RICORSO N. 34 DEL 21 GIUGNO 2016 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 21 giugno 2016.

(GU n. 32 del 10.08.2016)

 

Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente delConsiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex legedall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici e'domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, Contro la RegioneAutonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro-tempore, perla declaratoria di Illegittimita' costituzionale degli artt. 1 comma12, 4 commi 24, 25, 26 e 27, nonche' dell'art. 8 comma 13 della LeggeRegionale Sardegna 11 aprile 2016, n. 5, come da delibera delConsiglio dei ministri in data 10 giugno 2016.

Sul B.U.R. Sardegna 13 aprile 2016, n. 18 e' stata pubblicata laLegge Regionale 11 aprile 2016, n. 5, recante «Disposizioni per laformazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni2016-2018 (legge di stabilita' 2016)».

Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nelledisposizioni contenute negli artt. 1 comma 12, 4 commi 24, 25, 26 e27, nonche' nell'art. 8 comma 13, per contrasto con gli artt. 117secondo comma, lettere l) e s), terzo comma, nonche' con l'art. 118Cost.

Propone pertanto questione di legittimita' costituzionale aisensi dell'art. 127 comma 1 Cost. per i seguenti Motivi Art. 1 comma 12 della legge regionale n. 5/2016   La legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 nell'art. 1 (recante«Disposizioni in materia di programmazione unitaria e finanziaria»)cosi' dispone al comma 12.

12. A decorrere dall'anno 2016, si applicano agli entistrumentali della Regione, alle unioni dei comuni, ai consorziindustriali provinciali e ai consorzi di bonifica le disposizioni deicommi 1, 3 e 4 dell'art. 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali),e successive modifiche e integrazioni, relativamente ai fondi, diqualunque natura, messi a disposizione da parte dello Stato, dellaRegione o dell'Unione europea in favore degli enti locali, delle loroassociazioni e dei loro consorzi ed unioni, dei consorzi industrialiprovinciali e dei consorzi di bonifica, in quanto sianospecificatamente destinati alla realizzazione di opere pubblichedelegate dalla Regione. A tal fine, la dichiarazione diimpignorabilita' e' formalizzata con deliberazione da adottarsi, acadenza trimestrale, da parte degli organi di amministrazione deglienti da notificarsi contestualmente alla Tesoreria regionale e agliistituti di credito presso i quali gli enti di cui al presente commaintrattengono rapporti.

Con tale disposizione la Regione estende ad una serie di soggetti(enti strumentali della Regione, enti locali, loro associazioniconsorzi ed unioni, consorzi industriali provinciali e consorzi dibonifica) le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 dell'art. 159 decretolegislativo n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamentodegli enti locali), relativamente a qualsiasi tipo di fondi che atali soggetti vengano concessi purche' destinati alla realizzazionedi opere pubbliche delegate dalla Regione.

Il citato art. 159 (recante «Norme sulle esecuzioni nei confrontidegli enti locali») dispone infatti che   «1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e diespropriazione forzata nei confronti degli enti locali pressosoggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivieventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggettodella procedura espropriativa.

2. [...]   3. Per l'operativita' dei limiti all'esecuzione forzata di cuial comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione daadottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichipreventivamente gli importi delle somme destinate alle suddettefinalita'.

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese inviolazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme ne'limitazioni all'attivita' del tesoriere.

La disposizione in esame e' da ritenersi illegittima in quantoincide su materia riservata dall'art. 117, secondo comma, lettera l),Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e pertantoeccede dalla competenza regionale.

Tale principio e' stato costantemente affermato nellagiurisprudenza della Corte.

In particolare nella sentenza n. 273/2012 relativa ad una leggeregionale Puglia di analogo contenuto, la Corte ha precisato quantosegue:   Questa Corte, di recente, ha dichiarato costituzionalmenteillegittima una norma regionale di contenuto sostanzialmente omologoa quella in esame (art. 25, comma 2, della legge della RegioneCampania 19 gennaio 2009, n. 1), la quale stabiliva che gli entinella stessa indicati «non possono essere sottoposti a pignoramenti»(sentenza n. 123 del 2010). Siffatta sentenza, confermando unprincipio costantemente affermato dalla giurisprudenzacostituzionale, ha ribadito che «l'ordinamento del diritto privato sipone quale limite alla legislazione regionale in quanto fondatosull'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, digarantire nel territorio nazionale l'uniformita' della disciplinadettata per i rapporti tra privati. Il limite dell'ordinamentoprivato, quindi, identifica un'area riservata alla competenzaesclusiva della legislazione statale e comprende i rapportitradizionalmente oggetto di codificazione (ex plurimis, sentenze n.295 del 2009 e n. 352 del 2001; analogamente, sentenza n. 50 del2005)». La norma scrutinata - ha precisato la pronuncia - «neldisporre la suddetta impignorabilita', introduce una limitazione alsoddisfacimento patrimoniale delle ragioni dei creditori non previstadalla normativa statale riguardante la materia, assegnando "allesituazioni soggettive di coloro che hanno avuto rapporti patrimonialicon quegli enti un regime, sostanziale e processuale, peculiarerispetto a quello (ordinario, previsto dal codice civile e da quellodi procedura civile) altrimenti applicabile" (sentenza n. 25 del2007)», incidendo in tal modo su di una materia riservata dall'art.117, secondo comma, lettera l), Cost., alla competenza legislativaesclusiva dello Stato.

