RICORSO N. 56 DEL 4 OTTOBRE 2016 (DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 ottobre 2016.

(GU n. 44 del 2.11.2016)

 

Ricorso, ex art. 127 della Costituzione, del Presidente delConsiglio dei ministri, (C.F. 80188230587) rappresentato e difeso perlegge dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030587)ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it; fax 06/96514000 presso i cuiuffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12;   Contro la Regione Basilicata, (C.F. 80002950766) in persona delPresidente della Giunta pro tempore, per la declaratoria diincostituzionalita' degli articoli 3, 7 comma 6 e 22, comma 1 dellalegge della Regione Basilicata 5 agosto 2016, n. 18, pubblicata nelB.U.R. n. 31 del 5 agosto 2016, avente ad oggetto «Norme in materiadi autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impiantielettrici con tensione non superiore a 150.000 volt, non facentiparte della rete di trasmissione nazionale, e delle linee e degliimpianti indispensabili per la connessione di impianti per laproduzione di energia da fonti rinnovabili» in relazione all'art.117, comma 3 Cost.

La legge regionale n. 18 del 5 agosto 2016 della RegioneBasilicata reca norme in materia di autorizzazione alla costruzioneed esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione nonsuperiore a 150.000 volt, non facenti parte della rete ditrasmissione nazionale, e delle linee e degli impianti indispensabiliper la connessione di impianti per la produzione di energia da fontirinnovabili.

La disciplina regionale appare quindi diretta a regolare iprocessi autorizzatori riguardanti una categoria ben determinata diinfrastrutture dedicate al trasporto, trasformazione e distribuzionedell'energia elettrica in apparente rispetto del riparto dicompetenze legislative fissato dell'art. 117, comma 3 Cost. che, comenoto, assegna allo Stato il compito dell'elaborazione dei principifondamentali regolanti la materia della produzione, trasporto edistribuzione nazionale dell'energia (Corte costituzionale 383 del 2005, 124 del 2010, 215 del 2015 e 158 del 2016).

La conformita' al dettato costituzionale risulta tuttaviameramente apparente ove si consideri che l'introduzione di una sogliadi riferimento (150.000 Volt) nella individuazione degli impianti icui processi autorizzatori sono disciplinati a livello regionale,lascia scoperte tutta una serie di infrastrutture energetiche che,pur non essendo ricomprese in quelle facenti parte della rete ditrasporto nazionale necessitano comunque di un indirizzo regolatorioda parte dell'ente regionale.

Si premette che gia' il titolo stesso della legge regionale chesi impugna con il presente atto «Norme in materia di autorizzazionealla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici contensione non superiore a 150.000 volt, non facenti parte della retedi trasmissione nazionale, e delle linee e degli impiantiindispensabili per la connessione di impianti per la produzione dienergia da fonti rinnovabili», definendo l'ambito di applicazionedelle norme in essa contenute, risulta eccedere dalle competenzeregionali in materia di «produzione, trasporto e distribuzionenazionale dell'energia», di cui all'art. 117, comma 3, dellaCostituzione, per contrasto con la normativa statale interposta inmateria di energia, dettata dal decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delsistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energiaelettrica», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i..

Detta normativa statale, come meglio di seguito illustrato, hainfatti modificato il previgente assetto delle competenze tra loStato e le Regioni nella materia, che si fondava su criterioggettivi, quali le soglie di tensione degli impianti elettrici,prevedendo, nel riparto di competenze, il criterio della appartenenzao meno alla Rete Nazionale di trasporto dell'energia.

Il ripristino da parte della regione Basilicata del riferimentoalle soglie di tensione degli impianti elettrici altera profondamenteil quadro regolatorio di riferimento provocando, in modo del tuttoirragionevole, confusione tra gli operatori del settore a cui mancaper molte tipologie infrastrutturali un parametro certo diriferimento.

Cio' premesso, risultano censurabili le disposizioni contenutenegli articoli 3, 7 comma 6 e 22, comma 1 della legge regionale inesame.

In particolare:   L'art. 3 reca le definizioni ai fini dell'applicazione dellenorme della stessa legge regionale, ma omette qualsivogliariferimento alle linee di Altissima tensione (AAT) che non appaionofra quelle elencate ai fini della legge in questione.

