RICORSO N. 74 DEL 7 NOVEMBRE 2016 (DELLA REGIONE VENETO)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 novembre 2016.

(GU n. 52 del 28.12.2016)

 

Ricorso proposto dalla Regione Veneto (codice fiscale n.80007580279 - Partita I.V.A. n. 02392630279), in persona delPresidente della Giunta Regionale dott. Luca Zaia (codice fiscaleZAILCU68C27C957O), autorizzato con deliberazione della Giuntaregionale del Veneto n. 1717 del 26 ottobre 2016 (all. 1),rappresentato e difeso, per mandato a margine del presente atto,tanto unitamente quanto disgiuntamente, dagli avv.ti Ezio Zanon(codice fiscale ZNNZEI57L07B563K) coordinatore dell'Avvocaturaregionale e Luigi Manzi (codice fiscale MNZLGU34E15H501V) del Foro diRoma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma,via Confalonieri n. 5 (per eventuali comunicazioni: fax 06/3211370,posta elettronica certificata luigimanzi@ordineavvocatiroma.org).

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, pressola quale e' domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12,per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 1,comma 1, lett. e); 2, 3 e 4 della legge 12 agosto 2016 n. 164,recante «Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia diequilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali», pubblicatanella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2016, n. 201, S.O.

 

Motivi

 

1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. e),della legge 12 agosto 2016 n. 164, per violazione degli articoli 5,114, 117, III e IV comma, 118, 119 e 120 della Costituzione.

L'art. 1 della legge 12 agosto 2016 n. 164, ha modificato l'art.9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante «Disposizioni perl'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensidell'art. 81, sesto comma, della Costituzione».

In particolare, il comma 1, lett. e) ha sostituito il comma 4dell'art. 9, della menzionata legge 24 dicembre 2012, n. 243, ilquale, nell'attuale versione, statuisce che: «Con legge dello Statosono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, aicomuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle provinceautonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni dicui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente siattiene ai seguenti principi:   a) proporzionalita' fra premi e sanzioni;   b) proporzionalita' fra sanzioni e violazioni;   c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premiagli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propriobiettivi».

Tale disposizione appare lesiva degli artt. 5 e 114 Cost. emediatamente degli artt. 117, 118, 119 e 120 Cost. Essa, infatti,attribuisce alla legge dello Stato la determinazione di premi e disanzioni da applicare alle Regioni, ai comuni, alle province, allecitta' metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano,in relazione alle disposizioni di cui all'art. 9 della 24 dicembre2012, n. 243, dirette a disciplinare l'equilibrio dei bilanci delleRegioni e degli enti locali.

Pur nel rinnovato quadro costituzionale che prevede a carico ditutte le articolazioni della Repubblica l'obbligo di assicurarel'equilibrio di bilancio e la sostenibilita' del debito pubblico, lacompetenza esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione deibilanci pubblici, nonche' l'osservanza dei vincoli economici efinanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, nondimenoil rapporto ordinamentale tra lo Stato e le autonomie territorialicostituzionalmente riconosciute non puo' reputarsi alterato al puntotale da ritenere che le Regioni e gli altri enti locali sianosottoposti ad una disciplina pedagogica da parte dello Stato,legittimato a castigare e ricompensare la loro condotta.

Basti leggere il fondamentale art. 114 Cost., che disegnaun'architettura istituzionale che riconosce pari dignita' a tutte learticolazioni della Repubblica: «la Repubblica e' costituita daiComuni, dalle Province, dalle Citta' metropolitane, dalle Regioni edallo Stato.

I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni sonoenti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo iprincipi fissati dalla Costituzione.»   La previsione di «premi» e «sanzioni», dal sapore «paternalista»,si fonda su un regime di relazioni tra l'amministrazione dello Statoe gli enti territoriali non paritetico, ne' rispettoso della autonomaresponsabilita' alla quale anche i secondi sono tenuti. La qual cosaprima ancora che l'autonomia regionale, lede la stessa dignita'ordinamentale di detti enti, che sono anch'essi costituenti laRepubblica.

In via indiretta tale impostazione e' poi idonea a produrreeffetti in danno e non a beneficio del cittadino, il quale verrebbemediatamente punito anch'egli, in ragione del solo fatto di risiederein un dato ambito territoriale.

E' pur vero che, come ha affermato codesta Ecc.ma Corte, «imargini costituzionalmente tutelati dell'autonomia finanziaria eorganizzativa della Regione si riducono, quando essa ha trasgreditoagli obblighi legittimamente imposti dalla legislazione dello Stato,al fine di garantire la tenuta della finanza pubblica allargata»(sentenza n. 219 del 2013; in precedenza, sentenza n. 155 del 2011).

