RICORSO N. 40 DEL 14 LUGLIO 2016 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 14 luglio 2016.

(GU n. 37 del 14.09.2016)

 

Ricorso ai sensi dell'art. 127 Cost. del Presidente del Consigliodei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale delloStato, nei cui uffici domicilia in Roma dei Portoghesi n. 12, controla Regione Toscana, in persona del Presidente in carica perl'impugnazione della legge regionale della Toscana 9 maggio 2016, n.31, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 19dell'11 maggio aprile 2016, recante «Disposizioni urgenti in materiadi concessioni demaniali marittime, Abrogazione dell'art. 32 dellal.r. 82/2015», in relazione al suo art. 2, comma 1, lettere a), c) ed).

La legge regionale della Toscana n. 19 del 2016 ha la finalita',enunciata nel suo articolo 1, di introdurre disposizioni perl'applicazione dell'art. 3 (rectius: 03) comma 4-bis, deldecreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni,dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (1) , al fine di garantire intutto il territorio regionale la valorizzazione del paesaggio e deglielementi identitari della fascia costiera attraverso laqualificazione dell'offerta turistico-balneare e, nel contempo,adeguate e omogenee condizioni di sviluppo per le micro, piccole emedie imprese turistico-ricreative operanti in ambito demanialemarittimo.

In vista di tale finalita', l'art. 2 della legge regionalestabilisce «Criteri e condizioni per il rilascio delle concessioniultrasessennali», prevedendo, in particolare, quanto segue:   «1. Nell'ambito delle procedure comparative per il rilasciodelle concessioni di durata superiore a sei anni ed inferiore aiventi anni, di cui all'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge n.400/1993 convertito dalla legge n. 494/1993:   a) costituisce condizione per il rilascio del titoloconcessorio, l'impegno, da parte dell'assegnatario, a non affidare aterzi le attivita' oggetto della concessione, fatte salve:  1) la possibilita' di affidamento in gestione delle attivita'secondarie ai sensi dell'art. 45-bis del regio decreto 30 marzo 1942,n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice dellanavigazione);  2) la sopravvenienza di gravi e comprovati motivi di impedimento allaconduzione diretta da parte dell'assegnatario stesso;   b) (...);   c) in caso di area gia' oggetto di concessione, l'entegestore acquisisce il valore aziendale dell'impresa insistente sutale area attestato da una perizia giurata di stima redatta daprofessionista abilitato acquisita a cura e spese del concessionariorichiedente il rilascio della concessione ultrasessennale;   d) al concessionario uscente e' riconosciuto il diritto adun indennizzo, da parte del concessionario subentrante, pari al 90per cento del valore aziendale dell'impresa insistente sull'areaoggetto della concessione, attestato dalla perizia giurata di cuialla lettera c), da pagarsi integralmente prima dell'eventualesubentro;   e) (...)».

Tali disposizioni sono illegittime per i seguenti

 

Motivi

 

1) In relazione all'art. 117, comma primo, Cost., violazione deivincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. In relazioneall'art. 117, comma secondo, lettera e) e l), Cost. violazione dellapotesta' legislativa esclusiva dello Stato nella materie della«tutela della concorrenza» e dell'«ordinamento civile». In relazioneall'art. 117, comma secondo, lettera a), Cost., violazione dellacompetenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia dei«rapporti dello Stato con l'Unione europea».

Si' e' visto che le lettere c) e d) dell'art. 2, comma 1, dellalegge regionale impugnata prevedono l'obbligo del concessionariosubentrante di corrispondere al concessionario uscente un indennizzopari al 90 per cento del «valore aziendale dell'impresa» insistentesull'area oggetto di concessione, come attestato da una periziagiurata di stima redatta da un professionista abilitato acquisita acura e spese del concessionario richiedente il rilascio di unaconcessione.

