RICORSO N. 44 DEL 20 LUGLIO 2016 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 20 luglio 2016.

(GU n. 39 del 28.09.2016)

 

Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio deiministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocaturagenerale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesin. 12, e' domiciliato per legge, il quale dichiara di voler riceverele comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzodi posta elettronica certificata: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it   Contro la Regione Piemonte, in persona del Presidente in carica,con sede in Torino, Piazza Castello n. 165 per la declaratoria dellaillegittimita' costituzionale giusta deliberazione del Consiglio deiministri assunta nella seduta del giorno 14 luglio 2016, dell'art. 1,commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 16 maggio 2016, n. 11pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del19 maggio 2016.

In data 19 maggio 2016, sul n. 20 del Bollettino ufficiale dellaRegione Piemonte, e' stata pubblicata la legge regionale 16 maggio2016, n. 11 intitolata «Modifica alla legge regionale 14 maggio 1991,n. 21 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materiafarmaceutica)».

La legge consta di un solo articolo composto di due commi i qualiintervengono entrambi sull'art. 10 della legge regionale 14 maggio1991, n. 21 recante norme per l'esercizio delle funzioni in materiafarmaceutica.

Il comma 1 sostituisce il comma 3 dell'art. 10 della legge citatastabilendo che «nelle farmacie aperte al pubblico sono impiegabiliapparecchi di autodiagnostica destinati ad effettuare le prestazionianalitiche di prima istanza indicate nel decreto del Ministero dellasalute 16 dicembre 2010 (Disciplina dei limiti e delle condizionidelle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambitodell'autocontrollo ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera e), e perle indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensidell'art. 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 153 del2009).».

Il comma 2, invece, aggiunge, dopo il comma 3 dell'art. 10, unulteriore comma - il comma 3-bis - il quale stabilisce che «negliesercizi commerciali individuati in base all'art. 5 del decreto-legge4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economicoe sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesapubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrastoall'evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4agosto 2006, n. 248, l'impiego di apparecchi di autodiagnosticarapida e' consentito limitatamente al rilevamento di prima istanza ditrigliceridi, glicemia e colesterolo totale, secondo le modalita'stabilite da disposizioni della Giunta regionale».

Dette disposizioni eccedono le competenze regionali, invadonoquelle statali e sono percio' violative di previsioni costituzionali:esse vengono pertanto impugnate con il presente ricorso ex art. 127Cost. affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale ene sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti.

 

Motivi di diritto

 

1. Come s'e' detto in premessa, l'art. 1 della legge regionale inesame, cosi' sostituendo il comma 3 dell'art. 10 della leggeregionale n. 21 del 1991, stabilisce, al comma 1, che «nelle farmacieaperte al pubblico sono impiegabili apparecchi di autodiagnosticadestinati ad effettuare le prestazioni analitiche di prima istanzaindicate nel decreto ministeriale 16 dicembre 2010 del Ministerodella salute (Disciplina dei limiti e delle condizioni delleprestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambitodell'autocontrollo ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera e), e perle indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensidell'art. 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 153 del2009)».

La disposizione, stabilendo che nelle farmacie aperte al pubblicosono impiegabili apparecchi di autodiagnostica destinati adeffettuare le prestazioni analitiche di prima istanza, riproducesostanzialmente un principio fondamentale in materia di tutela dellasalute contenuto nella normativa statale richiamata.

L'art. 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, il qualeha provveduto, in attuazione della delega contenuta nell'art. 11della legge 18 giugno 2009, n. 69, a definire i «nuovi compiti efunzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti inconvenzione con il Servizio sanitario nazionale» (comma 1), hainfatti gia' previsto, tra «i nuovi servizi assicurati dalle farmacienell'ambito del Servizio sanitario nazionale» (comma 2),«l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei servizi disecondo livello di cui alla lettera d), di prestazioni analitiche diprima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti ealle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare delMinistro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesacon la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni casoesclusa l'attivita' di prescrizione e diagnosi, nonche' il prelievodi sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti»(comma 2, lettera e).