In precedenza, questa Corte aveva, altresi', scrutinato lecensure proposte da una Regione nei confronti della norma di unalegge dello Stato (art. 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001,n. 448) che stabiliva «un regime di impignorabilita' einsequestrabilita' delle somme di competenza degli enti locali,giacenti nelle contabilita' speciali del Ministero dell'interno»,dichiarandole non fondate, sul rilievo che concerneva una materiaoggetto del parametro costituzionale da ultimo citato, poiche' conessa erano stati «estesi degli istituti, l'impignorabilita' el'insequestrabilita', gia' conosciuti dal codice di rito (..) di cuinon puo' disconoscersi la natura processuale» (sentenza n. 18 del2004).

Alla luce di detti principi, risulta palese che il citato art. 1- estendendo, nei termini sopra indicati, l'istitutodell'impignorabilita' (commi 1 e 2) e prevedendo tempi e modi dellarilevabilita' della stessa da parte del giudice (commi 1 e 3) - haintrodotto una limitazione al soddisfacimento patrimoniale delleragioni dei creditori dei consorzi di bonifica ed ha stabilito pergli stessi un regime peculiare, operando, quindi, nell'ambito di unamateria attribuita dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.,alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato e, conseguentemente,ne va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, restando assorbitaogni altra censura.

La situazione della legge in esame non e' diversa; ladisposizione impugnata estende sotto il profilo soggettivo edoggettivo il campo di applicazione di una norma statale (art. 159decreto legislativo n. 267/2000) che prevede ipotesi diimpignorabilita' di somme.

Da cio' la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l)Cost. nella parte in cui attribuisce invece alla competenza esclusivadello Stato la materia «giurisdizione e norme processuali». Art. 4 commi 24, 25, 26 e 27 della legge regionale n. 5/2016   La legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 nell'art. 4 (recante«Disposizioni nel settore ambientale e del territorio») cosi disponeai commi da 24 a 27:   24. I termini di cui all'art. 2 della legge regionale 4 aprile1996, n. 18 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 marzo1994, n. 12 «Norme in materia di usi civici. Modifiche alla leggeregionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l'organizzazioneamministrativa della Regione sarda»), sono riaperti per la durata didue anni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge o, sesuccessiva, dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale dellaRegione autonoma della Sardegna (Buras) della determinazione con cuisi provvede ad accertare la sussistenza e la tipologia degli usicivici nei territori dei comuni per i quali non esista ancora unprovvedimento formale di accertamento.

25. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 18-bis della leggeregionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici.Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernentel'organizzazione amministrativa della Regione sarda), e' aggiunto,alla fine, il seguente periodo: «o siano stati gia' adibiti, alladata di entrata in vigore della presente legge, alla localizzazionedi insediamenti produttivi nelle aree a cio' destinate all'internodelle delimitazioni dei consorzi industriali».

26. I terreni siti in agro di Irgoli, distinti nel catastoterreni al foglio 14, particella 8, foglio 17, particella 1, foglio18, particelle 2, 3, 4, 5 e 6, foglio 19, particelle 1, 2 e 4, foglio20, particelle 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 39 e 41, foglio 28,particella 8, per i quali e' stata riconosciuta la perdita delladestinazione funzionale originaria di terreni boschivi o pascolativicon verbale dell'Argea - Servizio territoriale del nuorese del 15aprile 2008, costituiscono oggetto di sclassificazione del regimedemaniale di uso civico.

27. La disposizione di cui al comma 26 si applica ai terreni sitinel Comune di Orosei che hanno perso l'originaria destinazione di usocivico, identificati catastalmente ai fogli 4, 7, 8, 9, 12, 34, 35,38, 28, 30, 43, 16, 10, 11, 41. Le cessazioni degli usi civici hannoefficacia dalla data degli atti o provvedimenti ovvero, seprecedenti, dalle date indicate negli atti o provvedimenti dalla datain cui e' venuta meno la destinazione funzionale degli usi civici.