Prima di entrare nel merito delle censure che si andranno aproporre al riguardo, sembra opportuno, da un lato, ripercorrerebrevemente le vicende normative che hanno caratterizzatol'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle contestazioni che,nella materia, la Commissione europea ha formulato nel contesto dellaprocedura d'infrazione n. 2008/4908 e, dall'altro lato, dare contodelle circostanze che caratterizzano il procedimento pregiudiziale dicui alle cause riunite C-458/14, Promoimpresa, e C-67/15, Melis e a.,che, sempre nella materia qui rilevante, e' attualmente pendentedinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in seguito arinvio disposto da due tribunali amministrativi regionali italiani(il deposito della sentenza e' atteso per il 14 luglio 2016 ma, almomento in cui si redige il presente atto, sono disponibili leconclusioni depositate dall'Avvocato generale Szpunar).

Quanto alla procedura di infrazione, essa fu avviata nel febbraiodel 2009 dalla Commissione europea, la quale censurava il fatto chein Italia l'attribuzione delle concessioni demaniali marittime perfinalita' ricreative si basasse su un sistema di preferenza per ilconcessionario uscente, se non addirittura di puro e semplice rinnovoautomatico della concessione gia' assentita.

La Commissione ha quindi chiesto di modificare le disposizioninormative nazionali che producevano tale effetto, ossia l'art. 37 delcodice della navigazione e l'art. 01, comma 2, del decreto-legge 5ottobre 1993, n. 400, le quali prevedevano, rispettivamente il c.d.diritto d'insistenza del concessionario uscente e il rinnovoautomatico delle concessioni sessennali, cosi da passare ad unsistema basato su concessioni di durata massima di 20/25 anni daattribuire mediante procedure di evidenza pubblica.

Nella prima fase della procedura, le contestazioni dellaCommissione si sono appuntate sulla contrarieta' del regime nazionalealle norme del diritto primario dell'Unione e., in particolare,all'art. 43 dell'allora Trattato CE (ora art. 49 del TFUE), inmateria di liberta' di stabilimento, in ragione della barrieraall'ingresso che tale regime introduceva nei confronti delle impresedell'Unione europea, alle quali non era concessa la possibilita',alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchiogestore.

L'interpretazione, come noto, e' stata condivisa da codesta Cortecostituzionale, nella sentenza n. 180 del 2010, che - occupandosi diuna legge delle Regione Emilia-Romagna che attribuiva ai titolari diconcessioni demaniali marittime il diritto ad una proroga delladurata della concessione fino ad un massimo di 20 anni - hadichiarato che simili previsioni determinano una «ingiustificatacompressione dell'assetto concorrenziale del mercato della gestionedel demanio marittimo, (...), violando il principio di parita' ditrattamento (detto anche "di non discriminazione"), che si ricavadagli artt. 49 e ss. del Trattato sul funzionamento dell'Unioneeuropea, in tema di liberta' di stabilimento, favorendo i vecchiconcessionari a scapito degli aspiranti nuovi». Tale indirizzo e'stato, poi, ribadito nelle sentenze n. 340 del 2010 e n. 213 del2011, relative ad altre leggi regionali.

Per superare le contestazioni della Commissione, e' statainserita, nell'art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009n. 194 (c.d. «mille proroghe»), una disposizione che ha abrogatol'art. 37, comma 2, del codice della navigazione (ossia la norma cheprevedeva il diritto d'insistenza), nel contempo prorogando leconcessioni in essere al 31 dicembre 2015, onde consentire, nellemore di tale scadenza, l'adozione di una normativa che disciplinassel'affidamento delle concessioni attraverso procedure di evidenzapubblica.

In fase di conversione del decreto-legge, in questa stessadisposizione fu, tuttavia, inserito dal Parlamento un inciso chefaceva salva l'applicabilita' del disposto dell'art. 1, comma 2, deldecreto-legge n. 400 del 1993, il quale prevedeva un meccanismo dirinnovo automatico delle concessioni sessennali. (2)   La circostanza ha impedito la chiusura della procedurad'infrazione.

