RICORSO N. 49 DEL 22 AGOSTO 2016 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 22 agosto 2016.

(GU n. 42 del 19.10.2016)

 

Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente delConsiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex legedall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e'domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12, contro la RegioneCampania, in persona del Presidente pro tempore, per la declaratoriadi illegittimita' costituzionale degli articoli 6 e 7 della leggeRegionale Campania 13 giugno 2016, n. 20, come da delibera delConsiglio dei ministri in data 28 luglio 2016.

Sul B.U.R. della Regione Campania n. 38 del 15 giugno 2016 e'stata pubblicata la L.R. 13 giugno 2016, n. 20, recante «Norme perl'applicazione pianificata del fuoco prescritto».

La legge ha il dichiarato scopo di favorire «l'applicazionepianificata del fuoco prescritto per la gestione e la conservazionedi diversi ecosistemi e persegue le finalita' di protezione delproprio patrimonio ambientale» (art. 1, comma 1).

L'art. 6 disciplina la «Segnalazione certificata di inizioattivita'», prevedendo (al comma 1) che:   Fatto salvo quanto previsto all'art. 7, l'applicazionepianificata di fuoco prescritto e' soggetta a segnalazionecertificata di inizio attivita' (Scia) ai sensi dell'art. 19, legge 7agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimentoamministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)secondo il modello e le modalita' di invio definite dalla competentestruttura della Giunta regionale.

I successivi commi (da 2 a 8) cosi' dispongono:   2. La competente struttura della Giunta regionale si pronunciaentro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di assenso. Ilsilenzio dell'amministrazione equivale, nel rispetto dell'art. 20della legge 241/1990, a provvedimento di accoglimento della domandasenza necessita' di ulteriori istanze o diffide.

3. Entro le quarantotto ore lavorative antecedenti l'effettivarealizzazione dell'intervento, il soggetto proponente comunical'apertura del cantiere di fuoco prescritto. La comunicazione diapertura del cantiere di fuoco prescritto e' sottoscritta anche dalprogettista e dal responsabile dell'intervento.

4. Entro le quarantotto ore successive l'effettiva conclusionedell'intervento, il soggetto proponente comunica la chiusura delcantiere di fuoco prescritto. La comunicazione di chiusura delcantiere di fuoco prescritto descrive gli esiti delle verificheeffettuate durante e dopo la realizzazione dell'intervento di fuocoprescritto ed e' sottoscritta anche dal progettista e dalresponsabile dell'intervento.

5. La competente struttura della Giunta regionale, utilizzando isistemi di coordinamento operativo in essere per l'antincendioboschivo, informa le autorita' territorialmente competenti ed ilComando stazione forestale competente, circa le applicazioni di fuocoprescritto in atto sul territorio regionale.

6. Nei confronti dei soggetti responsabili di dichiarazionimendaci, di formazione o uso di atti falsi si applicano le sanzionipenali richiamate dall'art. 76 del decreto Presidente dellaRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizionilegislative e regolamentari in materia di documentazioneamministrativa) oltre ad una sanzione pecuniaria da un minimo di euro1.000,00 ad un massimo di euro 15.000,00 in relazione all'entita'dell'intervento, maggiorata degli eventuali danni derivanti. Neiconfronti del progettista e del responsabile dell'intervento siprocede alla segnalazione dell'illecito al Consiglio di disciplinadell'ordine o del collegio competente. L'autorita' procedente perl'applicazione della sanzione e' la competente struttura della Giuntaregionale.

7. La sanzione di cui al comma 6 si applica anche nei confrontidel soggetto proponente che realizza interventi di fuoco prescritto ene omette la Scia o la comunicazione di apertura del cantiere o lacomunicazione di chiusura del cantiere.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, la competente struttura della Giunta regionaledefinisce il modello e le modalita' di invio previsti ai commi 1, 3 e4.

Cio' premesso, il Presidente del Consiglio ritiene che i commi 6e 7 del citato art. 6 nonche' il successivo art. 7 si pongano incontrasto con l'art. 19 della legge n. 241/1990, nonche' con l'art.117, comma 2, lettere l), m) e s) Cost. per i motivi di seguitoindicati.