Rimangono pertanto escluse le linee al di sopra dei 150.000 voltdalla disciplina della legge impugnata, ancorche' le medesime possanonon essere annoverate tra le infrastrutture facenti parte della retedi trasporto nazionale.

L'art. 7, rubricato «Domanda di autorizzazione», al comma 6,ripropone il summenzionato limite di tensione, laddove vienedisciplinata la presentazione della domanda di autorizzazione.

La soglia di 150.000 Volt viene infine ribadita anche nel comma 1dell'art. 22, rubricato «Disposizioni transitorie per glielettrodotti» laddove si prevede l'esercente puo' entro due annidall'entrata in vigore della legge regionale in commento chiedereun'autorizzazione in sanatoria per gli impianti gia' in esercizio.

E' opportuno rammentare che l'art. 1-sexies del decreto-legge n.239/2003 dispone che, al fine di garantire la sicurezza del sistemaenergetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energiaelettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facentiparte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sonoattivita' di preminente interesse statale e sono soggetti adun'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello sviluppoeconomico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tuteladel territorio, previa intesa con la regione o le regioniinteressate.

L'autorizzazione unica riguarda la costruzione e l'esercizio dielettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto, comedefinita dall'art. 3, comma 7 del decreto legislativo 16 marzo 1999,n. 79, ed e' estesa a tutte le opere, gli impianti e i serviziaccessori connessi o funzionali all'esercizio degli elettrodottistessi.

La suddetta legge ha modificato il previgente assetto dellasuddivisione delle competenze tra Stato e Regioni, fondato suicriteri oggettivi, introdotti dal decreto legislativo n. 112/1998,della potenza degli impianti e della tensione delle reti ditrasporto, sostituendolo con il criterio dell'appartenenza o menodegli impianti alla rete nazionale di trasporto dell'energiaelettrica.

La suddivisione delle competenze tra Stato e Regioni in base alcriterio dell'appartenenza o meno degli impianti alla rete nazionaledi trasporto dell'energia elettrica e' ribadita, inoltre, nel TitoloIII, Capo II, dal decreto del Presidente della Repubblica n.327/2001, integrato con decreto legislativo n. 330/2004, chedisciplina i procedimenti di espropriazione finalizzati allarealizzazione di infrastrutture lineari energetiche.

Il fatto che gia' lo stesso titolo della legge regionale in esamelimiti l'oggetto della norma alle linee ed agli impianti elettricicon tensione non superiore a 150.000 volt, non facenti parte dellarete di trasmissione nazionale, assume rilievo relativamente alcontrasto con la normativa statale di settore.

Inoltre tale limite viene implicitamente ribadito, come detto,dalle disposizioni contenute negli articoli 3, 7 comma 6 e 22, comma1 della legge regionale.

Pertanto, considerato che le disposizioni regionali disattendonol'assetto delle competenze definite dal legislatore statale, creandodi fatto un vuoto normativo per quanto riguarda la regolamentazionedelle linee al di sopra dei 150.000 volt non facenti parte della retedi trasmissione nazionale, esse risultano eccedere dalle competenzeregionali per violazione dell'art. 117, terzo comma dellaCostituzione, che elenca fra le materie di legislazione concorrentequella relativa alla «produzione, trasporto e distribuzione nazionaledell'energia», in quanto contrastano con la normativa stataleinterposta sopra menzionata.

 

P.Q.M.

 

Voglia codesta Ecc.ma Corte dichiarare l'illegittimita'costituzionale degli articoli 3, 7 comma 6 e 22, comma 1 della leggedella Regione Basilicata 5 agosto 2016, n. 18, pubblicata nel B.U.R.n. 31 del 5 agosto 2016, avente ad oggetto «Norme in materia diautorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impiantielettrici con tensione non superiore a 150.000 volt, non «facentiparte della rete di trasmissione nazionale, e delle linee e degliimpianti indispensabili per la connessione di impianti per laproduzione di energia da fonti rinnovabili» in relazione all'art.117, comma 3 Cost..

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:   1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 27settembre 2016;   2. copia della legge regionale impugnata;   3. rapporto del Dipartimento degli affari regionali.

Roma, 30 settembre 2016

L'Avvocato dello Stato: Aiello