RICORSO N. 43 DEL 14 LUGLIO 2016 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 14 luglio 2016.

(GU n. 38 del 21.09.2016)

 

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente delConsiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocaturagenerale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliatoin Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Molise, inpersona del suo presidente pro tempore, per la declaratoria dellaillegittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge della RegioneMolise n. 6 del 4 maggio 2016, pubblicata nel Bollettino Ufficialedella Regione Molise del 5 maggio 2016, n. 16, come da delibera delConsiglio dei ministri in data 30 giugno 2016.

 

Fatto

 

In data 5 maggio 2016 e' stata pubblicata, sul n. 16 delBollettino Ufficiale della Regione Molise, la legge regionale n. 6del 4 maggio 2016, recante «Bilancio regionale di previsione perl'esercizio finanziario 2016 - Bilancio pluriennale 2016-2018».

Una delle disposizioni contenute nella detta legge, come megliosi andra' a precisare in prosieguo, eccede dalle competenze regionalied e' violativa di previsioni costituzionali e illegittimamenteinvasiva delle competenze dello Stato; si deve pertanto procedere conil presente atto alla sua impugnazione, affinche' ne sia dichiaratala illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sullabase delle seguenti considerazioni in punto di

 

Diritto

 

1. Nel contesto del bilancio regionale approvato con la legge inesame la Regione Molise, per quanto qui interessa, con l'art. 9 dellalegge regionale n. 6/2016 (Avanzo di amministrazione) ha previsto che«la quota del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'eserciziofinanziario 2015 applicata al bilancio di previsione 2016,determinata in € 736.406.447,90, e' utilizzata come di seguitospecificato:   a) € 247.598.229,01 per la reiscrizione in bilancio dieconomie di spesa finanziate con fondi assegnati con vincolo dispecifica destinazione risultanti dall'esercizio 2014 e riguardanti ifondi comunitari - F.S.E, F.E.S.R e Cooperazione internazionale - estatali - F.S.C.;   b) € 481.550.477,74 accantonati in appositi fondi iscrittinella Missione 20, Programma 3, utilizzabili, mediante prelievo ediscrizioni sulle pertinenti Missioni, solo a seguitodell'approvazione del rendiconto generale della Regione Molise perl'esercizio finanziario 2015;   c) € 7.257.741,15 accantonata al Fondo crediti di dubbiaesigibilita' al 31 dicembre 2015».

Cosi' disponendo, tuttavia, il legislatore regionale haillegittimamente inciso nelle competenze statali, in violazionedell'art. 117, secondo comma, lettera e) e dell'art. 81, terzo equarto comma, della Costituzione, e la legge deve essere pertantodichiarata incostituzionale in parte qua alla luce delleconsiderazioni qui di seguito sviluppate.

2.1. Invero, con riferimento ai Fondi accantonati per €481.550.477,74 (lettera b), la norma, come visto, specifica che sitratta di fondi «utilizzabili ... solo a seguito dell'approvazionedel rendiconto generale della Regione Molise per l'eserciziofinanziario 2015».

La lettura della disposizione lascia quindi ragionevolmenteintendere che si sia in presenza di fondi cosiddetti liberi, comedefiniti dall'art.187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli entilocali: essi sono caratterizzati appunto dalla circostanza che illoro utilizzo, nonche' l'iscrizione in bilancio, non e' consentitoprima dell'approvazione del rendiconto da parte del Consiglioregionale (cfr. art. 186 del TUEL).

Al riguardo, e' fondamentale richiamare i principi espressi nellasentenza n. 70/2012 di codesta Ecc.ma Corte, in un giudizio nel qualeera stato impugnato dallo Stato il bilancio di previsione di unaRegione, sull'assunto di una violazione degli articoli 81, quartocomma, 117, secondo comma, lettera e), con riguardo alla materia delsistema contabile dello Stato, e 117, terzo comma, dellaCostituzione, con riguardo ai principi fondamentali di coordinamentodella finanza pubblica.

Nel dichiarare la illegittimita' costituzionale delle normeimpugnate, codesta Corte ebbe ad evidenziare che «il risultato nonancora riconosciuto attraverso l'approvazione del rendicontodell'anno precedente viene denominato, secondo la prassi contabile,"risultato presunto". Esso consiste in una stima provvisoria, privadi valore giuridico ai fini delle corrispondenti autorizzazioni dispesa. Nessuna spesa puo' essere accesa in poste di bilanciocorrelate ad un avanzo presunto, se non quella finanziata da fondivincolati e regolarmente stanziati nell'esercizio precedente».

Nel caso in esame, ne' la disposizione in esame ne' la notaintegrativa contenuta tra gli allegati al bilancio esplicitano ilvincolo che caratterizza il legame tra entrate e spese a destinazionevincolata, non consentendo, come indicato dalla citata sentenza n.70/2012, di individuare con esattezza «i presupposti normatividell'utilizzazione in deroga al principio generale del previoaccertamento del risultato di amministrazione complessivo.».

L'«Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate delrisultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015» (Elenco B)riportato nella nota integrativa, oltre a non essere conforme aquello previsto dal punto 9.11.4 dell'allegato n. 4/1 al decretolegislativo n. 118/2011, non consente di ricostruire il vincolonormativo tra entrate e spese a destinazione vincolata.