1) In particolare l'art. 6 della L.R. 20/2016 ai commi 6 e 7viola l'art. 117, comma 2, lettera l) Cost. (che pone una competenzastatale esclusiva in materia di ordinamento penale).

La disposizione infatti, con il richiamo all'art. 76 del decretodel Presidente della Repubblica n. 445/2000, viene ad introdurre untrattamento sanzionatorio penale meno grave di quello previsto alivello nazionale dell'art. 19 (recante «Segnalazione di inizioattivita' - Scia») della legge n. 241/1990 (pure richiamata nelcitato art. 6, comma 1, L.R.), il cui comma 6 prevede espressamenteche:   Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelledichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano lasegnalazione di inizio attivita', dichiara o attesta falsamentel'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1, e'punito con la reclusione da uno a tre anni.

La disposizione impugnata invece, per effetto del richiamoall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,rende applicabili nella sola Regione Campania le meno gravi sanzionipreviste dall'art. 483 del codice penale rispetto a quelle di cui alcitato art. 19, comma 6.

Ed infatti, l'art. 76, comma 1 del decreto del Presidente dellaRepubblica n. 445/2000 prevede che:   Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fauso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi delcodice penale e delle leggi speciali in materia.

A sua volta l'art. 483 del codice penale prevede che:   Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un attopubblico fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la verita', e'punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, lareclusione non puo' essere inferiore a tre mesi.

L'invasione delle competenze statali in materia penale e'evidente, in quanto la sanzione prevista per le dichiarazioni mendacinella disposizione impugnata, per effetto del richiamo all'art. 483del codice penale e' della reclusione fino a due anni, mentre l'art.19, comma 6 della legge n. 241/1990 prevede la piu' grave sanzionedella reclusione da uno a tre anni.

Il vizio di costituzionalita' riguarda anche il successivo comma7 del medesimo art. 6, il quale estende l'applicabilita' dellasanzione di cui al comma 6 «anche nei confronti del soggettoproponente che realizza interventi di fuoco prescritto e ne omette laScia o la comunicazione di apertura del cantiere o la comunicazionedi chiusura del cantiere».

La irrazionalita' delle norme impugnate appare ancora piu'evidente se si considera che la stessa L.R. introduce una Scia informa estremamente semplificata, con la conseguente necessita' disanzioni penali adeguate che possono costituire un idoneo deterrenterispetto a possibili abusi.

2) Gli articoli 6 e 7 violano l'art. 117, comma 2, lettera s), intema di tutela dell'ambiente e dei beni culturali.

Cio' in quanto le citate disposizioni non riproducono leesclusioni contenute nell'art. 19, comma 1 della legge n. 241/1990,in forza del quale:   Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione noncostitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese ledomande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'eserciziodi attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cuirilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti epresupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi acontenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingentecomplessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per ilrilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazionedell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistanovincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciatidalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblicasicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza,all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione dellefinanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizionedel gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previstidalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelliimposti dalla normativa comunitaria.

Ne consegue che le forme semplificate di Scia previste dalla L.R.sono indistintamente applicabili anche a zone sottoposte a vincoliambientali, paesaggistici o culturali.

Sotto tale profilo non puo' ritenersi adeguato il mero controlloex post, successivo all'inizio dell'attivita' (che e' contestualealla formazione del silenzio-assenso al 30° giorno dalla richiesta),in quanto possono nel frattempo verificarsi pregiudizi irreparabilidei beni ambientali e culturali, tutelati sia dalla Costituzione chedalla normativa nazionale citata (art. 19, comma 1, legge 241/1990).

Da cio' la illegittimita' delle citate disposizioni perviolazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), che attribuisce allalegislazione esclusiva dello Stato la «tutela dell'ambiente,dell'ecosistema e dei beni culturali».

3) Da ultimo gli articoli 6 e 7 citati violano l'art. 117, comma2, lettera n) Cost., laddove introducono un modello semplificato diScia in contrasto con quello previsto dall'art. 19 della legge n.241/1990.

