RICORSO N. 32 DEL 21 GIUGNO 2016 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 21 giugno 2016.

(GU n. 31 del 03.08.2016)

 

Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consigliodei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generaledello Stato c.f. 80224030587, fax 06/96514000 e PECroma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici ex legedomicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;   Nei confronti della Regione Veneto, in persona del presidentedella giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione diillegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge regionaleVeneto n. 12 del 12 aprile 2016, recante «Modifica della leggeregionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorioe in materia di paesaggio" e successive modificazioni», pubblicatanel B.U.R. n. 35 del 15 aprile 2016, giusta delibera del Consigliodei Ministri in data 31 maggio 2016.

Con la legge regionale n. 12 del 12 aprile 2016, indicata inepigrafe, che consta di cinque articoli, la Regione Veneto ha emanatole disposizioni per la «Modifica della legge regionale 23 aprile2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia dipaesaggio" e successive modificazioni».

In particolare, l'art. 2, recante «Inserimento degli articoli31-bis e 31-ter nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme peril governo del territorio e in materia di paesaggio», inserisce nellalegge regionale n. 11/2014 citata gli articoli 31-bis «Edifici eattrezzature di interesse comune per servizi religiosi» e 31-ter«Realizzazione e pianificazione delle attrezzature di interessecomune per servizi religiosi».

E' avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe,la Regione Veneto abbia ecceduto dalla propria competenza inviolazione della normativa costituzionale, come si confida didimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti

 

Motivi

 

1) L'art. 2 della legge Regione Veneto 12 aprile 2016, n. 12 violagli articoli 3, 8 e 19 della Costituzione.

Come si e' detto, l'art. 2 citato introduce, dopo l'art. 31 dellalegge Regione Veneto n. 11/2004 citata, l'art. 31-bis e l'art.31-ter.

La disciplina contenuta nell'art. 31-bis prevede che la Regione ei Comuni del Veneto, ciascuno nell'esercizio delle rispettivecompetenze, individuino i criteri e le modalita' per la realizzazionedi attrezzature di interesse comune per servizi religiosi daeffettuarsi, distinguendo, da parte degli enti istituzionalmentecompetenti in materia di culto della Chiesa Cattolica, delleconfessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato siano disciplinatiai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione, e delle altreconfessioni religiose.

La norma di cui all'art. 31-bis citato, come introdotto dall'art.2 della legge Regionale n. 12/2016, contrasta con gli articoli 3, 8 e19 della Costituzione nella parte in cui riconosce alle Regioni e aiComuni del Veneto la potesta' amministrativa di individuare i criterie le modalita' per la realizzazione di attrezzature di interessecomune per i servizi, religiosi.

La disposizione presenta profili di incostituzionalita', perche',richiamando con formula generica e ambigua «i criteri e le modalita'»da individuare per la realizzazione delle attrezzature di interessecomune per i servizi religiosi, da un lato, si presta ad applicazioniampiamente discrezionali, potenzialmente discriminatorie neiconfronti di alcuni enti religiosi, in palese violazione degliarticoli 3, 8 e 19 della Costituzione; dall'altro, consente che laRegione e i Comuni del Veneto effettuino una valutazionedifferenziata dei criteri e delle modalita' di realizzazione dellesuddette attrezzature per le diverse confessioni religiose, inviolazione degli articoli 3, 8 e 19 della Costituzione.

Cio' in contrasto anche con i principi sanciti dallagiurisprudenza costituzionale, secondo cui «il legislatore non puo'operare discriminazioni tra confessioni religiose in base alla solacircostanza che esse abbiano o meno regolato i loro rapporti con loStato tramite accordi o intese» (sentenza n. 63/2016; punto 4.1. delConsiderato in diritto; sentenza n. 52/16, punto 5.1. del Consideratoin diritto).

Il libero esercizio del culto e', infatti, «un aspetto essenzialedella liberta' di religione (art. 19) ed e', pertanto, riconosciutoegualmente a tutti e a tutte le confessioni religiose (art. 8, primoe secondo comma), a prescindere dalla stipulazione di una intesa conlo Stato» (sentenza n. 63/2016 citata; punto 4.1. del Considerato indiritto).

