RICORSO N. 63 DELL'11 OTTOBRE 2016 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'11 ottobre 2016.

(GU n. 47 del 23.11.2016)

 

Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio deiministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generaledello Stato, codice fiscale n. 80224030587, fax 06/96514000 e PECroma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici ex legedomicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, manifestando la volonta'di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PECags.rm@mailcert.avvocaturastato.it   Nei confronti della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Regionautonome Vallee d'Aoste, in persona del Presidente della Giuntaprovinciale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita'costituzionale degli articoli 5, comma 1, e 6 della legge dellaRegione Autonoma Valle d'Aosta/Region autonome Vallee d'Aoste n. 15del 2 agosto 2016, recante «Primo provvedimento di variazione albilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018»,pubblicata nel B.U.R. n. 34 del 3 agosto 2016, giusta delibera delConsiglio dei ministri in data 23 settembre 2016.

1. La legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Region autonomeVallee d'Aoste n. 15/2016, indicata in epigrafe, composta da 18articoli, contiene le disposizioni in materia di tributo speciale peril deposito in discarica e in impianti di incenerimento senzarecupero energetico dei rifiuti solidi.

E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe,la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Region autonome Vallee d'Aosteabbia ecceduto dalla propria competenza statutaria, in violazionedella normativa costituzionale, come si confida di dimostrare inappresso con l'illustrazione dei seguenti

 

Motivi

 

1. Gli articoli 5, comma 1, e 6 della legge Regione Autonoma Valled'Aosta/Region autonome Vallee d'Aoste 2 agosto 2016, n. 15 violanol'art. 117, comma 2, lettera e) e s), della Costituzione.

1.1. La legge regionale n. 15/16 citata detta, in particolare,disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito indiscarica e in impianti di incenerimento senza recupero energeticodei rifiuti solidi.

L'ambito di applicazione di detto tributo risulta, invero,compiutamente disciplinato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549,recante le «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», laquale, all'art. 3, comma 34, indica esplicitamente i limiti entro cuisi esercita la potesta' legislativa regionale in materia.

Il comma 34 citato prevede, infatti, che «l'accertamento, lariscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto nonprevisto dai commi da 24 a 41 del presente articolo sono disciplinaticon legge della regione».

Dall'esame della normativa in materia, si evince con chiarezza,quindi, che la disciplina del tributo speciale di cui all'art. 3della legge n. 549/1995 citata rientra nella competenza esclusivadello Stato ed e' preclusa, se non nei limiti riconosciuti dallalegge statale stessa, la potesta' delle Regioni di legiferare su tale imposta.

1.2. Cio' premesso, va rilevato che l'art. 5, comma 1, dellalegge regionale n. 15/16 citata sostituisce il comma 4 dell'art. 24della legge regionale n. 31/2007, concernente le «Nuove disposizioniin materia di gestione dei rifiuti».

In particolare, il novellato comma 4 della predetta leggeregionale dispone, dunque, che «a decorrere dal 1° gennaio 2017,l'intero gettito derivante dall'applicazione del tributo speciale dicui all'art. 23 e' destinato in modo vincolato a favorire la minoreproduzione di rifiuti, le attivita' di recupero di materie prime e dienergia, con priorita' per i soggetti che realizzano sistemi dismaltimento alternativi alle discariche, nonche' a realizzare labonifica dei suoli inquinati. La Giunta regionale, con propriadeliberazione, individua la specifica destinazione delle sommederivanti dall'applicazione del tributo, nonche' dell'addizionaleprevista dall'art. 205, comma 3-octies, del decreto legislativo n.152/2006.».

La disposizione regionale cosi' novellati riserva, quindi,l'intero gettito derivante dall'applicazione del tributo speciale peril deposito in discarica esclusivamente ad alcune specifichecategorie di interventi indicate nella medesima norma regionale,ponendosi in contrasto con quanto previsto dall'articolo 3, comma 27,della legge n. 549/1995 citata, che prevede, invece, che «il tributoe' dovuto alle regioni. Il gettito derivante dall'applicazione deltributo affluisce in un apposito fondo della regione destinato afavorire la minore produzione di rifiuti, le attivita' di recupero dimaterie prime e di energia, con priorita' per i soggetti cherealizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche,nonche' a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese learee industriali dismesse, il recupero delle aree degradate perl'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente ela istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiegodelle risorse e' disposto dalla regione, nell'ambito delledestinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezionedi quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sonodestinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiutidel settore produttivo soggetto al predetto tributo».