La Commissione europea ha infatti comunicato, il 5 maggio 2010,una lettera di c.d. «messa in mora complementare» con cui, oltre adagganciare l'incompatibilita' della normativa dell'Unione ancheall'art. 12 della direttiva 2006/123/CE (c.d. «Direttiva Servizi» o«Bolkestein»), entrata nel frattempo in vigore (28 dicembre 2009), hachiesto di correggere l'art. 1, comma 18, del decreto "milleproroghe", espungendo il rinvio al meccanismo di rinnovo automaticoprevisto dal citato decreto-legge n. 400/1993.

Nella lettera di messa in mora complementare, la Commissione -oltre a ribadire la contrarieta' al Trattato dei meccanismi diproroga automatica o di preferenza del concessionario uscente - hamesso in evidenza che l'art. 12 della direttiva Bolkestein prescriveche, qualora il numero di "autorizzazioni" disponibili perl'esercizio di un'attivita' economica sia limitato per via dellascarsita' delle risorse naturali o delle capacita' tecnicheutilizzabili, queste siano assentite attraverso procedure diselezione che assicurino garanzie di imparzialita' e di trasparenza eprevedano un'adeguata pubblicita' dell'avvio della sua procedura edel suo svolgimento. Questo articolo vieta inoltre, al secondoparagrafo, il rinnovo automatico di tali autorizzazioni o laconcessione di qualsiasi "vantaggio" al titolare uscente o a personeche si trovino in particolari rapporti con esso. (3)   Per "autorizzazione", secondo le definizioni contenute nelladirettiva, deve intendersi «qualsiasi procedura che obbliga unprestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorita' competenteallo scopo di ottenere una decisione formale o una decisioneimplicita relativa all'accesso ad un'attivita' di servizio o al suoesercizio». La definizione, pertanto, si attaglia a qualsiasiattivita' economica il cui svolgimento postuli l'emissione di unadecisione di un'attivita' pubblica. In tale nozione, a giudizio dellaCommissione, doveva ricomprendersi anche l'attivita'turistico-balneare, considerato che il suo esercizio e' condizionatodal previo rilascio di una concessione sui beni del demaniomarittimo.

Per superare definitivamente le contestazioni della Commissione,e' stato quindi approvato, nel contesto della legge 15 dicembre 2011,n. 217 (legge comunitaria 2010), un art. 11 («Modifiche aldecreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. Procedura d'infrazione n.2008/4908. Delega al Governo in materia di concessioni demanialimarittime»), che ha eliminato ogni rinvio al regime del rinnovoautomatico delle concessioni. (4)   Cio' ha consentito l'archiviazione della procedura di infrazione,avvenuta con decisione della Commissione del 27 febbraio 2012.

L'art. 11, della legge comunitaria 2010 conferiva anche unadelega legislativa per la revisione e il riordino della normativarelativa alle concessioni demaniali marittime, ma il relativo terminedi quindici mesi e' spirato senza che la delega fosse esercitata.

Cio' si deve essenzialmente al fatto che, con l'art. 34-duodeciesdel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (inserito dalla legge diconversione del 17 dicembre 2012 n. 221), il termine di durata delleconcessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo in esseree' stato prorogato al 31 dicembre 2020.

La proroga ope legis ha costituito oggetto di due rinviipregiudiziali disposti da due tribunali amministrativi regionali (ilT.A.R. della Lombardia e il T.A.R. della Sardegna), che, in sintesi,si sono interrogati sulla compatibilita' della detta proroga con iprincipi stabiliti nel Trattato e nel diritto derivato dell'Unioneeuropea (segnatamente, nell'art. 12 della direttiva Bolkestein).