Come ribadito dalla Corte, «altro e' la liberta' religiosa,garantita a tutti senza distinzioni, altro e' il regime pattizio(articoli 7 e 8, terzo comma, Cost.), che si basa sulla "concordevolonta'" del Governo e delle confessioni religiose di regolarespecifici aspetti del rapporto di queste ultime con l'ordinamentogiuridico statale (sentenza n. 52 del 2016). Data l'ampiadiscrezionalita' politica del Governo in materia, il concordato ol'intesa non possono costituire condicio sine qua non per l'eserciziodella liberta' religiosa» (sentenza n. 63/2016 citata; punto 4.1. delConsiderato in diritto).

Nel solco della giurisprudenza costituzionale, nel sistemacostituzionale, le intese non sono mai una «condizione imposta daipubblici poteri» per consentire alle confessioni religiose di avereliberta' di organizzazione e di azione (sentenza n. 52/16 citata,punto 5.1. del Considerato in diritto), poiche', «a prescindere dallastipulazione di intese, l'eguale liberta' di organizzazione e diazione e' garantita a tutte le confessioni dai primi due commidell'art. 8 Cost. (sentenza n. 43 del 1988) e dall'art. 19 Cost., chetutela l'esercizio della liberta' religiosa anche in forma associata.La giurisprudenza di questa Corte e' anzi costante nell'affermare cheil legislatore non puo' operare discriminazioni tra confessionireligiose in base alla sola circostanza che esse abbiano o nonabbiano regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi ointese (sentenze n. 346 del 2002 e n. 195 del 1993).».

Al riguardo, come affermato dalla Corte costituzionale (sentenzan. 63/16 citata, punto 4.2. del Considerato in diritto), «vale ildivieto di discriminazione, sancito in generale dall'art. 3 Cost. eribadito, per quanto qui specificamente interessa, dagli articoli 8,primo comma, 19 e 20 Cost.; e cio' anche per assicurare"l'eguaglianza dei singoli nel godimento effettivo della liberta' diculto, di cui l'eguale liberta' delle confessioni di organizzarsi edi operare rappresenta la proiezione necessaria sul pianocomunitario" (sentenza n. 346 del 2002).».

2) L'art. 2 della legge Regione Veneto 12 aprile 2016, n. 12 violagli articoli 2, 3, 8, 19 e 117, comma 2, lettera c) ed h), dellaCostituzione.

Come si e' detto, l'art. 2 citato introduce dopo l'art. 31 dellalegge Regione Veneto n. 11/2004 citata l'art. 31-bis e l'art. 31-ter.

La disciplina contenuta nell'art. 31-ter, «Realizzazione epianificazione delle attrezzature di interesse comune per i servizireligiosi», prevede, al primo comma, che «al fine di assicurare unaadeguata qualita' urbana», lo strumento urbanistico comunale, per learee e per gli immobili da destinarsi alla realizzazione diattrezzature di interesse comune per servizi religiosi, garantisca:«a) la presenza di strade di collegamento adeguatamente dimensionateo, se assenti o inadeguate, ne prevede l'esecuzione o l'adeguamentocon onere a carico dei richiedenti; b) la presenza di opere diurbanizzazione primaria o, se assenti o inadeguate, ne prevedel'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti; c)la presenza di distanze adeguate tra le aree o gli edifici dadestinare alle diverse confessioni religiose; d) spazi adeguati dadestinare a parcheggio pubblico; e) la realizzazione di adeguatiservizi igienici, nonche' l'accessibilita' alle strutture da parte didisabili; f) la conformita' e la congruita' con le previsioni deglistrumenti territoriali sovraordinati ed in particolare conriferimento al loro inserimento nel contesto urbano e paesaggistico».

Il secondo comma dell'art. 31-ter citato estende tale disciplinaanche alle aree scoperte destinate o utilizzate per il culto,ancorche' saltuario.

Il terzo comma dell'art. 31-ter citato prevede che, per larealizzazione delle attrezzature suddette, nonche' per l'attuazionedegli impegni assunti, il richiedente sottoscriva con il Comune unaconvenzione contenente un impegno fideiussorio. «Nella convenzionepuo' essere previsto l'impegno ad utilizzare la lingua italiana pertutte le attivita' svolte nelle attrezzature di interesse comune perservizi religiosi, che non siano strettamente connesse alle praticherituali di culto».

