RICORSO N. 67 DEL 26 OTTOBRE 2016 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 26 ottobre 2016.

(GU n. 48 del 30.11.2016)

 

Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri (C.F.97163520584), in persona del Presidente p.t., ex lege rappresentata edifesa dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030587) pressoi cui uffici domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12, fax06/96514000, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, nei confrontidella Regione Umbria, in persona del Presidente della Giuntaregionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita'costituzionale della legge regionale n. 10 del 17 agosto 2016,recante «Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile2015, n. 11 (Testo unico in materia di sanita' e servizi sociali) ealla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate allamanovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese -Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali).».

La legge della Regione Umbria n. 10 del 17 agosto 2016, recante«Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n.11 (Testo unico in materia di sanita' e servizi sociali) e alla leggeregionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra dibilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni edintegrazioni di leggi regionali).», presenta i seguenti profili diillegittimita' costituzionale:

1) l'art. 7, comma 1, della legge in esame, nell'aggiungerel'art. 47-bis alla legge regionale n. 11/2015, prevede che «Leaziende sanitarie regionali possono essere considerate adempientirispetto al limite di spesa posto dall'art. 9, comma 28 deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia distabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,laddove, sulla base degli esiti del tavolo adempimenti di cuiall'art. 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, risultirispettato dalla regione il vincolo di spesa del personale, pari allaspesa sostenuta nell'anno 2004 ridotta dell'1,4 per cento, vincologia' fissato dall'art. 1, comma 565, lettera a) della legge 27dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancioannuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ) e daultimo confermato dall'art. 17, commi 3 e 3-bis del decreto-legge 6luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazionefinanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio2011, n. 111, come modificato e integrato dall'art. 1, comma 584della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita'2015) ).».

La norma regionale in esame prevede pertanto che le aziendesanitarie regionali possano essere considerate adempienti rispetto allimite di spesa posto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78 - che prevede che gli enti del Servizio sanitario«possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioniovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; nellimite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita'nell'anno 2009» - qualora risulti rispettato dalla regione stessa ilvincolo di spesa volto a garantire che le spese del personale nonsuperino il corrispondente ammontare dell'anno 2004 ridotta dell'1,4per cento, stabilito dell'art. 1, comma 565, della legge n. 296/2006e ribadito (per gli anni successivi al 2009) dall'art. 2, comma 71,della legge n. 191/2009 e dall'art. 17, commi 3 e 3-bis, deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

Al riguardo appare opportuno premettere che in base allanormativa statale richiamata, gli enti del Servizio sanitarionazionale devono rispettare i principi generali di coordinamentodella finanza pubblica contenuti sia nel richiamato art. 9, comma 28,del decreto-legge n. 78/2010, finalizzato a garantire da parte ditutti gli enti afferenti al sistema delle autonomie (ivi compresi glienti del Servizio sanitario nazionale), una tendenziale riduzionedella spesa per lavoro flessibile, sia nel citato art. 2, comma 71,della legge n. 191/200 (e successive modifiche), che pone per imedesimi enti del Servizio sanitario nazionale un obiettivo generaledi contenimento della spesa complessiva di personale.

Peraltro, si segnala che codesta Corte costituzionale, con lasentenza n. 173/2012, pronunciandosi sulla questione di legittimita'costituzionale dell'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010,ha affermato che la norma in discorso, da un lato pone «un obiettivogenerale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore delpersonale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaboranocon le pubbliche amministrazioni in virtu' di contratti diversi dalrapporto di impiego a tempo indeterminato», dall'altro «lascia allesingole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare conriferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da essopreviste» con la conseguenza - conclude la sentenza - che «ciascunente pubblico puo' determinare se e quanto ridurre la spesa relativaa ogni singola tipologia contrattuale, ferma restando la necessita'di osservare il limite della riduzione del 50 per cento della spesacomplessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009».

Appare pertanto chiaro, anche alla luce della sentenza dellaconsulta, che le predette disposizioni normative statali perseguonodue distinte finalita' di contenimento della spesa del Serviziosanitario nazionale e, di conseguenza, il disposto normativo recatodall'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010, non puo'ritenersi assorbito negli obiettivi di cui all'art. 2, comma 71,della legge n. 191/2009 (e successive modifiche).

La norma regionale in esame, pertanto, che prevede l'adempimentoda parte degli enti del Servizio sanitario della regione dellospecifico obbligo posto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge n.78/2010 qualora gli stessi rispettino il vincolo di spesa delpersonale stabilito in via generale dall'art. 2, comma 71, dellalegge n. 191/2009 (e successive modifiche), contrasta con i principifondamentali di coordinamento della finanza pubblica contenuti nellemenzionate disposizioni statali, in quanto l'obbligo imposto aglienti del Servizio sanitario nazionale di rispettare lo specificoprincipio di contenimento della spesa pubblica previsto dalla normaspeciale contenuta nel predetto art. 9 non puo' ritenersiimplicitamente assolto dai medesimi enti mediante l'adempimento delgenerale obbligo di cui al citato art. 2, comma 71, della legge n.191/2009 (e successive modifiche).

