Regione: Toscana

Estremi: Legge n.86 del 20-12-2016

Bur: n.57 del 28-12-2016

Settore: Politiche infrastrutturali

Delibera C.d.M. del: 23-2-2017 / Impugnata

 

La legge regionale, recante "Testo unico del sistema turistico regionale" è censurabile relativamente alle disciplina delle "locazioni turistiche" contenute nell'art. 70, che risulta invasiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all'articolo 117, secondo comma lettera l) della Costituzione. Inoltre, è censurabile relativamente all'articolo 122, che definisce l'attività di guida ambientale, istituendo una nuova professione in violazione dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione.

L'articolo 70 della legge regionale definisce le locazioni turistiche, così recitando:  «1. Ai fini del presente testo unico, sono locazioni turistiche le locazioni per finalità esclusivamente turistiche di case e appartamenti arredati e senza alcuna prestazione di servizi accessori o complementari. Alle locazioni turistiche non si applica la disciplina delle case e appartamenti per vacanze di cui all'articolo 57.

2. Le locazioni turistiche possono essere esercitate:  a) in forma non imprenditoriale da parte di proprietari o usufruttuari nel caso in cui:  1) destinano alla locazione turistica non più di due alloggi nel corso dell'anno solare, indipendentemente dal numero di comunicazioni di locazione turistica effettuate;  2) destinano alla locazione turistica più di due alloggi nel corso dell'anno solare e effettuano complessivamente sino a ottanta comunicazioni di locazione turistica nel corso dell'anno solare;  b) in forma imprenditoriale indipendentemente dal numero di alloggi gestiti.

3. Le locazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere gestite in forma indiretta tramite agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica.

4. I proprietari e gli usufruttuari che concedono in locazione alloggi per finalità turistiche nonché gli intermediari con mandato della locazione turistica comunicano al comune dove gli alloggi sono situati, la forma imprenditoriale o non imprenditoriale di esercizio dell'attività e le informazioni relative all'attività svolta, utili anche a fini statistici, definite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.

5. La deliberazione della Giunta regionale definisce altresì le modalità e i termini con cui sono effettuate le comunicazioni di cui al comma 4.

6. Gli alloggi locati per finalità turistiche devono possedere:  a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;  b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.

7. Gli alloggi locati per finalità turistiche, indipendentemente dalla forma della gestione, sono parificati alle strutture ricettive ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno.

8. Coloro che stipulano contratti di locazione turistica in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggetti all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:  a) nel caso in cui vengono forniti i servizi accessori o complementari, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00;  b) nel caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 4, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.

9. Coloro che esercitano attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale direttamente o in forma indiretta, in assenza dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00."

Tale disposizione dunque definisce le «locazioni turistiche» e le attività svolta «in forma imprenditoriale», pone obblighi d'informazione a carico del gestore e prevede sanzioni per «coloro che stipulano contratti di locazione turistica in violazione delle disposizioni» di cui all'art. 70, per coloro che «esercitano attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale direttamente o informa indiretta, in assenza dei requisiti».

La locazione turistica è introdotta nel nostro ordinamento civile dalla legge n. 431 del 9 dicembre 1998, che nel disciplinare la locazione di immobili adibiti ad uso abitativo ha stabilito quali articoli della legge stessa fossero applicabili anche agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche e quali articoli, invece, non dovessero trovare applicazione relativamente a detti alloggi. Anche il Codice del Turismo, d.Lgs. 23 maggio 2011 n. 79, si è occupato di locazione turistica dedicando il Capo II alle Locazioni Turistiche e stabilendo, all'articolo 53 che: "Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione".

Pertanto, per il combinato disposto delle citate norme contenute nell'art. 1 della legge n. 431/1998 e nell'art. 53 del D.Lgs n. 79/2011, al contratto di locazione di immobili ad uso abitativo per finalità turistiche si applicano le disposizioni del codice civile e quindi gli articoli 1571 e seguenti.

