RICORSO N. 64 DEL 17 OTTOBRE 2016 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 17 ottobre 2016.

(GU n. 47 del 23.11.2016)

 

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente delConsiglio dei ministri, rappresentato e difeso per leggedall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e'domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12;   Contro la Provincia autonoma di Trento, in persona del presidentedella provincia pro tempore per la declaratoria di illegittimita'costituzionale dell'art. 7 della legge provinciale 5 agosto 2016, n.14, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 4 ottobre2014.

Sul supplemento n. 6 B.U.R. Trentino-Alto Adige n. 32/I - II del9 agosto 2016, e' stata pubblicata la legge provinciale 5 agosto2016, n. 14 recante «Assestamento del bilancio di previsione dellaProvincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016-2018».

L'art. 7 della legge reca «Disposizioni correlate all'ordinamentofinanziario del Trentino-Alto Adige».

Il Presidente del Consiglio ritiene che tale disposizione siaillegittima per contrasto con gli articoli 81, 117, terzo comma, e119, secondo comma, Cost. ed ecceda le competenze statutarie di cuiall'art. 79 dello Statuto decreto del Presidente della Repubblica 31agosto 1972, n. 670; pertanto propone questione di legittimita'costituzionale ai sensi dell'art. 127, primo comma Cost. per iseguenti

 

Motivi

 

Il citato art. 7 della legge provinciale n. 14/2016 cosi'dispone: «In conformita' all'accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014tra il Governo, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonomedi Trento e Bolzano, recepito dall'art. 1, commi da 406 a 413, dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, e, in particolare, in coerenza con ladisciplina concernente l'esaustivita' dei concorsi agli obiettivi difinanza pubblica, sia in termini di indebitamento netto che di saldonetto da finanziare, posti a carico del sistema territorialeprovinciale integrato di cui all'art. 79, comma 4, dello Statuto, glienti territoriali compresi nel predetto sistema considerano, ai finidell'equilibrio dei bilanci, l'avanzo di amministrazione e il fondopluriennale vincolato di entrata e di spesa.

La legge provinciale prevede dunque che tutti gli enti localisituati nel territorio della Provincia autonoma di Trento al fine delraggiungimento dell'equilibrio dei bilanci, considerino anche«l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato dientrate e di spese».

Com'e' noto le regole del pareggio di bilancio sono contenutenell'art. 9 della legge n. 243/2012, emanata ai sensi dell'art. 81,quarto comma, Cost.

Il comma 1 di tale disposizione (nel testo anteriore allemodifiche introdotte con la legge n. 164/2016) prevede che:   1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, dellecitta' metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzanosi considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione chedi rendiconto, registrano:   a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa,tra le entrate finali e le spese finali;   b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa,tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote dicapitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

La citata disposizione e' richiamata dall'art. 1 comma 709 dellalegge n. 208/2015 - recante «Disposizioni per la formazione delbilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)- i cui commi da 707 a 734 regolano la finanza pubblica per l'anno2016.

Nel presente giudizio rilevano i commi da 709 a 711 che cosi'dispongono:   «709. Ai fini della tutela dell'unita' economica dellaRepubblica, gli enti di cui al comma 1 dell'art. 9 della legge 24dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettividi finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commida 707 a 734 del presente articolo, che costituiscono principifondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degliarticoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

710. Affini del concorso al contenimento dei saldi di finanzapubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo nonnegativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spesefinali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730,731 e 732.

