RICORSO N. 13 DEL 14 FEBBRAIO 2017 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 14 febbraio 2017.

(GU n. 12 del 22.03.2017)

 

Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;   Contro la Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore, con sede in piazza Indipendenza n. 21, 90129 Palermo per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 2 febbraio 2017.

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 53 del 7 dicembre 2016, e' stata pubblicata la legge regionale 5 dicembre 2016 n. 24, recante «Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018».

L'art. 19 («Abrogazioni e modifiche di norme») di tale legge regionale al comma 1 introduce il comma 2-bis all'art. 2 della legge regionale n. 16/2015 (recante «Tassa automobilistica regionale.

Modifica dell'art. 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9»).

Tale ultima disposizione, come integrata dalla legge regionale n.

24/2016, cosi' recita:   «Art. 2 (Norme in materia di tasse automobilistiche). 1. Il presupposto d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi e le modalita' applicative restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La tassa automobilistica e' frazionabile in relazione al periodo di possesso annuo. Con regolamento di esecuzione, emanato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, sono disciplinate le relative modalita' applicative.

2-bis. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori».

Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nella disposizione contenuta nell'art. 19 comma 1 della legge regionale n.

24/2016, per contrasto con gli articoli 3, 97 e 117 comma 2 lettera e), e comma 3, della Costituzione, nonche' con gli articoli 17 e 36 dello statuto della Regione Siciliana approvato con r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455.

Propone pertanto questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127 comma 1 della Costituzione per i seguenti

 

Motivi

 

Come si e' visto, la nuova procedura introdotta con il comma 2-bis, prevede un meccanismo in base al quale alla scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli (ora «tassa automobilistica regionale»), nonche' dei successivi termini per operare il ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo n. 472/1997 (1) (espressamente richiamato nella norma), senza che sia intervenuto il pagamento da parte del soggetto passivo del tributo, la Regione provvede direttamente alla iscrizione a ruolo (dell'imposta, delle sanzioni e degli accessori) ai sensi dell'art.

12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 (2) .

In sostanza, a fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto (e non a richiesta dell'ente impositore), la nuova disposizione prevede un'automatica iscrizione a ruolo, eliminando la fase di accertamento che viene ad essere assorbita nella emissione e notifica della cartella di pagamento.

Siffatta previsione, in difformita' della legislazione nazionale vigente, appare in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, in quanto da un lato si crea una disparita' di trattamento ingiustificata tra i contribuenti della Regione Siciliana rispetto a tutti gli altri; dall'altro si elimina una fase di contraddittorio con il contribuente, da ritenersi necessaria (ex art.

97 della Costituzione) in presenza di un tributo che non e' oggetto di dichiarazione (come ad esempio l'IRPEF) ne' di richiesta dell'ente impositore (come ad esempio la TARSU ora TARI).

La legislazione nazionale rilevante e' la seguente:   L'art. 23 decreto legislativo n. 504/1992 prevede che:   «1. a decorrere dal 1° gennaio 1993 alle regioni a statuto ordinario, gia' titolari di una parte della tassa automobilistica, ai sensi dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158 e successive modificazioni, con riferimento ai pagamenti effettuati dall'anzidetta data, sono attribuite:   a) l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal T.U.

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni;   b) la soprattassa annuale su taluni autoveicoli azionati con motore diesel, istituita con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n.

691, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1976, n.

786 e successive modificazioni;   c) la tassa speciale per i veicoli alimentati a G.P.L. o gas metano, istituita dalla legge 21 luglio 1984, n. 362 e successive modificazioni.

2. I tributi di cui al comma 1 assumono rispettivamente la denominazione di tassa automobilistica regionale, soprattassa annuale regionale e tassa speciale regionale e si applicano ai veicoli ed agli autoscafi, soggetti nelle regioni a statuto speciale ai corrispondenti tributi erariali in esse vigenti, per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri delle provincie di ciascuna regione a statuto ordinario, come previsto dall'art. 5, comma 31, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983 n. 53 e successive modifiche. La tassa automobilistica regionale si applica altresi' ai ciclomotori, agli autoscafi, diversi da quelli da diporto, non iscritti nei pubblici registri ed ai motori fuoribordo applicati agli stessi autoscafi, che appartengono a soggetti residenti nelle stesse regioni. Sono comprese nel suddetto tributo regionale anche le tasse fisse previste dalla legge 21 maggio 1955, n. 463 e successive modificazioni [...]».

