RICORSO N. 11 DEL 10 FEBBRAIO 2017 (DELLA REGIONE LIGURIA)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 2 febbraio 2017.

(GU n. 11 del 13.03.2017)

 

Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano (c.f. e p.i.

00390090215), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Arno Kompatscher, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, in virtu' della procura speciale rep. n. 24612 del 27 gennaio 2017, rogata dal segretario generale della giunta provinciale dott. Eros Magnago, nonche' in virtu' della deliberazione della giunta provinciale di autorizzazione a stare in giudizio n. 80 del 24 gennaio 2017, dagli avv.ti Renate von Guggenberg (c.f. VNG RNT 57L45 A952K - pec: renate.guggenberg@pec.prov.bz.it), Stephan Beikircher (c.f. BKR SPH 65 E10 B160H - pec: stephan.beikircher@pec.prov.bz.it), Cristina Bernardi (c.f. BRN CST 64M47 D548L - pec: cristina.bernardi@pec.prov.bz.it) e Laura Fadanelli (c.f. FDN LRA 65H69 A952U - pec: laura.fadanelli@pec.prov.bz.it), di Bolzano, con indirizzo di posta elettronica avvocatura@provincia.bz.it ed indirizzo di posta elettronica certificata anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it e n. fax 0471/412099, e dall'avv. Michele Costa (c.f. CST MHL 38 C30 H501R), di Roma, con indirizzo di posta elettronica costamicheleavv@tin.it e presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Bassano del Grappa n. 24, elettivamente domiciliata (pec: michelecosta@ordineavvocatiroma.org e n. fax 06/3729467);   Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica;   Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282 del 2 dicembre 2016, nonche' dell'art. 1, commi da 633 a 636, e dell'art. 2 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.

297 del 21 dicembre 2016.

 

Fatto

 

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282 del 2 dicembre 2016 e' stata pubblicata la legge 1° dicembre 2016, n. 225, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili».

Inoltre, nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 del 21 dicembre 2016 e' stata pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019».

L'art. 7 (Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate), comma 1, del decreto-legge n. 193 del 2016, introduce nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante «Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori», una nuova disposizione (art. 5-octies), con la quale si riaprono i termini per esperire la procedura di collaborazione volontaria, gia' prevista dall'art. 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, recante «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio», che aveva a sua volta introdotto nel decreto-legge n. 167 del 1990 disposizioni per l'emersione di attivita' finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato (articoli da 5-quater a 5-septies).

La nuova «voluntary disclosure» trova applicazione, in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 al 31 luglio 2017, sia per l'emersione di attivita' estere (art. 5-octies, commi 1 e 2, decreto-legge n. 167/1990), sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali (art. 5-octies, comma 3, decreto-legge n.

167/1990), purche' le violazioni sanabili siano quelle commesse sino al 30 settembre 2016. La norma definisce nel dettaglio gli aspetti applicativi e procedurali, tra i quali si evidenzia che - rispetto alla «voluntary disclosure» disciplinata nel 2014 (nella quale era prevista la domanda del contribuente all'Amministrazione finanziaria ed il conseguente avviso di accertamento o invito all'adesione spontanea da parte dell'Agenzia delle entrate) - quella introdotta nel 2016 prevede che sia il contribuente a presentare istanza (entro 31 luglio 2017) e, spontaneamente, a versare in un'unica soluzione o in un massimo di tre rate il quantum dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi interessi e sanzioni (entro il 30 settembre 2017). Il versamento delle somme dovute comporta effetti analoghi di quelli della precedente «voluntary disclosure», sia sotto il profilo penale, sia sotto quello sanzionatorio amministrativo. La norma si completa con le disposizioni relative alle conseguenze per il mancato, insufficiente o eccedente versamento, alle agevolazioni sanzionatorie e procedurali ed a nuove ipotesi di reato.

La norma demanda inoltre ad un atto attuativo la definizione del modello per la presentazione da parte del contribuente dell'istanza di accesso alla procedura di volontaria collaborazione (comma 2), atto adottato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 30 dicembre 2016. La norma contiene anche disposizioni in materia di potenziamento dell'attivita' di accertamento fiscale da parte degli enti locali (comma 3).

