RICORSO N. 50 DEL 22 AGOSTO 2016 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 22 agosto 2016.

(GU n. 42 del 19.10.2016)

 

Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio deiministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generaledello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma,via dei Portoghesi n. 12;   Contro la Provincia di Bolzano in persona del suo Presidentep.t., per la declaratoria della illegittimita' costituzionale degliarticoli 1, comma 2, 3, comma 2 e 4, comma 4, della legge dellaProvincia di Bolzano n. 14 del 20 giugno 2016, pubblicata nelSupplemento n. 8 del Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-AltoAdige del 21 giugno 2016, n. 25/I-II, come da delibera del Consigliodei ministri in data 10 agosto 2016.

 

Fatto

 

In data 21 giugno 2016 e' stata pubblicata, sul Supplemento n. 8al n. 25/I-II del Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-AltoAdige, la legge della Provincia di Bolzano n. 14 del 20 giugno 2016,recante «modifiche di leggi provinciali in materia di istruzione».

Svariate disposizioni contenute nella detta legge, come meglio siandra' a precisare in prosieguo, eccedono dalle competenzeprovinciali e sono violative di previsioni statutarie ecostituzionali e illegittimamente invasive delle competenze delloStato; si deve pertanto procedere con il presente atto alla loroimpugnazione, affinche' ne sia dichiarata la illegittimita'costituzionale in parte qua, con conseguente annullamento, sulla basedelle seguenti considerazioni in punto di

 

Diritto

 

1. Sotto l'apparenza di una semplice integrazione di talune leggiprovinciali in materia di istruzione, con la legge che oggi siimpugna la Provincia di Bolzano ha inteso in realta' introdurre, comesi vedra', sostanziali e sistematiche innovazioni allaregolamentazione della materia della istruzione pubblica nellaprovincia.

1.1 E, invero, per quanto qui interessa, con l'art. 1 della leggen. 14/2016 il legislatore provinciale, introducendo Modifiche dellalegge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante «Autonomia dellescuole», con il comma 2 ha aggiunto, dopo l'art. 13 della detta leggeprovinciale n. 12/2000, l'art. 13-bis (Valutazione del lavoro deidirigenti scolastici e delle dirigenti scolastiche), che cosi'espressamente dispone: «1. La valutazione del lavoro dei dirigentiscolastici e delle dirigenti scolastiche si orienta agli obiettivi eall'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa nonche' alprofilo professionale dei dirigenti scolastici e delle dirigentiscolastiche. Essa comprende la valutazione del servizio in anno diprova, la valutazione del servizio annuale e la valutazione delservizio globale, che viene effettuata un'unica volta nell'arcodell'incarico dirigenziale. 2. Nell'individuazione degli indicatoriper la valutazione sono da considerare i seguenti ambiti: a)competenze gestionali ed organizzative; b) competenze nell'ambitodella gestione e dello sviluppo del personale; c) contributo almiglioramento del successo formativo e scolastico degli alunni edelle alunne; d) promozione della partecipazione e dellacollaborazione tra le diverse componenti della comunita' scolastica edei rapporti con il contesto sociale e territoriale; e) processi emisure di miglioramento conseguenti alla valutazione interna edesterna. 3. L'intendente scolastica o l'intendente scolasticocompetente provvede alla valutazione del servizio sulla base di unaproposta di valutazione elaborata da un'ispettrice scolastica o da unispettore scolastico ovvero da un team di valutazione. A tal finetrovano applicazione le seguenti disposizioni: a) la valutazione delservizio in anno di prova si riferisce al primo anno di lavoro eriguarda tutti gli ambiti di cui al comma 2. La proposta divalutazione viene elaborata da un team di valutazione composto da dueispettrici scolastiche o ispettori scolastici; per le scuole dellelocalita' ladine il team di valutazione e' composto da un'ispettricescolastica o un ispettore scolastico e da una o un dirigentedell'Intendenza scolastica ladina; b) la valutazione del servizioannuale e' una valutazione in itinere; la proposta di valutazioneviene elaborata da un'ispettrice scolastica o da un ispettorescolastico; c) la valutazione del servizio globale viene effettuatauna volta nell'arco dell'incarico dirigenziale e concerne tutti gliambiti di cui al comma 2. La proposta di valutazione viene elaboratada un team di valutazione composto da due ispettrici scolastiche o dadue ispettori scolastici. 4. Su richiesta della dirigente scolasticao del dirigente scolastico l'intendente scolastica o l'intendentescolastico competente puo' approvare anche una forma di valutazionealternativa per la valutazione del servizio annuale e globale. 5. Lesingole Intendenze scolastiche definiscono, con riferimento alle lorodiverse realta', gli indicatori e i dettagli operativi per lavalutazione del servizio. 6. Con contratto collettivo provincialevengono definiti l'ammontare del fondo per l'assegnazione dellaretribuzione di risultato e i criteri di assegnazione.».

