Regione: Campania

Estremi: Legge n.27 del 8-8-2016

Bur: n.54 del 8-8-2016

Settore: Politiche socio sanitarie e culturali

Delibera C.d.M. del: 27-9-2016 / Impugnata

 

La legge della regione Campania dell'8 agosto 2016, n. 27, che detta "disposizioni organizzative per l'erogazione dei farmaci e dei preparati galenici a base di cannabinoidi", presenta i seguenti profili d'incostituzionalità.

La legge in esame riconosce (all'articolo 1, comma 1) ad ogni cittadino il diritto di ricevere cure con medicinali a base di cannabis e dei principi attivi cannabinoidi, riportati nella tabella dei medicinali, sezione B, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), specificando poi (all'articolo 2, comma 1), che "Per principi attivi cannabinoidi si intendono principi attivi di sintesi o di origine naturale: la cannabis indica e sativa, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico, classificati in base a quanto previsto dall'articolo 14 del d.p.r. 309/1990; nonché quelli, privi di effetti psicoattivi, come i cannabidioli (CBD) e tutti i fitocannabinoidi.".

Ciò premesso, l'articolo 3, comma 3, della legge regionale in esame prevede che "La prescrizione dei farmaci cannabinoidi, a carico del SSR, viene effettuata su ricettario a ricalco previsto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12 (Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore) nel rispetto dei formalismi già in essere per i medicinali appartenenti alla tabella dei medicinali sezione B di cui al decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del SSN) convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 79.".

Tale disposizione regionale, che richiede per la prescrizione dei farmaci cannabinoidi l'utilizzo del ricettario a ricalco, contrasta con l'articolo 43 del menzionato DPR n. 309/1990, che riserva le ricette da compilarsi in duplice o triplice copia (una delle quali è conservata dall'assistito) solo alla prescrizione dei medicinali inclusi nella sezione A, della "tabella dei medicinali", tra i quali non figurano "i farmaci cannabinoidi". Il comma 9 di detto art. 43 prevede invece che la prescrizione dei medicinali compresi nella sezione B della tabella dei medicinali di cui all'articolo 14, che ricomprende i farmaci cannabinoidi, sia effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da trattenersi da parte del farmacista.

Al riguardo si segnala che la materia, come sopra detto, è disciplinata dal citato DPR 9 ottobre 1990, n. 309, recante "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" recentemente modificato dal decreto legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79.

In particolare, tale decreto legge ha apportato modifiche al predetto DPR n. 309/1990, con riguardo sia agli illeciti relativi alle sostanze stupefacenti e psicotrope e sia al sistema di tabellazione prevedendo, tra l'altro, una tabella dei medicinali suddivisa in cinque sezioni.

Detto Testo Unico n. 309/1990 ha ricompreso il delta-9-tetraidrocannabinolo, il trans-delta-9-tetraidrocannabinolo e i medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture) nella sezione "B" della tabella dei medicinali allegata prevedendo che gli stessi siano prescritti con ricetta non ripetibile, fatte salve specifiche prescrizioni indicate dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) nell'ambito dell'eventuale autorizzazione all'immissione in commercio.

Pertanto, la citata disposizione regionale, qualora applicata, renderebbe la Campania l'unica regione di Italia ad utilizzare, per la prescrizione e successivo rimborso di medicinali inclusi nella sezione B della tabella dei medicinali, il ricettario predisposto per la prescrizione di medicinali inclusi nella sezione A di detta tabella.

Per i motivi sopra illustrati, la disposizione regionale di cui all'articolo 3, comma 3, risulta essere in contrasto con la normativa statale di riferimento laddove prevede che "la prescrizione dei farmaci cannabinoidi, a carico del SSR, viene effettuata su ricettario a ricalco", con conseguente violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute di cui all'articolo 117, terzo comma della Costituzione.

Infine, si rileva che, attualmente, tale ricettario viene utilizzato in via residuale e recentemente non è stato ristampato dal Ministero dell'economia e finanze. Pertanto, la previsione di utilizzo di cui al citato articolo 3, comma 3, della legge regionale in esame comporterebbe, peraltro, un aggravio di spesa.

Per i motivi esposti la norma regionale indicata deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.