La norma non reca alcun riferimento alla stima del gettito previsto dall'adozione della misura (nella relazione tecnica accompagnatoria del provvedimento si afferma testualmente che «al momento non si quantificano effetti di gettito connessi alla riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria») ne', contrariamente a quanto previsto per la precedente «voluntary disclosure» (vedasi art. 1, commi 7 e 8, legge n. 186/2014), contiene alcun riferimento alla destinazione delle maggiori entrate derivanti dalla entrata in vigore della nuova disposizione (art. 5-octies decreto-legge n. 167/1990), o alcuna disposizione che chiarisca che le maggiori entrate derivanti dalla procedura di collaborazione volontaria sono da attribuire alle province autonome (ed alle altre autonomie speciali) limitatamente alle quote e con riferimento ai tributi i cui gettiti spettano alle medesime ed agli enti locali dei rispettivi territori, ai sensi delle norme statutarie e delle relative norme di attuazione.

Invece, il comma 633 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, successivamente entrato in vigore, stabilisce che «le maggiori entrate per l'anno 2017, derivanti dall'art. 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, sono quantificate nell'importo di 1.600 milioni di euro». I successivi commi da 634 a 636 della stessa legge prevedono poi le misure da attuare qualora, dal monitoraggio delle istanze presentate, il gettito atteso dai conseguenti versamenti non consenta la realizzazione integrale dell'importo di cui al comma 633, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed il rispetto del pareggio di bilancio.

Le maggiori entrate derivanti dalla collaborazione volontaria confluiscono quindi integralmente nel bilancio dello Stato.

Per effetto dell'approvazione dello stato di previsione dell'entrata (ai sensi dell'art. 2 della legge n. 232/2016), il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto 27 dicembre 2016, recante «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019», ha previsto al capitolo 1173 del bilancio 2017, avente ad oggetto «Versamenti delle somme dovute in base all'invito al contraddittorio in attuazione della procedura di collaborazione volontaria per l'emersione delle attivita' finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, da destinare alle finalita' previste dalla normativa vigente», uno stanziamento pari a 2,4 miliardi di euro, derivanti per 1,6 miliardi di euro dalla riapertura dei termini della «voluntary disclosure» e per 0,8 miliardi dalle entrate gia' previste con il bilancio di previsione 2016 per la procedura di cui alla legge n. 186 del 2014.

Le norme in esame, non prevedendo che le maggiori entrate derivanti dalla «voluntary disclosure» sono da attribuire alle Province autonome, limitatamente alle quote e con riferimento ai tributi i cui gettiti spettano alle medesime ed agli enti locali dei rispettivi territori ai sensi delle norme di cui allo Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670), e delle relative norme di attuazione (decreto legislativo 16 marzo 1992, n.

268), ma prevedendo, invece, che le stesse confluiscono integralmente all'erario, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e del rispetto del pareggio di bilancio, violano l'autonomia finanziaria riconosciuta alla Provincia autonoma di Bolzano in forza dello Statuto speciale di autonomia e relative norme di attuazione di seguito specificate, oltre a contrastare con il principio pattizio/consensualistico e quello della leale collaborazione.

Quindi la Provincia autonoma di Bolzano impugna tali disposizioni per i seguenti motivi di

 

Diritto

 

Illegittimita' costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, nonche' dell'art. 1, commi da 633 a 636, e dell'art. 2 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», per violazione del titolo VI dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670), ed in particolare degli articoli 75, 75-bis e 79, nonche' degli articoli 103, 104 e 107, e delle relative norme di attuazione (decreto legislativo 16 marzo 1992, n.

268); nonche' del principio di leale collaborazione, in relazione all'art. 120 della Costituzione e dell'Accordo 15 ottobre 2014, nonche' del principio pattizio/consensualistico.

In forza del titolo VI dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino Alto Adige/Südtirol (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) le Province autonome di Trento e di Bolzano godono di una particolare autonomia in materia finanziaria, sistema rafforzato dalla previsione di un meccanismo peculiare per la modificazione delle disposizioni recate dal medesimo titolo VI, che ammette l'intervento del legislatore statale con legge ordinaria solo in presenza di una preventiva intesa con la Regione e le Province autonome, in applicazione dell'art. 104 del medesimo Statuto.

Con l'Accordo di Milano del 2009, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno concordato con il Governo la modificazione del titolo VI, secondo la predetta procedura rinforzata.

Tale intesa ha, quindi, portato, ai sensi dell'art. 2, commi da 106 a 126, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2009), ad un nuovo sistema di relazioni finanziarie con lo Stato, anche in attuazione del processo di riforma in senso federalista contenuto nella legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione). Il comma 106 ricorda espressamente che le disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 dello Statuto.

Successivamente e' intervenuto l'accordo del 15 ottobre 2014 (c.d. «Patto di Garanzia»), sempre tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il quale ha portato ad ulteriori modifiche del titolo VI dello Statuto speciale di autonomia, sempre secondo la procedura rinforzata ivi prevista.