Tuttavia, tale compressione dell'autonomia decisionale degli entiterritoriali non giustifica la previsione di un sistemapremiale/sanzionatorio, dovendo invece limitarsi esclusivamente acontromisure compensative/sostitutive che non determinino un dannoper il cittadino, ma scindano la sanzione sulla responsabilita'politica e/o amministrativa dall'interesse che ha la collettivita' dibeneficiare dello stesso trattamento e delle stesse risorse su tuttoil territorio nazionale.

Questa modalita' di governo non ha alcun effetto migliorativo odi garanzia in termini di funzionamento delle istituzioniterritoriali e di soddisfacimento degli interessi generali sottesi aipoteri pubblici a queste affidati.

Dunque, un sistema, come quello delineato dalla disposizione inparola, contraddice l'architettura ordinamentale e, al contempo,oltrepassa il legittimo potere di intervento dello Stato, in quantointroduce un sistema «punitivo» in senso proprio e non invece unsistema di natura meramente compensativa/sostitutiva, nell'interessedel cittadino.

A sanare tale situazione di illegittimita' non si puo' addurre ilmero richiamo al principio di proporzionalita' il quale non e' ingrado di modificare la natura del sistema premiale/sanzionatorio inparola. Tale principio, peraltro, e' previsto impropriamente anchecon riguardo al rapporto tra premi e sanzioni e non solo tra sanzionie violazioni.

 

2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, della legge 12 agosto2016 n. 164, per violazione degli articoli 117, VI comma, 118, 119 e81, comma 6 della Costituzione nonche' dell'art. 5, comma 2, lett. b)della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.

L'art. 2 della legge 12 agosto 2016 n. 164, ha modificato l'art.10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante «Disposizioni perl'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensidell'art. 81, sesto comma, della Costituzione». A tale riguardo,giova ricordare preliminarmente che tale ultima legge e' una legge«rinforzata» e «paracostituzionale», in quanto l'art. 81, comma 6,della Costituzione impone che sia approvata «a maggioranza assolutadei componenti di ciascuna Camera» e «nel rispetto dei principidefiniti con legge costituzionale».

In particolare la disposizione sospettata di incostituzionalita'ha sostituito i commi 3 e 4 del menzionato art. 10, i quali, pereffetto della novellazione legislativa, statuiscono che «Leoperazioni di indebitamento di cui al comma 2 (ossia per finanziarespese di investimento) e le operazioni di investimento realizzateattraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli eserciziprecedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse inambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, ilrispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1, del complesso deglienti territoriali della regione interessata, compresa la medesimaregione.

Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazionidi investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati diamministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalleintese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti disolidarieta' nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cuiall'art. 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali.»   A tali disposizioni di natura sostanziale e' fatta seguire unanorma attributiva di una competenza attuativa a favore del Presidentedel Consiglio dei ministri. Il comma 5, infatti, dispone che: «Condecreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottared'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri emodalita' di attuazione del presente articolo, ivi incluse lemodalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso diinerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome diTrento e di Bolzano. Lo schema del decreto e' trasmesso alle Camereper l'espressione del parere delle commissioni parlamentaricompetenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sonoespressi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali ildecreto puo' essere comunque adottato».

Il previgente comma quinto (Con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, adottato d'intesa con la Conferenzapermanente per il coordinamento della finanza pubblica, sonodisciplinati criteri e modalita' di attuazione del presente articolo)aveva formato oggetto di declaratoria di illegittimita'costituzionale (decisione n. 88/2014) nella parte in cui nonprevedeva la parola «tecnica» dopo le parole «criteri e modalita' diattuazione».

Nello specifico codesta Ecc.ma Corte, nell'esaminare la potesta'attuativa riservata al decreto del Presidente del Consiglio deiministri in relazione alle singole disposizioni dell'art. 10 dellalegge 24 dicembre 2012, n. 243, aveva rilevato che, con riguardo alladisciplina del previgente comma quarto inerente al riparto del saldonegativo tra gli enti territoriali inadempienti, si lasciavano alladisponibilita' regolatoria del decreto attuativo spazi decisoriinvolgenti «l'esercizio di un potere tanto di natura meramentetecnica, quanto di natura discrezionale».

Tale attribuzione di una potesta' di natura discrezionale e nonmeramente tecnica e' stata, dunque, considerata violativa dell'art.117, comma 6, della Cost. nonche' dell'art. 5, comma 2, lett. b)della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, a mente del quale e'riservata alla legge di cui all'art. 81, sesto comma, dellaCostituzione la disciplina della «facolta' dei Comuni, delleProvince, delle Citta' metropolitane, delle Regioni e delle Provinceautonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all'indebitamento, aisensi dell'art. 119, sesto comma, secondo periodo, dellaCostituzione».

