RICORSO N. 47 DEL 10 AGOSTO 2016 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 10 agosto 2016.

(GU n. 41 del 12.10.2016)

 

Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio deiministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocaturagenerale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesin. 12, e' domiciliato per legge.

Contro la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona delPresidente in carica, con sede a Trieste, Piazza Unita' d'Italia, 1per la declaratoria della illegittimita' costituzionale giustadeliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta delgiorno 28 luglio 2016, dell'art. 1, comma 3, della legge dellaRegione autonoma Friuli-Venezia Giulia 1° giugno 2016, n. 9 - nellaparte in cui aggiunge il comma 10-ter all'art. 36 della leggeregionale 31 marzo 2006, n. 6 - pubblicata nel Bollettino ufficialedella Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 dell'8 giugno 2016, come dadelibera del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno28 luglio 2016.

 

Premesse di fatto

 

In data 8 giugno 2016, sul n. 23 del Bollettino ufficiale dellaRegione autonoma Friuli-Venezia Giulia e' stata pubblicata la leggeregionale 1° giugno 2016, n. 9, intitolata «Modifiche all'art. 36della legge regionale 6/2006, in materia di operatori del sistemaintegrato di interventi e servizi sociali».

La legge consta di un solo articolo che interviene sull'art. 36della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, intitolata «Sistemaintegrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela deidiritti di cittadinanza sociale», del quale sostituisce ed integra invaria guisa il contenuto.

In particolare, e per quanto qui interessa, il comma 3 dell'art.1 della legge n. 9/2016 aggiunge alcuni commi - e, tra questi, ilcomma 10-ter, che con il presente atto si impugna - all'art. 36 dellal.r. n. 6/2006, disposizione facente parte del Capo VII della legge,intitolato «Risorse umane», e rubricata «Operatori del sistemaintegrato».

Tra i commi aggiunti, il comma 10-ter eccede le competenzelegislative regionali, invade quelle statali ed e' percio' violativodi previsioni costituzionali: esso viene pertanto impugnato con ilpresente ricorso ex art. 127 Cost. affinche' ne sia dichiarata laillegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato il conseguenteannullamento per i seguenti.

 

Motivi di diritto

 

Come s'e' detto in premessa, l'art. 1 della legge regionaleFriuli-Venezia Giulia n. 9/2016 - d'ora in avanti, per brevita', lalegge - interviene sull'art. 36 della legge regionale n. 6/2006.

In particolare, il comma 3 aggiunge, tra gli altri, il comma10-ter il quale stabilisce quanto segue: «Nelle more dellapredisposizione di un piano di riqualificazione professionale, daadottarsi ai sensi del comma 7 entro centottanta giorni dalla data dientrata in vigore della legge regionale 9/2016, sono inclusi tra glioperatori che possono svolgere le funzioni previste dal decreto delMinistro della sanita' 8 ottobre 1998, n. 520 e le attivita' di cuial decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo2007 per la classe di laurea in scienze dell'educazione e dellaformazione, gli operatori in possesso di diploma di laurea anche aindirizzo non educativo che, alla data del 31 dicembre 2015, abbianomaturato almeno due anni di esperienza lavorativa nello svolgimentodi tali funzioni e attivita' nell'ambito del sistema integrato e neiservizi di cui ai commi 1 e 1-bis» (enfasi aggiunta).

La disposizione regionale in esame, cosi' come formulata, estendedunque la possibilita' di svolgere le funzioni di cui al decretoministeriale 8 ottobre 1998, n. 520 - «Regolamento recante norme perl'individuazione della figura e del relativo profilo professionaledell'educatore professionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, deldecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 - anche agli operatoriin possesso del diploma di laurea ad indirizzo «non educativo» e cheabbiano maturato, entro il 31 dicembre 2015, almeno due anni diesperienza lavorativa nello svolgimento di quelle funzioninell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Ma, cosi' disponendo, la norma regionale in esame viola ledisposizioni di cui agli articoli 4 e 5 dello Statuto della Regioneautonoma Friuli-Venezia Giulia e, nel contempo, contrasta conprincipio fondamentale della legislazione statale in materia diformazione del personale sanitario stabilito dal decreto ministeriale8 ottobre 1998, n. 520 in attuazione di quanto al riguardo previstodall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, ledendo, sotto questo riguardo, il precetto di cui all'art. 117,comma 3, Cost..

Com'e' noto, l'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421delegava il Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi alfine, tra l'altro, di prevedere nuove modalita' di rapporto traServizio sanitario nazionale ed universita' sulla base di principiche, nel rispetto delle attribuzioni proprie dell'universita',regolassero l'apporto all'attivita' assistenziale delle facolta' dimedicina, secondo le modalita' stabilite dalla programmazioneregionale in analogia con quanto previsto, anche in termini difinanziamento, per le strutture ospedaliere (lett. o): nell'ambito ditali modalita', avrebbe dovuto essere altresi' «regolamentato ilrapporto tra Servizio sanitario nazionale ed universita' per laformazione in ambito ospedaliero del personale sanitario e per lespecializzazioni post-laurea».

In attuazione di tale disposizione l'art. 6, comma 3, del decretolegislativo delegato n. 502/1992, dopo aver stabilito che «laformazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e dellariabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altrestrutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni privateaccreditate», demandava ad un decreto del Ministro della sanita'l'individuazione delle figure professionali da formare ed i relativiprofili e a un decreto del Ministro dell'universita' e della ricercascientifica e tecnologica, da emanarsi di concerto con il Ministrodella sanita', la definizione del relativo ordinamento didattico: pertali finalita' e per l'espletamento dei relativi corsi le regioni ele universita' avrebbero dovuto attivare appositi protocolli diintesa.