Tale ultima intesa, recepita con legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), ha, quindi, ulteriormente rinnovato, ai sensi dell'art. 1, commi da 407 a 413, della medesima legge, il sistema di relazioni finanziarie con lo Stato. Anche il comma 406 di tale legge ricorda espressamente che le disposizioni recate dai commi da 407 a 413 sono approvate ai sensi e per gli effetti del predetto art. 104, per cui vanno rispettati i predetti parametri statutari e le relative norme interposte.

In merito codesta ecc.ma Corte, con la sentenza n. 28/2016, ha confermato che le province autonome godono di una particolare autonomia in materia finanziaria, caratterizzata (e rafforzata) da un meccanismo peculiare di modificazione delle relative disposizioni statutarie, che ammette l'intervento del legislatore statale con legge ordinaria solo in presenza di una preventiva intesa con la Regione e le Province autonome.

Ora, in forza dell'art. 75 dello Statuto speciale di autonomia sono attribuite alle Province autonome di Trento e di Bolzano «le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali:   a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonche' delle tasse di concessione governativa;   b) [abrogata];   c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due province;   d) gli otto decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;   e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali;   f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province, nonche' i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati;   g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici.».

Inoltre, il successivo art. 75-bis, al comma 1 specifica che nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla Regione ed alle Province autonome sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad uffici situati fuori dal territorio della Regione e delle rispettive province. Lo stesso articolo limita poi, al comma 3-bis, le fattispecie di riserve all'erario ad ipotesi del tutto eccezionali.

Infatti, a tenore di tale comma 3-bis «il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della Regione o delle Province, ivi comprese quelle relative a calamita' naturali, e' riservato allo Stato, purche' risulti temporalmente delimitato, nonche' contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Non sono ammesse riserve di gettito destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica.».

Questa norma in materia di riserve all'erario e' stata inserita con il gia' citato Accordo del 15 ottobre 2014, con cui, come detto, sono stati ridefiniti i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol e le due Province autonome, Accordo che e' stato recepito con l'art. 1, commi da 406 a 413, della legge di stabilita' dello Stato 2015, ai sensi della particolare procedura prevista dall'art. 104 dello Statuto per le modificazioni dell'ordinamento finanziario statutario, rafforzando l'autonomia finanziaria riconosciuta alle due Province autonome.

Inoltre, il comma 4 dell'art. 79 dello Statuto, come sostituito sempre a seguito di tale Accordo, prevede, quale formula di chiusura a garanzia della stabilita' del nuovo assetto dei rapporti finanziari, che «nei confronti della Regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilita' interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo.».

Nel caso del gettito riscosso per effetto della volontaria collaborazione, codesta ecc.ma Corte ha escluso che possa trattarsi di un gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, in quanto «le entrate in contestazione riguardano il gettito tributario originariamente evaso attraverso la violazione degli obblighi dichiarativi e, successivamente, "emerso" in applicazione delle citate procedure» e statuito che «la disciplina delle procedure di collaborazione volontaria non determina alcuna maggiorazione di aliquota ne' una generale modifica dei tributi, trattandosi, a legislazione fiscale sostanzialmente immutata, del gettito tributario originariamente dovuto ed illecitamente sottratto» (sentenza n. 66/2016, punto 2, del considerato in diritto, nella quale codesta ecc.ma Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 7, della legge n. 186/2014, nella parte in cui esso si applica alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste).

Ne consegue che la Regione e le Province autonome sono destinatarie della devoluzione dei tributi erariali prevista dallo Statuto di autonomia anche in riferimento al gettito riscosso in base alla procedura di collaborazione volontaria di cui alle norme statali in questione, risultando, in ogni caso, il gettito derivante dalle predette procedure di emersione e di rientro dei capitali detenuti all'estero privo dei requisiti statutariamente previsti per la qualificazione della riserva all'erario.

Con riferimento alla potesta' spettante allo Stato di riservare all'erario gettiti di natura tributaria riscossi nel territorio delle due Province autonome, la giurisprudenza costituzionale ne ha subordinato la possibilita' alla sussistenza, puntualmente verificata, di tutte le condizioni tassativamente individuate nella normativa statutaria.