Tale disposizione, avente chiara valenza di principiofondamentale, ha trovato poi attuazione nel decreto ministeriale 16dicembre 2010 - recante «Disciplina dei limiti e delle condizionidelle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambitodell'autocontrollo ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera e), e perle indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensidell'art. 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 153 del2009» e parimenti richiamato dalla norma regionale qui censurata -,il quale ha definito e disciplinato, sempre per quanto qui interessa,le prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambitodell'autocontrollo, effettuabili in farmacia.

La riproduzione in una norma di legge regionale di principifondamentali determinati da norme di legge statali nelle materie dilegislazione concorrente - e, come meglio si vedra' trattando deiprofili di incostituzionalita' del secondo comma dell'art. 1 dellalegge regionale all'esame, la disciplina del servizio farmaceuticoattiene alla materia della tutela della salute - si traduce in unanovazione della fonte lesiva, come tale, dell'art. 117, comma 3,Cost.

Come gia' piu' volte ribadito da codesta Corte (v., da ultimo, lasentenza 9 ottobre 2015, n. 195), «a prescindere dalla conformita' odifformita' della legge regionale alla legge statale, la novazionedella fonte con intrusione negli ambiti di competenza esclusivastatale costituisce causa di illegittimita' della norma regionale (explurimis, sentenze n. 35 del 2011 e n. 26 del 2005). La leggeregionale che pur si limiti sostanzialmente a ripetere il contenutodella disciplina statale determina la violazione dei parametriinvocati, derivando la sua illegittimita' costituzionale non dal modoin cui ha disciplinato, ma dal fatto stesso di aver disciplinato unamateria di competenza legislativa esclusiva dello Stato», nellaspecie rappresentata dalla determinazione, nelle materie dilegislazione concorrente, dei principi fondamentali cui deveattenersi l'esercizio della potesta' legislativa regionale.

La disposizione regionale all'esame e' dunque costituzionalmenteillegittima per violazione, sotto questo profilo, dell'art. 117,comma 3, Cost..

2. Il comma 2 della legge regionale in questione, aggiungendo ilcomma 3-bis all'art. 10 della stessa legge regionale n. 21/1991,stabilisce poi, come pure s'e' detto, che «negli esercizi commercialiindividuati in base all'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per ilcontenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasionefiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248, l'impiego di apparecchi di autodiagnostica rapida e' consentitolimitatamente al rilevamento di prima istanza di trigliceridi,glicemia e colesterolo totale, secondo le modalita' stabilite dadisposizioni della Giunta regionale».

Tale disposizione - il comma 2 dell'art. 1 - contrasta invece siacon i principi fondamentali della legislazione statale in materia ditutela della salute, cosi' violando l'art. 117, terzo comma, dellaCostituzione, sia, come si vedra', con lo stesso art. 32 della Cartafondamentale.

Per meglio comprendere il senso e la portata delle censure che siversano esponendo e' dunque d'uopo premettere che, come s'e'accennato, l'art. 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 haprovveduto, in attuazione della delega contenuta nell'art. 11della legge 18 giugno 2009, n. 69, a definire i «nuovi compiti efunzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti inconvenzione con il Servizio sanitario nazionale» (comma 1)stabilendo, per quanto qui interessa:   «la erogazione di servizi di secondo livello rivolti aisingoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsidiagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, suprescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di liberascelta, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendoanche l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti didefibrillatori semiautomatici; (comma 2, lettera d);   «l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei servizidi secondo livello di cui alla lettera d), di prestazioni analitichedi prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, neilimiti e alle condizioni stabiliti con decreto di natura nonregolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politichesociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,restando in ogni caso esclusa l'attivita' di prescrizione e diagnosi,nonche' il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe odispositivi equivalenti» (comma 2, lettera e).

