RICORSO N. 42 DEL 14 LUGLIO 2016 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 14 luglio 2016.

(GU n. 38 del 21.09.2016)

 

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente delConsiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocaturagenerale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliatoin Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Molise, inpersona del suo Presidente p.t., per la declaratoria dellaillegittimita' costituzionale.

Dell' art. 12, lett. b) della legge della Regione Molise n. 5 del4 maggio 2016, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della RegioneMolise del 5 maggio 2016, n. 16, come da delibera del Consiglio deiministri in data 30 giugno 2016.

 

Fatto

 

In data 5 maggio 2016 e' stata pubblicata, sul n. 16 delBollettino Ufficiale della Regione Molise, la legge regionale n. 5del 4 maggio 2016, recante «legge di stabilita' 2016».

Una delle disposizioni contenute nella detta legge, come megliosi andra' a precisare in prosieguo, eccede dalle competenze regionalied e' violativa di previsioni costituzionali e illegittimamenteinvasiva delle competenze dello Stato; si deve pertanto procedere conil presente atto alla sua impugnazione, affinche' ne sia dichiaratala illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sullabase delle seguenti considerazioni in punto di

 

Diritto

 

1.1. Con la legge di stabilita' regionale del 2016, leggeregionale n. 5/2016, il legislatore regionale ha inteso porre varienorme in materia di spesa, di tributi e di trasporti, ai fini di unmigliore e virtuoso funzionamento della macchina amministrativa.

Per quanto qui interessa, in particolare, con l'art. 12 (inseritonel Capo II - norme in materia di trasporti) si sono introdottemodifiche alla legge regionale 13 novembre 2012, n. 25, che regola iltrasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea eistituisce, tra l'altro, il Ruolo dei conducenti dei veicoli enatanti secondo la previsione dell'art. 4 della legge statale n.21/1992 - legge quadro per il trasporto di persone medianteautoservizi pubblici non di linea, che demanda alle Regioni una seriedi competenze in materia.

1.2. La legge oggi in esame ha, piu' precisamente, inciso sugliarticoli 4, 6 e 11 della legge regionale n. 25/12, con tresignificative modifiche all'esito delle quali:   l'istituzione del Ruolo provinciale dei conducenti di veicolio natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso leCamere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' stataprevista «a decorrere dal 24 novembre 2014» (parole aggiunte al testoprevigente del menzionato art. 4): cosi', la lettera a) dell'art. 12;   e' stato inserito tra i requisiti necessari per l'iscrizioneal detto Ruolo l'avere «domicilio professionale nella provincia diCampobasso o di Isernia» (mediante la previsione, all'art. 6, comma1, di una nuova lettera 1-bis): cosi', la lettera b) dell'art. 12;   e' stato infine previsto un termine decadenziale (al 31dicembre 2016) per la presentazione della domanda di iscrizione didiritto (al ricorrere di determinati requisiti) nel Ruolo deiconducenti di cui si discorre mediante l'inserimento all'art. 11 diun comma 6-bis: cosi', la lettera c) dell'art. 12.

Attraverso la previsione della richiamata lettera b) dell'art. 12della legge n. 5/2016, il legislatore regionale ha tuttaviaillegittimamente inciso nelle competenze statali, e la stessa deveessere pertanto dichiarata incostituzionale alla luce delleconsiderazioni qui di seguito sviluppate.

2. E, invero, nell'aggiungere tra i requisiti richiesti perl'iscrizione nel Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli onatanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea il «domicilioprofessionale nella provincia di Campobasso o di Isernia» ilLegislatore regionale finisce con il limitare la concorrenzagarantita dai Legislatori italiano e comunitario.

L'iscrizione nel Ruolo dei conducenti costituisce, infatti, a suavolta, requisito indispensabile per il rilascio delle licenze e delleautorizzazioni finalizzate all'esercizio di attivita' di serviziopubblico di trasporto non di linea di cui all'art. 1 della legge n.21/1992, ed e' altresi' «necessaria per prestare l'attivita' diconducente di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non dilinea in qualita' di sostituto del titolare della licenza odell'autorizzazione per un tempo definito o per un viaggiodeterminato, o in qualita' di dipendente di impresa autorizzata alservizio di noleggio con conducente o di sostituto del dipendentemedesimo per un tempo determinato» (art. 4, comma 5, della citatalegge regionale n. 25/2012).