710-bis. A decorrere dall'anno 2017, alle regioni che rispettanoil vincolo sul pareggio di bilancio di cui al comma 710 e checonseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entratefinali e le spese finali, sono assegnate con decreto del Ministerodell'economia e delle finanze entro il 30 luglio di ciascun anno leeventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30giugno ai sensi della lettera b), comma 723, del presente articolo.Nell'esercizio 2016, alle regioni che nel 2015 hanno rispettato ivincoli sul pareggio di bilancio di cui al comma 463 dell'art. 1della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono assegnate le risorseincassate ai sensi della lettera a) del comma 474 dell'art. 1 dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190. L'ammontare delle risorse perciascuna regione e' determinato d'intesa con la Conferenza permanenteper i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome diTrento e di Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale dicassa non negativo, trasmettono al Ministero dell'economia e dellefinanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, leinformazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo dicui al comma 710, e la certificazione dei relativi risultati, intermini di competenza e in termini di cassa, secondo, le modalita'previste dal decreto di cui al comma 720. Ai fini del saldo di cassarileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corsodell'esercizio per il finanziamento della sanita' registratanell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relativeregolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio(1) .

711. Ai fini dell'applicazione del comma 710, le entrate finalisono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema dibilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ele spese filiali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 delmedesimo schema di bilancio. Limitatamente all'anno 2016, nelleentrate e nelle spese finali in termini di competenza e' consideratoil fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto dellaquota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Sulla base di quanto previsto nelle citate disposizioni, non erapossibile per la Provincia di Trento considerare ai fini del pareggiodel bilancio, ne' l'avanzo di amministrazione, ne' il fondopluriennale vincolato da debito.

Ed infatti:   comma 711 sopra riportato (entrato in vigore dal 1° gennaio2016), prevede che:   «Ai fini dell'applicazione del comma 710, le entrate finalisono quelle ascrivibili ai titoli l, 2, 3, 4 e 5 dello schema di'bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ele spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 delmedesimo schema di bilancio».

A sua volta l'allegato 9 al decreto legislativo n. 118/2011(recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemicontabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti localie dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5maggio 2009, n. 42 contiene la seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

Come si vede, sia «l'avanzo di Amministrazione» che «il fondopluriennale vincolato di entrata e di spesa» non sono ricompresi trai titoli da 1 a 5 delle entrate finali (riportate nella tabellasuddetta, e costituite dalle voci «entrate correnti di naturatributaria» (titolo 1), «trasferimenti correnti» (titolo 2), «entrateextratributarie» (titolo 3) «entrate in conto capitale» (titolo 4) e«entrate da attivita' finanziarie» (titolo 5).

Ed infatti, sia l'avanzo di Amministrazione che il fondo sonoriportati prima e al di fuori dei titoli suddetti, all'inizio dellastessa tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

Ne consegue la illegittimita' della disposizione per contrastocon il citato art. l comma 711, nonche' con gli articoli 81, 117;terzo comma, e 119, secondo comma, Cost. nonche' con l'art. 79 dello Statuto.

Non appare pertanto corretto neppure il richiamo, contenuto nelmedesimo art. 7, all'accordo 15 ottobre 2014 «tra il Governo, laregione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento eBolzano, recepito dall'art. 1, commi da 406 a 413, della legge 23dicembre 2014, n. 190», nonche' il riferimento alla «coerenza con ladisciplina concernente l'esaustivita' dei concorsi agli obiettivi difinanza pubblica, sia in termini di indebitamento netto che di saldonetto da finanziare».

Ed infatti nel citato accordo 15 ottobre 2014 si era stabilitoche (al punto 10):   10. A decorrere dall'anno 2016 la Regione Trentino-Alto Adigee le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano agarantire il pareggio del bilancio come definito dall'art. 9 dellalegge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la RegioneTrentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzanoannualmente accantonano in termini di cassa e in termini dicompetenza un importo tale da garantire la neutralita' per i saldi difinanza pubblica, definito d'intesa. A decorrere dall'anno 2018 aipredetti Enti ad autonomia differenziata non si applica il saldoprogrammatico di cui al comma 455 dell'art. 1 della legge 24 dicembre2012, n. 228 e le disposizioni in materia di patto di stabilita'interno in contrasto con il presente punto.