Le disposizioni in esame sono da ritenersi illegittime in quantoincidono su materia riservata dall'art. 117, secondo comma, letteras), Cost. («tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beniculturali») alla competenza legislativa esclusiva dello Stato epertanto eccede dalla competenza regionale. Inoltre risulta violatoanche il principio di leale collaborazione desumibile dall'art. 118Cost. (richiamato piu' volte dalla Corte in relazione a settori incui vi e' una connessione indissolubile tra materie di diversaattribuzione).

In particolare viene prevista una proroga dei termini per larichiesta di sclassificazione dal regime demaniale civico dei terreni(comma 24), l'inserimento di una ulteriore ipotesi disclassificazione (comma 25), nonche' la sclassificazione di alcuniterreni che vengono sottratti al regime demaniale degli usi civici(commi 26 e 27).

Tali disposizioni si pongono in contrasto con il citato art. 117,secondo comma, lettera s), Cost. e con le norme interposte sullapianificazione congiunta rappresentate dagli artt. 135 (1) . e 143(2) del codice dei beni culturali e del paesaggio (decretolegislativo n. 42/2004).

In particolare la copianificazione obbligatoria per le areevincolate gravate da vincoli paesaggistici prevista dal citato art.143 e' norma di grande riforma economico-sociale. L'attivita' diricognizione e delimitazione delle aree tutelate per legge (tra cuigli usi civici), ai sensi dell'art. 142 del codice, costituisce unodei contenuti minimi del piano paesaggistico (art. 143, comma 1,lettera c, del codice) e deve essere svolta congiuntamente dalloStato e dalla Regione (art. 135 del codice).

Orbene, le disposizioni impugnate intervengono in modounilaterale (ed anche con norme provvedimentali, come i commi 26 e27) anziche' con la pianificazione condivisa con gli organi statali,in tal modo violando le disposizioni costituzionali sopra richiamate.

Tali principi sono stati di recente espressi dalla Corte con lasentenza n. 210/2014 proprio in sede di impugnazione di altra leggeregionale Sardegna in tema di usi civici (la n. 19/2013), nella qualee' stato precisato che:   8.2. - Questa Corte ha affermato che «la conservazioneambientale e paesaggistica» spetta, in base all'art. 117, secondocomma, lettera s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato (explurimis, sentenza n. 367 del 2007), aggiungendo che tale titolo dicompetenza statale «riverbera i suoi effetti anche quando si trattadi Regioni speciali o di Province autonome, con l'ulterioreprecisazione, pero', che qui occorre tener conto degli statutispeciali di autonomia» (sentenza n. 378 del 2007).

E cio' in aderenza all'art. 9 Cost., che sancisce qualeprincipio fondamentale quello della tutela del paesaggio, inteso comemorfologia del territorio, cioe' l'ambiente nel suo aspetto visivo.In sostanza, e' lo stesso aspetto del territorio, per i contenutiambientali e culturali che contiene, che e' di per se' un valorecostituzionale (sentenza n. 367 del 2007).

8.3. - Quanto agli usi civici in particolare, la competenzastatale nella materia trova attualmente la sua espressione nel citatoart. 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, le cuidisposizioni fondamentali questa Corte ha qualificato come norme digrande riforma economico-sociale (sentenze n. 207 e n. 66 del 2012,n. 226 e n. 164 del 2009 e n. 51 del 2006): esse si impongonopertanto al rispetto del legislatore della Regione autonoma Sardegna,tenuto conto dei limiti posti dallo stesso statuto sardo alla propriapotesta' legislativa (sentenza n. 51 del 2006).

9. - La coesistenza dei due ambiti competenziali impone laricerca di un modello procedimentale che permetta la conciliazionedegli interessi che sono ad essi sottesi. [...]   «la sovrapposizione fra tutela del paesaggio e tuteladell'ambiente si riflette in uno specifico interesse unitario dellacomunita' nazionale alla conservazione degli usi civici, in quanto enella misura in cui concorrono a determinare la forma del territoriosu cui si esercitano, intesa quale prodotto di "una integrazione trauomo e ambiente naturale"» (sentenza n. 46 del 1995).

In tale prospettiva, deve concludersi che per una efficacetutela del paesaggio e dell'ambiente non e' sufficiente un interventosuccessivo alla soppressione degli usi civici: occorre al contrariogarantire che lo Stato possa far valere gli interessi di cui e'portatore sin nella formazione del piano straordinario diaccertamento demaniale, concorrendo a verificare se sussistano o menole condizioni per la loro stessa conservazione, ferme restando leregole nazionali inerenti al loro regime giuridico e alle relativeforme di tutela.

