RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI N. 7 DEL 29 DICEMBRE 2016 (REGIONE PUGLIA)

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 29 dicembre 2016.

(GU n. 3 del 18.01.2017)

 

Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Puglia, in persona del presidente pro tempore della giunta regionale dott.

Michele Emiliano, a cio' autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 1907 del 30 novembre 2016, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Papa Malatesta del Foro di Roma (pec: a.papamalatesta@cert.vm-associati.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, piazza Barberini 12, come da mandato a margine del presente atto;   Contro lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore;   Per la dichiarazione che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro dello sviluppo economico, il potere di negare l'adozione degli atti necessari ad ottemperare a quanto statuito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 110 del 2016 in relazione al procedimento che ha condotto al rilascio dell'autorizzazione per il gasdotto TAP, cosi' determinando una lesione alle attribuzioni costituzionali che gli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione e il principio di leale collaborazione riconoscono alla Regione Puglia.

I. - Premessa. La vicenda da cui trae origine il conflitto e la sopravvenuta sentenza n. 110 del 2016 della Corte costituzionale.

1.1. - Nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio del gasdotto TAP (Metanodotto d'importazione Albania-Italia «Trans Adriatic Pipeline»), la Regione Puglia, con d.G.R. n. 2006/2011, ha fermamente manifestato il suo dissenso motivato sul progetto presentato e gia' sottoposto a VIA, con particolare riferimento alla scelta progettuale del punto di approdo a San Foca.

A seguito di tale espresso e motivato dissenso, il procedimento e' stato rimesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri in erronea applicazione dell'art. 14-quater, legge n. 241 del 1990, e si e' concluso in data 20 ottobre 2015 con il rilascio della predetta autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, senza che sia mai stata intrapresa alcuna trattativa con la Regione per trovare una soluzione quanto piu' possibile condivisa. In questo modo e' stato disatteso sia il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la c.d. «intesa forte» tra Stato e regione interessata assurge a condizione di legittimita' delle leggi statali con le quali sono avocate «al centro» funzioni amministrative ricadenti in ambiti di competenza concorrente - tra i quali figura la «produzione, [al] trasporto e [alla] distribuzione nazionale dell'energia» e il «governo del territorio» che qui vengono in rilievo - o residuale regionale (cfr., ex multis, Corte costituzionale, sentenza n. 239 del 2013), sia la normativa applicabile al caso di specie, ovvero gli articoli 52-quinquies, commi 2 e 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e 1, comma 8-bis, legge n. 239 del 2004.

In conseguenza di cio', la Regione Puglia ha deciso di adire il Giudice amministrativo impugnando il provvedimento con il quale e' stata rilasciata l'autorizzazione alla realizzazione del gasdotto TAP, ed attualmente la controversia e' pendente in grado di appello davanti al Consiglio di Stato.

I.2. - Nelle more del predetto giudizio, tuttavia, con sentenza n. 110 del 2016, depositata lo scorso 20 maggio, questa ecc.ma Corte ha definitivamente chiarito che il citato art. 52-quinquies prevede «la cosiddetta intesa "forte" ai fini della localizzazione e realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche quale modulo procedimentale necessario per assicurare l'adeguata partecipazione delle regioni allo svolgimento di procedimenti incidenti su una molteplicita' di loro competenze», che «ai "gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero" e' pienamente applicabile il disposto dell'art. 52-quinquies, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, che prevede l'adozione, d'intesa con le Regioni, dell'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di ogni infrastruttura lineare energetica», e, infine, che «l'intesa prevista dall'art. 52-quinquies, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, [...] non puo' che riguardare anche "le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse"».

La citata sentenza n. 110 del 2016, dunque, contiene una precisazione nuova e di fondamentale rilevanza, poiche' se prima di tale pronuncia interpretativa non era affatto pacifico che l'intesa «forte» di cui all'art. 52-quinquies, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 fosse applicabile anche ai gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero e che dovesse essere acquisita anche in riferimento alle «operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e farne relative opere connesse», dopo tale sentenza e' finalmente certo che tali fattispecie rientrano a pieno titolo nell'ambito di applicazione della norma legislativa citata (cfr. quanto si dira' piu' approfonditamente al riguardo nel par. III).