A tanto si e' provveduto, per quanto rileva nella presente sede,con il decreto ministeriale n. 520/1998 il quale ha individuato lafigura e il profilo professionale dell'educatore professionaledeterminandone i compiti - consistenti nell'attuazione di specificiprogetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progettoterapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti a unosviluppo equilibrato della personalita' con obiettivieducativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recuperoalla vita quotidiana e nella cura del positivo inserimento oreinserimento psico-sociale dei soggetti in difficolta' (art. 1,comma 1, decreto ministeriale citato) - e stabilendo che «Laformazione dell'educatore professionale avviene presso le strutturesanitarie del Servizio sanitario nazionale e le strutture diassistenza socio-sanitaria degli enti pubblici individuate neiprotocolli d'intesa fra le regioni e le universita'. Le universita'provvedono alla formazione attraverso la facolta' di medicina echirurgia in collegamento con le facolta' di psicologia, sociologia escienza dell'educazione» (art. 3).

A seguito delle modifiche al regolamento sull'autonomia didatticadegli atenei - decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 -apportate dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 sono statipercio' attivati, presso le facolta' di medicina e chirurgia, i corsidi laurea in educatore professionale - classe L/SNT2.

Per effetto delle riportate disposizioni la qualifica dieducatore professionale sanitario spetta dunque unicamenteall'operatore che abbia conseguito un diploma di laurea triennale ineducatore professionale abilitante all'esercizio dell'attivita'sanitaria-classe L/SNT2 - classe delle lauree in professionisanitarie - presso la facolta' di medicina e chirurgia incollegamento con le facolta' di psicologia, sociologia e scienzedell'educazione.

Piu' precisamente, il titolo di educatore professionale spetta acoloro che siano in possesso di diploma di laurea triennale o di Ilivello in educatore professionale sanitario, afferente alla classen. 2 delle lauree universitarie delle professioni sanitarie -professioni sanitarie della riabilitazione -, ovvero, ma qui noninteressa, di diploma di laurea triennale o di I livello in educatoreprofessionale, afferente alle classe delle lauree di scienzedell'educazione e della formazione - Educatore professionale sociale,educatore nido, formatore continuo.

Per quanto qui rileva, con il conseguimento della laureatriennale, che, come s'e' detto, e' abilitante all'esercizio dellarelativa professione, l'educatore professionale diventa a tutti glieffetti un professionista sanitario la cui competenza e il cui ambitodi intervento e' delineato e fissato dal citato decreto ministerialen. 520/1998.

Si tratta, com'e' evidente, di disposizioni di principio direttea garantire, in via immediata, un'adeguata formazione e competenzaprofessionale degli educatori professionali sanitari e, in viamediata, la tutela della salute.

L'art. 1, comma 3, della legge regionale 1° giugno 2016, n. 9 -nella parte qui censurata - consente invece di svolgere le funzionidi educatore professionale sanitario anche ad operatori in possessodi diploma di laurea ad indirizzo «non educativo» e che abbianomaturato, entro il 31 dicembre 2015, almeno due anni di esperienzalavorativa negli ambiti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'art. 36 dellal.r. n. 6/2006.

Senonche', la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia non disponedi competenza legislativa esclusiva in materia - v. l'art. 4 delloStatuto speciale approvato con l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1 - e lacompetenza legislativa concorrente in materia di igiene e sanita' edassistenza sanitaria ed ospedaliera deve svolgersi «in armonia con iprincipi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singolematerie» - v. art. 5 dello Statuto.

Da tanto consegue che la norma regionale che qui si censura,estendendo la possibilita' di svolgere le funzioni di educatoreprofessionale sanitario di cui al decreto ministeriale n. 520/1998anche ad altre figure professionali che non possiedono i requisiti ei titoli di studio richiesti dal menzionato decreto ministeriale perlo svolgimento di tali funzioni sanitarie, viola, per un verso, lerichiamate disposizioni statutarie che fissano e delimitano lecompetenze legislative regionali; e, per un altro, contrastando con iprincipi fondamentali della legislazione statale in materia di tuteladella salute contenuti nella normativa statale sopra richiamata (art.6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e decretoministeriale n. 520 del 1998), lede il precetto di cui all'art. 117,comma 3, della Costituzione.

 

P.Q.M.

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che codestaEcc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmenteillegittimo, e conseguentemente annullare, per i motivi soprarispettivamente indicati ed illustrati, l'art. 1, comma 3, dellalegge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 1° giugno 2016, n.9 - nella parte in cui aggiunge il comma 10-ter all'art. 36 dellalegge regionale 31 marzo 2006, n. 6 - pubblicata nel Bollettinoufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 23 dell'8giugno 2016, come da delibera del Consiglio dei ministri assuntanella seduta del giorno 28 luglio 2016.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno iseguenti atti e documenti:   1. attestazione relativa alla approvazione, da parte delConsiglio dei ministri nella riunione del giorno 28 luglio 2016,della determinazione di impugnare la legge della Regione autonomaFriuli-Venezia Giulia 1° giugno 2016, n. 9 pubblicata nel Bollettinoufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 23 dell'8giugno 2016 secondo i termini e per le motivazioni di cui allaallegata relazione del Ministro per gli affari regionali e leautonomie.

Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi diricorso anche alla luce delle difese avversarie.

Roma, 4 agosto 2016

Vice Avvocato generale dello Stato: Mariani