RICORSO N. 48 DEL 18 AGOSTO 2016 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 18 agosto 2016.

(GU n. 41 del 12.10.2016)

 

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente delConsiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex legedall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e'domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12, contro la RegioneLiguria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro temporeper la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 8,comma 2 della L.R. Liguria n. 8 del 21 giugno 2016, pubblicata sulB.U.R. n. 11 del 23 giugno 2016, recante «Modifiche alla leggeregionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilita' della RegioneLiguria per l'anno finanziario 2016) e norme di semplificazione»,come da delibera del Consiglio dei ministri in data 10 agosto 2016.

Sul B.U.R. Liguria del 23 giugno 2016, n. 11, e' stata pubblicatala legge regionale 21 giugno 2016, n. 8, recante «Modifiche allalegge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilita' dellaRegione Liguria per l'anno finanziario 2016) e norme disemplificazione».

L'art. 8, comma 2 della legge Regione Liguria 21 giugno 2016, n.8, cosi' dispone:   Dopo l'art. 8-ter della L.R. 25/2006 e successive modificazioni eintegrazioni, e' inserito il seguente:   «Art. 8-quater (Disposizioni in materia di attivita' di supportoai lavori dell'Assemblea legislativa).

1. Nel caso di esaurimento delle risorse disponibili per illavoro straordinario del personale, al fine di garantire ilfunzionamento dell'Assemblea legislativa, i compensi per il lavorostraordinario del personale previamente e formalmente impegnato perle attivita' di assistenza diretta in occasione delle sedutedell'Assemblea consiliare, a partire dalle ore diciotto e comunquedopo le otto ore di servizio, sono erogati, a carico del bilancio delConsiglio, nei limiti delle disponibilita' dell'apposito stanziamentoa bilancio a tal fine definito e, comunque, nel rispetto dei limiticontrattualmente previsti. Se la seduta si protrae oltre le oreventuno, al personale impegnato nell'attivita' di supporto diretto ailavori dell'Assemblea consiliare spetta il trattamento previsto dallacontrattazione collettiva nazionale di lavoro in caso di trasferta.Medesimo trattamento di trasferta viene riconosciuto al personaleautista, anche in caso di missioni inferiori alle otto ore, se ilservizio termina dopo le ore ventidue».

Il Presidente del Consiglio ritiene che tale norma di legge siacensurabile in quanto si pone in contrasto con l'art. 117, secondocomma, lettera l) Cost. nonche' con l'art. 117, comma 3 Cost.

Propone, pertanto, questione di legittimita' costituzionale aisensi dell'art. 127, comma 1 Cost. per i seguenti

 

Motivi

 

1) Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost. e deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Gli ultimi due periodi della norma in esame prevedono che,qualora la seduta dell'Assemblea consiliare regionale si protraggaoltre le ore ventuno, al personale impegnato nell'attivita' disupporto diretto all'attivita' consiliare spetti il trattamentoprevisto dalla contrattazione collettiva nazionale in caso ditrasferta. Il terzo periodo, inoltre, prevede che il medesimotrattamento di trasferta possa essere riconosciuto al personaleautista, anche in caso di missioni inferiori alle otto ore, se ilservizio termina dopo le ore ventidue.

Dette norme, nel prevedere l'attribuzione del trattamento ditrasferta, in luogo del trattamento per lavoro straordinario, sipongono in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera l) Cost. cheriserva in via esclusiva alla legge statale la disciplinadell'«ordinamento civile» e, conseguentemente, con il decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamentodel lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

La norma regionale, infatti, disciplina una materia rientrantenel trattamento economico da collegare all'orario di lavoro deidipendenti, riservata alla contrattazione collettiva, con conseguentecontrasto con le disposizioni contenute nel titolo III (articoli40-50) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generalisull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazionipubbliche), che individua le procedure da seguire in sede dicontrattazione e sancisce per tutte le amministrazioni pubblichel'obbligo del rispetto della normativa contrattuale.