Ne consegue la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. percontrasto con i principi fondamentali coordinamento della finanzapubblica contenuti nell'art. 9, comma 28, del decreto-legge n.78/2010;

2) l'art. 8, comma 1, della legge in esame, nell'aggiungerel'art. 47-ter alla legge regionale n. 11/2015, prevede che «Leaziende sanitarie regionali danno attuazione ai commi 6, 7, 8 e 9dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioniurgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nellepubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dallalegge 30 ottobre 2013, n. 125, con le procedure di cui al decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 (Disciplina delleprocedure concorsuali riservate per l'assunzione di personaleprecario del comparto sanita'), anche con riferimento ai dirigentidel ruolo professionale, tecnico e amministrativo del Serviziosanitario regionale, nel rispetto della programmazione del fabbisognoe nel limite massimo del cinquanta per cento delle risorsefinanziarie occupazionali di ciascuna azienda relative allo stessoanno.».

La disposizione regionale in esame, cosi' come formulata, estendele procedure concorsuali volte all'assunzione di personale di cui aldecreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 aidirigenti del ruolo professionale, tecnico e amministrativo delServizio sanitario regionale.

Al riguardo si evidenzia che il decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 6 marzo 2015, che da' attuazione ai commi 6,7, 8 e 9 dell'art. 4 del decreto-legge n. 101 del 2013, nelcontribuire alla generale azione di razionalizzazione della spesapubblica, prevede la possibilita' di indire procedure concorsualiriservate al personale precario del Servizio sanitario e inparticolare al personale del comparto sanita' e al personaleappartenente all'area della dirigenza medica e del ruolo sanitario.

Infatti, l'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri sopra citato prevede che «il presente decretoin attuazione dei commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell'art. 4 della leggedecreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, disciplina le procedureconcorsuali riservate per l'assunzione presso gli enti del Serviziosanitario nazionale, e prevede specifiche disposizioni per ilpersonale dedicato alla ricerca.».

Il comma 2 del medesimo articolo aggiunge che «le procedure dicui al presente decreto sono riservate al personale del compartosanita' e a quello appartenente all'area della dirigenza medica e delruolo sanitario.».

Pertanto, la disposizione regionale in esame si pone in contrastocon il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consigliodei ministri 6 marzo 2015, nonche' con le disposizioni deldecreto-legge n. 101 del 2013 alle quali detto articolo da'attuazione, che non ricomprende, nell'ambito delle procedure distabilizzazione, il personale appartenente all'area della dirigenzadel ruolo professionale, tecnico ed amministrativo del Serviziosanitario nazionale.

Si aggiunge che la disposizione regionale in esame oltre acontrastare con i principi sanciti dal menzionato decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, che delinea specificheprocedure concorsuali per l'assunzione presso gli enti del Serviziosanitario nazionale riservandole al solo personale del compartosanita' e a quello appartenente all'area della dirigenza medica e delruolo sanitario, contrasta altresi' con l'art. 1, comma 543, dellalegge n. 208/2015 che, introducendo una deroga a quanto previsto dalrichiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, prevedeprocedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personalemedico, tecnico-professionale e infermieristico necessario a farfronte alle eventuali esigenze assunzionali secondo i termini ividisposti.

La norma regionale in argomento, pertanto, nel prevedere perl'assunzione del personale del Servizio sanitario regionale procedureconcorsuali difformi da quelle stabilite dalla disciplina statalemenzionata, viola sia l'art. 117, secondo comma, lettera 1), Cost.,che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamentocivile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codicecivile (contratti collettivi), sia l'art. 117, terzo comma, Cost.,per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statalein materia di coordinamento della finanza pubblica e in materia ditutela della salute.

 

P. Q. M.

 

Per tali motivi viene proposto il presente ricorso ai sensidell'art. 127 della Costituzione, come deliberato dal Consiglio deiministri in data 11 ottobre 2016.

Si conclude pertanto affinche' sia dichiarata l'illegittimita'costituzionale nei sensi sopra esposti della legge della RegioneUmbria n. 10 del 17 agosto 2016, recante «Modificazioni edintegrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unicoin materia di sanita' e servizi sociali) e alla legge regionale 30marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazionidi leggi regionali).».

Roma, 13 ottobre 2016

Avvocato dello Stato: De Giovanni