In conseguenza di cio', con nota del presidente n. 2918/SP inviata in data 21 giugno 2016, la Regione Puglia ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico, «al fine di assicurare la doverosa garanzia delle prerogative costituzionali» dell'ente territoriale, «di annullare/revocare il decreto di rilascio dell'Autorizzazione unica alla realizzazione del gasdotto TAP». A tale nota non e' mai seguito alcun riscontro, ne', tantomeno, sono stati adottati i provvedimenti sollecitati.

Tuttavia, poiche' l'annullamento dell'autorizzazione di cui si discute, a seguito della citata sentenza n. 110 del 2016, deve necessariamente considerarsi come atto dovuto e vincolato nel suo contenuto, nonche', allo stato attuale, come l'unico e imprescindibile strumento in grado di assicurare l'effettiva garanzia delle prerogative costituzionali spettanti alla Regione, con successiva nota del presidente n. 4060/SP inviata in data 21 settembre 2016, la Regione Puglia ha proceduto a diffidare il Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro pro tempore, a riesaminare tutti gli atti del procedimento amministrativo in ottemperanza alla richiamata pronuncia e, in conseguenza, a disporre la revoca/annullamento del decreto di rilascio dell'Autorizzazione unica alla realizzazione del gasdotto TAP, entro e non oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento della medesima diffida, cosi' da riconoscere e ristabilire il corretto assetto delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite, con particolare riferimento al rispetto del principio di leale collaborazione e alle sue necessarie implicazioni per la vicenda in questione.

Il predetto termine e' scaduto il 21 ottobre scorso, senza che alla diffida sia seguito alcun riscontro, ne' alcuna iniziativa di qualunque genere da parte del Ministero dello sviluppo economico. In conseguenza di cio', deve considerarsi ad oggi definitiva e inequivoca la volonta' dello Stato di negare l'adozione degli atti sollecitati dalla Regione Puglia e necessari ad ottemperare alla sentenza n. 110 del 2016 di questa ecc.ma Corte, rendendo cosi' consolidata e palese la violazione dell'art. 52-quinquies, decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, come interpretato dalla richiamata sentenza, e dell'art. 1, comma 8-bis, legge n. 239 del 2004, con conseguente grave lesione delle prerogative costituzionali della Regione garantite dagli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonche' presidiate dal principio di leale collaborazione, per i seguenti motivi di

 

Diritto

 

II. - Sull'ammissibilita' del presente conflitto.

II.1. - In via preliminare, occorre sottolineare la piena ammissibilita' del presente ricorso per conflitto di attribuzioni sotto piu' profili, a partire da quello afferente all'atto che ha dato origine al conflitto e che si sostanzia in una condotta omissiva.

Le censure della Regione Puglia, infatti, si rivolgono all'inerzia del Ministero dello sviluppo economico a fronte di una esplicita diffida - da parte della medesima Regione - ad ottemperare a quanto statuito da questa Corte nella recente sentenza n. 110 del 2016, intervenuta, come gia' detto, nelle more del giudizio amministrativo gia' instaurato in riferimento al provvedimento di autorizzazione del gasdotto TAP. Infatti, a seguito di tale pronuncia - giova ribadirlo - si e' resa manifesta in modo chiaro e definitivo la lesione della sfera di attribuzioni costituzionali della Regione.

Al silenzio «inadempimento»/«rifiuto» del Ministero, dunque, non solo deve essere riconosciuta una indubbia rilevanza giuridica esterna, in accordo con la dottrina (cfr. G. Zagrebelsky, V. Marceno', Giustizia costituzionale, Bologna, 2012, 466; E. Malfatti, S. Panizza, R.