1.2. Con il successivo comma 2 dell'art. 3, nell'introdurreModifiche della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, recante«Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuoladell'infanzia e del primo ciclo di istruzione», la legge n. 14/2016ha aggiunto, dopo l'art. 1-quinquies della legge da ultimo citata,gli articoli 1-sexies, 1-septies e 1-octies.

Per quanto qui interessa, l'art. 1-septies (Valutazione dellecompetenze) cosi' recita: «1. Le istituzioni scolastiche possonosviluppare, fino alla conclusione del secondo biennio del secondociclo di istruzione e formazione, una propria modalita' divalutazione delle competenze. La Giunta provinciale definisce irispettivi criteri e modalita'. 2. Inoltre, sulla base diun'impostazione didattica che comprende anche una modalita' divalutazione di cui al comma 1, possono essere formate classi o gruppiche differiscono dall'anno di corso e che possono essere composte daalunne e alunni di eta' diversa. 3. Sulla base della modalita' divalutazione di cui al comma 1, l'istituzione scolastica puo'scegliere di sostituire la valutazione in cifre e di deciderel'ammissione o non ammissione alla classe successiva delle alunne edegli alunni esclusivamente al termine del triennio o dei bienniprevisti dalle indicazioni provinciali. 4. Nel caso di trasferimentoad altra scuola, il consiglio di classe della scuola di provenienzaindica l'anno di corso in cui inserire l'alunna o l'alunno. Sonocomunque da osservare le disposizioni per l'esame conclusivo delprimo e secondo ciclo di istruzione e formazione.

1.3. Infine, con il comma 4 dell'art. 4, la L.P. n. 14/2016, nelmodificare la legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, recante«Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia diassunzione del personale insegnante», ha aggiunto all'art. 12 dellastessa, dopo il comma 6, due ulteriori commi: «6-bis. Qualora nondovesse essere possibile occupare tutti i posti di cui al comma 5 conla predetta procedura di selezione, le istituzioni scolastichepossono bandire la procedura selettiva anche per persone esterne allacategoria professionale del personale docente. In tali casil'incarico alla medesima persona non puo' superare la duratacomplessiva di 36 mesi e non e' rinnovabile. 6-ter. In alternativaall'assegnazione dei posti di cui al comma 6-bis i posti rimanentipossono essere assegnati mediante contratti con cooperative sociali ostrutture simili. In questi casi i rispettivi importi vengonoassegnati tramite il finanziamento scolastico al bilanciodell'istituzione scolastica per il finanziamento degli incarichi.».

Le disposizioni sopra riprodotte, come si va qui di seguito adillustrare, sono sotto piu' profili violative delle previsioni delloStatuto e invasive della competenza statale; sono pertantocostituzionalmente illegittime, e tali devono essere dichiarate allaluce dei seguenti motivi in punto di diritto.

2.1. Va premesso che l'art. 9, primo comma, n. 2, dello Statutospeciale per la Regione Trentino-Alto Adige (decreto del Presidentedella Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) conferisce alle provinceautonome la competenza ad emanare norme legislative in materia di«istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica,magistrale, tecnica, professionale e artistica)».

Tale potesta' normativa, tuttavia, deve sottostare ai limitiindicati dall'art. 9 stesso (1) , che si identificano con quelliprevisti dai precedenti articoli 4 (2) e 5 (3) dello Statuto.

