Regione: Trento

Estremi: Legge n.20 del 29-12-2016

Bur: n.52 del 30-12-2016

Settore: Politiche economiche e finanziarie

Delibera C.d.M. del: 23-2-2017 / Impugnata

 

La legge della Provincia autonoma di Trento n. 20 pubblicata sul B.U.R n. 52 del 30/12/2016 recante "Legge di stabilità provinciale 2017" presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale.

Articolo 10 comma 2, lettera d), rinvia ad un provvedimento della Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, le "sanzioni a carico degli enti locali" del sistema territoriale provinciale integrato.

Al riguardo, si segnala che le sanzioni, in caso di mancato rispetto dei saldi di finanza pubblica, sono disciplinate per gli enti locali, ivi inclusi gli enti ricadenti nel sistema territoriale provinciale integrato, dai commi 475 e 476 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il successivo comma 483 dell'articolo 1 della medesima legge prevede, infatti, che le disposizioni previste dai commi 475 e 479 non si applicano agli enti regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Province autonome di Trento e di Bolzano; pertanto, resta ferma la normativa nazionale in materia di sanzioni per gli enti locali del territorio de qua.

Alla luce di quanto sopra, il coordinamento della finanza pubblica provinciale nei confronti degli enti locali non può che essere diretto, eventualmente, a definire sanzioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalla normativa nazionale, di conseguenza la disposizione in esame si pone in contrasto con l'articolo 1, commi da 475 a 476, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica.

La disposizione viola l'articolo 79, commi 3 e 4, dello Statuto della Regione Trentino Alto Adige, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670, i quali rispettivamente recitano "Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale" e "La regione e le province provvedono, per sé e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato.."

Alla luce di quanto sopra si ritiene di proporre l'impugnativa dinnanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.