Romboli, Giustizia costituzionale, Torino, 2011, 201; A. Cerri, Corso di giustizia costituzionale, Milano, 2008, 346) e con la stessa giurisprudenza di questa ecc.ma Corte (cfr. sentt. nn. 111 del 1976; 187 del 1984; 276 del 2007) che affermano l'astratta ammissibilita' di un conflitto sorto avverso un comportamento omissivo, ma anche l'idoneita', in concreto, ad arrecare un grave vulnus alle suddette attribuzioni costituzionali della Regione (cfr. quanto si dira' al riguardo al par. III).

II.2. - L'ammissibilita' del presente conflitto e', inoltre, apprezzabile anche da un altro punto di vista. Infatti, ancorche' sia stato rilevato in dottrina che, nell'ipotesi di conflitti promossi avverso l'inerzia altrui, «quando si ha piena discrezionalita' nell'an, nel quando, oltre che nel quomodo, nessuna lesione puo' derivare dalla mera inattivita'» (cosi' G. Zagrebelsky, V. Marceno', Giustizia costituzionale, cit., 466), una simile obiezione e' agevolmente superabile in riferimento al caso di specie. Infatti, come gia' detto piu' sopra, la Regione Puglia si e' limitata a chiedere al Ministero dello sviluppo economico di dare attuazione alle statuizioni contenute nella sentenza n. 110 del 2016 di questa Corte, attraverso il riesame degli atti del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione del gasdotto TAP alla luce di tale pronuncia e adottando le determinazioni consequenziali in applicazione degli articoli 52-quinquies, commi 2 e 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e 1, comma 8-bis, legge n. 239 del 2004. Dunque, il «facere» richiesto dalla Regione al Ministero dello sviluppo economico non consiste affatto in un'attivita' rientrante nella piena discrezionalita' di quest'ultimo, bensi' nella corretta applicazione della legge, in ottemperanza a quanto statuito da questa Corte nella sopravvenuta sentenza n. 110 del 2016 in riferimento a casi analoghi a quello dedotto nel presente giudizio, cosi' da ripristinare la sfera di attribuzioni che gli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonche' il principio di leale collaborazione, garantiscono in favore della Regione stessa.

II.3. - Infine, occorre evidenziare l'ammissibilita' del presente ricorso sotto un ulteriore profilo.

Come e' noto, la giurisprudenza di questa Corte ha, in piu' occasioni, ritenuto inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra enti proposto contro atti consequenziali di atti anteriori non tempestivamente impugnati (cfr., ex plurimis, sentt. n.

86 del 2015, n. 130 del 2014, n. 207 e n. 72 del 2012, n. 369 del 2010). Nel caso di specie, tuttavia, non e' possibile considerare il silenzio «inadempimento»/«rifiuto» del Ministero quale comportamento che trova il suo presupposto nell'atto di autorizzazione alla realizzazione del gasdotto TAP, quest'ultimo non impugnato attraverso lo strumento del conflitto di attribuzioni. Ed infatti l'inerzia del Ministero dello sviluppo economico si e' manifestata a fronte della diffida della Regione Puglia a dare attuazione alla sentenza n. 110 del 2016 di questa Corte: pronuncia intervenuta quasi un anno dopo rispetto al rilascio, da parte dello stesso Ministero, del provvedimento autorizzatorio del gasdotto. Cio' in quanto - come si tornera' a dire a breve (cfr. par. III) - solo a seguito della citata decisione e' divenuta certa e costituzionalmente vincolata e doverosa, ai fini della tutela della posizione costituzionale della Regione Puglia, la fedele applicazione alla vicenda in questione della disciplina di cui agli articoli 52-quinquies, commi 2 e 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e 1, comma 8-bis, legge n. 239 del 2004; ed e' per tali ragioni che il comportamento omissivo del Ministro rispetto ad una attivita' costituzionalmente vincolata assume natura e portata autonomamente lesiva delle attribuzioni costituzionali della Regione Puglia.

Alla luce delle suesposte considerazioni, quindi, non puo' nutrirsi dubbio alcuno circa la sussistenza dei requisiti oggettivi ai fini dell'ammissibilita' del presente ricorso.