Il successivo art. 6 della legge regionale n. 15/16 citatasostituisce, altresi', l'art. 3 della legge regionale n. 31/2007,riguardante la «Rideterminazione dell'entita' del tributo speciale».

Il comma 1, del citato art. 3 cosi' novellato, dispone, quindi,che «il tributo speciale di cui all'art. 23 della legge regionale n.31/2007, istituito ai sensi dell'art. 3, comma 24, della legge 28dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanzapubblica) applicato a carico dei Sub-ATO, e' rideterminato, adecorrere dal 1° gennaio 2017, in euro 18 per ogni tonnellata dirifiuto smaltito».

La disposizione regionale de qua, prevede, pertanto,l'applicazione di un unico ammontare per il tributo derivante daldeposito in discarica, determinato in 18 euro per ogni tonnellata dirifiuto smaltito, senza alcuna distinzione tra rifiuti ammissibili alconferimento in discarica quali rifiuti inerti e quelli ammissibilial conferimento in discarica qualificabili non pericolosi epericolosi - con le relative differenze di tributo - ponendosi inevidente contrasto con quanto previsto dalla legge statale n.549/1995 citata.

L'art. 3, comma 29, della citata legge n. 549/1995 prevede,infatti, che «l'ammontare dell'imposta e' fissato, con legge dellaregione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, perchilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad € 0,001e non superiore ad € 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimentoin discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'art. 2 del decretoministeriale 13 marzo 2003 del Ministro dell'ambiente e della tuteladel territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21marzo 2003; in misura non inferiore ad € 0,00517 e non superiore ad €0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica perrifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 delmedesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo daparte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'annosuccessivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo e'determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per ilquantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti indiscarica, nonche' per un coefficiente di correzione che tenga contodel peso specifico, della qualita' e delle condizioni di conferimentodei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costoambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, diconcerto con i Ministri dell'industria, del commercio edell'artigianato e della sanita', entro sei mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge».

1.3. L'art. 6 della legge regionale n. 15/16 citato, inoltre, sipone in contrasto con l'art. 3, comma 29, della legge n. 549/1995citata anche sotto un ulteriore profilo.

La disciplina statale stabilisce, infatti, che l'ammontaredell'imposta debba essere rideterminata con apposita legge regionaleentro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo. Appare,dunque, evidente che la disposizione contenuta nel nuovo comma 1,dell'art. 3, della legge regionale n. 22/2015, come modificatodall'art. 6 della legge regionale n. 15/16 citato, in quanto emanataoltre il suddetto termine, risulta in contrasto con l'art. 3, comma29 (secondo periodo), della legge n. 549/1995 citata.

La normativa nazionale, infatti, stabilisce che, in caso dimancata determinazione del tributo nei termini indicati («31 lugliodi ogni anno per l'anno successivo»), deve essere prorogata la misuraattualmente vigente.

In altre parole, il superamento del limite temporale del 31luglio (di ogni anno) comporta la proroga per tutto l'anno solaresuccessivo del «vigente» importo dell'imposta (sentenza n. 397/2005,punto 4.2. del Considerato in diritto).