Il suddetto elenco, inoltre, mostra un totale diverso dal totaledella parte vincolata del risultato di amministrazione riportatonella tabella dimostrativa del risultato di amministrazione -Allegato a), rispettivamente pari a € 821 milioni e € 729 milioni.

Infine, circa l'inesatto utilizzo dell'avanzo di amministrazionein questione, si evidenzia, inoltre, che la suddetta tabelladimostrativa del risultato di amministrazione - Allegato a) indicanella parte riservata all'«Utilizzo», delle quote vincolate delrisultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015, soltantol'importo di € 247.598.229,01 per la reiscrizione di economievincolate (lettera b) dell'articolo in esame e non anche il ripetutoimporto di € 481.550.477,74 relativo ai fondi di accantonamentodell'avanzo (lettera b).

Per le suesposte considerazioni, la norma in esame si pone inevidente contrasto con gli articoli 81, terzo comma («Ogni legge cheimporti nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte») e117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, laddove riservala materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici alla competenzaesclusiva dello Stato.

2.2. Con riferimento all'iscrizione come «Utilizzo avanzopresunto di amministrazione» del Fondo crediti di dubbia esigibilita'per € 7.257.741,15 (lettera c), rappresentato come quota accantonatanella tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto- Allegato a), si deve poi rilevare che, ai sensi del principioapplicato della contabilita' finanziaria 9.2 dell'allegato n. 4/2 aldecreto legislativo n. 118 del 2011, «e quote accantonate delrisultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito delverificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando siaccerta che la spesa potenziale non puo' piu' verificarsi, lacorrispondente quota del risultato di amministrazione e' liberata dalvincolo». In particolare, «l'utilizzo della quota accantonata pericrediti di dubbia esigibilita' e' effettuato a seguito dellacancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pariimporto il risultato di amministrazione».

Pertanto, l'utilizzo della quota accantonata relativa al Fondocrediti di dubbia esigibilita' come avanzo presunto diamministrazione si pone anche qui in palese contrasto con ladisciplina dell'armonizzazione dei bilanci pubblici recata dal citatodecreto legislativo n. 118/2011, e rappresenta, quindi, unaviolazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), dellaCostituzione, che ne riserva la competenza esclusiva allo Stato,nonche', conseguentemente, dell'articolo 81, terzo comma, dellaCostituzione.

Al riguardo, si evidenzia, inoltre, che la nota integrativaafferma che «Nella determinazione del Fondo crediti di dubbiaesigibilita', diretto a contenere i rischi conseguenti da eventualimancate coperture finanziarie, l'ente ritiene che non sussistono talieventualita' sulle poste contabili oggetto di verifica, in quanto perle stesse gli accertamenti avvengono tutti per cassa».

Per contro, l'allegato c) al bilancio, concernente lacomposizione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbiaesigibilita', mostra un «accantonamento effettivo» di competenza 2016positivo, coincidente con l'importo dell'accantonamento del Fondocrediti di dubbia esigibilita' al 31 dicembre 2015 riportato nellatabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto -Allegato a) e con l'utilizzo dell'avanzo presunto di amministrazioneprevisto dalla lettera c) dell'articolo in esame.

Inoltre, si rileva che alla voce di entrata «Utilizzo avanzopresunto di amministrazione» non risultano contabilizzate leanticipazioni di liquidita' di cui agli articoli 2 e 3 deldecreto-legge n. 35 del 2013 e successive modifiche e integrazioni,acquisite nel 2013 e nel 2014 dalla Regione Molise per un ammontarecomplessivo pari ad € 71.745.187,00, ne' risultano, all'esamecontabile, le altre voci interessate dalla suddettacontabilizzazione. Al riguardo, si ricorda che l'art. 1, commi 692 eseguenti, della legge n. 208 del 2015 disciplina puntualmente lacontabilizzazione delle anticipazioni di liquidita'.

Infine, per quanto concerne il pagamento della quota interessi edella quota capitale delle suddette anticipazioni di liquidita', sievidenzia che i relativi capitoli di spesa, riguardanti le quoteinteressi e le quote capitale (capitoli 54290, 54300, 56253, 56260),non presentano la necessaria copertura finanziaria per l'interotriennio, in violazione dell'art. 81, quarto comma, dellaCostituzione.

Conclusivamente, l'art. 9 deve essere dichiarato incostituzionalesulla base delle argomentazioni che precedono, per la violazionedell'art. 117, secondo comma, lettera e) e dell'art. 81, commi terzoe quarto della Costituzione.

 

P.Q.M.

 

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale vogliadichiarare costituzionalmente illegittimo, e conseguentementeannullare, per i motivi sopra specificati, l'art. 9 della legge dellaRegione Molise n. 6 del 4 maggio 2016, pubblicata nel BollettinoUfficiale della Regione Molise del 5 maggio 2016, n. 16, come dadelibera del Consiglio dei ministri in data 30 giugno 2016.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:   1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 30giugno 2016;   2. copia della legge regionale impugnata;   3. rapporto del Dipartimento degli affari regionali.

Con ogni salvezza.

Roma, 1° luglio 2016

L'Avvocato dello Stato: Salvatorelli