RICORSO N. 53 DEL 15 SETTEMBRE 2016 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 15 settembre 2016.

(GU n. 43 del 26.10.2016)

 

Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio deiministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generaledello Stato C.F. 80224030587, Fax 06/96514000 e PECroma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici ex legedomicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, manifestando la volonta'di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PECags.rm@mailcert.avvocaturastato.it nei confronti della RegioneLiguria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro temporeper la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1,comma 2, della legge regionale Liguria n. 11 del 5 luglio 2016,recante «Interventi in favore delle vittime della criminalita'»,pubblicata nel B.U.R. n. 14 del 13 luglio 2016, giusta delibera delConsiglio dei ministri in data 9 settembre 2016.

1. La legge regionale della Liguria n. 11/2016, indicata inepigrafe, composta da 3 articoli, come esplicita lo stesso titolo,contiene norme in tema di interventi di assistenza e di aiuto aifamiliari degli esercenti un'attivita' imprenditoriale,commerciale,artigianale o comunque economica, deceduti, vittime dellacriminalita', mediante: a) assistenza legale; b) contributi utili adaffrontare emergenze economiche causate dal decesso (art. 1, comma 1,lettera a) e b), della legge stessa).

L'art. 1 della legge in esame, al comma 2, stabilisce che «LaRegione prevede il patrocinio a proprie spese nei procedimenti penaliper la difesa dei cittadini che, vittime di un delitto contro ilpatrimonio o contro la persona, siano indagati per aver commesso undelitto per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero assolti perla sussistenza dell'esimente della legittima difesa. Il presentecomma si applica ai cittadini nei cui confronti l'azione penale e'esercitata a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge».

Il comma successivo prevede che la Giunta regionale definisca icriteri e le modalita' per l'applicazione dell'art. 1, dandopriorita' ai soggetti superiori ai sessantacinque anni.

E' avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe,la Regione Liguria abbia ecceduto dalla propria competenza inviolazione della normativa costituzionale, come si confida didimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti

 

Motivi

 

1. L'art. 1, comma 2, della legge Regione Liguria n. 11/2016viola l'art. 117, comma 2, lettera l) e h), della Costituzione.

La norma di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale inesame, nell'assicurare il patrocinio a spese della Regione a tutti isoggetti che, indagati per eccesso colposo in legittima difesa, sianostati vittime di un delitto contro il loro patrimonio o contro laloro persona, invade la competenza legislativa riservata allo Statoin materia di «ordinamento penale», in violazione dell'art. 117,comma 2, lettera 1), della Costituzione.

La norma in esame, che, peraltro, e' connotata da assolutaindeterminatezza , quanto ad oggetto ed ambito dei soggetti tutelati,attua un generale riconoscimento del beneficio economico sempre ecomunque per il solo fatto di avere commesso un fatto di reato inconseguenza di una paventata aggressione.

Tale generalizzata erogazione del beneficio in esame, senzaalcuna limitazione, incide sull'equilibrio dei rapporti sociali, edunque, sulla sicurezza; in quanto si configura quale intervento difavore anche nei confronti di chi e' autore di una condotta illecitacommessa al di fuori della scriminante della legittima difesa e,quindi, sia stato condannato.

Come espressamente chiarito dalla giurisprudenza costituzionale,la riserva allo Stato della materia «ordinamento penale» non e'«...una novita' introdotta in sede di revisione del Titolo V»(sentenza n. 185/2004, punto 2. del Considerato in diritto).L'intervento sui profili penali e' tale da attrarre l'intera materianella competenza statale, posto che «la considerazione deltrattamento penale assume...preminenza agli effetti della competenzalegislativa...» (sentenza n. 183/2006, punto 2. del Considerato indiritto).

L'art. 1, comma 2, della legge Regione Liguria n. 11/16 citata sipone, pertanto, in contrasto anche con la previsione Costituzionaledi cui all'art. 117, comma 2, lettera h), che riserva alla esclusivapotesta' legislativa statale la materia dell'ordine pubblico e dellasicurezza, «materia che, per costante giurisprudenza di questa Corte,si riferisce "all'adozione delle misure relative alla prevenzione deireati ed al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso quest'ultimoquale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessipubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenzanella comunita' nazionale" (ex plurimis, sentenza n. 35 del 2011)».(sentenze n. 118/2013, punto 5. del Considerato in diritto; e n.33/2015, punto 5.1. del Considerato in diritto).

