coordinamento della finanza pubblica, ma anche l'art. 119 Cost., sull'autonomia di spesa della Regione.

III. Violazione dell'articolo 119, primo, secondo, terzo, quarto e ultimo comma della Costituzione, anche in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001  Sussiste anche la violazione dell'art. 119, primo, secondo, terzo, quarto e ultimo comma della Costituzione, anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 articolo quest'ultimo invocabile anch'esso dalla Regione in virtu' della clausola di maggior favore recata dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Cio' in quanto la previsione contenuta nel comma impugnato pregiudica la capacita' della Regione di gestire responsabilmente le risorse economiche di cui dispone, incrina il principio di responsabilita' finanziaria e impedisce alla stessa di finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuitele.

Sotto altro profilo sussiste pure la violazione del medesimo parametro quanto alla previsione del passaggio di risorse dal bilancio regionale a quello statale (senza alcuna prescrizione sulla destinazione che lo Stato deve imprimere a tali risorse, salvo il generico riferimento al vincolo di acquisizione delle risorse da parte dello Stato), con conseguente lesione dell'autonomia finanziaria di spesa e capovolgimento dei «meccanismi di compartecipazione e di trasferimento di risorse dallo Stato alla periferia» (art. 119, primo, secondo e terzo comma) (sent. n.

205/2016) e cio' in violazione dell'art. 119 Cost. per il profilo relativo all'obbligo di garantire l'equilibrio dei propri bilanci.

IV. Violazione del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 della Costituzione.

La previsione del passaggio di risorse dal bilancio regionale a quello statale mediante generico riferimento ai risparmi di spesa da concordarsi annualmente entro il 31 gennaio non e' sufficiente a sancire il rispetto del principio di leale collaborazione in quanto difetta il necessario accordo riguardo alla destinazione ai capitoli del bilancio dello Stato sui quali i risparmi di spesa della Regione devono confluire.

V. Violazione dei parametri statutari di cui agli articoli 14, 15, 17, 20, 36 e 2, comma 1, delle norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria nel testo come sostituito dal decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251, recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria» (d.P.R. n. 1074/1965) nonche' dell'art. 43 dello Statuto   Come gia' prospettato al motivo I la lesione degli artt. 81, ultimo comma e 97, primo comma, ridonda ai fini della violazione dei parametri statutari rubricati i quali risultano anche autonomamente violati.

Infatti gli oneri economici imposti alla Regione in termini di risparmio di spesa sul quale far gravare il contributo previsto dal comma 528 ledono gli artt. 14, 15, 17, 20, 36 e 2, comma 1, lettera b) delle norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria nel testo come sostituito dal decreto legislativo 11 dicembre 2016, n.

251.

E' di tutta evidenza la conseguente riduzione delle risorse, in termini di risparmio di spesa, delle quali la Regione dispone per far fronte alle funzioni amministrative nelle materie in cui ha competenza legislativa esclusiva e concorrente.

Ne deriva, inoltre, la violazione degli artt. 36 dello Statuto e 2, comma 1, lettera b) delle norme di attuazione in materia finanziaria nel nuovo testo per le refluenze negative sul bilancio delle Regione.

Infine e' violato anche l'art. 43 dello Statuto stesso per le refluenze che la previsione in esame provoca in ambito finanziario.

Per quanto sopra esposto e per quanto si fa riserva di ulteriormente dedurre si chiede che

 

  P. Q. M.  

  Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale ritenere e dichiarare.

L'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 528, della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» per violazione dei seguenti parametri:   I. Violazione degli artt. 81, ultimo comma e 97, primo comma, della Costituzione (per l'aspetto della garanzia degli equilibri di bilancio delle pubbliche amministrazioni), in quanto ridondano ai fini della lesione dei parametri statutari di cui agli artt. 14, 15, 17, 20, 36 e 2, comma 1 delle norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria nel testo come sostituito dal decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251, recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria» (d.P.R. n. 1074/1965) per la limitazione che ne deriva alla potesta' amministrativa regionale sancita dall'art. 20 dello Statuto, segnatamente negli ambiti attribuiti nelle materie di cui agli artt. 14, 15, 17 nonche' all'autonomia di spesa come sancita dall'art. 36 dello Statuto e 2, comma 1, delle norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria nel testo come sostituito dal decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251.

II. Violazione dell'art. 117, comma terzo della Costituzione, sul coordinamento della finanza pubblica.

III. Violazione dell'art. 119, primo, secondo, terzo, quarto e ultimo comma della Costituzione, anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

IV. Violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 della Costituzione.

V. Violazione dei parametri statutari di cui agli artt. 14, 15, 17, 20, 36 e 2, comma 1, delle norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria nel testo come sostituito dal decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251, recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria» (d.P.R. n. 1074/1965) nonche' dell'art. 43 dello Statuto.

Si acclude copia della delibera di Giunta di autorizzazione a ricorrere.

Palermo - Roma, 16 febbraio 2017     Avv. Beatrice Fiandaca - Avv. Antonio Lazzara