2.2. Successive norme - di attuazione dello Statuto di autonomiain materia di ordinamento scolastico - sono quindi intervenute a dareesecuzione alla previsione statutaria, tutte confermando pienamente ilimiti dei poteri della provincia: cosi', il decreto del Presidentedella Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testounificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio1973, n. 116, e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme diattuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige inmateria di ordinamento scolastico in Provincia di Bolzano), comeintegrato e modificato dal successivo decreto legislativo 24 luglio1996 n. 434 (Norme di attuazione dello statuto speciale per laregione Trentino - Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni aldecreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89,concernente l'ordinamento scolastico in Provincia di Bolzano), e daldecreto legislativo 19 novembre 2003, n. 345 (Norme di attuazionedello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recantimodifiche al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio1983, n. 89, in materia di ordinamento scolastico in Provincia diBolzano), che, nel disciplinare le attribuzioni amministrative dellaprovincia in materia (art. 1) significativamente rinvia ai limitiindicati dall'art. 16 dello Statuto (4) , nonche' il decreto delPresidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 301 (Norme diattuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adigein materia di iscrizione nelle scuole con lingua di insegnamentodiversa dalla madre lingua dell'alunno); il decreto legislativo 16marzo 1992, n. 265 (Norme di attuazione dello statuto speciale per ilTrentino-Alto Adige in ordine all'insegnamento in lingua tedesca nelconservatorio di musica di Bolzano); il decreto legislativo 25 luglio2006, n. 245 (Norme di attuazione dello Statuto speciale dellaRegione Trentino-Alto Adige in materia di accademia di belle arti,istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori dimusica e istituti musicali pareggiati in Provincia di Bolzano).

2.3. La normativa statale - ai cui principi generali la normaprovinciale deve attenersi, come visto, in forza della previsionedegli articoli 4, 5 e 9 dello Statuto sopra menzionati -, oltre nelledisposizioni che in prosieguo si andranno precisando, e' infine oggiposta principalmente dalla legge n. 107/2015, che ha introdotto la«Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delegaper il riordino delle disposizioni legislative vigenti».

Specularmente rispetto alla normativa statutaria, la legge n. 107contiene doverose, specifiche clausole di salvaguardia per leautonomie speciali, clausole volte a contemperare armonicamente lecompetenze statali, regionali e provinciali.

Per quanto qui direttamente interessa, per la Provincia diBolzano occorre fare riferimento ai commi 186-191 e 211 dell' art. 1.

Il comma 191 dispone, cosi', che «sono fatte salve le potesta'attribuite alla Provincia autonoma di Bolzano dallo statuto specialee dalle rispettive norme di attuazione, nonche' ai sensi dell'art. 10della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La Provinciaautonoma di Bolzano provvede all'adeguamento del proprio ordinamentonel rispetto dei principi desumibili dalla presente legge»; il comma211 prevede infine che «le disposizioni di cui alla presente legge siapplicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonomedi Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivistatuti e con le relative norme di attuazione».

2.4. Riassuntivamente, dunque, dopo l'entrata in vigore dellaampia riforma dell'istruzione introdotta con la legge n. 107/2015, lenorme provinciali ben possono regolare la materia (in forza dellaespressa attribuzione di competenza legislativa contenuta nellaprevisione statutaria di cui all'art. 9), e possono anche prevaleresulla normativa statale per cosi' dire «ordinaria» (che, si e' visto,per essere applicabile deve essere «compatibile» con la normaregionale o provinciale: art. 211 della legge n. 107/2015); ma none', quest'ultimo, un principio generale e assoluto, poiche' sono essestesse a loro volta vincolate al rispetto non solo dellaCostituzione, dei principi dell'ordinamento giuridico dellaRepubblica, degli obblighi internazionali e degli interessinazionali, delle norme fondamentali delle riforme economico-socialidella Repubblica (art. 4 dello Statuto), ma anche dei principistabiliti dalle leggi dello Stato (art. 5 dello Statuto).

Una violazione dei detti principi costituirebbe dunqueindubitabilmente una violazione degli articoli 4, 5 e 9 dello Statutodi autonomia.

Cio' e' proprio quanto avviene, nel caso di specie, nelle trenorme che si sono richiamate al principio della presente esposizione,che si pongono in contrasto con i principi generali della materia,gia' previgenti o introdotti dalla su richiamata legge di riforma,principi che evidentemente non possono non avere uniformeapplicazione su tutto il territorio nazionale - pur con salvezzadelle peculiarita' delle varie realta' locali costituzionalmentetutelate.

Le stesse, pertanto, eccedendo dalle competenze attribuite allaprovincia, devono essere dichiarate incostituzionali sulla scortadelle piu' puntuali considerazioni che seguono.

3.1. Come visto al n. 1.1. che precede, l'art. 1, comma 2, dellaL.P. n. 14/2016, nel modificare la L.P. n. 12/2000 in materia diautonomia delle scuole, ha introdotto nel corpo di detta legge l'art.13-bis (Valutazione del lavoro dei dirigenti scolastici e delledirigenti scolastiche).

