Regione: Valle Aosta

Estremi: Legge n.20 del 14-11-2016

Bur: n.52 del 29-11-2016

Settore: Politiche economiche e finanziarie

Delibera C.d.M. del: 20-1-2017 / Impugnata

 

La Legge della Regione Valle Aosta n.20 pubblicata sul B.U.R n. 52 del 29/11/2016 recante " Disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle società partecipate dalla Regione." Presenta profili illegittimi per gli aspetti di seguito evidenziati riguardanti l'art. 9 comma 2.

L'articolo 9 che disciplina il diritto di accesso dei Consiglieri regionali , al comma 2, prevede chetale diritto possa essere esercitato nei confronti delle "società partecipate in misura minoritaria dalla Regione", prevedendo che tale diritto sia "pari a quello riconosciuto ai rappresentanti nominati dalla Regione in seno agli organi delle società stesse" si appalesa illegittimo-  Infatti per questa disposizione si rileva che, per tale via, la legge regionale incida, di fatto, sull'assetto predisposto dal codice civile che delinea i limiti dei poteri e dei diritti informativi, nonché gli obblighi di riservatezza riconosciuti, per quanto di interesse, ad amministratori e sindaci intervenendo, seppure in via indiretta, su materia riservata alla sfera di competenza legislativa esclusiva statale in virtù dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione in materia di ordinamento civile.

.Per quanto evidenziato la previsione di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale in esame non può essere assimilata a quella contenuta nell'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che "I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato". Sebbene in base a tale ultima prescrizione sia stato riconosciuto un diritto d'accesso degli amministratori comunali e provinciali in relazione alle società partecipate in misura totalitaria o, anche, maggioritaria da parte di un ente locale, si ritiene che tale diritto d'accesso non sia applicabile alle società partecipate in misura minoritaria dall'ente locale, proprio sulla scorta della considerazione per cui, attesa la natura prettamente privatistica del soggetto partecipato, i principi codicistici che regolano la materia ne risulterebbero alterati. Per le ragioni indicate, si ritiene che la norma citata sia illegittima in quanto viola il riparto di competenze stabilito dall'articolo 117 secondo comma, lettera l), della Costituzione in tema di ordinamento civile e per tale motivo deve essere impugnata ex art. 127 della Costituzione.