In attuazione di tali disposizioni il decreto ministeriale 16dicembre 2010 - recante «Disciplina dei limiti e delle condizionidelle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambitodell'autocontrollo ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera e), e perle indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensidell'art. 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 153 del2009 -, ha tra l'altro previsto, sempre per quanto qui interessa,che:   «ai fini del presente decreto, per prestazioni analitiche diprima istanza mediante l'utilizzo di dispositivi per «testautodiagnostici», devono intendersi test che in via ordinaria sonogestibili direttamente dai pazienti in finzione di autocontrollo adomicilio, ovvero in caso di condizioni di fragilita' di non completaautosufficienza, possono essere utilizzati mediante il supporto di unoperatore sanitario, presso le farmacie territoriali pubbliche eprivate» (art. 1, comma 1, decreto ministeriale citato);   per le prestazioni analitiche di prima istanza rientrantinell'ambito dell'autocontrollo, effettuabili in farmacia, «sonoutilizzabili i dispositivi medici per test autodiagnostici destinatiad effettuare le seguenti prestazioni analitiche di prima istanza:test per glicemia, colesterolo e trigliceridi» (art. 2, comma 1,decreto ministeriale citato).

Dal complesso delle riportate disposizioni risulta dunque conassoluta evidenza la volonta' del legislatore nazionale di stabilire,con norme aventi valenza e valore di principi fondamentali dellamateria, una riserva a favore delle farmacie territoriali pubbliche eprivate convenzionate con il Servizio sanitario nazionale perl'esecuzione delle prestazioni analitiche in parola.

In particolare risulta che il legislatore nazionale ha volutoconsentire l'utilizzo, quando necessario con il supporto di unoperatore sanitario, di apparecchi di autodiagnostica rapida per ilrilevamento, tra l'altro, della glicemia, del colesterolo e deitrigliceridi esclusivamente presso le farmacie pubbliche e private,escludendone di conseguenza l'utilizzo presso strutture diverse -parafarmacie o, in genere, e come nel caso, esercizi commerciali -quand'anche abilitate, in forza di altre disposizioni di legge (v.art. 5, comma 1, decreto-legge n. 223/2006), alla rivendita di talunespecialita' medicinali, quali farmaci da banco o di automedicazione onon soggetti a prescrizione medica; e provvedendo, poi, con ildecreto ministeriale 16 dicembre 2010, ad individuare i limiti e lecondizioni affinche' tale impiego avvenga in condizioni di sicurezzaper gli utenti: condizioni, queste, che non possono evidentementeessere assicurate dagli - e all'interno degli - esercizi commercialiai quali la disposizione della legge regionale impugnata ha intesoestendere la possibilita' di effettuare le prestazioni analitichedelle quali si discorre.

La norma regionale all'esame, prevedendo invece che «l'impiego»di apparecchi di autodiagnostica rapida per il rilevamento ditrigliceridi, glicemia e colesterolo totale possa aver luogo anchenegli esercizi commerciali individuati in base all'art. 5 deldecreto-legge n. 223/2006 - vale a dire negli esercizi di vicinato,nelle medie e nelle grandi strutture di vendita di cui all'art. 4,comma 1, lettera d), e) ed f) del decreto legislativo 31 marzo 1998,n. 114 - «secondo le modalita' stabilite da disposizioni della Giuntaregionale», contrasta dunque con i principi fondamentali recati dallanormativa statale di cui al decreto legislativo n. 153/2009 e aldecreto ministeriale 16 dicembre 2010 la quale, all'evidente scopo digarantire adeguate condizioni di sicurezza e di tutela della saluteper l'utente, ha inteso riservare, come s'e' detto, i servizisanitari afferenti l'impiego di detti dispositivi alle farmacienell'ambito del Servizio sanitario nazionale, con l'assistenza, incaso di non completa autosufficienza dei pazienti, di personalesanitario adeguatamente formato (v. art. 4, comma 4, decretoministeriale citato).