Il CCNL, del 14 settembre 2000 del personale del comparto delleregioni e delle autonomie locali disciplina dettagliatamente lafattispecie e prevede, all'art. 38, comma 5, la possibilita' diattribuire anche compensi per lavoro straordinario notturno (dalle 22alle ore 6 del giorno successivo).

La suddette previsioni regionali, pertanto, costituiscono unaderoga sia alle disposizioni contrattuali sul lavoro straordinario esia a quelle sul trattamento di trasferta.

La Corte ha piu' volte affermato che, essendo stato il rapportodi impiego di tali lavoratori contrattualizzato dal citato decretolegislativo n. 165 del 2001, la sua disciplina, ivi inclusa quelladelle varie componenti della retribuzione, rientra nella materiadell'«ordinamento civile», riservata alla competenza esclusivastatale (sentenze n. 290 del 2012 e n. 339 e n. 77 del 2011).

In particolare, con la sentenza n. 77 del 2011, e' statadichiarata l'illegittimita' costituzionale di una norma regionale chericonosceva, a favore di una categoria di personale regionale,un'indennita' in aggiunta al normale trattamento economico e, con lasentenza n. 332 del 2010, l'illegittimita' di altra disposizione cheattribuiva a determinati dipendenti regionali un trattamentoaccessorio in luogo di quello precedentemente goduto.

Inoltre la Corte ha costantemente ricondotto alla materiadell'«ordinamento civile» la disciplina sui rimborsi spese e sullaindennita' di trasferta, quali componenti del «trattamento economico»del dipendente pubblico regionale che quindi rientra nellaregolamentazione del contratto di diritto privato che lega talidipendenti «privatizzati» all'ente di appartenenza, dichiarando,conseguentemente, l'illegittimita' della norma regionale che eraintervenuta in materia (sentenza n. 77 del 2011).

La materia e' pertanto, come detto, riconducibile alla potesta'del legislatore statale e percio' sottratta al legislatore regionale,anche in relazione ai rapporti di impiego dei dipendenti delleRegioni.

La norma in esame, dunque, contrastando con le disposizioni soprarichiamate della normativa statale e contrattuale, viola l'art. 117,lettera l) della Costituzione, che riserva alla competenza esclusivadello Stato «l'ordinamento civile» e, quindi i rapporti di dirittoprivato regolabili dal Codice civile (contratti collettivi).

2) Violazione dell'art. 117, terzo comma Cost. del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La norma in esame, prevedendo l'attribuzione di un diversoemolumento, determina un maggiore onere finanziario: cio' comporta lalesione dei principi in materia di coordinamento della finanzapubblica, che il terzo comma dell'art. 117 Cost., riservata allacompetenza statale e cui la Regione, pur nel rispetto della suaautonomia, non puo' derogare.

La disciplina generale del trattamento economico dei dipendentipubblici, contenuta nel gia' citato titolo III (articoli 40-50) deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generalisull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazionipubbliche) e la disciplina contenuta nel titolo V del medesimodecreto legislativo (articoli 58-61) che dispone un controllo dellaspesa, sono volte appunto a garantire il contenimento del livello dispesa pubblica.

Codesta Corte ha piu' volte rilevato che «Invero, come hachiarito questa Corte, "... la spesa per il personale, per la suaimportanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilita'interna (data la sua rilevante entita'), costituisce non gia' unaminuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa diparte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative alsuo contenimento assurgono a principio fondamentale dellalegislazione statale"» (sentenza n. 69 del 2011, che richiama lasentenza n. 169 del 2007) (sentenza n. 108 del 2011).

La norma in esame pertanto viola i suddetti principi imponendo unaumento del costo del lavoro.

 

P. Q. M.

 

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale vogliadichiarare costituzionalmente illegittimo e conseguentementeannullare per i motivi illustrati nel presente ricorso.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:   1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 10 agosto2016.

Roma, 12 agosto 2016

Avvocato dello Stato: Galluzzo