Il nuovo articolo prevede, al comma 1, un sistema di valutazionedei dirigenti scolastici composto di tre fasi (valutazione delservizio in anno di prova; valutazione del servizio annuale; lavalutazione del servizio globale).

Il comma 3 individua nell'ispettore scolastico ovvero in un teamdi due ispettori i soggetti competenti a formulare la proposta divalutazione del dirigente scolastico, fermo restando il ricorso alteam nella valutazione del servizio nell'anno di prova e nellavalutazione del servizio globale.

Con specifico riferimento al servizio annuale e al servizioglobale, il comma 4 del nuovo art. 13-bis, prevede inoltre lapossibilita' che il dirigente scolastico sia valutato attraverso unaforma di valutazione «alternativa», che puo' essere approvatadall'intendente scolastico, su richiesta del medesimo dirigentescolastico.

Le disposizioni provinciali cosi' introdotte sono tuttavia inevidente contrasto con i principi fondamentali in materia diistruzione contenuti nella normativa statale, e sono pertantoincostituzionali.

3.2. Il contrasto puo' ravvisarsi, in primo luogo, con laprevisione contenuta nell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165.

Nell'istituire in via generale la qualifica dirigenzialenell'ambito delle istituzioni scolastiche periferiche, la dettadisposizione, dopo aver chiarito - in armonia con le generaliprevisioni in materia di dirigenza pubblica - che i dirigentiscolastici «rispondono, agli effetti dell'art. 21, in ordine airisultati» conseguiti, la norma dispone che gli stessi «sono valutatitenuto conto della specificita' delle funzioni e sulla base delleverifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito pressol'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente ecomposto da esperti anche non appartenenti all'amministrazionestessa».

E' dunque evidente la difformita' della norma introdotta con ladisposizione provinciale che si impugna con i principi generali divalutazione di tutti i dirigenti scolastici contenuti nella normastatale con riferimento alla composizione del nucleo di valutazione ele modalita' e criteri di operativita' dello stesso.

3.3. La legge provinciale si pone poi in contrasto:   - con i principi contenuti nel decreto del Presidente dellaRepubblica 28 marzo 2013 n. 80, «Regolamento sul sistema nazionale divalutazione in materia di istruzione e formazione», e in particolarecon il procedimento di valutazione previsto dall'art. 6 - che faspecifica applicazione dei principi posti dalla norma che si e'richiamata al numero che precede - e con il comma 3 (richiamato anchedall'art. 7, contenente Disposizioni particolari per la Regioneautonoma Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e diBolzano);   - con il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia diottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e diefficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» (si vedanoin particolare gli articoli 3, 7, 13 e 14);   - con la recentissima «Direttiva del Ministrodell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 giugno 2016, n.25 sulla valutazione dirigenti scolastici», cd. «direttiva Giannini»,ed in particolare gli articoli 4 (Valutazione dei dirigenti), 8(Procedimento della valutazione) e 9 (Nuclei di valutazione) - daiquali la norma qui impugnata si discosta in modo sostanziale - che siinserisce in un piu' generale disegno sistematico (con richiamo,oltre che alla norma fondamentale costituita dall'art. 25 surichiamato, anche alla legge n. 107/2015 su cui v. piu'approfonditamente infra).

3.4. La disposizione in esame contrasta infine, ora, anche con iprincipi in materia di valutazione dei dirigenti scolastici contenutinell'art. 1, commi 93 e 94 dalla citata legge n. 107/2015, che siinseriscono nel sistema sin qui delineato prevedendo che «lavalutazione dei dirigenti scolastici e' effettuata ai sensi dell'art.25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.Nell'individuazione degli indicatori per la valutazione del dirigentescolastico si tiene conto del contributo del dirigente alperseguimento dei risultati per il miglioramento del servizioscolastico previsti nel rapporto di auto valutazione ai sensi delregolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28marzo 2013, n. 80, in coerenza con le disposizioni contenute neldecreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dei seguenti criterigenerali: a) competenze gestionali ed organizzative finalizzate alraggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza edefficacia dell'azione dirigenziale, in relazione agli obiettiviassegnati nell'incarico triennale; b) valorizzazione dell'impegno edei meriti professionali del personale dell'istituto, sotto ilprofilo individuale e negli ambiti collegiali; c) apprezzamento delproprio operato all'interno della comunita' professionale e sociale;d) contributo al miglioramento del successo formativo e scolasticodegli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell'ambitodei sistemi di auto valutazione, valutazione e rendicontazionesociale; e) direzione unitaria della scuola, promozione dellapartecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti dellacomunita' scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nellarete di scuole» (comma 93).