L'incostituzionalita' - e, ancor prima, l'irrazionalita' - dellanorma che si censura risulta ancor piu' evidente ove si consideri chel'art. 5 del decreto ministeriale citato prevede altresi', del tuttoopportunamente, la diretta responsabilita' del farmacista titolare odel direttore responsabile sia per la «corretta installazione emanutenzione dei dispositivi utilizzato» (comma 1) sia, e diriflesso, per la «inesattezza dei risultati analitici, qualora questasia dovuta a carenze nella installazione e manutenzione delleattrezzature utilizzate» (comma 2); e che l'art. 4 dello stessodecreto stabilisce anche che i medesimi - il farmacista titolare o ildirettore responsabile - provvedano altresi' a definire «in unapposito documento, conservato in originale presso la farmacia einviato in copia all'Azienda sanitaria locale territorialmentecompetente, i compiti e le responsabilita' degli infermieri o deglioperatori socio-sanitari che forniscono il supporto all'utilizzazionedelle strumentazioni necessarie per l'esecuzione delle analisi di cuiall'art. 2, nel rispetto dei rispettivi profili professionali» (comma3), operatori che devono inoltre essere adeguatamente formati eperiodicamente aggiornati (comma 4).

Il farmacista titolare o il direttore responsabile viene in talmodo costituito garante (e, percio', responsabile) della correttaesecuzione delle prestazioni analitiche, anche assistite, erogateall'interno della propria farmacia: e' tale responsabilita' - nonche'gli obblighi connessi, anche di tipo informativo (v. l'art. 6 delpluricitato d.m.) - si giustifica agevolmente e pienamente in ragionedella particolare qualificazione tecnica e competenza professionaledel farmacista.

L'art. 1, comma 2, della legge regionale Piemonte n. 11/2016 noncontiene invece alcuna previsione al riguardo.

E tale lacuna normativa non puo' certo essere colmata ritenendoresponsabile il direttore dell'esercizio commerciale posto chequesti, com'e' assolutamente pacifico, e' del tutto privo diqualsiasi qualificazione tecnica e competenza professionale inmateria; ovvero il farmacista presente all'interno del repartodestinato alla vendita dei farmaci consentiti dal momento che laresponsabilita' di questi e' per legge circoscritta e limitata,appunto, alla vendita di quelle specialita' medicinali e non puo'certamente estendersi, in difetto di una specifica previsionelegislativa analoga a quella contenuta nella legge statale, alleprestazioni analitiche di prima istanza la cui effettuazione la leggeregionale all'esame ha inteso consentire anche all'interno degliesercizi commerciali.

La conseguenza e' dunque che nel caso di prestazioni analiticheeffettuate all'interno di un esercizio commerciale piemontese nonesiste una figura professionale che sia chiamata dalla legge arispondere della cattiva esecuzione delle analisi qualora questa siadovuta a carenze nell'installazione e/o nella manutenzione deidispositivi e delle attrezzature utilizzate ovvero all'inidoneita' oalla mancata formazione e/o aggiornamento del personale sanitario:con grave rischio di pregiudizio, per questo riguardo, della salutepubblica e con violazione, sotto questo profilo, anche dell'art. 32della Costituzione.

In realta', anche questi rilievi dimostrano come la disposizionecensurata trascuri il ruolo centrale che le farmacie rivestononell'ambito del Servizio sanitario nazionale quali presidi sanitaridi prima istanza presso i quali vengono erogati servizi e prestazionidiverse, ma pur sempre con l'assistenza diretta del farmacista o dialtre figure professionali dell'area sanitaria.

