Regione: Lombardia

Estremi: Legge n.34 del 29-12-2016

Bur: n.52 del 30-12-2016

Settore: Politiche economiche e finanziarie

Delibera C.d.M. del: 23-2-2017 / Impugnata

 

La legge Regione Lombardia n.34 pubblicata sul B.U.R n. 52 del 30/12/2016  recante: Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2017, presenta i seguenti profili di illegittimità costituizionale:

Articolo 10  gli oneri derivanti dalla disposizione in esame per gli esercizi 2018 e 2019 non trovano idonea copertura finanziaria nel bilancio di previsione autorizzatorio 2017-2019. Pertanto la norma in esame si pone in contrasto con l'articolo 81, terzo comma, Cost.

 

Articolo 19  la norma, al comma 1, prevede la rimodulazione del ticket nazionale di 10 euro per ricetta sulla prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa nazionale, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p-bis), punto 1), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007). Il comma 2 dispone che la Giunta regionale adotti, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge regionale in esame, misure dirette all'ampliamento delle esenzioni ovvero alla rimodulazione in riduzione del suddetto ticket al fine di assicurare, entro un triennio, la riduzione di almeno il 50 per cento del medesimo ticket. Il comma 2 dispone altresì che il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario sia assicurato dall'adozione di azioni di efficientamento delle spesa sanitaria e di promozione dell'appropriatezza per le attività di specialistica ambulatoriale.

Al riguardo si rileva che il comma 1 ed il comma 2 dell'articolo 19 sono in palese contraddizione. Infatti con il comma 1, di carattere programmatorio, la regione prevede di disporre la rimodulazione del ticket nel rispetto della normativa nazionale (articolo 1, comma 796, lettera p-bis), punto 1), della legge 27 dicembre 2006, n. 296) che espressamente dispone:  a) l'adozione di misure alternative di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie;  b) la certificazione di equivalenza finanziaria delle misure di cui alla lettera a) da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

Con il comma 2, viceversa, in concreto, si dà mandato alla Giunta Regionale di procedere ad una mera riduzione del ticket nazionale senza adottare le misure alternative di compartecipazione di cui alla lettera a) (ma solo generiche azioni di efficientamento) e senza acquisire la certificazione di equivalenza finanziaria da parte del Tavolo adempimenti di cui alla lettera b).

In tali termini, l'articolo 19, comma 2 risulta in contrasto con l'articolo 117 della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica..

In proposito, peraltro, va ricordato che la Regione Lombardia in passato ha già disposto una rimodulazione del predetto ticket nazionale, rispettando tuttavia le prescrizioni previste dal richiamato articolo 1, comma 796, lettera p-bis), punto 1), della legge n. 296 del 2006 (vedasi allegato verbale del Tavolo di verifica degli adempimenti del 28 luglio 2011).

Per le suesposte considerazioni, si ritiene di dover impugnare la legge regionale in parola dinanzi alla Corte Costituzionale.