«Il nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici e'composto secondo le disposizioni dell'art. 25, comma 1, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, e puo' essere articolato con unadiversa composizione in relazione al procedimento e agli oggetti divalutazione. La valutazione e' coerente con l'incarico triennale econ il profilo professionale ed e' connessa alla retribuzione dirisultato. Al fine di garantire le indispensabili azioni di supportoalle scuole impegnate per l'attuazione della presente legge e inrelazione all'indifferibile esigenza di assicurare la valutazione deidirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale divalutazione previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, per il triennio 2016-2018possono essere attribuiti incarichi temporanei di livellodirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per lefunzioni ispettive. Tali incarichi possono essere conferiti,nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici delMinistero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensidell'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, e successive modificazioni, anche in deroga, per il periododi durata di detti incarichi, alle percentuali ivi previste per idirigenti di seconda fascia. Ai fini di cui al presente comma e'autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa nel limite massimodi 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio. La percentuale dicui all'art. 19, commi 5-bis e 6, del citato decreto legislativo n.165 del 2001, per i dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione,dell'universita' e della ricerca, e' rideterminata, nell'ambito dellarelativa dotazione organica, per il triennio 2016-2018, in misuracorrispondente ad una maggiore spesa non superiore a 7 milioni dieuro per ciascun anno. Gli incarichi per le funzioni ispettive di cuiai periodi precedenti sono conferiti in base alla procedura pubblicadi cui all'art. 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e successive modificazioni, mediante valutazionecomparativa dei curricula e previo avviso pubblico, da pubblicare nelsito del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,che renda conoscibili il numero dei posti e la loro ripartizione traamministrazione centrale e uffici scolastici regionali, nonche' icriteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa» (comma94).

3.5. Dalla piana lettura delle norme fin qui richiamate apparedunque evidente come l'art. 1, comma 2, della legge n. 14/2016 ponecriteri e modalita' di valutazione dei dirigenti scolastici edisposizioni procedimentali (specie quanto all'individuazione deisoggetti che le valutazioni andranno a compiere) che differiscono inmodo sostanziale da quelle previste dalla legislazione statale pertutti i dirigenti a livello nazionale. E tutto cio', tra l'altro,appare potenzialmente suscettibile di influire sull'esito dellavalutazione e sulla successiva assegnazione dell'indennita' dirisultato, con inaccettabili disparita' di trattamento.

La norma provinciale contrasta pertanto con i principifondamentali in materia di istruzione contenuti nella legislazionestatale fin qui citata (art. 25, comma 1, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165; decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo2013, n. 80; decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; Direttivadel Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28giugno 2016, n. 25; art. 1, commi 93 e 94 dalla legge n. 107/2015),eccedendo dalla competenza attribuita alla Provincia di Bolzanodall'art. 9, n. 2 dello Statuto e, per quanto possa occorrere, dallealtre norme di attuazione statutarie citate al n. 2.2., e violadunque lo Statuto stesso e le menzionate norme di attuazione,nonche', in ragione dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001,l'art. 117, terzo comma, Cost.

Essa inoltre, stabilendo modalita' di valutazione dei dirigentiscolastici diverse da quelle previste nel rimanente territorionazionale, viola il principio di parita' di trattamento di cuiall'art. 3 della Costituzione.

La norma deve pertanto essere dichiarata incostituzionale.

4.1. La seconda disposizione della cui costituzionalita' sidubita e', come accennato in precedenza, l'art. 3, comma 2 della L.P.n. 14/2016. Con detta norma e' stato aggiunto alla L.P. n. 5/2008,tra gli altri, l'art. 1-septies, riguardante la valutazione delrendimento scolastico degli studenti.

Secondo quanto previsto dal legislatore provinciale:   - a ciascuna istituzione scolastica e' rimessa lapossibilita' di sviluppare proprie modalita' di valutazione dellecompetenze degli studenti fino al primo biennio della scuolasecondaria di secondo grado (comma 1);   - sulla base di tali modalita' possono essere formate classio gruppi di alunni che prescindono dall'anno di corso e dall'eta'degli studenti (comma 2);   - e' poi prevista la facolta' di decidere se sostituire lavalutazione in cifre con altre modalita' non meglio specificate e didecidere l'ammissione o non ammissione alla classe successivaesclusivamente al termine del triennio o dei bienni previsti dalleindicazioni provinciali (comma 3).