Nelle sue conclusioni, depositate il 25 febbraio 2016 nei giudiziriuniti C-458/14 e C-65/17, l'Avvocato generale preso la CGUE hasuggerito alla Corte di rispondere ai quesiti ad essa sottopostiaffermando che l'art. 12, parr. 1 e 2, della direttiva 2006/123/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nelsenso che esso osta ad una normativa nazionale che prorogaautomaticamente la data di scadenza delle autorizzazioni relativeallo sfruttamento del demanio pubblico marittimo e lacuale.

Nell'analizzare le questioni, l'Avvocato generale ha, tral'altro, affermato che il rilascio di una concessione demanialemarittima o lacuale, per come configurati nell'ordinamento italiano,costituisce un «regime di autorizzazione» ai sensi della direttiva(in particolare, del suo art. 4, par. 6) e che l'ambito diapplicazione oggettivo dell'art. 12 della direttiva, nel riferirsi aicasi in cui «il numero di autorizzazioni disponibili per unadeterminata attivita' sia limitato per via della scarsita' dellerisorse naturali o delle capacita' tecniche utilizzabili», comprendeanche tali concessioni.

Tanto premesso, esso ha concluso che il regime della prorogalegale contrasta con l'art. 12 in quanto viola l'obbligo, derivantedal suo paragrafo 1, della direttiva 2006/123, di prevedere unaprocedura trasparente e imparziale al fine di selezionare i candidatie, inoltre, in quanto esso equivale a un rinnovo automatico, che e'escluso espressamente dal paragrafo 2.

Dalla premessa che precede si colgono gli aspetti di contrarieta'della previsione contenuta nelle lettere c) e d) dell'art. 1 dellalegge regionale impugnata con il diritto dell'Unione europea e, inparticolare, con l'art. 12 della direttiva servizi, nella quale sonodeclinati i principi della liberta' di stabilimento nel settoreterziario.

Si e' visto, infatti, che il par. 2 di tale articolo impedisce diattribuire al prestatore uscente qualsiasi vantaggio. E tale regolae' stata riprodotta nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, concui la direttiva e' stata trasposta nell'ordinamento interno. L'art.16, comma 4, di tale decreto legislativo stabilisce, nell'eserciziodella competenza esclusiva statale in materia di tutela dellaconcorrenza, che «(n) e i casi di cui al comma 1» - ossia nei ilnumero di titoli autorizzatori disponibili per una determinataattivita' di servizi sia limitato - «il titolo e' rilasciato per unadurata limitata e non puo' essere rinnovato automaticamente, ne'possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altrepersone, ancorche' giustificati da particolari legami con il primo».

Ora, tale regola non consente forse di escludere, in linea diprincipio, che, allo spirare del termine della concessione, siapossibile riconoscere, entro certi limiti, una tutela degliinvestimenti realizzati dal concessionario, viepiu' se effettuati inun periodo nel quale si poteva confidare sulla stabilita' del titoloconferita dal diritto di insistenza o dalle proroghe ope legis.

Aperture in questo senso si rinvengono anche nelle gia' citateconclusioni dell'Avvocato generale Szpunar, che, al punto 92 di taliconclusioni, appare non escludere una simile eventualita', sebbeneancorandola a «una valutazione caso per caso che consenta didimostrare, attraverso elementi concreti, che il titolaredell'autorizzazione abbia potuto aspettarsi legittimamente il rinnovodella propria autorizzazione e abbia effettuato i relativiinvestimenti».

E, tuttavia, tali limiti rischiano certamente di essere superatidall'attribuzione indiscriminata al concessionario uscente di unindennizzo corrispondente al 90% di una grandezza, quale il «valoreaziendale dell'impresa insistente sull'area oggetto dellaconcessione», la cui definizione, non contenuta nella leggeregionale, resta del tutto incerta.