La Corte costituzionale ha costantemente affermato che si trattadi settore dell'ordinamento riferito alla «adozione delle misurerelative alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordinepubblico» (sentenze n. 129 e 196 del 2009; 50/2008; 222 e 237 del2006; 95 e 383 del 2005; 6, 162 e 428 del 2004; 313 del 2003;407/2002; 218/1988), «inteso quest'ultimo quale complesso dei benigiuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui qualisi regge l'ordinata e civile convivenza nella comunita' nazionale,nonche' alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei lorobeni». (sentenze n. 129/2009, punto 1. del Considerato in diritto; n.313/2003, punto 11. del Considerato in diritto; e n. 290/2001citata).

La Corte costituzionale ha anche piu' volte precisato che lanozione di sicurezza pubblica «riguarda le funzioni primariamentedirette a tutelare beni fondamentali quali l'integrita' fisica opsichica della persone, la sicurezza dei possessi e il rispetto e lagaranzia di ogni altro bene che assume primaria importanza perl'esistenza stessa dell'ordinamento». (sentenze n. 105/2006, punto 3.del Considerato in diritto; n. 290/2001 citata e n. 218/1988).

Con le statuizioni contenute nella sentenza n. 35/2012, (punto 2del Considerato in diritto), e' stato chiarito che «questa Corte haripetutamente affermato che l'ordine pubblico e la sicurezza, ai finidel riparto della competenza legislativa, hanno per oggetto le«misure inerenti alla prevenzione dei reati o al mantenimentodell'ordine pubblico» (sentenza n. 407 del 2002; in seguito, explurimis, sentenze n. 35 del 2011, n. 226 del 2010, n. 50 del 2008,n. 222 del 2006, n. 428 del 2004).».

Va, inoltre, rilevato che, in alcune pronunce, la competenzaesclusiva statale in materia di "ordinamento penale" (art. 117, comma2, lettera 1), e' stata intesa dalla Corte costituzionale in terminiampi.

Con la citata sentenza n. 50/2008 (punto 8. del Considerato indiritto), e' stato precisato che «nella parte in cui lanorma...destina risorse al Fondo nazionale contro la violenzasessuale e di genere, essa, essendo finalizzata ad assicurare laprevenzione e repressione di reati, e' riconducile sia all'ambitomateriale dell'ordine pubblico e sicurezza, sia a quellodell'ordinamento penale, attribuiti entrambi alla competenzalegislativa esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettere h el, Cost.)».

Dalla giurisprudenza costituzionale consolidata in materia edella quale si sono illustrati i passaggi rilevanti, si evince,dunque, che nella materia «ordine pubblico e sicurezza» rientrano lemisure e le funzioni pubbliche preposte a tutelare i benifondamentali e ogni altro bene che ha prioritaria importanza perl'ordinamento giuridico sociale.

Come osservato in sede di commento alla predetta giurisprudenzacostituzionale, la capacita' «penetrativa» della potesta' legislativastatale in materia, anche nelle materie di potesta' legislativaregionale e anche nei confronti delle Regioni a Statuto speciale, siesprime con un intervento «di tipo trasversale e potenzialmenteespansivo su altre materie di competenza regionale».

Inoltre, la competenza statale nella materia «ordine pubblico esicurezza» ben si ricollega alla potesta' legislativa stataleesclusiva in materia di «ordinamento penale»; alla quale e' sottesal'esigenza che sia prevista una disciplina legislativa totalmenteuniforme dal punto di vista territoriale, essendo non ammissibile unadiversfficazione di interventi adottati, appunto, su baseterritoriale.

Per tali ragioni, la previsione normativa di cui all'art. 1,comma 2, della legge in esame viola la previsione costituzionale dicui all'art. 117, comma secondo, lettera 1) ed h), che riservano alloStato la potesta' legislativa esclusiva nelle materiedell'«ordinamento penale» nonche' dell"«ordine pubblico e dellasicurezza».

 

P.Q.M.

 

Per i suesposti motivi si conclude perche' l'art. 1, comma 2,della legge regionale Liguria n. 11 del 5 luglio 2016, recante«Interventi in favore delle vittime della criminalita'», indicato inepigrafe, sia dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Si produce l'attestazione della deliberazione del Consiglio deiMinistri del 9 settembre 2016.

Roma, 9 settembre 2016

Il Vice avvocato generale dello Stato: Palmieri