L'art. 17, comma 10, decreto legislativo n. 449/1997, dispone che:   «a decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Con lo stesso o con separato decreto e' approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attivita' di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione coattiva e' svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».

L'art. 3 del decreto ministeriale n. 413/1998, attuativo del citato art. 17, comma 10, stabilisce al comma 1 che:   «1. l'accertamento del regolare assolvimento delle tasse automobilistiche con il conseguente recupero o rimborso sono svolti dalle regioni a mezzo dei propri uffici individuati secondo gli ordinamenti regionali;   2. La riscossione coattiva delle tasse automobilistiche e' svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; a tal fine i concessionari della riscossione possono essere collegati in via telematica con l'archivio delle tasse automobilistiche di cui all'art. 5. I concessionari della riscossione non collegati in via telematica con l'archivio delle tasse automobilistiche, trasmettono altresi' le stesse informazioni tramite supporti informatici».

L'art. 2 della legge n. 27/1978 (recante «Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche»), cosi' dispone:   «2. Le violazioni sono accertate, mediante processo verbale, dagli ufficiali e dagli agenti della polizia tributaria, dagli altri organi indicati nell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e nell'art. 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nonche' dai direttori e procuratori del registro nell'ambito del loro ufficio e nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.

Il processo verbale di accertamento relativo alle infrazioni delle norme riguardanti la tassa erariale e la tassa regionale di circolazione e' notificato contestualmente al proprietario e al conducente, se presenti, mediante consegna di una copia del verbale stesso.

Qualora il proprietario non sia presente ovvero non sia comunque possibile contestare l'infrazione, al proprietario o al conducente, l'ufficio o il comando da cui il verbalizzante dipende notifica, entro novanta giorni dalla data dell'accertamento, copia del processo verbale, anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza risultante dalla carta di circolazione, o dai registri di immatricolazione, o dal pubblico registro automobilistico, o dai registri tenuti a norma dell'art. 5, legge 11 febbraio 1971, n. 50, e dell'art. 146 del codice della navigazione, o dalla patente di guida.

L'ufficio o il comando innanzi indicati trasmettono l'originale del processo verbale, con le prove della eseguita notificazione, all'ufficio del registro, nella cui circoscrizione la violazione e' stata accertata, che provvede alla riscossione dei tributi evasi e delle sanzioni amministrative.

Se il trasgressore non si avvale del beneficio della riduzione ad un terzo delle sanzioni amministrative previsto dalla nota in calce alla tabella annessa alla presente legge, l'ufficio del registro emette a suo carico ingiunzione di pagamento per il recupero dei tributi evasi e delle sanzioni amministrative nella misura intera.

Gli uffici del registro verseranno l'importo dei tributi evasi e delle sanzioni amministrative nelle casse dello Stato e della regione a statuto ordinario nel cui territorio i veicoli e gli autoscafi risultano immatricolati ovvero, qualora non occorra il documento di circolazione, della regione nel cui territorio risiede il proprietario. Le sanzioni amministrative sono ripartite tra lo Stato e la regione in proporzione al tributo di rispettiva competenza».

Come si vede, in tutte le disposizioni nazionali rilevanti la fase di accertamento appare sempre separata da quella della riscossione.

Anche dopo la modifica dalla tassa di circolazione, trasformata in tassa sulla proprieta' del veicolo, la Corte di cassazione ha avuto modo di precisare come «Successivamente all'avvenuta trasformazione - ad opera dell'art. 5, decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53, della tassa di circolazione degli autoveicoli in imposta di proprieta' - non puo' piu' ritenersi richiesto, ai fini dell'emissione, da parte dell'autorita' competente, dell'ingiunzione di pagamento relativa all'omesso o insufficiente pagamento dell'imposta in questione, la previa notifica, all'interessato, nei termini di legge, di copia di verbale di accertamento della violazione, il quale non va piu' redatto» (Cassazione 11 giugno 2014 n. 13147).