Il riferimento e' in particolare al comma 3 del citato art. 19,il quale prevede che:   L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza deirequisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine disessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimocomma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzionedell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi diessa.

Orbene, le disposizioni regionali impugnate non prevedonosiffatta possibilita' di un intervento dell'Amministrazione direttoad impedire l'esercizio di attivita' in assenza dei presupposti dilegge (attivita' che di fatto puo' iniziare sulla base della solaautocertificazione).

E' opportuno ricordare al riguardo che nella sentenza n.203/2012, la Corte ha chiarito che la normativa nazionale in tema diScia «costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti idiritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, secondo comma,lettera m)» della Costituzione, come correttamente affermatonell'art. 49, comma 4-ter del decreto-legge n. 78/2010.

Si precisa poi nella sentenza che:   L'affidamento in via esclusiva alla competenza legislativastatale della determinazione dei livelli essenziali delle prestazionie' prevista in relazione ai «diritti civili e sociali che devonoessere garantiti su tutto il territorio nazionale». Esso, dunque, sicollega al fondamentale principio di uguaglianza di cui all'art. 3Cost. La suddetta determinazione e' strumento indispensabile perrealizzare quella garanzia.

In questo quadro, si deve ricordare che, secondo lagiurisprudenza di questa Corte, «l'attribuzione allo Stato dellacompetenza esclusiva e trasversale di cui alla citata disposizionecostituzionale si riferisce alla determinazione degli standardstrutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo ilsoddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti,con carattere di generalita', a tutti gli aventi diritto» (sentenzen. 322 del 2009; n. 168 e n. 50 del 2008; n. 387 del 2007).

Questo titolo di legittimazione dell'intervento statale e'invocabile «in relazione a specifiche prestazioni delle quali lanormativa statale definisca il livello essenziale di erogazione»(sentenza n. 322 del 2009, citata; e sentenze n. 328 del 2006; n. 285e n. 120 del 2005), e con esso e' stato attribuito «al legislatorestatale un fondamentale strumento per garantire il mantenimento diuna adeguata uniformita' di trattamento sul piano dei diritti ditutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello diautonomia regionale e locale decisamente accresciuto» (sentenze n. 10del 2010 e n. 134 del 2006).

Si tratta, quindi, come questa Corte ha precisato, non tanto diuna «materia» in senso stretto, quanto di una competenza dellegislatore statale idonea ad investire tutte le materie, inrelazione alle quali il legislatore stesso deve poter porre le normenecessarie per assicurare in modo generalizzato sull'interoterritorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, comecontenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazioneregionale possa limitarle o condizionarle (sentenze n. 322 del 2009 en. 282 del 2002).

Nella fattispecie invece la L.R. impugnata ha sia ridotto lesanzioni penali previste dall'art. 19 della legge n. 241/1990, siaderogato il medesimo art. 19 sotto il duplice profilo sopra esposto,e precisamente:   laddove non pone limitazioni territoriali all'applicabilita'della nuova autorizzazione, cosi' ricomprendendovi anche areesottoposte a maggiori tutele da norme costituzionali o comunitarie(quali appunto quelle indicate nella seconda parte del citato art.19, comma 1);   laddove non prevede interventi in via di autotutela analoghia quelli previsti nella legge nazionale (si richiama al riguardo larecente sentenza n. 49/2016 nella quale la Corte, nel dichiararel'illegittimita' costituzionale di una disposizione della L.R.Toscana n. 1/2005, ha evidenziato come l'istituto dell'autotutela inmateria di Scia «costituisce espressione di un principio fondamentaledella materia "governo del territorio"».

 

P. Q. M.

 

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale vogliadichiarare costituzionalmente illegittimi e conseguentementeannullare gli articoli 6 e 7 della legge regionale Campania 13 giugno2016, n. 20, per i motivi illustrati nel presente ricorso.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:   1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016.

Roma, 12 agosto 2016

Avvocato dello Stato: De Bellis