Cio' in quanto, se la legge «rinforzata» n. 243/2012 puo'ricevere attuazione sotto il profilo «tecnico», essa non puo'delegare la regolamentazione in materia di indebitamento ex art. 119Cost. (rientrante nell'ambito del coordinamento della finanzapubblica e percio' non tra le competenze di legislazione esclusivadello Stato) a fonti di rango secondario, le quali devono limitare ilproprio ambito di regolazione a statuizioni di natura meramentetecnica.

Esaminando le disposizioni introdotte dall'art. 2 della legge 12agosto 2016 n. 164 emerge che il novello al decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri potra' (rectius, dovra') disciplinare lemodalita', le condizioni e pur anche i contenuti, quantitativi equalitativi, delle intese regionali relative alle operazioni diindebitamento assunte per finanziare spese di investimento e alleoperazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo deirisultati di amministrazione degli esercizi precedenti. Inoltre, perle ipotesi non rientranti nell'ambito delle menzionate intese,occorrera' far riferimento a «patti di solidarieta' nazionali», ilcui contenuto verosimilmente sara' conformato proprio dal al decretodel Presidente del Consiglio dei ministri in parola.

Ne consegue che l'attribuzione nella novella legislativa alPresidente del Consiglio dei ministri di un potere di naturaampiamente discrezionale e non meramente tecnico-attuativo rinnova lalesione dell'art. 5, comma 2, lett. b) della legge costituzionale 20aprile 2012, n. 1 e dell'art. 117, comma 6 Cost., con la conseguenzache l'art. 2, della legge 12 agosto 2016 n. 164 deve ritenersicostituzionalmente illegittimo.

Illegittimita' che appare ancora piu' evidente ove si consti cheil al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' diretto adisciplinare non solo le ipotesi di indebitamento di cui all'art. 119Cost., ma anche la diversa fattispecie delle operazioni diinvestimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati diamministrazione degli esercizi precedenti, la quale se ha senzadubbio una rilevanza in ordine al raggiungimento dell'equilibrio trale entrate e le spese del bilancio, non pare possa formare oggetto diuna disciplina regolatoria addirittura affidata ad una fontesublegislativa e in mancanza di criteri teleologici e contenutisticiche la giustifichino.

Il che si riverbera in una lesione dell'autonomia politica,gestoria, amministrativa e finanziaria delle regioni, con conseguenteviolazione degli art. 118 e 119 della Costituzione.

Ma e' altresi' violativo dell'art. 81 della costituzione inquanto il rinvio a un atto regolamentare elude all'obbligo previstodalla stessa norma in quanto attribuisce al decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri il compito di «disciplinare i criteri»volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese deibilanci e la sostenibilita'. Compito per i quali il sesto commadell'art. 81 della Costituzione, comunque richiede il passaggiolegislativo con procedura rinforzata.

D'altronde, a sanare le rilevate illegittimita' non puo' essereaddotta la previsione di un'intesa in sede di Conferenza Unificata,nell'ambito del procedimento di adozione del decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri di cui al comma 5, dell'art. 10 dellalegge 24 dicembre 2012, n. 243, laddove risulti la palese violazionedel dettato costituzionale. La leale collaborazione costituisce,infatti, uno strumento di riequilibrio istituzionale, una «garanziaprocedimentale» non un lenimento alla violazione del quadro delriparto di competenze tra Stato e Regioni e tra potere legislativo edesecutivo.

 

3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 12 agosto2016 n. 164, per violazione degli articoli 117, commi 3 e 4, 118, 119e 120 della Costituzione e dell'art. 5, comma 1, lett. g) della leggecostituzionale 20 aprile 2012, n. 1.

L'art. 3 della legge 12 agosto 2016 n. 164 ha riscrittointegralmente l'art. 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Inparticolare, quest'ultimo si struttura ora in un solo comma, a normadel quale: «Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 5, edall'art. 12, comma 1, lo Stato, in ragione dell'andamento del cicloeconomico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre alfinanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e dellefunzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondomodalita' definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei principistabiliti dalla presente legge».

Tale disposizione contiene una peculiare delega legislativa adopera della legge «rinforzata», adottata ex art. 81, comma 6 Cost. Inparticolare attribuisce genericamente allo Stato la potesta' di«concorrere al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazionie delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali»«in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi dieventi eccezionali», secondo le modalita' che saranno definite conleggi statali.

