Regione: Valle Aosta

Estremi: Legge n.15 del 2-8-2016

Bur: n.34 del 3-8-2016

Settore: Politiche economiche e finanziarie

Delibera C.d.M. del: 23-9-2016 / Impugnata

 

Legge Regione Valle Aosta n.15 pubblicata sul B.U.R n. 34 del 03/08/2016 recante "Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018." presenta profili illegittimi per gli aspetti dei seguito evidenziati:

E' necessario premettere che la legge regionale in esame detta disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi.

L'ambito di applicazione di detto tributo risulta compiutamente disciplinato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549 la quale, peraltro, all'articolo 3, comma 34, indica esplicitamente i limiti entro cui è ammessa la potestà legislativa regionale.

Più precisamente, il citato comma 34 prevede che «l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dai commi da 24 a 41 del presente articolo sono disciplinati con legge della regione». La disciplina del tributo speciale di cui all'articolo 3 della legge da ultimo citata rientra, dunque, nella competenza esclusiva dello Stato ed è preclusa, se non nei limiti riconosciuti dalla legge statale, la potestà delle regioni di legiferare su tale imposta.

Tutto ciò premesso l'articolo 5, comma 1, della legge regionale in esame sostituisce il comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale n. 31/2007 concernente "Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti". Il novellato comma 4 della suddetta legge regionale dispone che «a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'intero gettito derivante dall'applicazione del tributo speciale di cui all'articolo 23 è destinato in modo vincolato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua la specifica destinazione delle somme derivanti dall'applicazione del tributo, nonché dell'addizionale prevista dall'articolo 205, comma 3-octies, del D. Lgs. n.152/2006.».

La disposizione regionale riserva, quindi, l'intero gettito derivante dall'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica esclusivamente ad alcune specifiche categorie di interventi indicate nella medesima norma regionale, ponendosi in contrasto con quanto previsto dall'articolo 3, comma 27, della legge n. 549/1995 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica) che prevede, invece, che «il tributo è dovuto alle regioni. Il gettito derivante dall'applicazione del tributo affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo».

Il successivo articolo 6 della legge regionale in esame sostituisce, altresì, l'articolo 3 della legge regionale n. 31/2007 riguardante la «Rideterminazione dell'entità del tributo speciale». Il nuovo comma 1, del citato articolo 3, dispone che «il tributo speciale di cui all'articolo 23 della L.R. n. 31/2007, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) applicato a carico dei Sub-ATO, è rideterminato, a decorrere dal 1 gennaio 2017, in euro 18 per ogni tonnellata di rifiuto smaltito». La disposizione regionale de qua, prevede, pertanto, l'applicazione di un unico ammontare per il tributo derivante dal deposito in discarica, determinato in 18 euro per ogni tonnellata di rifiuto smaltito, senza alcuna distinzione tra rifiuti ammissibili al conferimento in discarica quali rifiuti inerti e quelli ammissibili al conferimento in discarica qualificabili non pericolosi e pericolosi - con le relative differenze di tributo - ponendosi in contrasto con quanto previsto dalla legge n. 549/1995. Più precisamente, l'articolo 3, comma 29, della citata legge prevede che «l'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 13 marzo 2003 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

La disposizione regionale de qua, inoltre, si pone in contrasto con l'articolo da ultimo citato anche per un ulteriore profilo. La disciplina statale stabilisce, infatti, che l'ammontare dell'imposta debba essere rideterminata con apposita legge regionale entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo. Appare, dunque, evidente che la disposizione contenuta nel nuovo comma 1, dell'articolo 3, della legge regionale n. 22/2015, come modificato dall'articolo 6 della legge in esame, risulta in contrasto con l'articolo 3, comma 29, della legge n. 549/1995, in quanto emanata oltre il suddetto termine.

La normativa nazionale stabilisce che in caso di mancata determinazione del tributo nei termini indicati deve essere prorogata la misura attualmente vigente.

La stessa Corte Costituzionale ha affermato, in merito al tributo speciale di cui all'articolo 3 della legge n. 549/1995, che «(...) la disciplina sostanziale dell'imposta rientra tuttora nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e che è preclusa, se non nei limiti riconosciuti dalla legge statale, la potestà delle regioni di legiferare su tale imposta. Si tratta, infatti, di un tributo che va considerato statale e non già "proprio" della Regione, nel senso di cui al vigente art. 119 Cost., senza che in contrario rilevino né l'attribuzione del gettito alle regioni ed alle province, né le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dalla citata norma statale (sentenze n. 335 del 2005, v., analogamente, a proposito delle tasse automobilistiche e dell'IRAP, le sentenze n. 431, n. 381 e n. 241 del 2004, n. 311, n. 297 e n. 296 del 2003; v. altresì, in generale, le sentenze n. 37 e n. 29 del 2004)» -Corte Cost. n. 397/2005.

Si deve, peraltro, evidenziare che la norma censurata intervenendo sulla disciplina dei rifiuti, incide sulla "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, comma 2, lett. s), della Costituzione.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale: «La disciplina dei rifiuti è riconducibile alla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., anche se interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali» (tra le molte, sentenze n. 58/2015, n. 67 del 2014, n. 285 del 2013, n. 54 del 2012 e n. 244 del 2011, n. 225 del 2009, n. 164 del 2009 e n. 437 del 2008). Tale disciplina inoltre «in quanto rientrante principalmente nella tutela dell'ambiente, e dunque in una materia che, per la molteplicità dei settori di intervento, assume una struttura complessa, riveste un carattere di pervasività rispetto anche alle attribuzioni regionali» (Corte Cost. n. 249 del 2009).

Nell'ipotesi in esame, la riserva di legge statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., deve essere applicata nell'accezione che consenta di preservare il bene giuridico «ambiente» dai possibili effetti distorsivi derivanti da vincoli imposti in modo differenziato in ciascuna Regione. E, in questo caso, «una disciplina unitaria rimessa in via esclusiva allo Stato è all'evidenza diretta allo scopo di prefigurare un quadro regolativo uniforme degli incentivi e disincentivi inevitabilmente collegati alla imposizione fiscale, tenuto conto dell'influenza dispiegata dal tributo (i cosiddetti «effetti allocativi») sulle scelte economiche di investimento e finanziamento delle imprese operanti nel settore dei rifiuti e della loro attitudine a ripercuotersi, per l'oggetto stesso dell'attività esercitata da tali imprese, sugli equilibri ambientali» - (Corte Cost. n. 58/2015).

Alla luce di quanto sopra esposto, appare, dunque, evidente che gli articoli 5, comma 1, e 6 della legge regionale 15/2016 violano l'articolo 117, comma 2, lett. e) ed s) Cost. per contrasto con la normativa interposta di cui all'articolo 3, commi 27, 29 e 34 della legge n. 549/1995.

Le disposizioni sopra censurate devono pertanto essere impugnata a norma dell'art. 127 della Costituzione.