Eliminata dunque la fase (non piu' necessaria) del processo verbale di constatazione, l'accertamento della debenza del tributo e' comunque prevista mediante l'emissione e notifica di un apposito atto (denominato ingiunzione di pagamento dal citato art. 2 comma 7 legge n. 27/1978).

D'altro canto i casi di diretta iscrizione a ruolo, senza alcuna fase di previo accertamento o contraddittorio, sono limitati in campo tributario alle sole ipotesi in cui tale fase sarebbe priva di utilita', e cioe' nei casi di imposte dichiarate e non versate (cfr.

Cassazione 5 ottobre 2016 n. 19893).

In tale ipotesi infatti, si ritiene possibile derogare ai principi contenuti nello statuto del contribuente (legge n. 212/2000) ed in particolare nell'art. 6 comma 5, in forza del quale:   «Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non e' tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma».

E' noto che lo statuto del contribuente, pur avendo natura di legge formale, e' stato emesso «in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione», e le relative disposizioni «costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario» (art.

1, comma 1), ai quali deve attenersi anche la Regione Siciliana (comma 3):   «Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge in attuazione delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella medesima legge».

Sotto tale profilo (la violazione dei principi generali dell'ordinamento tributario) la disposizione impugnata si pone in contrasto con gli articoli 17 e 36 dello statuto della Regione Siciliana.

Com'e' noto in base all'art. 17 dello statuto della Regione Siciliana, approvato con r.d.l. n. 455/1946, la Regione puo' emanare leggi «Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato».

Ed a tale proposito la Corte ha gia' affermato infatti che il citato art. 36 dello statuto «dev'essere interpretato nel senso che la Regione e' tenuta ad osservare i limiti dei principi e degli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato (sentenza n. 2 del 1965). Il che comporta che la legge regionale debba adeguarsi alla tipologia adottata, per ogni singolo tributo, dalla legge statale (sentenza n. 90 del 1965, sentenza n. 23 del 1966, e sentenza n. 158 del 1973)» (sentenza 24 giugno 1986 n. 155).

La disposizione si pone infine in contrasto anche con l'art. 117 comma 2 lettera e) della Costituzione, il quale attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato il «sistema tributario e contabile dello Stato», nonche' con il successivo comma 3 che attribuendo alla legislazione concorrente il «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», impone a tutte le Regioni il rispetto dei principi fondamentali del sistema tributario (tra cui quelli indicati nella legge n. 212/2000).

(1) L'art. 13 («Ravvedimento»), comma 1, alle lettere a), a bis) e  b), del decreto legislativo n. 472/1997, cosi' dispone: «1. La  sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia'  constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni,  verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle  quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto  formale conoscenza: a) ad un decimo del minimo nei casi di  mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene  eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua  commissione; a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione  degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla  determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta  giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la  regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in  dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la  presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore  e' stato commesso; b) ad un ottavo del minimo, se la  regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se  incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione  relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la  violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione  periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; b-bis) ad  un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle  omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul  pagamento del tributo, avviene entro il termine per la  presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a  quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione  ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro due  anni dall'omissione o dall'errore; [...]».

(2) L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973  cosi' dispone: «Art. 12 (Formazione e contenuto dei ruoli). 1.

L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli  ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun  ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che  hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito  territoriale cui il ruolo si riferisce. 2. Con decreto del  ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i  dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della  sua formazione, nonche' le modalita' dell'intervento in tali  procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i  concessionari. 3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il  numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo,  la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento  all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in  mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in  difetto di tali indicazioni non puo' farsi luogo all'iscrizione.

4. Il ruolo e' sottoscritto, anche mediante firma elettronica,  dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la  sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo».

 

P.Q.M.

 

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo e conseguentemente annullare l'art. 19, comma 1, della legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2016, n. 24, per i motivi illustrati nel presente ricorso.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:   1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 2 febbraio 2017.

Roma, 6 febbraio 2017

L'Avvocato dello Stato: De Bellis