II.4. - In ultimo, e' bene sottolineare che in capo alla Regione Puglia e' agevolmente ravvisabile un interesse concreto e attuale a ricorrere avverso il silenzio giuridicamente rilevante del Ministero dello sviluppo economico: cio' non solo per le ragioni brevemente tratteggiate nei paragrafi precedenti in ordine alla violazione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite, ma altresi' perche' - come si legge chiaramente nella delibera con cui lo stesso Ministero ha rimesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri il procedimento autorizzatorio relativo al metanodotto TAP, ex art.

14-quater, comma 3, legge n. 241 del 1990 - «il tracciato del metanodotto interessa la Regione Puglia, la Provincia di Lecce, il comune di Melendugno».

III. - Sulla violazione delle attribuzioni regionali garantite dagli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonche' dal principio di leale collaborazione come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale.

III.1. - Come e' noto, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di questa ecc.ma Corte, «le Regioni "possono proporre ricorso per conflitto di attribuzioni, a norma dell'art. 39, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, quando esse lamentino non una qualsiasi lesione, ma una lesione di una propria competenza costituzionale" (sentenze n. 380 del 2007 e n. 27 del 2006). "Qualora cio' non si verifichi, e tuttavia si prospetti l'illegittimo uso di un potere statale che determini conseguenze avvertite come negative dalle Regioni, ma non tali da alterare la ripartizione delle competenze indicata da norme della Costituzione (o, comunque, da norme di rango costituzionale come gli statuti di autonomia speciale), i rimedi dovranno eventualmente essere ricercati dagli interessati presso istanze giurisdizionali diverse da quella costituzionale" (sentenza n. 380 del 2007)» (cfr., ex multis, Corte costituzionale sentenza n. 263 del 2014).

Ebbene, come si evince dalla ricostruzione della vicenda da cui origina il presente conflitto (par. 1), e' evidente che la mancata attuazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, delle statuizioni contenute nella piu' volte citata sentenza n. 110 del 2016 di questa Corte si e' risolta in una grave lesione delle attribuzioni che gli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., unitamente al principio di leale collaborazione, riconoscono alla Regione Puglia.

Ed infatti, nel caso di specie, il procedimento autorizzatorio alla realizzazione del gasdotto TAP altro non e' che il frutto dell'esercizio di una funzione amministrativa ascrivibile alle materie di legislazione concorrente «Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e «Governo del territorio» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., attratta in sussidiarieta' a livello statale, in forza dell'art. 118, primo comma, Cost. Di conseguenza, secondo l'interpretazione consolidata che la giurisprudenza costituzionale offre del «meccanismo ascensionale» della chiamata in sussidiarieta' di funzioni amministrative ricadenti in ambiti di legislazione concorrente o residuale regionale, la disciplina relativa all'esercizio di tali funzioni deve prevedere moduli collaborativi «forti», ovvero le intese (cfr., per tutte, sentenza n. 303 del 2003, par. 2.2 del Considerato in diritto, laddove si afferma che «i principi di sussidiarieta' e di adeguatezza convivono con il normale riparto di competenze legislative contenuto nel Titolo V e possono giustificarne una deroga solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalita', e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata. Che dal congiunto disposto degli artt.

117 e 118, primo comma, sia desumibile anche il principio dell'intesa consegue alla peculiare funzione attribuita alla sussidiarieta'», la quale assume «una valenza squisitamente procedimentale, poiche' l'esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, puo' aspirare a superare il vaglio di legittimita' costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attivita' concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese che devono essere condotte in base al principio di lealta'»).

III.2. - In ossequio a tale giurisprudenza, che ha valorizzato il principio di leale collaborazione facendolo assurgere a condizione di legittimita' costituzionale della chiamata «al centro» di funzioni amministrative riconducibili ad ambiti di competenza legislativa concorrente o residuale regionale, il legislatore nazionale ha previsto, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio «delle infrastrutture energetiche lineari», che debba essere acquisita un'intesa con la Regione interessata (art. 52-quinquies, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001), il cui mancato raggiungimento e' superabile solo in forza della procedura di cui all'art. 1, comma 8-bis, legge n. 239 del 2004 (come modificato, ai fini che qui interessano, dall'art. 38, comma 1, decreto-legge n. 83 del 2012), il quale recita: «Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, nel caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa, comunque denominati, inerenti alle funzioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo, entro il termine di centocinquanta giorni dalla richiesta nonche' nel caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 5 dell'art. 52-quinquies del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e nei casi di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, il Ministero dello sviluppo economico invita le medesime a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali interessate, lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale, entro sessanta giorni dalla rimessione, provvede in merito con la partecipazione della regione interessata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso e sostituiscono il comma 6 del citato art.