Seppure alle Regioni, ai sensi dell'articolo 117 comma quarto della Costituzione, sia riconoscibile potestà legislativa esclusiva in materia di turismo, è indubbio che la disciplina dei singoli contratti, e quindi anche del contratto di locazione, è di competenza dello Stato in quanto riconducibile alla materia ordinamento civile di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera l) della Costituzione, così come è di competenza esclusiva dello Stato lo stabilire quando un insieme di beni possa essere considerato un'azienda (art. 2555 c.c.) e quando l'attività economica esercitata da un determinato soggetto possa essere considerata una attività di impresa. Di conseguenza, la disposizione regionale che stabilisce quando la mera locazione di un appartamento debba ritenersi organizzata in forma di impresa contrasta con l'art. 117, comma 2, lett. l), Cost.

Alla luce di detti principi si consideri quanto previsto dall'art. 70 comma 1 della legge regionale in esame, che individua la definizione di "locazione turistica" ("sono locazioni turistiche le locazioni per finalità esclusivamente turistiche di case e appartamenti arredati e senza alcuna prestazione di servizi accessori o complementari") sovrapponendosi al codice del turismo. Si consideri, inoltre, il comma 2, che presume il carattere imprenditoriale dell'attività nel caso in cui siano destinati alla locazione turistica più di due alloggi e nel caso in cui siano effettuate più di ottanta comunicazioni di locazione turistica nel corso dell'anno solare e vieta, al ricorrere di tali presupposti, l'esercizio in forma non imprenditoriale di tali locazioni (comma 9).

La definizione della locazione turistica «in forma imprenditoriale» effettuata dalla norma, basata sul numero degli alloggi locati e delle comunicazioni di locazione turistica inviate al Comune nel corso dell'anno solare, invade la competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile. L'art. 2082 del codice civile, espressione di tale competenza esclusiva statale, infatti, definisce l'imprenditore come «chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi». Tale definizione è data in via generale e con riferimento all'intero territorio nazionale, con la conseguenza che risulta di per sé in contrasto con la competenza statale in materia di ordinamento civile anche solo la mera pretesa della Regione di dare una propria definizione di attività d'impresa. Inoltre, l'art. 70 contrasta con l'articolo 2082 c.c. in quanto pone l'accento sul numero degli immobili locati e sul numero di comunicazioni di locazione turistica nell'anno solare, senza che tali elementi siano di per sé indicativi del fatto che quella di cui si discute sia un'attività economica svolta «professionalmente» e in maniera «organizzata».

Per le stesse ragioni e di conseguenza sono incostituzionali anche le sanzioni previste dallo stesso art. 70.

L'articolo 70 presenta profili di incostituzionalità anche per il fatto che la materia disciplinata dalla Regione Toscana, ancorché riguardante un intreccio di competenze sia regionali sia statali, per la novità e la delicatezza del tema trattato - attualmente all'esame del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo anche in vista di una possibile definizione di una disciplina generale "quadro" diretta a stabilire principi fondamentali - non può essere allo stato attuale regolata singolarmente da ciascuna regione, pena la precostituzione di un panorama inevitabilmente eterogeneo e diversificato sul territorio regionale, con impatti negativi su materie e istituti, quali la locazione, il comodato d'uso, l'impresa turistica-recettiva e i relativi ambiti di concorrenza e di mercato, appartenenti alla competenza legislativa statale.

È altresì incostituzionale l'articolo 122, che definisce l'attività di guida ambientale, con ciò ledendo la competenza statale ad individuare nuove figure professionali, anche nel settore turistico (art. 117, terzo comma, Cost.). Come reiteratamente affermato dalla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, l'individuazione delle figure professionali è riservata allo Stato (sentenze n. 117/2015; n. 98/2013; n. 138/2009; n. 93/2008). Tale asserzione è stata formulata anche con specifico riguardo alle professioni turistiche e nel periodo successivo all'entrata in vigore del codice del turismo (d.lgs. n. 79/2011), il cui articolo 6 contiene una definizione generale di professione turistica. Infatti, l'enucleazione di peculiari figure professionali, a partire da un genus individuato dalla legge statale, è preclusa al legislatore regionale (sent. n. 328/2009). Il profilo di incostituzionalità si estende alle disposizioni regionali conseguenti e connesse e segnatamente all'articolo 123, che disciplina i requisiti (titolo di studio e abilitazione all'esercizio della professione) e gli obblighi per l'esercizio della professione di guida ambientale (la stipulazione di una polizza assicurativa), prevendendo l'invio di una SCIA in via telematica.

Per i motivi sopra evidenziati, le disposizioni regionali sopra indicate presentano profili di illegittimità costituzionale e devono essere impugnate ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.