Codesta ecc.ma Corte ha avuto infatti occasione di pronunciarsi piu' volte in merito alle predette condizioni necessarie ai fini della legittimita' delle riserve all'erario in questione (con riferimento ai previgenti parametri contenuti negli articoli 9, 10 e 10-bis del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, ora abrogati e sostituiti dalle disposizioni contenute nel citato comma 3-bis dell'art. 75-bis St.), dando una lettura d'insieme utile per la valutazione delle ipotesi disciplinate dalle norme in esame ed esprimendo il proprio orientamento vincolante in materia (sentenza n.

182/2010, punto 4 del considerato in diritto; sentenza n. 142/2012, punto 4.3 del considerato in diritto; piu' in generale, sentenza n.

145/2014, punti 4.2 e 4.3 del considerato in diritto).

La norma di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 193 del 2016, per la parte in cui non dispone che le maggiori entrate derivanti dalla procedura di collaborazione volontaria previste dall'art. 5-octies del decreto-legge n. 167 del 1990, sono da attribuire alle Province autonome, limitatamente alle quote e con riferimento ai tributi i cui gettiti spettano alle medesime ed agli enti locali dei rispettivi territori ai sensi delle norme statutarie e delle relative norme di attuazione, si pone quindi in violazione delle predette norme dello Statuto speciale di autonomia.

In combinato disposto con il predetto art. 7 del decreto-legge n.

193/2016, l'art. 1, commi da 633 a 636, e l'art. 2 della legge n. 232 del 2016, destinando le maggiori entrate derivanti dalla predetta di collaborazione volontaria al bilancio dello Stato, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e del rispetto del pareggio di bilancio, determina una violazione delle stesse norme statutarie.

Trattandosi, come riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale, di maggiori entrate riguardanti il gettito tributario originariamente evaso attraverso la violazione degli obblighi dichiarativi e, successivamente, «emerso» in applicazione delle predette procedure, la loro attribuzione all'erario viola l'autonomia finanziaria riconosciuta alle Province autonome in forza del titolo VI dello Statuto, in particolare articoli 75, 75-bis e 79.

Anche qualora si dovesse intendere che le predette disposizioni possano costituire riserve all'erario, non sussistono per esse tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza costituzionale per attribuire allo Stato le relative maggiori entrate, non configurandosi tali entrate come gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o nuovi tributi, ne' destinato alla copertura di nuove e specifiche spese di carattere non continuativo, in violazione dell'appena citato art. 75-bis.

Posto inoltre che le citate norme statutarie in materia finanziaria sono state approvate con la procedura prevista dall'art.

104 dello Statuto speciale di autonomia, la riserva al bilancio statale delle maggiori entrate derivanti dalle procedure di collaborazione volontaria costituiscono un'unilaterale violazione dell'Accordo del 15 ottobre 2014 con il Governo, il quale definisce in modo esaustivo la natura e misura della partecipazione delle Province autonome ai processi di risanamento della finanza pubblica, ed in particolare l'entita' dei concorsi assicurati dalla Regione e dalle Province autonome (in particolare, art. 79, comma 4, St.), e quindi del principio di leale collaborazione in relazione all'art.

120 della Costituzione e quello pattizio/consensualistico (cfr. Corte costituzionale, sentenze n. 82/2007, n. 353/2004, n. 39/1984, n.

98/2000), definito, per quanto riguarda la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, dagli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto speciale di autonomia.

E', quindi, evidente che le norme di cui all'art. 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, in combinato disposto con gli articoli 1, commi da 633 a 636, e 2 della legge 11 dicembre 2016, n.

232, violano l'autonomia finanziaria riconosciuta alla Provincia autonoma di Bolzano in forza del titolo VI dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670), in particolare articoli 75, 75-bis e 79, e le correlative norme di attuazione di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, nonche' gli articoli 103, 104 e 107 dello stesso Statuto e, quindi, il principio della leale collaborazione e quello pattizio/consensualistico, in relazione all'art. 120 della Costituzione e dell'Accordo 15 ottobre 2014.

 

P.Q.M.

 

Pertanto, la Provincia autonoma di Bolzano, come in epigrafe rappresentata e difesa, chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, nonche' dell'art. 1, commi da 633 a 636, e dell'art. 2 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019».

Si depositano con il presente atto:   1) autorizzazione a stare in giudizio (deliberazione della giunta provinciale di Bolzano n. 80 del 24 gennaio 2017);   2) procura speciale rep. n. 24612 dd. 27 gennaio 2017;   3) deliberazione del Consiglio provinciale di Bolzano, di ratifica della deliberazione della giunta provinciale di Bolzano n.

80/2017.

Bolzano-Roma, 31 gennaio 2017

Avv. von Guggenberg - Avv. Beikircher

Avv. Bernardi - Avv. Fadanelli - Avv. Costa