Nel fare cio' il legislatore «paracostituzionale» non avrebbe,pero', dovuto limitarsi a imporre genericamente il rispetto deiprincipi stabiliti dalla medesima legge n. 243/2012, ma inveceavrebbe dovuto prevedere espressamente, tra i criteri cui illegislatore «ordinario» dovra' attenersi, la necessita' di un momentopartecipativo delle Regioni e delle autonomie territoriali.

Cio' in quanto, pur essendo la determinazione dei livelliessenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e socialiche devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale unamateria di competenza esclusiva dello Stato, nondimeno essa siatteggia alla stregua di una «materia» funzionale, la quale per taleragione e' in grado di gettare la propria ombra dispositiva anche inambiti materiali attribuiti alla competenza concorrente o esclusivadelle Regioni. Fino a giungere a poter oscurare l'autonomialegislativa, amministrativa e finanziaria regionale, e in materie digrande momento come ad esempio la salute, il turismo, l'agricoltura.

Con la conseguenza che prevedere moduli di partecipazione e diconcertazione intergovernativa diviene una necessita' al fine disalvaguardare la legittimita' costituzionale delle disposizioniadottate sotto il vessillo di tal materia «teleologica». Cosi' comeperaltro sottolineato da codesta Ecc.ma Corte, che ha avuto occasionedi rilevare che la determinazione, da parte dello Stato, ai sensidell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., dei livelliessenziali delle prestazioni per i servizi concernenti i diritticivili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorionazionale deve svolgersi «attraverso moduli di leale collaborazionetra Stato e Regione» (sentenza n. 297 del 2012 e n. 65 del 2016).

Nel caso di specie, dunque, il legislatore «paracostituzionale»ha omesso di indicare al legislatore «ordinario», nell'ambito di talepeculiare delega e proprio in ragione della particolarestrutturazione della gerarchia delle fonti voluta dall'art. 81, comma6, Cost., la previsione di un'adeguata partecipazione delle autonomieterritoriali. Soprattutto avuto riguardo ai vasti ed elasticipresupposti di fatto della disposizione, la quale si riferiscegenericamente all'andamento del ciclo economico. Il che consente dipoter applicare la disposizione in parola con un'ampiezza, materialee funzionale, davvero estesissima.

Per tali ragioni si deve concludere per la illegittimita'dell'art. 3 della legge 12 agosto 2016 n. 164, nella parte in cui nonprevede la necessaria partecipazione delle autonomie territoriali,nell'ambito del procedimento di definizione delle modalita' e deipresupposti della concorrenza da parte dello Stato al finanziamentodei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzionifondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, pur ove sianoinvolti interessi «locali» e pur ove siano interessate competenzelegislative e amministrative regionali. Con conseguente violazionedegli art. 117, commi 3 e 4, 118, 119 e 120 Cost.

Tale disposizione e', inoltre, assunta in violazione dell'art. 5,comma 1, lett. g) della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1,ove e' riservato alla legge attuativa dell'art. 81, comma VI, Cost.la determinazione della disciplina in ordine alle «modalita'attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economicoo al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lett. d) delpresente comma, anche in deroga all'art. 119 della Costituzione,concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livellidi governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzionifondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.»   Per effetto della disposizione che si contesta viene inveceattribuito ad una legge non «rinforzata» la facolta' di regolamentarecio' che, per volonta' del legislatore costituzionale, richiede unalegge adottata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascunaCamera. La qual cosa manifesta un intento elusivo della disciplina dirango costituzionale, che si riverbera in una lesione dellacompetenza legislativa, amministrativa e finanziaria regionale, vistala sopra menzionata stretta prossimita' tra il contenuto oggettodella «delega» e le competenze costituzionalmente riconosciute alleregioni.

Una diversa interpretazione che, nel tentativo di sanare talevizio, ritenesse che la peculiare delega operata dalla legge n.243/2012 faccia riferimento a una legge a sua volta «rinforzata»,oltre a creare una distonia normativa non sembra ammissibile e sirisolverebbe in un'interpretazione abrogatrice della disposizione dilegge.

Infatti, nessun senso avrebbe avuto adottare una disposizione dilegge che replichi il contenuto dell'art. 5, comma 1, lett. g) dellalegge costituzionale n. 1/2012. Ragion per cui se si vogliaattribuire un significato precettivo alla norma in parola non sipotra' che concludere che per la sua illegittimita' costituzionale. 4) Illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 12 agosto2016 n. 164, per violazione degli articoli 117, commi 3 e 4, 118, 119e 120 della Costituzione e dell'art. 5, comma 2, lett. e) della leggecostituzionale 20 aprile 2012, n. 1.