Tale previsione finisce pertanto con il ridurre gli spazi dipossibile competizione tra gli operatori presenti nei relativimercati, ponendo ulteriori ostacoli ingiustificati all'eserciziodelle relative attivita' economiche e un limite oggettivo allaconcorrenza tra gli operatori.

Tanto il requisito della residenza, quanto quello del domicilio,unitamente alla previsione dell'iscrizione obbligatoria all'alboprovinciale, costituiscono elementi di rigidita' del sistema dirilascio delle autorizzazioni, idonei ad evidenziare lacompartimentazione territoriale e limitare il numero degli operatoriche possono ottenere le autorizzazioni.

La norma che oggi si impugna non sembra pertanto sfuggire acensura di incostituzionalita', non difformemente da quanto gia'ritenuto da codesta Ecc.ma Corte con riferimento alla disposizionecontenuta nell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge regionale n.25/2012.

Con la sentenza n. 264 del 13 novembre 2013, infatti, nelgiudicare sulla impugnazione proposta dallo Stato contro laprevisione del requisito ivi previsto per i soggetti che intendonoiscriversi nel Ruolo dei conducenti, (1) fu chiarito in modoinequivocabile che «la previsione della necessita' - al fine diottenere l'iscrizione del richiedente in un ruolo che costituisce, asua volta, requisito indispensabile per il rilascio dei titoli perl'esercizio della specifica attivita' (art. 4, comma 5, citato) -della residenza (per di piu') protratta per un anno (ovverodell'ubicazione della sede legale) nel territorio regionale determinauna palese discriminazione tra soggetti o imprese, operata sulla basedi un mero elemento di localizzazione. Tale elemento non trova, inse', alcuna ragionevole giustificazione in rapporto alla esigenza(chiaramente desumibile dalla natura degli altri numerosi requisitirichiesti, dal medesimo art. 6, per l'iscrizione) di garantire ecomprovare, anche a tutela dell'utenza, le specifiche idoneita'tecniche e le attitudini morali del soggetto al corretto Murosvolgimento dell'attivita' in questione. Sicche', la previsioneimpugnata si traduce in una limitazione al libero ingresso dilavoratori o imprese nel bacino lavorativo regionale, in danno deicittadini dell'Unione europea, nonche' dei cittadini italianiresidenti in altre Regioni».

Analoghe considerazioni possono svolgersi con riferimento alladisposizione che oggi si impugna, che, introducendo tra i requisitiper l'iscrizione al Ruolo il domicilio professionale nella provinciadi Campobasso o di Isernia costituisce una ingiustificatadiscriminazione tale da limitare le modalita' di accesso al mercato ela libera circolazione dei lavoratori.

Essa si pone in contrasto con i principi nazionali e comunitariin materia di concorrenza, rimessa alla esclusiva competenza delloStato, e pertanto, presenta profili di incostituzionalita', perpatente violazione dell'articolo 117, comma 1, e comma 2, lettera e)della Costituzione.

Conclusivamente la richiamata disposizione contenuta nella normadell'art. 12, primo comma, lettere b), della legge Regione Molise del4 maggio 2016, n. 5, e' viziata, e deve pertanto essere dichiarataincostituzionale.

(1) Art. 6, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 25/2012: «I soggetti che intendono iscriversi nel ruolo di cui all'articolo 4 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:...b) essere residenti in un comune compreso nel territorio della Regione da almeno un anno ed avere la sede legale dell'impresa nel territorio regionale».

 

P.Q.M.

 

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale vogliadichiarare costituzionalmente illegittimo, e conseguentementeannullare, per i motivi sopra specificati, l'art. 12, lett. b) dellalegge della Regione Molise n. 5 del 4 maggio 2016, pubblicata nelBollettino Ufficiale della Regione Molise del 5 maggio 2016, n. 16,come da delibera del Consiglio dei ministri in data 30 giugno 2016.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:   1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 30 giugno2016;   2. copia della legge regionale impugnata;   3. rapporto del Dipartimento degli Affari Regionali.

Con ogni salvezza.

Roma, 1° luglio 2016

L'Avvocato dello Stato: Salvatorelli