Anche l'articolo in esame e' in contrasto con le norme statutariee successive disposizioni di attuazione, nonche' con le norme statalidi principio che si andranno ad illustrare.

4.2. Va qui richiamato, per brevita', quanto gia' esposto ai nn.2.1. e seguenti, con riferimento in primo luogo agli artt. 4, 5 e 9dello Statuto di autonomia. Tali concetti trovano piena applicazioneanche con riferimento alla seconda disposizione che qui si censura.

Nella materia della istruzione primaria e secondaria illegislatore provinciale e', per vero, tenuto a rispettare - tra glialtri - i principi stabiliti dalle leggi dello Stato (art. 5 delloStatuto): una violazione degli stessi sostanzia dunque una violazionedelle norme statutarie di rango costituzionale.

4.3. Orbene, l'art. 3, comma 2 della L.P. n. 14/2016, nella partein cui aggiunge alla L.P. n. 5/2008 il menzionato art. 1-septies,introduce una disciplina riguardante la valutazione del rendimentoscolastico degli studenti che si discosta nettamente dallalegislazione statale di settore, la quale, invece, prevede:   - la valutazione periodica ed annuale degli alunni mediantel'attribuzione di voti numerici espressi in decimi;   - la formazione di giudizi sul livello di maturazioneraggiunto;   - l'ammissione annuale alla classe successiva.

4.4. La norma provinciale contrasta in particolare, in primoluogo, con le disposizioni riguardanti la valutazione del rendimentoscolastico degli studenti, contenute nell'art. 3 del decreto-legge 1°settembre 2008, n. 137 («Disposizioni urgenti in materia diistruzione e universita'»), secondo il quale, «1. Dall'annoscolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodicaed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione dellecompetenze da essi acquisite sono effettuate mediante l'attribuzionedi voti numerici espressi in decimi e illustrate con giudizioanalitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assuntaall'unanimita', possono non ammettere l'alunno alla classe successivasolo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 2.Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primogrado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti deglialunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonche'la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediantel'attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 3. Nella scuolasecondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva,ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti chehanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio diclasse, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina ogruppo di discipline. 3-bis. Il comma 4 dell'art. 185 del testo unicodi cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostitutodal seguente: «4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo e'espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con unacertificazione analitica dei traguardi di competenza e del livelloglobale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diplomagli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a seidecimi». 4. Il comma 3 dell'art. 13 del decreto legislativo 17ottobre 2005, n. 226, e' abrogato. 5. Con regolamento emanato aisensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, suproposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e dellaricerca, si provvede al coordinamento delle nonne vigenti per lavalutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbispecifici di apprendimento e della disabilita' degli alunni, e sonostabilite eventuali ulteriori modalita' applicative del presentearticolo».

E' di evidenza palmare la totale diversita' dei criteri divalutazione previsti dalla legge provinciale.

4.5. Le disposizioni in esame contrastano altresi' con i principicontenuti:   - nel decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,n. 122, Regolamento che coordina le norme gia' vigenti e introduceulteriori modalita' applicative ai sensi degli articoli 2 e 3 deldecreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, di cui al numero che precede(v., in particolare, gli articoli 2, 4 e 12, norma, quest'ultima, chefa salve le competenze della Provincia di Bolzano nei termini elimiti previsti dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione,che, come visto, riconoscono la competenza statale quanto allaindividuazione dei principi fondamentali, comuni agli studenti ditutta la Repubblica);   - negli articoli 146 comma 2 (5) , 179 comma 2 (6) , e 185commi 3 e 4 (7) del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigentiin materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine egrado».

4.6. La norma provinciale in esame contrasta, infine, altresi'con i principi della delega di cui all'art. 1, comma 180 della leggen. 107/2015 contenuti nel successivo comma 181, alla lettera i), ove,tra i principi e criteri direttivi cui il legislatore delegato deveuniformarsi, e' testualmente previsto l'«adeguamento della normativain materia di valutazione e certificazione delle competenze deglistudenti, nonche' degli esami di Stato, anche in raccordo con lanormativa vigente in materia di certificazione delle competenze,attraverso: 1) la revisione delle modalita' di valutazione ecertificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo diistruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e diorientamento della valutazione, e delle modalita' di svolgimentodell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo; 2) la revisione dellemodalita' di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi distudio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza conquanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidentedella Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89».