Considerazioni analoghe a quelle enucleate in riferimento alprecedente motivo di impugnazione si possono riproporre con riguardoall'art. 4 della legge 12 agosto 2016 n. 164.

Tale disposizione ha interamente novellato l'art. 12 della legge24 dicembre 2012, n. 243, rubricato «Concorso delle regioni e deglienti locali alla sostenibilita' del debito pubblico». Nello specificoe' statuito che: «Le regioni, i comuni, le province, le citta'metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzanoconcorrono ad assicurare la sostenibilita' del debito del complessodelle amministrazioni pubbliche, secondo modalita' definite con leggedello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presentelegge.

Fermo restando guanto previsto dall'art. 9, comma 5, gli enti dicui al comma 1, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico,concorrono alla riduzione del debito del complesso delleamministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo perl'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalita' definite conlegge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presentelegge.»   A tale riguardo codesta Ecc.ma Corte ha rilevato che: «Se e'innegabile che il concorso alla sostenibilita' del debito nazionalee' un aspetto fondamentale della riforma, e' anche vero che esso hauna rilevante incidenza sull'autonomia finanziaria delle ricorrenti.S'impone, quindi, l'esigenza di «contemperare le ragionidell'esercizio unitario di date competenze e la garanzia dellefunzioni costituzionalmente attribuite» alle autonomie (sentenze n.139 del 2012 e n. 165 del 2011; nello stesso senso, sentenza n. 27del 2010): e' quindi indispensabile garantire il loro pienocoinvolgimento».

Cio' esige che la partecipazione regionale e locale debba formareoggetto di una specifica prescrizione da parte del legislatore«paracostituzionale», non essendo ammissibile la rimessione della suaprevisione alla discrezionalita' del legislatore «ordinario»delegato.

La disposizione impugnata appare, dunque, illegittima nella partein cui richiama genericamente i principi della medesima legge, senzaprevedere espressamente un coinvolgimento delle autonomieterritoriali e locali nella determinazione delle modalita' disostenibilita' del debito del complesso delle amministrazionipubbliche e delle modalita' di concorrenza alla riduzione del debitodel complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamential Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

In tal modo si viola, in primo luogo, il principio di lealecollaborazione, e al contempo, l'autonomia finanziaria eamministrativa regionale, alla luce della incidenza che talidisposizioni possono avere sul complessivo quadro gestorio,economico-finanziario e contabile regionale e locale.

Peraltro, anche in questo caso un ulteriore profilo diillegittimita' e' rinvenibile nella violazione dell'art. 5, comma 2,lett. c) della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, a norma delquale la legge di cui all'art. 81, sesto comma, della Costituzionedeve disciplinare «le modalita' attraverso le quali i Comuni, leProvince, le Citta' metropolitane, le Regioni e le Province autonomedi Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilita' del debito delcomplesso delle pubbliche amministrazioni».

Il fatto che il legislatore «paracostituzionale» deleghi a talfine il legislatore «ordinario» sembra eludere la riserva dicompetenza prevista dalla legge costituzionale e per cio' e' fonte diillegittimita' costituzionale per se stessa e per l'eventuale leggestatale che venisse adottata in attuazione della delega senza ilrispetto del vincolo procedimentale previsto legge costituzionale n.1/2012.

Peraltro, come gia' rilevato, una interpretazione adeguatrice cheintendesse il riferimento alla legge dello Stato da parte della leggen. 243/2012 come un implicito richiamo al vincolo procedimentale dicui alla legge costituzionale non pare possibile, senza al contempoaffermare la «inutilita'» della disposizione in parola, determinandouna inammissibile interpretazione abrogratice della stessa.

 

P. Q. M.

 

La Regione del Veneto chiede che l'Ecc.ma Corte costituzionaledichiari l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 1,lett. e); 2; 3 e 4 della legge 12 agosto 2016 n. 164, recante«Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia diequilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali», pubblicatanella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2016, n. 201, S.O per violazionedegli articoli 5, 81, VI comma, 114, 117, III, IV e VI comma, 118,119 e 120 della Costituzione nonche' dell'art. 5, comma 2, lett. b)della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, dell'art. 5, comma1, lett. g) della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 edell'art. 5, comma 2, lett. c) della legge costituzionale 20 aprile2012, n. 1.

Si depositano:   1) decreto deliberazione della Giunta regionale del Veneto n.1717 del 26 ottobre 2016, di autorizzazione a proporre ricorso eaffidamento dell'incarico di patrocinio per la difesa regionale.

Venezia-Roma, 28 ottobre 2016

Avv. Zanon - Avv. Manzi