Come affermato da codesta Corte nella sentenza 14 dicembre 2007,n. 430 - con la quale fu dichiarata la. non fondatezza dellaquestione di legittimita' costituzionale della norma (art. 5decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 conv. dalla legge 4 agosto 2006,n. 248) che (per la prima volta) consentiva la vendita al pubbliconegli esercizi commerciali di cui qui si discute (esercizi divicinato, medie e grandi strutture di vendita) di farmaci da banco odi automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti aprescrizione medica -, la disciplina relativa all'organizzazione delservizio farmaceutico - nella quale rientra certamente anche quellaqui in discussione (la disposizione regionale che qui si impugnainterviene infatti sulla legge regionale n. 21/1991 che contienenorme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica) -attiene alla materia della «tutela della salute» e, come tale, aifini del riparto delle competenze legislative stabilito dall'art. 117Cost., va ricondotta al titolo di competenza concorrente al riguardoprevisto, come del resto gia' avveniva sotto il regime anteriore allamodifica del titolo V della parte II della Costituzione.

Come allora affermato e come poi ribadito da tutta lagiurisprudenza costituzionale successiva (da ultimo nella sentenza 18luglio 2014, n. 216; ma, ancor prima, dalle sentenze 31 ottobre 2013,n. 255, 12 ottobre 2012, n. 231, 21 aprile 2011, n. 150, 13 novembre2009, n. 295), «la complessa regolamentazione pubblicistica dellaattivita' economica di rivendita dei farmaci e' - infatti: n.d.r. -preordinata al fine di assicurare e controllare l'accesso deicittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire latutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale,sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l'indubbianatura commerciale dell'attivita' del farmacista».

Se e' dunque indiscutibile, per risalente insegnamento di codestaCorte, che la disciplina della vendita dei farmaci e, adesso, dellaprestazione dei servizi assistenziali che possono essere erogatidalle farmacie ai sensi dell'art. 11 della legge n. 69/2009 edell'art. 1 del decreto legislativo n. 153/2009 attiene alla tuteladella salute e, come tale, formando oggetto di legislazioneconcorrente, deve rispettare, a livello regionale, i principifondamentali determinati dalle leggi dello Stato, e' altrettantoindiscutibile che, come s'e' detto, le farmacie svolgono un ruolocentrale e per certi versi insostituibile nel quadrodell'organizzazione sanitaria lato sensu intesa.

Come evidenziato dalla gia' richiamata sentenza n. 216/2014 dicodesta Corte - che ha dichiarato non fondata la questione dilegittimita' costituzionale sollevata con riferimento alla norma inprecedenza citata (art. 5 decreto-legge n. 223/2006) nella parte incui non consentiva agli esercizi commerciali ivi previsti, tra iquali le c.d. parafarmacie, la vendita di medicinali di fascia Csoggetti a prescrizione medica -, malgrado l'estensione a realta'commerciali diverse dalle farmacie di opportunita' di vendita inpassato riservate solo a queste, e' indubbio che fra le farmacie e lec.d. parafarmacie - e, qui si aggiunge, a piu' forte ragione, tra lefarmacie e gli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1,lettera d), e) ed f) del decreto legislativo n. 114/1998 -«permangano una serie di significative differenze, tali da rendere lascelta del legislatore - di differenziarne il trattamento: n.d.r. -non censurabile in termini di ragionevolezza».

Dopo aver ricordato che il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265(Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), aveva gia'stabilito che sul farmacista gravassero una serie di obblighi e chequesti obblighi si sono poi sviluppati nel corso del tempo e inragione dell'aumento delle conoscenze in materia farmacologica, finoad arrivare alle previsioni contenute nel decreto legislativo n.153/2009 il cui art. 1, in particolare, ha posto a carico dellefarmacie una serie di funzioni assistenziali di strettacollaborazione col Servizio sanitario nazionale, codesta Corte hasottolineato che «le farmacie, infatti, proprio in quantoassoggettate ad una serie di obblighi che derivano dalle esigenze ditutela della salute dei cittadini, offrono necessariamente un insiemedi garanzie maggiori che rendono non illegittima la permanenza dellariserva loro assegnata. Non si tratta di accogliere l'opinionesecondo cui i farmacisti che hanno superato il concorso perl'assegnazione di una farmacia danno maggiori garanzie rispetto aquelli preposti alle parafarmacie, poiche' gli uni e gli altri hannoil medesimo titolo di studio e sono iscritti a tutti gli effettiprofessionale. Si tratta, invece, di prendere atto che la totaleliberalizzazione della vendita dei farmaci di fascia C soggetti aprescrizione medica - che sono medicinali con una maggiore valenzaterapeutica, risultando altrimenti privo di senso l'obbligo diprescrizione - verrebbe affidata ad esercizi commerciali che lostesso legislatore ha voluto assoggettare ad una quantita' menointensa di vincoli e adempimenti, anche in relazione alleprescrizioni».