52-quinquies del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001».

Tuttavia sull'art. 52-quinquies e' intervenuto il decreto-legge n. 133 del 2014, il quale, da una parte, ha ampliato l'ambito di applicazione del comma 2 della disposizione de qua alle autorizzazioni concernenti «i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse» (art. 37, comma 2, lettera a), decreto-legge n. 133 del 2014), ma, dall'altra, ha omesso di estendere espressamente a tali infrastrutture la portata del successivo comma 5, concernente l'acquisizione dell'intesa con la Regione nel cui territorio ricada in tutto o in parte la relativa opera di realizzazione. L'art. 37, comma 2, lettera c-bis), del citato decreto-legge, infatti, si e' limitato a modificare la lettera dell'art. 52-quinquies, comma 5, integrandola con la previsione della necessaria acquisizione di un parere degli enti locali ove ricadono le infrastrutture disciplinate dalla medesima disposizione, trascurando di menzionare - accanto alle infrastrutture energetiche lineari in riferimento alle quali e' richiesta l'acquisizione di un'intesa forte con la Regione interessata - i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero.

III.3. - Proprio in considerazione di tale dato normativo, la Regione Puglia, al pari di altre Regioni, ha impugnato il combinato disposto di cui all'art. 37, comma 2, lettere a) e c-bis), decreto-legge n. 133 del 2014, dinanzi a questa Corte per violazione degli articoli 3, 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost.: impugnazione definita proprio con la piu' volte citata sentenza n.

110 del 2016.

In particolare, con la decisione in parola e' stata finalmente fatta chiarezza circa l'ambito di applicabilita' dell'intesa di cui all'art. 52-quinquies, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 (e, implicitamente, del relativo procedimento di superamento dell'eventuale dissenso manifestato dalla Regione nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche a cui tale norma si riferisce). Questa ecc.ma Corte, infatti, dopo aver espressamente ammesso che l'interpretazione della disposizione impugnata dalla quale originavano le censure di incostituzionalita' formulate dalle ricorrenti era «fondata su disarmonie letterali indotte dalla successione cronologica, non coordinata, delle varie disposizioni legislative intervenute nella materia», con una pronuncia interpretativa di rigetto ha affermato che «e' vero che il testo dell'art. 52-quinquies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 come risultante dall'intervento della disposizione impugnata, affianca - e percio', apparentemente, distingue - da una parte, le infrastrutture lineari energetiche appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 164 del 2000, e, dall'altra, i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero, le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse.

Tale separata menzione non vale, tuttavia, a determinare, quale conseguenza, il fatto che per il secondo gruppo di infrastrutture l'atto conclusivo del procedimento non debba essere adottato d'intesa con la Regione interessata, come richiesto dall'art. 52-quinquies, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001», concludendo cosi' che ai «gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero» e' pienamente applicabile il disposto dell'art.

52-quinquies, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n.

327 del 2001, che prevede l'adozione, d'intesa con le Regioni, dell'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di ogni infrastruttura lineare energetica» e che «l'intesa prevista dall'art. 52-quinquies, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, infine, non puo' che riguardare anche "le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse"».

III.4. - Dunque, e' del tutto evidente che prima della richiamata pronuncia n. 110 del 2016 - e quindi anche al momento in cui e' stata rilasciata l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del gasdotto TAP, ovvero in data 20 ottobre 2015 - non era affatto pacifico che l'intesa «forte» di cui all'art. 52-quinquies, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, come modificato dall'art. 37, comma 2, lettera c-bis), decreto-legge n.