Va ricordato che la Corte costituzionale ha espressamenteaffermato che l'art. 3 della citata legge statale n. 549/1995«istituisce e disciplina il tributo speciale per il deposito indiscarica dei rifiuti solidi (comma 24), devolvendone il gettito alleregioni ed alle province (comma 27) e stabilendo che l'ammontaredell'imposta sia fissato, entro determinati limiti, mediante leggedella Regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo,con l'ulteriore precisazione che, «in caso di mancata determinazionedell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni annoper l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente» (comma29)»; statuendo che tale tributo «va considerato statale e non gia'«proprio» della Regione, nel senso di cui al vigente art. 119 Cost.,senza che in contrario rilevino ne' l'attribuzione del gettito alleregioni ed alle province, ne' le determinazioni espressamenteattribuite alla legge regionale dalla citata norma statale (sentenzan. 335 del 2005, concernente lo stesso tributo speciale oggetto delpresente giudizio; v., analogamente, a proposito delle tasseautomobilistiche e dell'IRAP, le sentenze n. 431, n. 381 e n. 241 del2004, n. 311, n. 297 e n. 296 del 2003; v. altresi', in generale, lesentenze n. 37 e n. 29 del 2004)»; concludendo che «la disciplinasostanziale dell'imposta rientra tuttora nella competenza esclusivadello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e),Cost., e che e' preclusa, se non nei limiti riconosciuti dalla leggestatale, la potesta' delle regioni di legiferare su tale imposta»(sentenza n. 397/2005 citata, punto 4.1. del «Considerato indiritto»).

1.4. Va, inoltre, evidenziato, che le norme di cui agli articoli5, comma 1, e 6 della legge regionale n. 15/16 citata, intervenendosulla disciplina dei rifiuti in modo difforme dalla richiamatanormativa statale di cui alla legge n. 549/1995 citata, incide sulla«tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», attribuita alla competenzalegislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, comma 2, lettera s),della Costituzione.

Sul punto e' intervenuta recentemente la Corte costituzionaleche, ribadendo quanto affermato nella sua precedente e costantegiurisprudenza, ha stabilito che «la disciplina dei rifiuti e'riconducibile alla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», dicompetenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma,lettera s), Cost., anche se interferisce con altri interessi ecompetenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato ilpotere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorionazionale, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura diinteressi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali(tra le molte, sentenze n. 67 del 2014, n. 285 del 2013, n. 54 del2012 e n. 244 del 2011, n. 225 del 2009, n. 164 del 2009 e n. 437 del2008). Tale disciplina inoltre, «in quanto rientrante principalmentenella tutela dell'ambiente, e dunque in una materia che, per lamolteplicita' dei settori di intervento, assume una strutturacomplessa, riveste un carattere di pervasivita' rispetto anche alleattribuzioni regionali» (sentenza n. 249 del 2009)», (sentenza n.58/2015, punto 5.3. del «Considerato in diritto»).

Nell'ipotesi in esame, risulta evidente che la riserva di leggestatale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), dellaCostituzione, deve essere applicata nell'accezione che consenta dipreservare il bene giuridico «ambiente» dai possibili effettidistorsivi derivanti da vincoli imposti in modo differenziato inciascuna Regione e da una disciplina difforme sul territorionazionale.

Pertanto, in questo caso, «una disciplina unitaria rimessa in viaesclusiva allo Stato e' all'evidenza diretta allo scopo diprefigurare un quadro regolativo uniforme degli incentivi edisincentivi inevitabilmente collegati alla imposizione fiscale,tenuto conto dell'influenza dispiegata dal tributo (i cosiddetti«effetti allocativi») sulle scelte economiche di investimento efinanziamento delle imprese operanti nel settore dei rifiuti e dellaloro attitudine a ripercuotersi, per l'oggetto stesso dell'attivita'esercitata da tali imprese, sugli equilibri ambientali» (sentenza n.58/2015, citata, punto 5.4. del «Considerato in diritto»).

Alla luce di quanto sopra esposto, appare, dunque, evidente chegli articoli 5, comma 1, e 6 della legge Regione Valle D'Aosta n.15/2016 citata violano l'art. 117, comma 2, lettera e), ed s) dellaCostituzione, per contrasto con la normativa interposta di cuiall'art. 3, commi 27, 29 e 34 della legge n. 549/1995 citata.

 

P.Q.M.

 

Per i suesposti motivi si conclude perche' degli articoli 5,comma 1, e 6 della legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Regionautonome Vallee d'Aoste n. 15 del 2 agosto 2016, recante «Primoprovvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regioneper il triennio 2016/2018», indicati in epigrafe, siano dichiaraticostituzionalmente illegittimi.

Si produce l'attestazione della deliberazione del Consiglio deiministri del 23 settembre 2016.

Roma, 1° ottobre 2016

Il Vice Avvocato Generale dello Stato: Palmieri