4.7. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, anchel'art. 3, comma 2 della L.P. n. 14/2016, nell'aggiungere ilmenzionato art. 1-septies alla L.P. n. 5/2008, incorre in una paleseviolazione dei principi posti dalla legislazione statale in materia(art. 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137; decreto delPresidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122; decretolegislativo 16 aprile 1994, n. 297; art. 1, commi 180 e 181, letterai) della legge n. 107/2015).

Esso e' dunque viziato di incostituzionalita' per invasione dellacompetenza legislativa statale, eccedendo dalla competenza attribuitaalla Provincia di Bolzano dall'art. 9, n. 2 dello Statuto e, perquanto possa occorrere, dalle altre norme di attuazione statutariecitate al n. 2.2. che precede, violando le medesime, nonche', inragione dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, l'art. 117,terzo comma, Cost.

Comportando, inoltre, una palese disparita' di trattamento tragli alunni della medesima provincia (in quanto studenti in Istitutidiversi) e con quelli del restante territorio nazionale (in quantodetermina la difficolta' di comparazione degli esiti degli studentitra scuola e scuola e, nel caso di trasferimento ad istituzione dialtra provincia o regione, rende difficoltosa altresi' laindividuazione della classe di riferimento per l'iscrizione deglistudenti), e' disposizione resa in violazione del principio dieguaglianza e parita' di trattamento di cui all'art. 3 dellaCostituzione.

5.1. Non sfugge, da ultimo, a censura anche l'art. 4, comma 4,della L.P. n. 14/2016, che, modificando la L.P. 12 dicembre 1996, n.24 (Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia diassunzione del personale insegnante), con l'aggiunta dei commi 6-bise 6-ter all'art. 12, introduce la possibilita' di conferire incarichinon superiori a 36 mesi e non rinnovabili, attraverso procedure diselezione effettuate a livello di singole scuole, anche a personaleesterno alla categoria professionale del personale docente (comma6-bis), ovvero a cooperative sociali o strutture consimili (comma6-ter).

5.2. Va anche qui richiamato, per brevita', quanto gia' espostoai nn. 2.1. e seguenti, con riferimento in primo luogo agli artt. 4,5 e 9 dello Statuto di autonomia. Tali concetti trovano pienaapplicazione anche con riferimento alla terza delle disposizionidella legge provinciale che qui si censura.

Nella materia della istruzione primaria e secondaria illegislatore provinciale e', per vero, tenuto a rispettare - tra glialtri - i principi stabiliti dalle leggi dello Stato (art. 5 delloStatuto): una violazione degli stessi sostanzia dunque una violazionedelle norme statutarie di rango costituzionale.

5.3. La procedura prevista dalla legge provinciale e'evidentemente incompatibile con la normativa statale che disciplinale procedure di reclutamento del personale a tempo determinato.

In primo luogo, secondo le leggi dello Stato, detto personaledeve essere assunto tra il personale docente che abbia conseguitol'abilitazione all'insegnamento, ovvero che abbia comunque un titolodi studio che consente l'iscrizione nelle graduatorie d'istituto.

Inoltre la legislazione statale prevede per un verso che ilservizio svolto da personale non docente non puo' essere in alcunmodo valutato come servizio d'insegnamento e per altro verso che lecooperative sociali non possono procedere alla stipula di contrattiper la categoria del personale docente.

I detti principi sono in particolare contenuti nelle seguentinorme, con le quali la previsione regionale contrasta:   - la legge 3 maggio 1999, n. 124, «Disposizioni urgenti inmateria di personale scolastico» (in particolare, v. l'art. 4);   - il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' edella ricerca 13 giugno 2007, n. 131, Regolamento per l'attuazione el'esecuzione delle previsioni della legge n. 124/1999;   - il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' edella ricerca 10 ottobre 2010, n. 249, disciplina dei requisiti edelle modalita' della formazione degli insegnanti della scuoladell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria diprimo e secondo grado (secondo la previsione dell'art. 2, comma 416,della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (8) )»;   - da ultimo, l'art. 1, commi 107 (che impone che, a decorreredall'anno scolastico 2016/2017, l'inserimento nelle graduatorie dicircolo e di istituto possa avvenire «esclusivamente a seguito delconseguimento del titolo di abilitazione») e 131 (a mente del quale«i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personaledocente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso leistituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura diposti vacanti e disponibili, non possono superare la duratacomplessiva di trentasei mesi, anche non continuativi») della gia'piu' volte richiamata legge 13 luglio 2015, n. 107.