Tali considerazioni - che secondo codesta Corte valgono agiustificare un regime differenziato anche nell'ottica dell'art. 41Cost. e, quindi, della liberta' di impresa e della tutela dellaconcorrenza - danno altresi' ragione del fatto che il legislatorenazionale abbia inteso riservare alle farmacie - escludendone diriflesso realta' commerciali diverse - l'effettuazione delleprestazioni analitiche di prima istanza delle quali si discute.

La competenza esclusiva rispetto all'erogazione di determinatiservizi sanitari e assistenziali che la normativa statale ha intesoriconoscere alle farmacie si giustifica infatti nella considerazioneche solo queste sono nelle condizioni di offrire all'utente quellegaranzie che la tutela del diritto alla salute inderogabilmenteesige, condizioni che, al contrario, gli esercizi commerciali, tantopiu' quelli di piccole dimensioni come gli esercizi di vicinato, nonsono oggettivamente in grado di offrire.

E se e' dunque ammissibile che questi, ai sensi dell'art. 5 delcitato decreto-legge n. 223/2006, possano effettuare «attivita' divendita» al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione e ditutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, deveritenersi invece inammissibile che gli stessi possano surrogarsi allefarmacie - e al personale che ivi opera - nell'esecuzione di delicateprestazioni di analisi come quelle riguardanti l'accertamento dellivello dei trigliceridi, della glicemia e del colesterolo totale.

L'art. 1, comma 2, della legge regionale in esame, consentendoagli esercizi commerciali di sostituirsi alle farmacie - anche -nell'erogazione dei servizi in parola, contrasta dunque non soltantocon i principi fondamentali della legislazione statale in materia ditutela della salute - alla quale, come detto, e' da ricondurre ladisciplina dell'organizzazione sanitaria e, in particolare, delservizio farmaceutico -, violando pertanto l'art. 117, terzo comma,della Carta fondamentale; ma, nella misura in cui non tutelaadeguatamente la salute dei cittadini, lede altresi' il diritto -individuale - e l'interesse - collettivo - che l'art. 32, comma 1,Cost. ha inteso garantire e proteggere.

 

P.Q.M.

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che codestaEcc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmenteillegittimo, e conseguentemente annullare, per i motivi sopraindicati ed illustrati, l'art. 1, commi 1 e 2, della legge dellaRegione Piemonte 16 maggio 2016, n. 11 - e, quindi, l'intera leggeregionale - pubblicata nel Bollettino ufficiale della RegionePiemonte n. 20 del 19 maggio 2016, come da delibera del Consiglio deiministri assunta nella seduta del giorno 14 luglio 2016.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno iseguenti atti e documenti:   1. attestazione relativa alla approvazione, da parte delConsiglio dei ministri nella riunione del giorno 14 luglio 2016,della determinazione di impugnare la legge della Regione Piemonte 16maggio 2016, n. 11 secondo i termini e per le motivazioni di cui allaallegata relazione del Ministro per gli affari regionali e leautonomie;   2. copia della legge regionale impugnata pubblicata nelBollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del 19 maggio 2016.

Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi diricorso anche alla luce delle difese avversarie.

Roma, 15 luglio 2016

Il Vice avvocato generale dello Stato: Mariani