Del pari suscettibile di determinare un'eccessiva barrieraall'ingresso dei nuovi entranti e' la previsione a loro caricodell'indennizzo, a fronte della acquisizione, da parte dell'entegestore, di tale «valore aziendale dell'impresa», ossia di uncoarcervo dai confini incerti, suscettibile di comprendere, adesempio, beni gia' in proprieta' del concessionario uscente e beni,come quelli immobili, che in linea di principio dovrebbero risultaregia' automaticamente acquisti al demanio per accessione. (5)   Ma, al di la' dei profili di merito dell'intervento regionale,appare evidente come esso contrasti innanzi tutto con l'esigenza di'garantire la parita' di trattamento e l'uniformita' delle condizionidel mercato sull'intero territorio nazionale: esigenza che solo lalegge statale puo' assicurare, nell'esercizio della competenzaesclusiva in materia di tutela della concorrenza (competenza che,pertanto, risulta manifestamente violata dalla legge regionale).

Ancora, e' invasa la competenza esclusiva statale in materia diordinamento civile, nel momento in cui, con legge regionale, si onerail concessionario subentrante del pagamento del predetto indennizzo enel momento in cui introduce una deroga, che solo la legge statalepotrebbe invece introdurre, all'art. 49 del codice della navigazione,a tenore del quale «(s)alvo che sia diversamente stabilito nell'attodi concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere nonamovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite alloStato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facolta'dell'autorita' concedente di ordinarne la demolizione con larestituzione del bene demaniale nel pristino stato. In quest'ultimocaso, l'Amministrazione, ove il concessionario non esegua l'ordine didemolizione, puo' provvedervi d'ufficio a termini dell'articolo 54».

E' noto, infatti, che la titolarita' di funzioni legislative eamministrative della Regione in ordine alla utilizzazione dideterminati beni non fa venire meno le prerogative del legislatorestatale in materia (cfr. sentenze n. 343 del 1995, n. 286 del 2004,nn. 94 e 370 del 2008).

Relativamente, in particolare, al demanio marittimo e' statochiarito che «la competenza della Regione nella materia non puo'incidere sulle facolta' che spettano allo stato in quantoproprietario. Queste infatti precedono logicamente la ripartizionedelle competenze e ineriscono alla capacita' giuridica dell'entesecondo i principi dell'ordinamento civile».

2) In relazione all'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost.,violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nellamateria della «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beniculturali». Violazione dell'art. 9 Cost.

L'art. 2, comma 1, lettera c) della legge regionale impugnata noncontempla alcuna valutazione dell'ente gestore in meritoall'effettiva consistenza dell'impresa insistente sull'areademaniale, con la conseguenza che, nella stima, potrebbero esserericomprese anche opere non amovibili eventualmente costruite nellazona demaniale.

La norma regionale, introducendo al riguardo la gia' descrittaderoga all'art. 49 cod. nav., prefigura il permanere del dirittoall'utilizzazione dei beni da parte del concessionario subentrante -d'altronde obbligato a corrisponderne pressoche' integralmente ilvalore - senza che sia lasciato all'autorita' concedente uno spaziovalutativo sull'esistenza di altro e preminente interesse pubblico esenza, quindi, che sia stato previamente verificato l'interessepubblico alla eliminazione delle opere non amovibili, secondo quantostabilito dalla citata disposizione del codice della navigazione.

Di qui una evidente diminuzione di livelli di tutela delpaesaggio e la conseguente violazione dei parametri costituzionaliindicati in rubrica.

3) In relazione all'art. 117, comma 2, lettera l, Cost.,violazione, sotto altro profilo, della competenza legislativaesclusiva dello Stato nella materia dell'«ordinamento civile».

Profili di illegittimita' costituzionale si rinvengono anchenell'art. 2, comma 1, lettera a) della legge regionale impugnata.

Questa disposizione prevede che «costituisce condizione per ilrilascio del titolo concessorio l'impegno, da partedell'assegnatario, a non affidare a terzi le attivita' oggetto diconcessione», fatta salva la possibilita' di affidamento in gestionedelle attivita' secondarie ai sensi dell'art. 45-bis del codice dellanavigazione e, inoltre, fatto salvo il caso di «sopravvenienza digravi e comprovati motivi di impedimento alla conduzione diretta daparte dell'assegnatario».