Con la citata sentenza la Corte ha quindi dichiaratol'illegittimita' costituzionale dell'art. l della legge regionaleSardegna n. 19/2013 nella parte in cui non prevedeva la tempestivacomunicazione del Piano straordinario di accertamento e degli altriatti modificativi dei vincoli di destinazione ai competenti organistatali, affinche' lo Stato potesse far valere la propria competenzaa tutelare il paesaggio con la conservazione dei vincoli esistenti ol'apposizione di diversi vincoli, e affinche', in ogni caso, effettigiuridici modificativi del regime dei relativi beni non siproducessero prima, e al di fuori, del Piano paesaggistico regionale.

Alla luce di tali principi appare evidente come gli effettimodificativi diretti del regime dei beni gravati da usi civici,operati con la legge regionale in esame al di fuori dellacopianificazione paesaggistica, vengono a porsi in contrasto sia conl'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost., sia con l'art. 118 Cost.per mancato rispetto del principio di leale collaborazione. Art. 8 comma 13 della legge regionale n. 5/2016.

La legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 nell'art. 8 (recante«Disposizioni in materia di enti locali, pianificazione paesaggisticae urbanistica, edilizia residenziale pubblica e lavori pubblici»)cosi' dispone al comma 13:   13. Nel rispetto dei principi di finanza pubblica edesclusivamente nei casi di violazioni riguardanti il mancato rispettodel patto di stabilita' interno per il 2015, ai piccoli comuni sardinon si applicano le sanzioni di cui all'art. 31, comma 26, dellalegge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilita' 2012), qualora icomuni dimostrino di rientrare dallo sforamento entro l'anno 2016,anche al netto dei ritardi dei trasferimenti regionali, causa ovveroconcausa della violazione. La presente disposizione si applica nelterritorio regionale in forza della capacita' legislativa di cuiall'art. 3 della legge costituzionale n. 3 del 1948 e successivemodifiche ed integrazioni.

La disposizione in esame prevede, per i piccoli comuni sardi,l'esenzione dal regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto delPatto di stabilita' interno 2015.

La previsione esorbita dalla competenza statutaria in materia diordinamento degli enti locali di cui all'art. 3 dello Statutospeciale Sardegna (approvato con legge costituzionale n. 3/1948).

Infatti la disciplina sanzionatoria contenuta nella legge n.183/2011 (Legge di Stabilita' 2012), all'art. 31 (recante «Patto distabilita' interno degli enti locali»), comma 26 (3) viene acollocarsi all'interno di un quadro normativo volto ad assicurare ilrispetto dei vincoli posti dallo stesso Patto di Stabilita', ed e'quindi riconducibile all'ambito della finanza pubblica e non di certoa quello degli enti locali e della finanza locale.

Ne consegue che la disposizione impugnata, introducendo derogheall'art. 31, comma 26, della legge n. 183/2011, eccede dallecompetenze della Regione fissate dall'art. 3 dello statuto regionale,ponendosi in contrasto con l'art. 117, terzo comma Cost.(«coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»).

(1) L'art. 135 («Pianificazione paesaggistica»), cosi' dispone: 1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati - «piani paesaggistici». L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma l, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo art. 143. 2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonche' le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti. 3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalita' indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualita'. 4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonche' delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici; b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate; c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio; d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilita' con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO

(2) L'art. 143 («Piano paesaggistico»), cosi' dispone: 1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno: a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135; b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso a termini dell'art. 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli artt. 140, comma 2, e 141-bis; c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'art. 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione; d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'art. 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'art. 138, comma 1; e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'art. 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione; f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilita' del paesaggio, nonche' comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo; g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela; h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate; i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualita', a termini dell'art. 135, comma 3. 2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalita' di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'art. 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa e' stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano e' oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresi' i presupposti, le modalita' ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'art. 141-bis. Il piano e' approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, e' approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli artt. 146 e 147 e' vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonche' quanto previsto dall'art. 146, comma 5. 4. Il piano puo' prevedere: a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'art. 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli artt. 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi puo' avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformita' degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale; b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 146. 5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 e' subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'art. 145, commi 3 e 4. 6. Il piano puo' anche subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformita' alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate. 7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli artt. 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni. 8. Il piano paesaggistico puo' individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti. 9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'art. 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.

(3) L'art. 31 comma 26 della legge n. 183/2011 cosi' dispone: 26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente; b) non puo' impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione; d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione; e) e' tenuto a rideterminare le indennita' di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'art. 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data 30 giugno.

 

P. Q. M.

 

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale vogliadichiarare costituzionalmente illegittimi e conseguentementeannullare gli artt. 1 comma 12, 4 commi 24, 25, 26 e 27, ed 8 comma13 della Legge Regionale Sardegna 11 aprile 2016, n. 5, per i motiviillustrati nel presente ricorso.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:   1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 10 giugno2016.

Roma, 13 giugno 2016

L'Avvocato dello Stato: De Bellis