Ad ulteriore conferma della illegittimita' della norma impugnata,vi e' la previsione contenuta nella seconda parte del citato art. 1,comma 711 della legge n. 208/2015, dove si precisa che:   Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finaliin termini di competenza e' considerato il fondo pluriennalevincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dalricorso all'indebitamento.

Come si vede, il legislatore nazionale aveva introdotto unaderoga alla possibilita' di computare i fondi pluriennali malimitatamente all'anno 2016 (la disposizione impugnata e' invece aregime), mentre nessuna deroga era prevista per il computodell'avanzo di amministrazione.

Non e' superfluo ricordare l'importanza che viene ad assumere ladisciplina del pareggio di bilancio di tutti i soggetti pubblici alfine del rispetto degli impegni assunti dall'Italia nell'ambitodell'Unione europea (che si fondano sugli articoli 11 e 117, primocomma, Cost.).

Nella recente sentenza n. 88/2014 la Corte ha avuto modo diprecisare (proprio nell'ambito di ricorsi proposti anche dallaRegione Trentino-Alto Adige) quanto segue:   Viene in rilievo, al riguardo, l'art. 5, comma 2, lettera b),della legge costituzionale n. 1 del 2012, secondo cui la leggerinforzata disciplina «la facolta' dei comuni, delle province, dellecitta' metropolitane, delle regioni e delle Province autonome diTrento e di Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai sensidell'art. 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, comemodificato dall'art. 4 della presente legge costituzionale». Ladisposizione, dunque, prevede l'adozione di una disciplina stataleattuativa che non appare in alcun modo limitata ai principi generalie che deve avere un contenuto eguale per tutte le autonomie.Pertanto, la circostanza che la normativa censurata abbia uncontenuto dettagliato e il fatto che sia piu' rigorosa di quellacontenuta negli statuti delle ricorrenti non comportano violazionedel parametro costituzionale.

La garanzia dell'omogeneita' della disciplina e' connaturata allalogica della riforma, poiche', oggi ancor piu' che in passato, non sipuo' «ammettere che ogni ente, e cosi' ogni regione, faccia inproprio le scelte di concretizzazione» (sentenza n. 425 del 2004) deivincoli posti in materia di indebitamento. Si tratta infatti divincoli generali che devono valere «in modo uniforme per tutti glienti, [e pertanto] solo lo Stato puo' legittimamente provvedere atali scelte» (sentenza n. 425, citata).

7.2. - Questa esigenza di uniformita', del resto, e' il riflessodella natura ancillare della disciplina dell'indebitamento rispettoai principi dell'equilibrio di bilancio e della sostenibilita' deldebito pubblico: essa, al pari di questi ultimi, deve intendersiriferita al «complesso delle pubbliche amministrazioni» (cosi' gliattuali artt. 81, sesto comma, e 97 Cost. , e, con forme ancora piu'esplicite, il nuovo art. 119 Cost., nonche' art. 5, comma 2, letterac), della legge cost. n. 1 del 2012). I vincoli imposti alla finanzapubblica, infatti, se hanno come primo destinatario lo Stato, nonpossono non coinvolgere tutti i soggetti istituzionali che concorronoalla formazione di quel «bilancio consolidato delle pubblicheamministrazioni» (sentenza n. 40 del 2014; si vedano anche lesentenze n. 39 del 2014, n. 138 del 2013, n. 425 e n. 36 del 2004),in relazione al quale va verificato il rispetto degli impegni assuntiin sede europea e sovranazionale.

(1) Il comma 10-bis e' stato inserito dall'art. 10, comma 2, decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160

 

P.Q.M.

 

Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale vogliadichiarare costituzionalmente illegittimo e conseguentementeannullare l'art. 7 della legge provinciale 5 agosto 2016, n. 14 nelleparti e per i motivi illustrati nel presente ricorso.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:   1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 4 ottobre2016;   2. accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014.

Roma, 10 ottobre 2016

Avvocato dello Stato: De Bellis