5.4. E' dunque evidente, anche in questo caso, che la previsioneprovinciale in esame, che, con formulazione generica e nonsufficientemente dettagliata, prevede la possibilita' di conferireincarichi a tempo determinato a personale esterno alla categoriaprofessionale del personale docente, contrasta con i principifondamentali in materia di istruzione contenuti nella legislazionestatale citata (legge 3 maggio 1999, n. 124; decreto del Ministrodell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 giugno 2007, n.131; art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; decretodel Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10ottobre 2010, n. 249; art. 1, commi 107 e 131 della legge 13 luglio2015, n. 107).

L'art. 4, comma 4 della L.P. n. 14/2016 eccede dunque dallacompetenza attribuita alla Provincia di Bolzano dall'art. 9, n. 2dello Statuto e, per quanto possa occorrere, dalle altre norme diattuazione statutarie citate al n. 2.2. che precede, violando loStatuto stesso e le menzionate norme di attuazione, nonche', inragione dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, l'art. 117,terzo comma, Cost.

Esso inoltre, viola l'art. 97, terzo comma, Cost., che sancisceil principio secondo il quale «agli impieghi nelle pubblicheamministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabilitidalla legge», principio costituzionale cui anche la legislazioneregionale e provinciale deve attenersi.

Conclusivamente, le disposizioni contenute negli articoli 1,comma 2, 3, comma, 2 e 4, comma 4, della legge della Provincia diBolzano n. 14 del 20 giugno 2016, pubblicata nel Supplemento n. 8 delBollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 21 giugno2016, n. 25/I-II, sono viziate, e devono pertanto essere dichiarateincostituzionali per violazione, rispettivamente, quanto alle primedue, dell'art. 9, n. 2 dello Statuto e delle norme di attuazionedello Statuto, degli articoli 117, terzo comma, e 3 dellaCostituzione; quanto alla terza, dell'art. 9, n. 2 dello Statuto edelle norme di attuazione dello Statuto, degli articoli 117, terzocomma, e 97 della Costituzione.

(1) Art. 9 St.: «Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5: ... 2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);...» (enfasi aggiunta).

(2) Secondo quanto previsto dall'art. 4 St., la regione ha la potesta' di emanare norme legislative «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali e' compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica» (enfasi aggiunta).

(3) Art. 5: «La regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie...» (enfasi aggiunta).

(4) Art. 16, comma 1: «Nelle materie e nei limiti entro cui la regione o la provincia puo' emanare norme legislative, le relative potesta' amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato sono esercitate rispettivamente dalla regione e dalla provincia» (enfasi aggiunta).

(5) Art. 146 Abolizione esami di riparazione e di seconda sessione : «1. Sono aboliti nella scuola elementare gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione. 2. Gli alunni che per assenze determinate da malattia da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva, non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione, alla classe successiva».

(6) Art. 179 Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione: «1. Sono aboliti nella scuola media esami di riparazione e quelli di seconda sessione. 2. Gli alunni che per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in una o piu' discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva».

(7) Art. 185 Esame di licenza e commissione esaminatrice: ...3. La Commissione esaminatrice dell'esame di licenza e' composta di tutti i docenti delle terze classi della scuola che insegnino le materie di cui al primo comma: nonche' i docenti che realizzano forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni portatori di handicap: il presidente della commissione e' nominato dal provveditore agli studi, il quale lo sceglie dalle categorie di personale indicate dal regolamento. 4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo e' espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno: conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi. 5. Il candidato privatista che non ottenga la licenza e che non abbia la idoneita' alla terza classe della scuola media, ha facolta', a giudizio della commissione, di iscriversi alla terza classe».

(8) L. 24 dicembre 2007, n. 244: «2. 416. Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarita' alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1983, n. 400, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario da rendere entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento puo' essere comunque adottato, e' definita la disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale e dell'attivita' procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. E' comunque fatta salva la validita' delle graduatorie di cui all' art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2016, n. 296. Sono abrogati l'art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227».

 

P.Q.M.

 

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale vogliadichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentementeannullare, per i motivi sopra specificati, gli articoli 1, comma 2;3, comma 2; 4, comma 4, della legge della Provincia di Bolzano n. 14del 20 giugno 2016, pubblicata nel Supplemento n. 8 del BollettinoUfficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 21 giugno 2016, n.25/I-II, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 10agosto 2016.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:   1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 10agosto 2016;   2. copia della legge regionale impugnata;   3. rapporto del Dipartimento degli affari regionali.

Con ogni salvezza.

Roma, 12 agosto 2016

Avvocato dello Stato: Salvatorelli