La norma si propone, pertanto, di disciplinare l'affidamento aterzi nella concessione, che - unitamente al sub-ingresso nellamedesima - e' materia riservata alla sfera di competenza esclusivadella legge statale, attenendo al settore dell'ordinamento civile.

Inoltre, anche nel merito, la disposizione regionale si discostadal regime derivante dagli articoli 45-bis e 46 del codice dellanavigazione, dal cui combinato disposto si evince che e' consentitol'affidamento a terzi della gestione delle attivita' oggetto diconcessione, purche' vi sia la previa autorizzazione dell'autorita'competente.

La legge regionale, per contro, esclude tale affidamento, a menoche si tratti di attivita' secondarie nell'ambito della concessione oricorrano comprovati motivi di impedimento alla conduzione diretta.

Da ultimo, essa omette di subordinare l'eventuale affidamento aterzi della concessione all'autorizzazione dell'autorita' competente(elemento che puo', forse, ricavarsi in via interpretativa per laprima delle suddette due ipotesi, ma certamente non per la seconda).

Per tale ragioni, anche la lettera a) dell'art. 1, comma 2, dellalegge regionale impugnata si dimostra adottata in violazione dellecompetenze legislative delle regioni.

(1) Tale decreto-legge, recante «disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime», all'art. 03, comma 4-bis - introdotto dall'art. 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e poi modificato dall'art. 11, comma 1, lettera della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Legge comunitaria 2010) - stabilisce che «(l) e concessioni di cui al presente articolo (i.e. le concessioni rilasciate o rinnovate con finalita' turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo) possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entita' e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84».

(2) L'art. 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009, nel testo risultante dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25, aveva il seguente tenore: «Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonche' alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalita' turistico-ricreative, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalita' di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che e' conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di liberta' di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attivita' imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonche' in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'art. 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 e' prorogato fino a tale data, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. All'articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione, il secondo periodo e' soppresso».

(3) Si riporta, per maggior comodita' di lettura dei Giudicanti, anche il testo dell'art. 12 della direttiva servizi, rubricato «Selezione tra diversi candidati»: «1. Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attivita' sia limitato per via della scarsita' delle risorse naturali o delle capacita' tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialita' e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicita' dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento; 2. Nei casi di cui al paragrafo 1 l'autorizzazione e' rilasciata per una durata limitata adeguata e non puo' prevedere la procedura di rinnovo automatico ne' accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami; 3. Fatti salvi il paragrafo 1 e gli articoli 9 e 10, gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario».

(4) Si riporta, di seguito, il testo originario dell'art. 11 della legge comunitaria 2010: «1. Al fine di chiudere la procedura di infrazione n. 2008/4908 avviata ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' al fine di rispondere all'esigenza degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile che, conformemente ai principi comunitari, consenta lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa: a) il comma 2 dell'art. 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993. n. 494, e successive modificazioni, e' abrogato; b) al comma 2-bis dell'art. 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modfflcazioni, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»: c) all'art. 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, le parole: «Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 01. comma 2,» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84». 2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa, per le politiche europee e per il turismo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime secondo i seguenti principi e criteri direttivi: (...); 3. - 6. (...)».

(5) Peraltro, non e' chiaro se l'effetto di acquisizione in proprieta' all'ente gestore, previsto dalla lettera c), si determini anche nel caso del riottenimento della concessione da parte del medesimo concessionario uscente.

 

P.Q.M.

 

Alla stregua di quanto precede si confida che codesta Ecc.maCorte vorra' dichiarare l'illegittimita' dell'art. 2, comma 1,lettere a), c) e d), della legge regionale della Toscana 9 maggio2016, n. 31.

Si produrra' copia autentica della deliberazione del Consigliodei ministri del 30 giugno 2016, con l'allegata relazione.

Roma, 7 luglio 2016

L'Avvocato dello Stato: Fiorentino