133 del 2014, fosse applicabile anche ai procedimenti autorizzatori concernenti i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero e dovesse essere acquisita anche in riferimento alla fase relativa alle «operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse». Di conseguenza, non era neppure pacifico che ai medesimi procedimenti fosse applicabile la speciale procedura di superamento dell'eventuale dissenso regionale di cui all'art. 1, comma 8-bis, legge n. 239 del 2004.

Tuttavia, una volta intervenuta la citata sentenza di questa Corte, e' divenuta palese e inequivoca non solo e non tanto l'erronea applicazione al caso di specie della procedura di cui all'art.

14-quater, comma 3, legge n. 241 del 1990, in luogo della procedura di cui all'art. 1, comma 8-bis, legge n. 239 del 2004 - erronea applicazione tempestivamente contestata dinanzi al giudice amministrativo, come gia' detto nel par. I - ma, cosa ancor piu' grave e precipuamente rilevante nella presente sede, e' divenuta concreta ed effettiva la lesione della sfera di attribuzioni costituzionali riconosciuta alla Regione dagli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonche' dal principio di leale collaborazione. Ed infatti:   dapprima il Ministero dello sviluppo economico, a fronte del diniego all'intesa opposto dalla Regione Puglia in merito alla realizzazione del gasdotto TAP con specifico riguardo al punto di approdo a San Foca, ha rimesso il procedimento autorizzatorio in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri ex art. 14-quater, comma 3, legge n. 241 del 1990 (procedimento che poi si e' concluso con il rilascio dell'Autorizzazione unica in data 20 ottobre 2015);   quindi, il medesimo Ministero dello sviluppo economico ha opposto il silenzio «rifiuto» (o «inadempimento») alla richiesta della Regione Puglia di riesaminare il suddetto procedimento al fine di dare attuazione alla sentenza di questa Corte n. 110 del 2016 e, in conseguenza, di applicare correttamente gli articoli 52-quinquies, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e 1, comma 8-bis, legge n. 239 del 2004, i quali, in ossequio alla giurisprudenza costituzionale (cfr. quanto detto piu' sopra in merito alla sentenza n. 303 del 2003 e al consolidato filone giurisprudenziale che da essa ha avuto origine), hanno previsto - come chiarito nella stessa sentenza n. 110 del 2016 - che nei procedimenti di autorizzazione concernenti i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero, ivi comprese le «operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse», debba essere acquisita un'intesa «forte» con la Regione territorialmente interessata, il cui mancato raggiungimento da' luogo a un'articolata procedura di superamento dell'eventuale dissenso regionale.

In definitiva, con la sua condotta omissiva a fronte delle specifiche e formali sollecitazioni dell'odierna ricorrente, il Ministero dello sviluppo economico, disattendendo manifestamente la giurisprudenza di questa Corte e, in particolare, le statuizioni della sentenza n. 110 del 2016, ha arrecato un grave ed evidente vulnus alle attribuzioni costituzionali che gli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., e il principio di leale collaborazione riconoscono e garantiscono in favore della Regione Puglia, rendendo cosi' obbligata per quest'ultima la promozione del presente conflitto quale unico ed estremo rimedio per garantire l'effettivita' della tutela delle proprie prerogative costituzionali, come riconosciute da questa Corte nella citata sentenza.

 

P.Q.M.

 

La Regione Puglia, come sopra rappresentata e difesa, chiede che questa ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiari che non spetta allo Stato - e per esso al Ministro dello sviluppo economico - il potere di negare, oltretutto con il mero strumento del silenzio giuridicamente rilevante, l'adozione degli atti necessari ad ottemperare a quanto statuito dalla sentenza di questa Corte n. 110 del 2016 in relazione al procedimento che ha condotto al rilascio dell'autorizzazione per il gasdotto TAP, in violazione delle attribuzioni regionali garantite dagli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonche' dal principio di leale collaborazione, conseguentemente adottando ogni statuizione necessaria a garantire il ripristino della sfera delle attribuzioni costituzionali lese.

Con ossequio.

Bari - Roma, 16 dicembre 2016

Avv. Papa Malatesta