L'art. 31-ter della legge Regione Veneto n. 11/2004 citata, comeintrodotto dall'art. 2 della legge Regione Veneto n. 12/16 citata,contrasta con gli articoli 2, 3, 8, 19 e 117, comma 2, lettera c) edh), della Costituzione.

Come si e' gia' detto, il terzo comma dell'art. 31-ter prevedeuna convenzione tra il Comune e il soggetto richiedente larealizzazione di attrezzature di interesse comune per i servizireligiosi e stabilisce che nelle convenzioni puo' essere previsto,appunto, «l'impegno ad utilizzare la lingua italiana per tutte leattivita' svolte nelle attrezzature di interesse comune per i servizireligiosi, che non siano strettamente connesse alle pratiche ritualidi culto».

Va osservato che le convenzioni dovrebbero, invero, risponderealla finalita' gia' indicata supra, tipicamente urbanistica, diassicurare lo sviluppo equilibrato e armonico dei centri abitati. Nederiva che esse dovrebbero unicamente consentire la previsione, informa concordata e negoziale, degli impegni strettamente connessiall'ottenimento da parte dell'Ente interessato del rilascio dellenecessarie autorizzazioni urbanistiche per la realizzazione diattrezzature di interesse comune per servizi religiosi.

In questa prospettiva, appare palesemente irragionevole laprevisione dell'art. 2 della legge regionale n. 12/16 citato che,aggiungendo l'art. 31-ter citato, consente, al terzo comma, diinserire, nel contesto pattizio della convenzione, l'impegno adutilizzare la lingua italiana.

La norma cosi' formulata appare travalicare gli ambiti rimessialla competenza legislativa esclusiva statale in materia di rapportitra la Repubblica e le confessioni religiose, ai sensi dell'art. 117,comma 2, lettera c), della Costituzione.

Si rileva, al riguardo, che spetta allo Stato il compito digarantire, sia ai singoli, sia alle formazioni sociali, il godimentoeffettivo e sostanziale del diritto di professare liberamente lapropria fede religiosa, adottando le pertinenti misure per favorirnel'esercizio nel senso piu' ampio possibile, cioe', non strettamentelegato al solo svolgimento delle pratiche rituali di culto, bensi'fino a ricomprendere anche le attivita' collaterali, come quellericreative, aggregative, culturali, sociali, educative, nell'ambitodelle quali la liberta' religiosa trova la sua pienezza diespressione.

Il contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione derivadalla circostanza che si tratta di attivita' inserite nell'ambito delprincipio di liberta' di religione, che siano espressione diretta difede, ivi compresa la realizzazione di luoghi diretti al culto e alladiscussione degli interessi sociali e culturali della comunita'. Va,peraltro, osservato che la necessaria interferenza con la predettalibera' di religione pone la norma regionale in contrasto con laprevisione di cui all'art. 19 della Costituzione.

La norma regionale, inoltre, nella parte in cui persegue unafinalita' di controllo delle modalita' con le quali in concreto e'esercitata l'attivita' sociale e culturale svolta nelle attrezzaturedi interesse comune per i servizi religiosi, per ragioni di sicurezzae ordine pubblico, invade la potesta' legislativa esclusiva statale eviola l'art. 117, comma 2, lettera h), della Costituzione (sentenzan. 55/2001).

La giurisprudenza costituzionale, infatti, e' consolidata nelritenere che, se tra gli interessi costituzionali da considerare «nelmodulare la tutela della liberta' di culto» rientrano anche «quellirelativi alla sicurezza, all'ordine pubblico e alla pacificaconvivenza», il perseguimento di tali interessi spetta in viaesclusiva allo Stato, in base all'art. 117, secondo comma, letterah), Cost., mentre alle Regioni e' riservato un ruolo di cooperazionein tema di contrasto dell'illegalita', ordine pubblico e sicurezza(sentenze n. 35 del 2012; e n. 63 del 2016 citata, punto 8. delConsiderato in diritto).

 

P.Q.M.

 

Si conclude perche' l'art. 2 della legge regionale Veneto n. 12del 12 aprile 2016, recante «Modifica della legge regionale 23 aprile2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia dipaesaggio "e successive modificazioni», indicata in epigrafe, siadichiarato costituzionalmente illegittimo.

Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio deiMinistri del 31 maggio 2016.

Roma, 14 giugno 2016

Il vice Avvocato generale dello Stato: Palmieri