Regione: Liguria

Estremi: Legge n.26 del 2-11-2016

Bur: n.20 del 9-11-2016

Settore: Politiche economiche e finanziarie

Delibera C.d.M. del: 29-12-2016 / Impugnata

 

La legge Regione Liguria n. 26 del 02 novembre 2016 recante "Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016 - 2018" presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all'articolo 6, per le motivazioni che di seguito si precisano.

Articolo 6 :la disposizione regionale prevede l'applicazione al bilancio di una quota libera di avanzo pari ad euro 3.509.506,73, impiegata per incrementare l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2016, come indicato nella Nota integrativa all'assestamento al bilancio di previsione 2016-2018.

Al riguardo si evidenzia che la suddetta quota di avanzo libero risulta impropriamente determinata, atteso che il risultato di amministrazione disponibile al 31/12/2015 risulta negativo e pari a -254.607.931,79 euro. A tale proposito, l'articolo 42, comma 1, del d. lgs. n. 118 del 2011 dispone che "Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare. Pertanto, il disavanzo di amministrazione pari ad euro 254.607.931,79 si scompone nelle seguenti componenti:  - euro 140.450.800,49 quale fondo di anticipazione di liquidità. di cui all'articolo 1, commi 692 e ss., della legge n. 208 del 2015 da applicare in entrata come "Utilizzo fondo anticipazione di liquidità";  - euro 114.157.131,30 quale disavanzo da mutuo autorizzato e non contratto, da applicare alla spesa, cui corrisponde in entrata la correlata voce di accensione prestiti.

In altri termini, la componente di disavanzo da debito autorizzato e non contratto si riduce, passando da euro 117.666.638,03 ad euro 114.157.131,30.

Inoltre, fermo restando la facoltà da parte della regione di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata" dopo l'approvazione del rendiconto per finanziare lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio successivo a quello a cui si riferisce il rendiconto, sulla base di quanto previsto nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 del d. lgs. n. 118 del 2011), nelle controdeduzioni della regione non viene dimostrata né l'esistenza né la quantificazione delle risorse svincolate. A tal proposito si osserva, inoltre, che il fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 è aumentato rispetto all'1/1/2015.

Tanto rappresentato, si rileva che l'articolo in esame si pone in contrasto con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione e pertanto si ritiene di dover impugnare la legge regionale in parola dinanzi alla Corte Costituzionale".